2. L’evoluzione della normativa fiscale
A metà degli anni 70 il leasing:
non doveva avere una durata minima (flash leasing 12
mesi);
si poteva cedere gratuitamente il diritto di riscatto;
le vetture di cilindrata superiore a 2000 cc benzina e 2500
cc diesel se acquistate scontavano l’Iva al 38% indetraibile,
se prese in leasing prevedevano un canone gravato del 18%
di Iva detraibile.
3. L’evoluzione della normativa fiscale
A metà degli anni 90 il successo del renting:
non doveva avere una durata minima;
non aveva canoni anticipati;
il canone comprensivo anche dei costi di gestione e
delle tasse permetteva di trasformare il costo della
vettura in un “costo fisso”, senza la variabile del valore
dell’usato e con il finanziamento anche dei costi che
normalmente dovevano essere anticipati.
Gli interventi legislativi che si sono succeduti nel
tempo hanno reso perfettamente equivalenti, tranne
piccole differenze, i benefici fiscali connessi
all’acquisto, al noleggio ed alla locazione finanziaria.
4. I tipi di cliente : l’impresa
E’ imprenditore ( articolo 2082 del Codice Civile ): chi
esercita professionalmente un'attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.
Tra le imprese si ricomprendono anche quelle artigiane
che sono definite come:
"quelle in cui l'imprenditore esercita personalmente e
professionalmente, in qualità di titolare, l'impresa
assumendo la piena responsabilità e .... svolgendo in
misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo".
5. I tipi di cliente : l’agente ed il rappresentante
Codice civile:
"...è agente chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di promuovere la conclusione di contratti in una
determinata zona; è rappresentante di commercio chi è
incaricato …. di concludere contratti in nome delle
medesime in una determinata zona".
L'attività di intermediazione economica può essere
svolta dall’agente come:
ditta individuale;
ditta individuale costituita in impresa familiare;
società di persone o di capitali.
Diversamente da quanto in precedenza stabilito, la
società costituita tra agenti è assimilata, quanto al
trattamento fiscale, agli agenti e rappresentanti di
commercio.
6. I tipi di cliente : l’agente ed il rappresentante
agli agenti e rappresentanti vengono assimilati i
promotori finanziari;
non vengono assimilati agli agenti e rappresentanti gli
intermediari non iscritti all’albo o che svolgono attività
in via occasionale.
7. I tipi di vetture
La classificazione delle vetture ai fini della omologazione
fu innovata dal nuovo Codice della Strada, entrato in
vigore dal 15 giugno 1992 che all’art. Art. 54. definiva :
Autoveicoli:
“1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con più di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati
al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
8. I tipi di vetture
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate
del 6 dicembre 2006: ha definito, a fini fiscali, la
categoria “dei falsi autocarri ”;
“falsi autocarri” sono quelli che, “a prescindere dalla
categoria di omologazione, (cioè anche se progettati e
costruiti per il trasporto merci) abbiano subito modifiche
che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato
di passeggeri”
Sono quindi veicoli aventi massa massima non
superiore a 3,5 tonnellate) che:
• abbiano codice di carrozzeria F0;
• abbiano quattro o più posti;
• abbiano un rapporto tra la potenza del motore,
espressa in Kw, e la portata del veicolo (differenza fra
la massa complessiva e la tara, espressa in tonnellate),
uguale o superiore a 180.
9. I tipi di vetture
Tipo di Norma di riferimento Descrizione Inquadramento
veicolo fiscale
Autovetture Codice della Strada Veicoli destinati al Autovettura
art.54 lettera a) trasporto di persone
aventi al massimo nove
posti compreso quello
del conducente
Autocarri Codice della Strada Veicoli destinati al Autocarri
art.54 lettera d) trasporto di cose e
delle persone addette
all'uso o al trasporto
delle cose stesse
Veicoli con Codice della Strada Veicoli destinati al Autovettura
omologazione art.54 lettera d) e trasporto di cose e
autocarro ma Legge 248/2006 delle persone addette
che all'uso o al trasporto
presentino i delle cose stesse che
tre parametri presentino i tre
parametri : carrozzeria
FO; 4 o più posti ;
rapporto peso/portata
uguale o superiore a
180
10.
11. I tributi : l’Iva
Articolo 19 bis 1 dpr 633/72 e successive modifiche
“nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio dell’impresa, dell’arte o
della professione.
Corte di Cassazione sentenza n.1.421 del 23 gennaio 2008 in
relazione alla detrazione dell’Iva.
Ha confermato al riguardo i seguenti principi di diritto:
1.La detrazione dell’Iva è ammessa “solo quando si tratta di
acquisto effettuato nell'esercizio di impresa richiedendo un
quid pluris rispetto alla qualità di imprenditore dell'acquirente
cioè la ” inerenza” o” strumentalità” del bene comprato
inerenza strumentalità
rispetto alla attività imprenditoriale .
2. l'accertamento deve essere compiuto “in concreto” non già
in astratto riportandolo all'oggetto sociale quale risulta dai
documenti che il contribuente deve aver cura di allegare e
provare,
3.in tema di onere della prova la dimostrazione del detto
principio di inerenza o strumentalità è a carico
dell'interessato.
4. il diniego della detrazione dell'IVA “a monte” quando il
bene comprato non sia strumentale all'esercizio dell'impresa
non determina un'illegittima duplicità di imposizione.
12. I tributi : l’Iva
La detraibilità dell’Iva si può così sintetizzare:
Tipo di veicolo Norma di Descrizione Inquadramento
riferimento fiscale
Veicoli stradali a Articolo 19 bis 1 tutti i veicoli a Detraibilità:
motore d.p.r. 633/72 motore diversi •40%
come modificato dai trattori •100%
dalla Finanziaria agricoli o in relazione
2008 forestali all’utilizzo
14. I tributi : l’Iva
Le regole innanzi esposte sono valide per:
Acquisto
Locazione finanziaria
Noleggio
Spese di:
Manutenzione
Riparazione
Impiego
15.
16. Qualora nel corso del 2012 dovesse essere approvato il disegno
di legge in materia di riforma del mercato del lavoro dal 1.1.2013
l’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sarà
modificato come di seguito
17. Ai fini Iva Ai fini Imposte sui Redditi
Articolo 19 bis 1 dpr Articolo 164 dpr 917/86 e
633/72 e successive successive modifiche
modifiche
“l'imposta relativa 1.le spese e gli altri
all'acquisto ed componenti negativi relativi ai
all'importazione di veicoli mezzi di trasporto arti e
stradali a motore diversi professioni, ai fini della
da quelli di cui alla determinazione dei relativi
lettera f) della allegata redditi sono deducibili
tabella B (moto_ cicli di a)per l'intero ammontare
cilindrata superiore a relativamente: ……. alle
350 cc) e dei relativi autovetture ed autocaravan di
componenti e ricambi è cui alle lettere a) ed m) del
ammessa in detrazione comma 1 dell'articolo 54 del
nella misura del 40% se decreto legislativo 30 aprile
tali veicoli non sono 1992 n.285 destinati ad
utilizzati esclusivamente essere utilizzati esclusi_
nell'esercizio vamente come beni
dell’impresa, dell’arte o strumentali nell'attività propria
18. I tributi : l’Imposta sul reddito
Le regole dell'ammortamento
Momento in cui si inizia:
momento in cui il bene entra in funzione, cioè quello in
cui può cominciare a produrre la sua utilità per
l'azienda.
Valore che si ammortizza:
costo di acquisto del bene più tutti gli oneri di diretta
imputazione (spese immatricolazione, trasporto ecc)
esclusi gli interessi passivi che vengono detratti in
base alla fattura fatta della società finanziaria in
relazione al principio della competenza e cioè della
maturazione.
Primo esercizio di entrata in funzione :
l'ammortamento viene ridotto al 50%
19. I tributi : l’Imposta sul reddito
I coefficienti stabiliti dal Ministero dell'Economia
attualmente in vigore sono :
autovetture: 25%
autoveicoli da trasporto: 20%
In relazione alle norme in vigore la deducibilità fiscale
dell’ammortamento avviene secondo i seguenti criteri
per i diversi tipi di veicoli:
20. I tributi : l’Imposta sul reddito
Impresa
Ammortamento: Ammortamento: Ammortamento:
100% 40% 100%
senza limiti limite 18.076 € senza limiti
secondo il criterio secondo il criterio secondo il criterio
ordinario ordinario ordinario
Spese di Spese di Spese di
manutenzione manutenzione manutenzione
riparazione ed riparazione ed riparazione ed
impiego : impiego : impiego :
100% 40% 100%
senza limiti senza limiti senza limiti
21. I tributi : l’Imposta sul reddito
Agenti e società di agenti
Ammortamento: Ammortamento:
100% 80%
senza limiti limite 25.823 €
secondo il criterio secondo il criterio
ordinario ordinario
Spese di Spese di
manutenzione manutenzione
riparazione ed riparazione ed
impiego : impiego :
100% 80%
senza limiti senza limiti
22. I tributi : l’Imposta sul reddito
Ammortamento e plusvalenza
L’art.164 comma 2) dispone che :
ai fini della determinazione del reddito di impresa le
plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella
stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato
Ipotizziamo che si stia gestendo una vettura del costo di
27.000 €. L’ammortamento deducibile è il 40% con il limite
massimo di 18.076 €
Ammortamento % ammort.
Aliquota Ammortamento fiscale ammesso fiscale dedotto
1° anno 12,5 3.375 2.258
2°anno 25 6.750 4.517
3°anno 25 6.750 4.517
Ammortamento cumulativo 16.875 11.292 66,91
Residuo da ammortizzare 10.125
23. I tributi : l’Imposta sul reddito
Ammortamento e plusvalenza
Supponiamo che il veicolo venga venduto a 15.125 €, il
residuo da ammortizzare era pari a 10.125 € e, pertanto,
si registri una plusvalenza di 5.000 €.
Costo vettura 27.000
Ammortamento senza limite 16.875
Ammortamento dedotto 11.292
fiscalmente
Ammort. dedotto/ Ammort. 11.292 /16.875 = 66,91 %
senza limitazioni
Plusvalenza realizzata 5.000 €
Plusvalenza tassabile 3.345 € pari alla percentuale
del 66,91% di 5.000 €.
Ammortamento e plusvalenza concorrono al reddito
tassabile per il 40% o il 100% in relazione all’utilizzo
della vettura.
24. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : durata minima del contratto per la deducibilità fiscale
Articolo 102 Testo Unico Imposte sui Redditi
Per l'impresa utilizzatrice la deduzione è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai
due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2
Per i beni di cui all'articolo 164 comma 1 lettera b (n.d.r.
utilizzo non nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa)
la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2 .
25. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : durata minima del contratto per la deducibilità fiscale
Tipo di veicolo Durat a Tipo di ut ilizzo Regola della Durat a m inim a
am m ort am ent o durat a m inim a cont rat t o di leasing
Vet t ur e – Aut ocarro Ut ilizzo esclusiva
assim ilat o a vet t ure m ent e st rum ent ale
2/ 3 del periodo di
48 m esi nell’ esercizio 32 m esi
am m ort am ent o
dell’at t ivit à propria
dell’im presa
Vet t ur e – Aut ocarro
assim ilat o a vet t ure Par zialm ent e a scopo
Uguale al periodo
48 m esi aziendale m a anche 48 m esi
di am m ort am ent o
personale
26. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : le regole di deduzione dei canoni
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente
articolo utilizzati nell'esercizio di impresa arte o
professione sono deducibili solo se rientranti in una
delle fattispecie previste nelle successive lettere a) b)
e b-bis)
………………………… .
b) nella misura del 40% relativamente alle vetture ed
autocaravan
…………………………… ..
non si tiene conto della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni (euro 18.076 ) elevati a 50
milioni (euro25.823) per autovetture e autocaravan
dell‘ammontare dei canoni proporzionalmente
corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i
limiti indicati se i beni medesimi sono utilizzati in
locazione finanziaria.
27. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : le regole di deduzione dei canoni
La norma fissa l’importo dei canoni di leasing fiscalmente
deducibile nell’ammontare dei canoni proporzionalmente
corrispondente al costo dei veicoli che non ecceda i
18.076 euro (25.823 euro per gli agenti di commercio).
Costo della vettuta 25.000
Costo della vettura fiscalmente deducibile 18.076
% costo deducibile verso prezzo pagato 72%
Canone anticipato 3.750
48 canoni da 511,53 euro 24.553
Riscatto 250
TOTALE CANONI 28.553
IMPORTO CANONI DEDUCIBILE (72% del totale) 20.558
Di detto importo va dedotto il 40% o il 100% in relazione
all’uso del veicolo.
28. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : le regole di deduzione dei canoni
La norma stabilisce che i limiti suddetti vanno
ragguagliati ad anno ovvero che, nel caso di un veicolo
locato nel corso del periodo d’imposta, il valore dei
canoni dovrà essere ragguagliato al periodo di
utilizzazione del veicolo nell’esercizio.
IMPORTO CANONI DEDUCIBILE (72% del totale) 20.558
Durata del contratto in giorni 1.440
Canone giornaliero fiscalmente deducibile 14,28
Decor r enza 1 m ar zo 2011
Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015
4.282,92 5.139,50 5.139,50 5.139,50 856,58
Di detto importo va dedotto il 40% o il 100% in relazione
all’uso del veicolo.
29. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : le regole di deduzione dei canoni
30. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : la cessione del contratto di leasing
Interrogazione parlamentare circa gli effetti fiscali
della interruzione anticipata del contratto di leasing , in
particolare se si fosse determinata la illegittimità della
deduzione dei canoni maturati sino alla data della
chiusura del rapporto contrattuale per effetto del
mancato rispetto della durata minima contrattuale:
Risposta all’interrogazione parlamentare 21.7.93 n.5-
01465. “la previsione di una durata minima del
contratto di leasing quale condizione necessaria per la
deducibilità dei relativi canoni è volta ad evitare il
perseguimento di manovre elusive da parte
dell'impresa utilizzatrice dei beni in locazione
mediante la deduzione dei relativi canoni in tempi
notevolmente più brevi rispetto a quelli stabiliti per
l'ammortamento del costo del bene stesso”.
Nessun effetto ha l’interruzione sui canoni dedotti
31. I tributi : l’Imposta sul reddito
Leasing : la cessione del contratto di leasing
La cessione di un contratto ,secondo quanto stabilito
dall'art. 3 del DPR 633/72 rientra nel campo di
applicazione dell’Iva, in quanto configura prestazione di
servizio.
II corrispettivo della cessione del contratto è costituito
dalla differenza tra il valore di permuta , e l'importo del
riscatto più gli eventuali canoni ancora da
corrispondere.
La circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 13
marzo 2009 ha chiarito che i soggetti che hanno
goduto della detrazione dell’Iva limitatamente al 40%
quando fatturano il corrispettivo per la cessione del
contratto di leasing anche se non stanno cedendo un
bene ma stanno effettuando una prestazione di
servizio, devono assoggettare ad Iva solo il 40% del
corrispettivo.
32. I tributi : l’Imposta sul reddito
Renting : le regole di deduzione dei canoni
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente
articolo utilizzati nell'esercizio di impresa arte o
professione sono deducibili solo se rientranti in una
delle fattispecie previste nelle successive lettere a) b)
e b-bis)
………………………… .
b) nella misura del 40% relativamente alle vetture ed
autocaravan
…………………………… ..
non si tiene conto della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni (euro 18.076 ) elevati a 50
milioni (euro 25.823) per autovetture e autocaravan ….
dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni (euro 3.615)….
33. I tributi : l’Imposta sul reddito
Renting : le regole di deduzione dei canoni
Per la deduzione dei canoni di noleggio l’importo di
Per la deduzione dei canoni di noleggio l’importo di
riferimento su cui calcolare la deduzione del 40% (80%
riferimento su cui calcolare la deduzione del 40% (80%
per gli agenti) sarà pari a 3.615,20 euro annui per
per gli agenti) sarà pari a 3.615,20 euro annui per
vetture ed autocarri assimilati alle vetture
vetture ed autocarri assimilati alle vetture
Esempio con differenza rispetto al noleggio:
Importo massimo
Costo Deducibilità deducibile
18.076 €
37.105 € 40% (25.823 € per agenti)
Canoni leasing x 48 Proporzionale al
mesi 40% costo della vettura
3.615 € limite
annuale ,uguale per
Canoni noleggio 40% tutti i soggetti
34. I tributi : l’Imposta sul reddito
Le regole di deduzione di ammortamenti e canoni
Importo massimo Importo massimo
deducibile Deducibilità Durata deducibile
18.076 €
(25.823 € per
Ammortamento 40% 5 anni agenti)
Proporzionale al
leasing 40% 4 anni costo della vettura
5 anni
massimo
18.076 come per
3.615 x
Noleggio 40% ammortamento
anno
35. I tributi : l’Imposta sul reddito
Renting : le regole di deduzione dei canoni
Per il cont r at t o di noleggio non è im post a una dur at a m inim a
Non essendici il r iscat t o non c'è plusvalenza t assabile
Alcune societ à per m et t ono l'opzione di acquist o della vet t ur a usat a
Alcune societ à non applicano I VA su quot a di canone per assicur azione
e t assa di possesso
36. I tributi : l’Imposta sul reddito
Renting : le regole di deduzione dei canoni
Per i contratti di noleggio “full service” il limite di
(3.615,20 euro) va rapportato al noleggio puro, non
comprensivo delle spese e dei servizi accessori che,
pertanto, saranno deducibili nella misura del 40% senza
limiti purché separatamente indicati in contratto.
Per evitare comportamenti elusivi, ai fini della
ripartizione tra i costi relativi al noleggio e quelli relativi
alle spese accessorie, un criterio idoneo viene
individuato in riferimento ai listini che riportano le tariffe
di noleggio mediamente praticate per veicoli similari
relativamente ai contratti di noleggio che non prevedono
prestazioni accessorie.
37. I tributi : l’Imposta sul reddito
Renting : le regole di deduzione dei canoni
Canone noleggio importi
quota finanziaria 568,10 euro
quota servizi 516,45 euro
TOTALE 1.084,55 euro
Canone noleggio importi deducibilità
quota finanziaria 6.817,23 1.446,08
quota servizi 6.197,48 2.478,99
TOTALE 13.014,71 3.925,07
38. Le
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va
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39. La offerta di prodotti finanziari e la pianificazione dell’investimento
40. I tributi : l’Imposta sul reddito
La destinazione del bene nell’uso aziendale
La casistica riscontrabile, quindi, può essere
sintetizzata come di seguito.
L’azienda può dare il veicolo immatricolato a proprio
nome ad un suo dipendente in base a tre possibili
situazioni:
concessione del veicolo per esclusivi motivi di
lavoro;
concessione dell’autovettura per motivi di lavoro e
per l’utilizzo privato (cosiddetto “uso promiscuo”);
concessione dell’autovettura a prescindere
dall’utilizzo operato dal dipendente.
41. I tributi : l’Imposta sul reddito
La destinazione del bene nell’uso aziendale
Concessione del veicolo per esclusivi motivi di
lavoro
In questo caso al dipendente non deriva alcun
beneficio dall’assegnazione della vettura che
dovrà essere utilizzata solo per l’attività lavorativa
e rimanere ferma in azienda per i restanti periodi.
Al dipendente non potrà essere attribuito alcun
reddito ed il datore di lavoro potrà dedurre i costi
relativi all’esercizio del veicolo in base alle regole
che analizzate.
42. I tributi : l’Imposta sul reddito
La destinazione del bene nell’uso aziendale
Concessione dell’autovettura per motivi di lavoro e per l’utilizzo
privato (cosiddetto “uso promiscuo”)
Articolo 164 Testo Unico Imposte sui Redditi :
1. le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore indicati nel presente articolo utilizzati
nell'esercizio di imprese arti e professioni, ai fini della
determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive
lettere a), b) e b-bis):
………
b-bis): nella misura del 90% per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta.
Nel caso di “uso promiscuo” del dipendente per motivi di
lavoro ma anche per proprie esigenze personali, il fringe
benefit a carico del dipendente è attibuito su base
presuntiva.
43. I tributi : l’Imposta sul reddito
La destinazione del bene nell’uso aziendale
Concessione dell’autovettura per motivi di lavoro e per
l’utilizzo privato (cosiddetto “uso promiscuo”)
L’utilizzo personale è stato “forfettizzato” e commisurato
al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 km utilizzando come costo
chilometrico quello riportato nelle Tabelle ACI.
Così, ad esempio, se il veicolo utilizzato parzialmente
dal dipendente avesse un costo chilometrico di 0,42
euro lire la quantificazione del compenso in natura da
inserire, su base annua, in busta paga sarà di 1.896
euro pari al 30% di 6.322,98 (0,42 € per kilometro
moltiplicato per 15.000 km.)
44. I tributi : l’Imposta sul reddito
La destinazione del bene nell’uso aziendale
Concessione dell’autovettura a prescindere dall’utilizzo operato
dal dipendente
In questo caso al dipendente andrà imputato in busta
paga il reddito corrispondente al benefit che gli deriva
dall’utilizzo del veicolo ricevuto in uso e determinato
sulla base del “valore normale”.
Per valore normale, secondo quanto stabilito dall’art. 9
del TUIR si intende
“ il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni
e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni
e servizi sono acquistati o prestati ...”.