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Smau Milano 2011 Massimo Farina - semplificazioni privacy
1. Milano, 19 - 21 ottobre - Fieramilanocity
Semplificazioni Privacy???
Le modifiche al Codice della Privacy introdotte con il
Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 conv. L. 106/2011)
21 ottobre 2011 - ore 13 - Arena Intel 1 - Pad. 3
Relatore: Massimo Farina
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Nel corso degli anni si sono susseguiti
vari interventi tesi a snellire gli
adempimenti posti in capo ai titolari del
PREMESSA trattamento:
- Provvedimento a carattere generale del 24 maggio 2007;
- Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] del 19 giugno 2008;
- Legge 133/2008 âConversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112â, recante âdisposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivitĂ , la stabilizzazione della finanza pubblica e la 2
perequazione tributariaâ.
- Provvedimento a carattere generale del 22 ottobre 2008 Semplificazione al
modello per la notificazione al Garante;
- Provvedimento a carattere generale del 27 novembre 2008 Semplificazione
delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B)
al Codice in materia di protezione dei dati personali.
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DECRETO-LEGGE
13 maggio 2011, n. 70
âDECRETO SVILUPPOâ
OGGI
L. n. 106/2011
(conversione del âDecreto Sviluppoâ)
Art. 6: âUlteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti
burocraticiâ 3
i primi due commi contengono alcune importanti novitĂ per le
imprese in materia di trattamento dei dati personali
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4. ridimensiona
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fortemente lâambito
di applicazione del
Codice della privacy
Art. 6 comma 1,
lettera a)
4
âin corretta applicazione della normativa europea le
comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono
limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano
applicazione nei rapporti tra impreseâ
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Art. 6 comma 2 Modifica di alcuni
articoli del codice
della privacy
art. 5: nuovo comma 3-bis;
5
art. 13: nuovo comma 5-bis;
art. 24: nuove lettere i-bis e i-ter;
art. 26: nuova lettera b-bis del comma 3;
art. 34: modifica comma 1-bis;
art. 130: modifica comma 3-bis.
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âOggetto e Ambito di applicazioneâ
âIl trattamento dei dati personali relativi a
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
Nuovo effettuato nellâambito di rapporti intercorrenti
comma 3-bis esclusivamente tra i medesimi soggetti per le
aggiunto finalitĂ amministrativo-contabili, come definite
allâart. 5 allâarticolo 34, comma 1-ter, non è soggetto 6
allâapplicazione del presente codiceâ
RISULTATO: la protezione della riservatezza dei dati personali è
limitata alle persone fisiche e non trova applicazione nei rapporti tra
imprese, che possono essere trattati senza vincoli, purchè si tratti
di trattamenti per le normali finalitĂ amministrativo-contabili
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OSSERVAZIONE
Questa limitazione lascia, certamente, qualche perplessitĂ in quanto
pare non considerare che lâimpresa (o, in generale, la persona giuridica)
possa assumere il ruolo di interessato al trattamento e non soltanto di 7
titolare. Se, infatti, è vero che potrebbe essere ritenuto comodo, per
lâimpresa che tratta dati altrui (cioè titolare) beneficiare di uno
snellimento degli adempimenti (spesso pesanti), non vale altrettanto
quando quellâimpresa necessita di tutela per il trattamento dei suoi dati
da parte di altro titolare, che potrebbe anche abusarne.
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âInformativaâ
âLâinformativa di cui al comma 1 non è dovuta in
caso di ricezione di curricula spontaneamente
Nuovo trasmessi dagli interessati ai fini dellâeventuale
comma 5-bis instaurazione di un rapporto di lavoro. Al
aggiunto momento del primo contatto successivo allâinvio
allâart. 13 del curriculum, il titolare è tenuto a fornire
allâinteressato, anche oralmente, una informativa
8
breve contenente almeno gli elementi di cui al
comma 1, lettere a), d) ed f)â
RISULTATO: soltanto in un momento successivo a quello in cui ci sarĂ un
primo contatto, il titolare del trattamento (per esempio lâazienda che
convoca lâinteressato), anche durante il colloquio con il candidato, sarĂ
tenuto a fornire gli elementi dellâinformativa previsti dallâart. 13
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PRECISAZIONE
Al momento del contatto (per esempio in caso di convocazione per un
colloquio), successivo allâinvio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire
unâinformativa breve contenente almeno i seguenti punti:
- finalitĂ e modalitĂ del trattamento; 9
- soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in quanto
responsabili o incaricati del trattamento e ambito di diffusione dei
dati;
- indicazione delle modalitĂ per conoscere lâidentitĂ di tutti i
responsabili del trattamento.
Non è prevista lâindicazione dei diritti dellâinteressato!!!!!!
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10. âCasi nei quali può essere effettuato
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il trattamento senza consensoâ
Nuova lettera âquando riguarda dati contenuti nei
i-bis, comma curricula, nei casi di cui allâarticolo 13,
1, art. 24 comma 5-bisâ
âcon esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto
dallâarticolo 130 del presente codice, riguarda la
comunicazione di dati tra societĂ , enti o associazioni con
societĂ controllanti, controllate o collegate [âŚ] ovvero con10
Nuova lettera societĂ sottoposte a comune controllo, nonchĂŠ tra
i-ter, comma consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
1, art. 24 temporanei di imprese con i soggetti a essi aderenti, per le
finalitĂ amministrativo contabili, come definite allâarticolo 34,
comma 1-ter, e purchè queste finalità siano previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati
allâatto dellâinformativa di cui all'articolo 13â
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11. âGaranzie per i dati sensibiliâ
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lâobbligo di consenso scritto per il
Nuova lettera trattamento dei dati sensibili non si
b-bis, comma applica al trattamento âdei dati
3, art. 26 contenuti nei curricula, nei casi di cui
allâarticolo 13, comma 5-bisâ.
11
NOTA: è confermato lâobbligo di consenso scritto per tutti gli altri casi
in cui si trattano dati sensibili
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12. âTenuta di un aggiornato
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âPer i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili e
giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e
collaboratori, anche se extracomunitari, compresi
Sostituzione quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un
del comma 1- aggiornato documento programmatico sulla sicurezza
bis dellâart 34 è sostituita dallâobbligo di autocertificazione, resa dal
titolare del trattamento ai sensi dellâarticolo 47 del 12
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare
soltanto tali dati in osservanza delle misure
minime di sicurezza previste dal presente codice e
dal disciplinare tecnico contenuto nellâallegato Bâ
Ă UN REALE SNELLIMENTO?????
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13. Milano, 19 - 21 ottobre - Fieramilanocity
OSSERVAZIONE
Il comma 1-bis dellâart. 34 fu giĂ oggetto di modifica (semplificazione)
con il D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08, con il quale si
stabiliva lâesenzione (di redazione del DPS) per coloro che trattavano 13
come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei
propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione
della relativa diagnosi, ovvero dallâadesione a organizzazioni sindacali o
a carattere sindacale.
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14. RIASSUMENDO
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Il testo del comma 1-bis dellâart. 34 (introdotto dal D.L. n.
112/2008, convertito nella legge n. 133/08) era piĂš
IERI restrittivo;
era rivolto a coloro che trattano come unici dati sensibili
quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri
dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza
indicazione della relativa diagnosi, ovvero dallâadesione a
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.
14
Tipologia di dati:non si parla piĂš solo di dati sanitari e
sindacali, ma si parla ora di tutti i dati sensibili e giudiziari;
OGGI Interessati: nella versione precedente soltanto dipendenti
e collaboratori, oggi anche trattamento di dati di coniugi e
parenti del dipendente
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15. INOLTRE
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Per specifiche finalitĂ âil Garante [âŚ] individua con
proprio provvedimento, da
trattamenti effettuati per aggiornare periodicamente,
correnti finalitĂ modalitĂ semplificate di
amministrativo-contabili
& applicazione del disciplinare
Per specifici Titolari tecnico contenuto nel citato
allegato B) in ordine
piccole e medie imprese, allâadozione delle misure
liberi professionisti e
minime di cui al comma 1â
artigiani 15
ESISTE UN PRECEDENTE
Provvedimento generale 27 novembre 2008: semplificazioni a favore di chi tratta dati personali
non sensibili o tratta come unici dati sensibili dei dipendenti quelli riguardanti lo stato di salute o
malattia (senza indicazione della diagnosi) o lâadesione a organizzazioni sindacali e a favore di
piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani che trattano dati solo per le correnti finalitĂ
amministrative e contabili; possibilitĂ di impartire agli incaricati le istruzioni in materia di
misure minime di sicurezza anche oralmente; aggiornamento di programmi di sicurezza
(antivirus) solo una volta lâanno; backup dei dati solo una volta al mese.
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16. âMarketing Cartaceoâ
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dopo le parole: âmediante lâimpiego del telefonoâ
sono inserite le seguenti: âe della posta cartaceaâ
Modifica e dopo le parole: âlâiscrizione della numerazione
allâart. 130, della quale è intestatarioâ sono inserite le
comma 3-bis seguenti: âe degli altri dati personali di cui
allâarticolo 129, comma 1â
NUOVO TESTO:
16
âIn deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui
all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta
cartacea per le finalitĂ di cui allâarticolo 7, comma 4, lettera b), è consentito
nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalitĂ
semplificate e anche in via telematica, mediante lâiscrizione della
numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui
all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioniâ.
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17. MARKETING CARTACEO
⢠Modificaottobre - Fieramilanocity
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allâart. 130, comma 3-bis :
dopo le parole: âmediante lâimpiego del telefonoâ sono inserite le
seguenti: âe della posta cartaceaâ e dopo le parole: âlâiscrizione della
numerazione della quale è intestatarioâ sono inserite le seguenti: âe
degli altri dati personali di cui allâarticolo 129, comma 1â
RISULTATO: estende anche agli indirizzi postali il regime 17
dellâopt-out di recente introdotto in materia di trattamento dei
numeri telefonici degli abbonati per lâesercizio del marketing
telefonico.
Quindi anche per il marketing fatto per posta vale il registro
delle opposizioni e gli operatori di marketing diretto potranno
utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti
nellâelenco telefonico per finalitĂ promozionali senza bisogno
di chiedere il consenso -alla sola condizione che questi ultimi
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non abbiano richiesto lâiscrizione del proprio numero
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PRECISAZIONE
CosĂŹ, anche per il marketing tradizione (cartaceo), gli operatori potranno
utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti nellâelenco
telefonico per finalitĂ promozionali senza bisogno di chiedere il
consenso, alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto 18
lâiscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il
registro delle opposizioni istituito con la L. n. 166/09 e regolamentato
con successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010 .
NOTA: Il Registro delle opposizioni, istituito con il DPR
178/2010, è stato affidato alla Fondazione Ugo Bordoni
http://www.registrodelleopposizioni.it/
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lâattenzione
Grazie per l attenzione
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