BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2
News sa 5 2014
1. News 05/SA/2014
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
Sono 65 le segnalazioni diffuse durante la scorsa settimana dal sistema di allerta
rapido comunitario per alimenti e mangimi (Rasff).
L’elenco italiano che comprende 10 notifiche, si apre con due allerta: presenza di
corpo estraneo (moneta da 20 centesimi) in cioccolato alle mandorle aromatizzato
all’arancia proveniente dalla Svizzera e mercurio in pinne di squalo mako (Isurus
oxyrinchus) congelate dalla Spagna. Sei i respingimenti alle frontiere effettuati dalle
autorità italiane: migrazione di cromo, nichel e manganese da utensili per
barbecue, migrazione di cromo e manganese da utensili da cucina, migrazione di
cromo da filtri in acciaio e migrazione di manganese da sbattitori tutti di
provenienza cinese; norovirus in vongole refrigerate (Ruditapes decussatus)
importate dalla Tunisia; sempre dalla Cina, irradiazione non autorizzata su estratto di
pianta (Cassia nomame). Per quanto riguarda invece le notifiche di
informazione che non prevedono un intervento urgente sono due le segnalazioni
inviate dal Ministero della salute italiano:trattamento al monossido di carbonio non
autorizzato per filetti di tonno pinna gialla in arrivo dalla Spagna e caratteristiche
organolettiche non idonee (avanzato stato di decomposizione e presenza
abbondante di componenti batteriche nei vasi sanguigni) sono state rilevate in
carcasse congelate di anatre eviscerate e frattaglie commestibili provenienti
dall’Ungheria. Sono tre infine le segnalazioni riguardanti prodotti italiani
esportati: una allerta delle autorità svizzere segnala la presenza di Listeria
monocytogenes in un lotto di gorgonzola, mentre le autorità cipriote segnalano un
livello di migrazione totale troppo elevato da coperchi di barattoli in vetro
contenenti pesto e filetti di acciughe.
Fonte: sicurezzaalimentare.it
Igiene degli alimenti: aggiornamenti per i recipienti in acciaio
Abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258
Con il decreto Ministero della salute 11 novembre 2013, n. 140, è stato aggiornato il
2. «decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili» (in Gazzetta
Ufficiale del 16 dicembre 2013, n. 294).
Fonte:http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/
NORMATIVA
- Parlamento Europeo chiede origine obbligatoria per le etichette di carne
suina, ovina, caprina e di volatili
Il Parlamento europeo ha adottato una Proposta di risoluzione sul Regolamento di
esecuzione (UE) n.1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la origine obbligatoria per le etichette
delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina,
caprina e di volatili.
La proposta del Parlamento europeo invita la Commissione a ritirare il Regolamento
di esecuzione (UE) n.1337/2013 e a predisporre una versione modificata che
preveda l’indicazione obbligatoria in etichettatura del luogo di nascita, nonché dei
luoghi di allevamento e di macellazione dell’animale per le carni non trasformate di
animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità alla legislazione
vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine. La Commissione
viene inoltre invitata a eliminare le deroghe previste per le carni macinate e le
rifilature.
Fonte: sicurezzaalimentare.it
- Parassiti: nuova raccomandazione della Commissione europea sulle
misure di controllo della Diabrotica.
E’ stata pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
laRaccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2014 sulle misure di controllo
della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell’Unione in cui la sua
presenza è confermata.
La Diabrotica virgifera virgifera Le Conte è una specie alloctona di insetto parassita
del granturco, che si è diffusa e stabilita in oltre la metà delle aree di coltivazione
del granturco nell’Unione europea.
Con la raccomandazione pubblicata oggi la Commissione europea invita gli Stati
membri a:
1) Tener conto dei principi generali di difesa integrata stabiliti dalla direttiva
2009/128/CE per il controllo della Diabrotica virgifera virgifera nelle aree dell’Unione
in cui la sua presenza è confermata.
3. 2) Garantire che gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa
integrata concernenti la Diabrotica, elaborati dalle autorità pubbliche o dalle
organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali e destinati ai
produttori di granturco e agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, siano in
linea con le norme sull’uso corretto di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 55
del regolamento (CE) n. 1107/2009.
3) Preferire metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi rispetto a quelli
chimici, se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi. Il controllo
della Diabrotica da parte degli utilizzatori professionali dovrebbe pertanto essere
perseguito o favorito mediante le seguenti azioni:
a) rotazione colturale;
b) ricorso ad agenti di controllo biologici;
c) adeguamento della data di semina del granturco per evitare che la
germinazione coincida con la schiusa delle larve;
d) pulitura delle macchine e attrezzature agricole e rimozione di piante spontanee
di granturco nonché adozione di altre misure igieniche.
Si dovrebbe preferire la rotazione colturale alla luce della sua elevata efficacia per il
controllo della Diabrotica e dei suoi benefici a livello ambientale e agronomico a
lungo termine.
4) Tutte le misure sopracitate dovrebbero essere accompagnate da un
monitoraggio della presenza della Diabrotica al fine di individuare l’esigenza e la
tempistica adeguata per l’adozione di misure di protezione. Gli Stati membri
dovrebbero assicurare che il monitoraggio efficace della popolazione
diDiabrotica sia effettuato ricorrendo a metodi e strumenti adeguati. A livello
regionale dovrebbero essere stabiliti valori soglia scientificamente attendibili relativi
alla popolazione di Diabrotica, in quanto si tratta di elementi essenziali ai fini del
processo decisionale in merito all’applicazione di eventuali misure di controllo.
5) Assicurare, che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dispongano di
informazioni e di strumenti per il monitoraggio della Diabrotica (direttiva
2009/128/CE)
6) Garantire che i servizi di consulenza sulla difesa integrata, come disposto
dalla direttiva 2009/128/CE, forniscano a tutti gli utilizzatori professionali di fitosanitari
anche una consulenza specifica sul controllo della Diabrotica. Gli Stati membri
dovrebbero inoltre istituire incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori
professionali ad applicare gli orientamenti specifici per coltura o settore.
7) Garantire l’accesso di tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a una
formazione sul controllo sostenibile della Diabrotica. È auspicabile che le disposizioni
di cui alla presente raccomandazione diventino parte integrante della formazione
garantita dagli Stati membri a norma della direttiva 2009/128/CE.
8) Promuovere lo sviluppo tecnologico degli strumenti atti al controllo sostenibile
della Diabrotica e la ricerca in tale ambito.
4. - UE: autorizzato nuovo additivo per i mangimi
Con il Regolamento di esecuzione (UE) n.101/2014 pubblicato ieri sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea viene autorizzato l’impiego della sostanza L- tirosina appartenente alla categoria “additivi nutrizionali” e al gruppo funzionale
“aminoacidi, loro sali e analoghi”- come additivo nei mangimi destinati a tutte le
specie animali.
A seguito della domanda di autorizzazione lo scorso giugno l’Efsa ha espressoun
parere sulla sostanza. L’Authority ha concluso che la L-tirosina non produce effetti
nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’impiego
di tale preparato può essere considerato efficace nel contribuire a soddisfare il
fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo di tutte le specie animali.L’Efsa, ritiene
inoltre che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio
successivo alla commercializzazione.
Dalla valutazione della sostanza risulta quindi che tutte le condizioni di
autorizzazione prescritte dall’ art. 5 del regolamento (CE) n.1831/2003sono
soddisfatte, pertanto la Commissione conformemente al parere del Comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha autorizzato
l’impiego di tale sostanza.
Disposizioni riguardanti l’utilizzo
L’allegato contiene due disposizioni concernenti l’utilizzo dell’additivo:
1) Per motivi di sicurezza è richiesto durante la manipolazione l’utilizzo di dispositivi di
protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza;
2) Il tenore massimo di L-tirosina per gli animali destinati alla produzione alimentare è
di 5 g/Kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%, mentre per gli
animali non destinati alla produzione alimentare è di 15 g/Kg di mangime completo
con un tasso di umidità del 12%.
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 25 febbraio.