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News 15/SSL/2014
Lunedì,07 luglio 2014
Agricoli, riduzione contributi assicurazione infortuni, misura e modalità,
circolare Inail
Pubblicata da Inail e Inps la circolare n.32 1 luglio 2014 (per Inps n.83 1 luglio 2014)
riguardanteRiduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128,
legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.
La circolare torna sulla riduzione dei contributi stabilita dall’articolo 1 comma 128
della della Legge 147/2013 e dalla Determina Inail 67/2014. Per quanto riguarda
laGestione agricoltura, richiamando la Circolare n.25 del 7 maggio 2014 (criteri e
modalità operative per la riduzione), Inail ricorda che per il 2014 il taglio percentuale
dei contributi è pari al 14,7%. “Si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già
previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si
applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed
agevolazioni”.
I criteri generali per l’individuazione dei destinatari del provvedimento partono dal
principio dell’andamento infortunistico e sono stati suddivisi in: Inizio delle
lavorazioni: da oltre un biennio, da non oltre un biennio; Gestione assicurativa.”La
verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata
mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con
quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione
qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o
uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti
superiore”.
Per le attività da oltre un biennio è stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei
soggetti destinatari, “il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e
l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento
infortunistico”.
Per quanto riguarda le attività entro il biennio (riduzione effetto da 1° gennaio 2014 e
applicata da 1° gennaio 2015) la “la legge ha correlato l’applicazione della
riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 196 e 207 delle modalità per
l’applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000. L’applicazione
della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità
telematica”.
Inail ricorda infine, che le agevolazioni sono vincolate al rispetto delle norme sulla
sicurezza sul lavoro. In caso di violazioni accertate delle norme, la riduzione verrà
revocata e “in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al
recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le
consuete modalità previste presso l’Inps”.
Fonte: Circolare Inail n.32 1 luglio 2014.
Volontariato: le tutele e gli adempimenti del Decreto 81
Per il mondo del volontariato, con riferimento alle molte organizzazioni di
volontariato (OdV) attive in Italia, il Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha assunto una significativa
importanza. Tale decreto coinvolge infatti direttamente i volontari e esplicita gli
obblighi di tutela.
Riguardo al decreto 81/2008 il documento segnala che con la conversione del
Decreto-Legge 69/2013 sono state apportate significative modifiche in relazione
all’applicabilità della legislazione sulla tutela dei lavoratori ai volontari.
In particolare per effetto della nuova formulazione del comma 12-bis dell'articolo 3
del D.Lgs. 81/2008 “il regime di tutela già previsto per i volontari delle OdV di cui alla
legge 266/1991 è stato esteso tal quale anche ai soggetti che prestano la propria
attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in qualità
di:
- volontari delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di cui alla legge 383/2000;
- volontari delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di cui alla legge 398/1991;
- volontari delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza
fine di lucro di cui all'articolo 90 della legge 289/2002;
- direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale
da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche (ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/1986);
- soggetti che realizzano ‘esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del
CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione sportiva e di qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che da essi sia riconosciuto’ (ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/1986)”.
Ai fini della corretta valutazione della normativa di riferimento di ogni singola
Associazione, il documento sottolinea come la locuzione “organizzazione di un
datore di lavoro” comprende “anche le OdV che, pur non essendo anche ‘datore
di lavoro”’ svolgano la propria attività attraverso i volontari in luoghi e/o ambienti
comunque organizzati ‘da un datore di lavoro’. In tal senso rientrano in detta
casistica tutte quelle OdV che, anche attraverso delle specifiche convenzioni, si
trovino ad operare in ambienti come ospedali, case di riposo, enti, Comuni, ecc.
ove un datore di lavoro è presente”.
E sempre ai fini della corretta valutazione dei disposti legislativi, si segnala “che, ai
sensi della lettera g, articolo 4, i volontari non devono essere computati per la
determinazione del numero di lavoratori, ove il decreto preveda particolari obblighi
derivanti dal numero dei lavoratori”.
La tutela dei volontari avviene attraverso l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, riferite alla tutela dei lavoratori autonomi e “si
sottolinea che è prevista inoltre la possibilità giuridica di demandare agli stessi
volontari l’attuazione delle misure di tutela identificate come necessarie”. Ogni
realtà potrà valutare “l’opportunità di attuare direttamente le misure di tutela e/o di
demandarne l’attuazione ai volontari”.
Viene tuttavia richiamato il “ principio di effettività” (art. 299 del D.Lgs. 81/2008)
seguendo il quale “ove l’OdV decida di farsi carico dell’attuazione delle misure di
tutela nei confronti dei volontari, quindi, su di essa incombono le medesime
responsabilità che sussisterebbero nei confronti dei lavoratori subordinati o
equiparati e, pertanto, dovrà essere garantito il medesimo livello di tutela previsto
dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati o equiparati”.
Il documento riporta poi un elenco di adempimenti specifici.
Infatti per le organizzazioni individuate dalla normativa è necessario “predisporre
delle condizioni di intervento che garantiscano almeno:
- l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della
legislazione vigente;
- l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di
protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione
vigente;
- l’esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite;
- la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico
competente (sempre che l’attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la
sorveglianza sanitaria);
- la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.
Benché tali attività non siano “necessariamente integralmente a carico della OdV”,
appare tuttavia evidente “come ogni OdV debba attentamente analizzare e
valutare le attività svolte (seppur senza particolari formalità e/o adempimenti di
natura burocratica) al fine di poter predisporre un accordo con il volontario che
chiarisca quali misure di tutela debbano essere adottate e quali siano le relative
modalità di attuazione anche dal punto di vista economico”.
In questo senso, vista l’importanza dell’accordo, “appare opportuno che l’accordo
sia attentamente ponderato, sia stipulato in forma scritta e tratti le misure di tutela
necessaria delineando chiaramente a chi ne compete l’attuazione e con quali
modalità”.
Riguardo infine alla tutela dei volontari che operano nell’ambito di una
“organizzazione di un datore di lavoro”, con riferimento alla formulazione del
comma 12-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, appare evidente “come
l’inserimento dell’opera di un volontario in un ambito lavorativo richieda una più
attenta ed una più onerosa attività. È infatti implicito nella formulazione che:
- sia già stata realizzata una attenta e dettagliata valutazione dei rischi (che può
essere quindi trasformata in una dettagliata informativa sui rischi);
- siano già state definite ed attuate le misure di tutela necessarie;
- siano già state definite ed attuate le misure di emergenza necessarie;
− sia già stata realizzata una analisi ed una valutazione delle possibili
interferenze derivanti dalla presenza del volontario”.
Fonte: www.puntosicuro.it

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  • 1. News 15/SSL/2014 Lunedì,07 luglio 2014 Agricoli, riduzione contributi assicurazione infortuni, misura e modalità, circolare Inail Pubblicata da Inail e Inps la circolare n.32 1 luglio 2014 (per Inps n.83 1 luglio 2014) riguardanteRiduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative. La circolare torna sulla riduzione dei contributi stabilita dall’articolo 1 comma 128 della della Legge 147/2013 e dalla Determina Inail 67/2014. Per quanto riguarda laGestione agricoltura, richiamando la Circolare n.25 del 7 maggio 2014 (criteri e modalità operative per la riduzione), Inail ricorda che per il 2014 il taglio percentuale dei contributi è pari al 14,7%. “Si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni”. I criteri generali per l’individuazione dei destinatari del provvedimento partono dal principio dell’andamento infortunistico e sono stati suddivisi in: Inizio delle lavorazioni: da oltre un biennio, da non oltre un biennio; Gestione assicurativa.”La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore”. Per le attività da oltre un biennio è stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari, “il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico”. Per quanto riguarda le attività entro il biennio (riduzione effetto da 1° gennaio 2014 e applicata da 1° gennaio 2015) la “la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 196 e 207 delle modalità per l’applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000. L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica”. Inail ricorda infine, che le agevolazioni sono vincolate al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In caso di violazioni accertate delle norme, la riduzione verrà revocata e “in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al
  • 2. recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le consuete modalità previste presso l’Inps”. Fonte: Circolare Inail n.32 1 luglio 2014. Volontariato: le tutele e gli adempimenti del Decreto 81 Per il mondo del volontariato, con riferimento alle molte organizzazioni di volontariato (OdV) attive in Italia, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha assunto una significativa importanza. Tale decreto coinvolge infatti direttamente i volontari e esplicita gli obblighi di tutela. Riguardo al decreto 81/2008 il documento segnala che con la conversione del Decreto-Legge 69/2013 sono state apportate significative modifiche in relazione all’applicabilità della legislazione sulla tutela dei lavoratori ai volontari. In particolare per effetto della nuova formulazione del comma 12-bis dell'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 “il regime di tutela già previsto per i volontari delle OdV di cui alla legge 266/1991 è stato esteso tal quale anche ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in qualità di: - volontari delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di cui alla legge 383/2000; - volontari delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di cui alla legge 398/1991; - volontari delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro di cui all'articolo 90 della legge 289/2002; - direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/1986); - soggetti che realizzano ‘esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione sportiva e di qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto’ (ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/1986)”. Ai fini della corretta valutazione della normativa di riferimento di ogni singola Associazione, il documento sottolinea come la locuzione “organizzazione di un datore di lavoro” comprende “anche le OdV che, pur non essendo anche ‘datore di lavoro”’ svolgano la propria attività attraverso i volontari in luoghi e/o ambienti comunque organizzati ‘da un datore di lavoro’. In tal senso rientrano in detta casistica tutte quelle OdV che, anche attraverso delle specifiche convenzioni, si trovino ad operare in ambienti come ospedali, case di riposo, enti, Comuni, ecc. ove un datore di lavoro è presente”.
  • 3. E sempre ai fini della corretta valutazione dei disposti legislativi, si segnala “che, ai sensi della lettera g, articolo 4, i volontari non devono essere computati per la determinazione del numero di lavoratori, ove il decreto preveda particolari obblighi derivanti dal numero dei lavoratori”. La tutela dei volontari avviene attraverso l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, riferite alla tutela dei lavoratori autonomi e “si sottolinea che è prevista inoltre la possibilità giuridica di demandare agli stessi volontari l’attuazione delle misure di tutela identificate come necessarie”. Ogni realtà potrà valutare “l’opportunità di attuare direttamente le misure di tutela e/o di demandarne l’attuazione ai volontari”. Viene tuttavia richiamato il “ principio di effettività” (art. 299 del D.Lgs. 81/2008) seguendo il quale “ove l’OdV decida di farsi carico dell’attuazione delle misure di tutela nei confronti dei volontari, quindi, su di essa incombono le medesime responsabilità che sussisterebbero nei confronti dei lavoratori subordinati o equiparati e, pertanto, dovrà essere garantito il medesimo livello di tutela previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati o equiparati”. Il documento riporta poi un elenco di adempimenti specifici. Infatti per le organizzazioni individuate dalla normativa è necessario “predisporre delle condizioni di intervento che garantiscano almeno: - l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente; - l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente; - l’esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite; - la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l’attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria); - la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici. Benché tali attività non siano “necessariamente integralmente a carico della OdV”, appare tuttavia evidente “come ogni OdV debba attentamente analizzare e valutare le attività svolte (seppur senza particolari formalità e/o adempimenti di natura burocratica) al fine di poter predisporre un accordo con il volontario che chiarisca quali misure di tutela debbano essere adottate e quali siano le relative modalità di attuazione anche dal punto di vista economico”. In questo senso, vista l’importanza dell’accordo, “appare opportuno che l’accordo sia attentamente ponderato, sia stipulato in forma scritta e tratti le misure di tutela necessaria delineando chiaramente a chi ne compete l’attuazione e con quali modalità”.
  • 4. Riguardo infine alla tutela dei volontari che operano nell’ambito di una “organizzazione di un datore di lavoro”, con riferimento alla formulazione del comma 12-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, appare evidente “come l’inserimento dell’opera di un volontario in un ambito lavorativo richieda una più attenta ed una più onerosa attività. È infatti implicito nella formulazione che: - sia già stata realizzata una attenta e dettagliata valutazione dei rischi (che può essere quindi trasformata in una dettagliata informativa sui rischi); - siano già state definite ed attuate le misure di tutela necessarie; - siano già state definite ed attuate le misure di emergenza necessarie; − sia già stata realizzata una analisi ed una valutazione delle possibili interferenze derivanti dalla presenza del volontario”. Fonte: www.puntosicuro.it