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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
GOVERNO DEL TERRITORIO. 
PROCEDIMENTI EDILIZI E 
AMBIENTALI 
Dr.ssa Francesca Barucci 
8 maggio 2012 Civitella Val di Chiana 
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Omniavis.it 
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA STATALE 
D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". 
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico” 
D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio 
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". 
D.P.C.M. 18 settembre1997 "Determinazione dei requisiti delle 
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". 
D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del 
rumore aeroportuale". 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore". 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici. 
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per 
la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili 
civili". 
29/04/11 Cognome e nome 
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA STATALE 
D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell'inquinamento acustico". 
D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento 
recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico 
competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b), e 
dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”" 
Art. 60 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo” 
D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico 
ferroviario”. 
Art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in 
campo ambientale” 
D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n.215 "Regolamento recante norme per 
la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei 
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei 
pubblici esercizi". 
29/04/11 Cognome e nome 
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29/04/11 
NORMATIVA STATALE 
D.M. Ambiente 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei 
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento 
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la 
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di 
inquinamento acustico". 
D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 "Regolamento recante 
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 
dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni” 
D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di 
rispetto negli aeroporti” 
Art. 90 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia 
fiscale", Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli 
aeromobili ". 
DECRETO 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da 
parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di 
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi 
di contenimento e abbattimento del rumore".
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29/04/11 
NORMATIVA STATALE 
D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle 
emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività 
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 
1995, n. 447". 
DECRETO 23 novembre 2001 "Modifiche dell'allegato 2 del 
decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la 
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del 
rumore". 
COMUNICATO relativo all'istituzione della commissione 
incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed 
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 
novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione 
dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA STATALE 
COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per 
la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. 
Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia 
ambientale" 
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e 
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 
COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per 
la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. 
Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia 
ambientale" 
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e 
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. 
29/04/11 Cognome e nome 
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA STATALE 
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione 
della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni 
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti 
comunitari” 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 
2005, n.194 “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n.194 recante: «Attuazione della direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 
settembre 2005) 
Art. 4 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della 
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, 
comma 3, del Codice dei beni culturali dl paesaggio di cui al 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42” 
Art. 20 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale” 
29/04/11 Cognome e nome 
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA STATALE 
Art. 6 – ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 
208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 
protezione dell’ambiente" 
Art. 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee – legge comunitaria 2008" 
Art. 15 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee – legge comunitaria 2009" 
Art. 5, comma 5 della Legge 12 luglio 2011, n.106 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia” 
29/04/11 Cognome e nome 
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA STATALE 
Art.9, comma 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 
Art.4 del Capo III del Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”. 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 
29/04/11 Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA REGIONALE 
Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di 
inquinamento acustico” 
Delibera G.R. 13 luglio 1999, n. 788 "Definizione dei criteri per la 
redazione della documentazione di impatto acustico e della 
relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 
2 e 3 della L.R. n. 89/98". 
Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e 
degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 
2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento 
acustico"". 
Deliberazione n. 398 del 28/03/2000, Modifica e integrazione della 
Deliberazione 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la 
redazione della documentazione di impatto acustico e della 
relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 
2 e 3 della L.R. n. 89/98". 
Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. 104/13316/10-03 a firma 
del Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e 
Ambientali. Delibera C.R. 22/02/2000, n. 77 "Definizione dei criteri 
e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 
2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento 
acustico"". Circolare applicativa. 
29/04/11 Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
NORMATIVA REGIONALE 
Legge Regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge 
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 
inquinamento acustico)”. 
Art. 38 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 40 “Legge di 
manutenzione dell’ordinamento regionale 2007”. 
Artt. 84, 85 e 86 della Legge Regionale 14 dicembre 2009, n. 75 
“Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”. 
Legge Regionale 5 agosto 2011, n. 39 “Modifiche alla legge 
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 
inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 
(Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni 
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e 
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, 
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse 
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere 
pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 
marzo 1998, n. 112)”. 
29/04/11 Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Cosa s'intende per inquinamento 
Cognome e nome 
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acustico? 
 Il rumore ambientale è definito come il rumore riscontrabile 
nell’ambiente in presenza delle emissioni delle specifiche 
sorgenti disturbanti; il rumore residuo è il 
 rumore misurato quando dette sorgenti non sono in funzione. 
 La misurazione di tali rumori deve avvenire all’interno degli 
ambienti abitativi e deve essere eseguita a finestre sia aperte 
che chiuse.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Tecnico competente 
 6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente 
la figura professionale idonea ad effetuare le misurazioni, 
verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, 
redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative 
attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in 
possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo 
tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico 
ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. 
Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Competenze dei comuni 
 a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, 
comma 1, lettera a); 
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni 
assunte ai sensi della lettera a); 
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; 
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto 
della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle 
concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei 
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e 
infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di 
attività produttive; 
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per 
la tutela dell'inquinamento acustico; 
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le 
disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; 
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo 
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle 
prescrizioni indicate dal Comune stesso. 
Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
I piani di zonizzazione acustica 
La classificazione del territorio da parte dei Comuni è il 
presupposto necessario per una corretta attività di prevenzione e 
di controllo dell’inquinamento acustico. 
I Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso 
del territorio ed indicando le aree da destinare agli spettacoli a 
carattere temporaneo o mobile o all’aperto, devono procedere 
alla classificazione del territorio nelle zone previste dalle vigenti 
disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità previsti 
dall’art. 2 comma 1 lett. h) della l. n. 447/95. 
Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
I piani di zonizzazione acustica 
La zonizzazione acustica rappresenta un efficace 
strumento di pianificazione dello sviluppo 
urbanistico per prevenire il degrado acustico e 
provvedere al risanamento delle zone deteriorate. In 
tale ottica, essa è inscindibilmente collegata al 
Piano regolatore generale, che rappresenta il 
principale strumento pianificatorio del 
territorio 
Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
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VIAC 
Valutazione Impatto ACustico 
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 
della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive 
modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 
gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela 
dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei 
comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere 
predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla 
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade 
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di 
quartiere) e D (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni; 
c) discoteche;
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VIAC 
Valutazione Impatto ACustico 
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti 
rumorosi; 
e) impianti sportivi e ricreativi; 
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
3. E fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico 
delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 
a) scuole e asili nido; 
b) ospedali; 
c) case dei cura e di riposo; 
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
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VIAC 
Valutazione Impatto ACustico 
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi 
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e 
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei 
provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione dei 
medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza 
o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono 
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo 
è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 
1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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VIAC 
Valutazione Impatto ACustico 
Trattasi di procedura autocertificata (ad efficacia immediata) che 
deve essere predisposta dall’interessato avvalendosi di un tecnico 
abilitato (in ogni Regione è presente un elenco dei tecnici abilitati). 
La comunicazione è autocertificata ed abilita immediatamente dalla 
data di protocollazione (se completa). 
La comunicazione è obbligatoria ed è sanzionata la sua omissione. 
Occorre effettuare la verifica dei requisiti di ricevibilità (firma di 
tecnico abilitato). Inviare copia della dichiarazione all’ente 
competente per la vigilanza –ARPAT.
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VIAC 
Valutazione Impatto ACustico 
L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e 
successive modifiche introdotte dalla L.R. n. 67/04 
La Regione Toscana con la L.R. n. 89/98 "Norme in materia di 
inquinamento acustico" e successive modifiche introdotte con L.R. 
n. 67/04, ha dato applicazione sul proprio territorio ai disposti delle 
Legge Quadro n. 447/95, dettando le norme finalizzate alla tutela 
dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico.
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VIAC 
Valutazione Impatto ACustico 
In ottemperanza all’art. 8, commi 2 e 4, della Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico 447/95, e alla Legge Regionale 89/98, la 
documentazione di impatto acustico deve essere resa ai Comuni di 
competenza secondo le modalità definite dalla Deliberazione di 
Giunta della Regione Toscana (D.G.R.T.) n. 788, del 13/07/99 
Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di 
impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico 
ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98. 
I requisiti necessari per una tale documentazione tecnica, sono 
indicati a titolo indicativo e non esaustivo.
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VIAC 
Valutazione Impatto Acustico- 
Documentazione 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Tipologia di attività; numero di addetti; breve descrizione del 
ciclo produttivo e di tutta l’attività che si svolge nell’area di 
pertinenza, con articolazione dell’orario relativo alle varie fasi 
di esercizio e degli orari di funzionamento di 
macchinari/impianti; scenari di utilizzo dei macchinari
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Cognome e nome 
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25 
VIAC 
Valutazione Impatto Acustico- 
Documentazione 
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 
Va precisato se la valutazione è stata effettuata attraverso 
calcoli ovvero attraverso misure in opera. 
In entrambi i casi si dovrà operare cautelativamente in modo 
tale da garantire la rappresentatività delle condizioni di 
esercizio peggiori, in termini di rumore presso i ricettori 
individuati.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Cognome e nome 
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26 
VIAC 
Valutazione Impatto Acustico- 
Documentazione 
CONCLUSIONI 
Dichiarazione rispetto dei limiti; nel caso in cui 
il rispetto dei limiti sia legato a particolari 
prescrizioni individuate dal tecnico, andranno 
espressamente indicate tali condizioni e le 
soluzioni per garantirne il mantenimento 
Dichiarazione di necessità di mitigazioni 
Dichiarazione se previste misure di verifica 
durante l’esercizio
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, 
n. 227 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
(12G0013) 
Art. 4 
Cognome e nome 
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27 
Semplificazione della documentazione di impatto acustico 
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 
e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa rumorosita' elencate 
nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, 
attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, 
stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano 
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali 
casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto 
acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta 
ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui 
all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i 
limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- 
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) 
Cognome e nome 
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28 
Art. 4 
Semplificazione della documentazione di impatto acustico 
…..2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non 
siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio 
comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 
8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 
26 ottobre 1995, n. 447. 
3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal 
documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove 
questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, 
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in 
acustica.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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29 
Pianificazione 
·Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC). ). 
Integrale recepimento di quattro direttive. 
Scansione puntuale dei procedimenti di Via per garantire il completamento di 
tutte le procedure in tempi certi. 
Anche per la Via ordinaria verrà esaminato il progetto preliminare. 
Definizione dei meccanismi di coordinamento tra Via e Vas e tra Via e Ippc. 
Introduzione di un sistema di controlli successivi. Accoglimento del principio del 
silenzio-rifiuto;
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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30 
Suolo e acqua 
·Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e 
gestione delle risorse idriche. 
·-Riordino e coordinamento delle disposizioni normative frammentate in una pluralità di 
testi e interconnesse come difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione delle risorse 
idriche. 
·-Integrale recepimento della direttiva 2000/60/Ce in materia di acque che prevede 
l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali e la definizione dei distretti idrografici, che 
sono stati definiti in sette: Distretti del Nord est, che comprende i bacini dell'Adige e 
dell'Alto Adriatico; Distretto del Po, che segue la geografia dell'attuale Autorità di bacino 
del Po; Distretto dell'Arno, che comprende il bacino dell'Arno, della Liguria, i bacini 
meridionali dell'Emilia e quelli settentrionali delle Marche; Distretto del Tevere, che 
include il bacino del Tevere, quelli delle Marche meridionali, dell'Umbria e dell'Abruzzo; 
Distretto Volturno-Liri-Garigliano, che include anche tutti i bacini dell'Italia meridionale; 
Distretto idrografico della Sicilia e Distretto idrografico della Sardegna. 
·-Individuazione del Piano di gestione come strumento di pianificazione, riconferma del 
principio di pubblicità delle acque.
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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31 
Rifiuti 
·Gestione dei rifiuti e bonifiche 
·Vengono riordinate e coordinate le disposizioni normative concernenti questi 
settori. 
·Per le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la 
definizione di “sito inquinato” e per la successiva bonifica viene compiuta 
un'analisi di rischio, viene confermato anche il meccanismo dell'accordo di 
programma che ha dato buoni risultati e che prevede procedure più snelle e tempi 
più veloci nel pieno rispetto dell'ambiente. 
·Vengono ridefinite le priorità nella gestione dei rifiuti in conformità con la 
normativa Ue. .
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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32 
Aria 
·Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera 
·Riordino e coordinamento di tutte le misure concernenti la prevenzione 
dell'inquinamento dell'aria; 
·Promozione del ricorso alle migliori tecniche disponibili; 
·Introduzione di una durata fissa per l'autorizzazione pari a 15 anni. 
·L'apparato sanzionatorio non è stato variato rispetto al passato in quanto la 
delega non prevedeva modifiche di questo capitolo.
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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33 
Profili strategici 
Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico: 
recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana 
nei settori oggetto delladelega, in totale si tratta di otto direttive; 
accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo 
da ridurre le ripetizioni; 
integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente 
disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per 
effetto Delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una 
serie di articolati aggiornati e coordinati; 
abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo il risultato 
dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di 
legge, due decreti legislativi quattro d.P.R. tre d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui 
sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l’abrogazione da 
parte dei decreti delegati.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Decreto Legislativo 11 maggio 
1999 n. 152 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
Cognome e nome 
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258 
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34 
Scarichi 
Normativa precedente 
Legge Regionale n. 64 del 
21/12/2001 
Legge Regionale n. 12 del 
02/04/2002 
Reg.Regionale n. 28/R 23 maggio 
2003
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Cognome e nome 
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35 
Scarichi 
Normativa cogente 
Legge Regionale n. 20 del 
31/05/2006 
Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 
Reg.Regionale n. 46/R 2008 
legge regionale n.69 del 28/12/2011: la Regione Toscana ha Istituito l'Autorità Idrica 
Toscana, attribuendo al nuovo soggetto le funzioni già esercitate dalle 6 Autorità di 
Ambito Territoriale Ottimale che coprivano il territorio regionale toscano. 
In attesa dell'insediamento dei nuovi organi dell'Autorità Idrica Toscana i compiti della 
stessa sono svolti da 6 commissari (individuati negli ex presidenti delle Autorità di 
Ambito), ciascuno per il territorio di propria competenza
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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36 
Definizioni 
Definizioni 
Art. 74 
abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di 
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno 
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e 
da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche 
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in 
cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue 
domestiche e dalleacque meteoriche di dilavamento; 
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, 
di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, 
anche separate, e provenienti da agglomerato; 
scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in qualsiasi immissione diretta, tramite 
condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque 
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro 
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Legge Regionale 31 maggio 
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37 
2006 n. 20 
abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta 
biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da 
considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al 
giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa 
riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno; 
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e 
da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni 
in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue 
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 
acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali 
e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e 
provenienti da agglomerato; 
stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico 
gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la 
produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla 
parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la 
presenza di tali sostanze nello scarico;
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Norme in materia ambientale 
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ART. 124 
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove 
uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico 
finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più 
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico 
delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è 
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme 
restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del 
relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte 
terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in 
comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è 
rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del 
provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati 
all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di 
parzializzazione dei singoli scarichi.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Norme in materia ambientale 
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ART. 124 
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle 
regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, 
commi 1 e 2. 
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue 
domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi 
nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio 
idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Scarichi - autorizzazione 
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata 
alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica 
fognatura. 
L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della 
domanda. 8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 
59, l'autorizzazione é valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un 
anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. 
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione 
di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo é stata 
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze 
pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo 
espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso 
inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La 
disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie 
di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme 
di rinnovo tacito della medesima. 
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40
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Scarichi - autorizzazione 
Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in 
altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, 
ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente 
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da 
quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova 
autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. 
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o 
quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità 
competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il 
corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano 
eventualmente necessari. 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Scarichi - autorizzazione 
Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, 
controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di 
autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente 
decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente 
determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la 
somma che il richiedente é tenuto a versare, a titolo di deposito, 
quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima 
Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione 
definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla 
stessa approntato. 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Scarichi - autorizzazione 
176. Norma finale 
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente 
decreto che concernono materie di legislazione 
concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi 
dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 
Cognome e nome 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura 
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Scarichi 
1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di 
acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della 
provincia. 
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di 
acque reflue domestiche è di competenza del comune. 
3. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla 
ricezione della domanda; qualora l'ente locale risulti inadempiente nei 
termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente 
concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura 
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Scarichi 
4. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di 
acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque 
reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è 
di competenza della provincia. 
5. La provincia è l'autorità competente a ricevere la comunicazione del gestore del 
servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo. 
6. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento: 
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell' ambito del permesso di costruire o ad 
altri atti autorizzativi in materia edilizia; 
b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, 
comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006Autorizzazione allo scarico di acque 
reflue in pubblica fognatura 
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Scarichi 
1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica 
fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del 
servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e 
nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di 
autorizzazione. 
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue 
urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di 
competenza dell'AATO. 
3. L'AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'AATO 
risulti inadempiente nei termini indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa 
per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura 
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Scarichi 
4. La Regione, nel regolamento di cui all'articolo 13, determina i criteri e le 
modalità con le quali l'AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per 
l'esercizio di tali funzioni l'AATO può stabilire forme di collaborazione con il 
comune sulla base del regolamento di cui all'articolo 13. 
5. Ai fini dell'attuazione delle competenze di cui al comma 2, l'AATO si avvale 
della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
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Scarichi 
Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico 
1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 13, definisce le 
condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, 
non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di 
rinnovo da parte del comune, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del decreto 
legislativo. 
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 13, disciplina 
altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico 
delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono 
assoggettabili ad eventuali procedure semplificate. .
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia 
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: 
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti 
da reti fognarie separate; 
• i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di 
dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari 
prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione. 
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli 
o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate 
in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle 
attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di 
sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici. 
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque 
sotterranee.
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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti 
contaminate 
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1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso 
e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni: 
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella 
medesima; 
b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere 
l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione; 
c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di 
condotta nera di fognatura separata. 
2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso 
e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle 
AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le 
autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro 
adeguamenti straordinari.
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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti 
contaminate 
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3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta 
nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'AATO, previo parere del gestore 
del servizi idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti 
da stabilimenti che svolgano le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e). 
4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto 
ad autorizzazione rilasciata dalla provincia, previo parere dell'ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui 
al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 
1, lettera e). 
5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le 
indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13, prima dell'immissione del corpo recettore finale. 
6. Il comune, sentito il parere dell'ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti 
che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del 
regolamento di cui all'articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.
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Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti 
contaminate 
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7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad 
autorizzazione rilasciata dall'ente competente per tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni a tutela 
della qualità delle acque e dell'ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di 
acque reflue industriali. 
8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino: 
a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o 
stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera e); 
b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le 
attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e). 
9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Scarico di acque meteoriche dilavanti 
non contaminate 
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1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature 
separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella 
medesima; 
b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione 
a servizio della fognatura ricevente; 
c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti. 
2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate. 
3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo 
delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri 
strumenti regolamentari od urbanistici.
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Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 
Norme finali e transitorie 
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Art. 24 Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti 
1. Gli scarichi di AMPP di cui all' articolo 8 , commi 3 e 4 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono 
autorizzati all'esercizio fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo; si ritengono autorizzati gli scarichi di 
AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni allo scarico in essere. 
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , i titolari degli scarichi di 
AMPP presentano richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente. 
3. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, 
prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 5. 
4. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un'autorizzazione allo scarico in essere per altre 
acque, l'amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l'autorizzazione di cui al presente 
articolo con quella in essere. 
5. Agli scarichi di AMC di cui all' articolo 8 si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo
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Art. 13 
L.R. 31/05/2006 n. 20 
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a 
disciplinare con regolamento: 
a) le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo 
II; 
b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e),del decreto 
legislativo; 
c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità 
all'allegato 5 della parte III del decreto stesso; 
d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque 
reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque 
giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica; 
e) le procedure e modalità per l'uso delle acque per l'utilizzazione agronomica sulla base dei criteri 
di cui all'articolo 12; 
f) le acque meteoriche dilavanti relativamente alle seguenti materie: 
1) indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 e 
per il trattamento delle AMPP di cui all'articolo 8, comma 5 
2) l'elenco delle attività, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) che comportano oggettivo rischio di 
trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di 
determinare effettivi pregiudizi ambientali;
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Art. 13 
L.R. 31/05/2006 n. 20 
g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di 
restituzione di cui all'articolo 11, comma 2; 
h) criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a 
forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo; 
i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e 
dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all'articolo 15, comma 4; 
l) criteri tecnici per l' identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera p); 
m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui 
alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, in materia di controllo e 
monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri 
informatici; 
n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 
10, comma 8; 
o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di 
cui all'articolo 10, comma 2. 
2. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a), che 
disciplinano l'esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al 
capo II, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente 
competenti.
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R 
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 
20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento 
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TITOLO II - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue 
CAPO I - Rilascio di nuove autorizzazioni 
Art. 5 - Oneri istruttori per l’ autorizzazione 
Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande 
Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande 
Art. 8 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed 
industriali 
Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali 5 
Art. 10 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue 
domestiche 
Art. 11 - Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali 
Art. 12 - Prescrizioni regionali 
CAPO II - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue 
Art. 13 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue 
Art. 14 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura
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Scarichi 
ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)1. 
L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un 
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale 
sistema di controlli. 
……… 
ART. 129 
(accessi ed ispezioni) 
1. L'autorità competente al controllo é autorizzata a effettuare le ispezioni, i 
controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite 
di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o 
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli 
scarichi. Il titolare dello scarico é tenuto a fornire le informazioni richieste e 
a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
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ART. 130 
(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico) 
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte 
terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni 
dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità 
dell'infrazione: 
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le 
inosservanze; 
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove 
si 
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; 
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni 
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di 
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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Scarichi - sanzioni 
Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, 
servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui 
all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con la sanzione amministrativa 
da seimila euro a sessantamila euro. 
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, 
effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel 
provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, é punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 
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Scarichi - sanzioni 
ART. 137 
Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di 
acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure 
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con 
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 
millecinquecento euro a diecimila euro.
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
L.R. 31/05/2006 n. 20 
Scarichi - sanzioni 
Art. 22 - Sanzioni 
1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto 
legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative 
funzioni di amministrazione attiva. 
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, formula 
criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla 
presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e 
relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative. 
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente 
all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli 
di destinazione disposti dall'articolo 136 del decreto legislativo. 
4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto 
dall'articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad 
un massimo di euro 12.000,00. 
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 137, comma 
14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo 
alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, si applica una 
sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
L.R. 31/05/2006 n. 20 
Scarichi - sanzioni 
Art. 29 - Abrogazioni 
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 
a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi 
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in 
pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2; 
b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque 
reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 88). 
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, si 
applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 
34, 35, 36, 37 e 40 della l.r. 5/1986. 
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, è abrogato 
il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R 
(Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 
2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con 
le disposizioni della presente legge. 
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Cass. Sez. III sent. 6336 del 17 
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64 
febbraio 2006 
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di 
scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno 
scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione 
ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, 
della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla 
scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del 
citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli 
scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di 
presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla 
normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della 
precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale 
il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 
del 1999
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
Cass. Sez. III sent.2751 del 24 
Cognome e nome 
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gennaio 2006 
Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno 
scarico autorizzato con recapito nella pubblica fognatura 
allorché questi, dovendo eseguire lavori, non sospenda la 
propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali 
senza la preventiva autorizzazione
MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES 
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- 
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) 
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66 
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue 
Art. 2 
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue 
domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le 
caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le 
acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di 
produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono 
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue 
provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con 
le limitazioni indicate nella stessa tabella. 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si 
applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- 
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) 
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67 
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue 
Art. 3 
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima 
della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della 
autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorita' competente un'istanza corredata di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le 
caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, 
massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente 
autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le 
caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione; c) le sostanze 
impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita'; d) gli impianti aziendali di trattamento 
delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. 
2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per 
gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152..
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
DECRETO LEGISLATIVO 5 
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Rifiuti 
Normativa precedente 
LEGGE REGIONALE 18 maggio 
1998, n. 25 
febbraio 1997, n. 22
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Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR 
DECRETO LEGISLATIVO n. 
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Rifiuti 
Normativa cogente 
LEGGE REGIONALE 18 maggio 
1998, n. 25 come modificata dalla 
legge 8 maggio n. 16 2006 
152 2006
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Rifiuti 
184. Classificazione 
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, 
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di 
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
2. Sono rifiuti urbani: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi 
dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
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Rifiuti 
3. Sono rifiuti speciali: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi 
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, 
comma 1, lettera i); 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti 
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 
k) il combustibile derivato da rifiuti; 
• i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
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Rifiuti – Art. 208 
1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di 
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla 
regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la 
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni 
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di 
igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la 
comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai 
commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità 
ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli 
impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento 
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
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Rifiuti – Art. 208 
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la 
regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita 
conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali 
competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali 
interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno 
venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine 
di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al 
comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni 
prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la 
delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto 
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
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Rifiuti – Art. 208 
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: 
• procede alla valutazione dei progetti; 
• acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le 
esigenze ambientali e territoriali; 
• acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità 
ambientale; 
• trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie 
regionali per la protezione dell'ambiente. 
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla 
base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il 
progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce 
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e 
comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
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Rifiuti – Art. 208 
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 
di tale decreto in materia di autorizzazione. 
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della 
domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il 
diniego motivato della stessa. 
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali 
richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto 
interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti 
dall'interessato. 
10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di 
rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il 
potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112.
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Rifiuti – Art. 208 
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei 
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: 
• i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; 
• i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai 
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; 
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; 
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; 
e) il metodo di trattamento e di recupero; 
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; 
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo 
dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per 
la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; 
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche 
accompagnati da recupero energetico.
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Rifiuti – Art. 208 
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed 
è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza 
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione 
che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività 
può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle 
garanzie finanziarie prestate. 
13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, 
questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, 
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella 
stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo 
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia 
adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
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Rifiuti – Art. 208 
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di 
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, 
n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui 
rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel 
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non 
può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui 
all'articolo 194 del presente decreto. 
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la 
disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al 
processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e 
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato 
ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo 
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta 
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il 
sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di 
cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione 
richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con 
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile 
con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
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Rifiuti – Art. 208 
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto 
quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui 
all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del 
presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle 
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione 
opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia 
affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il 
conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito 
temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In 
tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito 
temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
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Rifiuti – Art. 208 
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura 
dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 
1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli 
elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo 
avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo. 
20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la 
realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che 
comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più 
conformi all'autorizzazione rilasciata
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Rifiuti – Art. 209 
1 Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il 
rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo 
di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema 
Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono 
sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione 
resa alle autorità competenti, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del 
certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al 
medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità 
dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una 
certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. 
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti 
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al 
comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1992, 
n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 
1990, n. 241.
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Rifiuti – Art. 209 
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al 
comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di 
comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della 
registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al 
comma 1. 
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei 
relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque 
abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2. 
…………………………. 
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura 
dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura 
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi 
di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Autosmaltimento – Art. 215 
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche 
di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non 
pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere 
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla 
competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia 
alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione 
regionale dell’Albo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 
stessa. 
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: 
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; 
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; 
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; 
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente. 
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Autosmaltimento – Art. 215 
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione 
di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza 
dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, 
a firma del legale rappresentante dell'impresa, é allegata una relazione dalla quale deve 
risultare: 
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; 
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste 
dalla normativa vigente. 
4. La provincia,qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni 
di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di 
prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla 
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni 
stabiliti dall'amministrazione. 
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, 
comunque, incaso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di 
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti. 
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Recupero – Art. 216 
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di 
cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei 
rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio 
di attività, alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla 
Sezione regionale dell’Albo entro dieci giornidal ricevimento della 
comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui 
all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, 
comma 1, lettera c), e di impianti di con incenerimento, l'avvio delle attività é 
subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia 
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione 
della predetta comunicazione. 
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  • 2. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Omniavis.it Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata
  • 3. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA STATALE D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". D.P.C.M. 18 settembre1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale". D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili". 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 4. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA STATALE D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”" Art. 60 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo” D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi". 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 5. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 29/04/11 NORMATIVA STATALE D.M. Ambiente 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico". D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni” D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” Art. 90 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale", Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili ". DECRETO 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
  • 6. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 29/04/11 NORMATIVA STATALE D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447". DECRETO 23 novembre 2001 "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore". COMUNICATO relativo all'istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
  • 7. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA STATALE COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 8. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA STATALE DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari” TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2005, n.194 “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194 recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005) Art. 4 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali dl paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42” Art. 20 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 9. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA STATALE Art. 6 – ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente" Art. 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008" Art. 15 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009" Art. 5, comma 5 della Legge 12 luglio 2011, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 10. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA STATALE Art.9, comma 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Art.4 del Capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 11. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA REGIONALE Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” Delibera G.R. 13 luglio 1999, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98". Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"". Deliberazione n. 398 del 28/03/2000, Modifica e integrazione della Deliberazione 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98". Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. 104/13316/10-03 a firma del Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali. Delibera C.R. 22/02/2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"". Circolare applicativa. 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 12. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR NORMATIVA REGIONALE Legge Regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”. Art. 38 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 40 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007”. Artt. 84, 85 e 86 della Legge Regionale 14 dicembre 2009, n. 75 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”. Legge Regionale 5 agosto 2011, n. 39 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”. 29/04/11 Cognome e nome Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata docente
  • 13. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cosa s'intende per inquinamento Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 13 acustico?  Il rumore ambientale è definito come il rumore riscontrabile nell’ambiente in presenza delle emissioni delle specifiche sorgenti disturbanti; il rumore residuo è il  rumore misurato quando dette sorgenti non sono in funzione.  La misurazione di tali rumori deve avvenire all’interno degli ambienti abitativi e deve essere eseguita a finestre sia aperte che chiuse.
  • 14. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Tecnico competente  6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effetuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 14
  • 15. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Competenze dei comuni  a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 15
  • 16. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR I piani di zonizzazione acustica La classificazione del territorio da parte dei Comuni è il presupposto necessario per una corretta attività di prevenzione e di controllo dell’inquinamento acustico. I Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio ed indicando le aree da destinare agli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, devono procedere alla classificazione del territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità previsti dall’art. 2 comma 1 lett. h) della l. n. 447/95. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 16
  • 17. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR I piani di zonizzazione acustica La zonizzazione acustica rappresenta un efficace strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico per prevenire il degrado acustico e provvedere al risanamento delle zone deteriorate. In tale ottica, essa è inscindibilmente collegata al Piano regolatore generale, che rappresenta il principale strumento pianificatorio del territorio Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 17
  • 18. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 18 VIAC Valutazione Impatto ACustico 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e D (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni; c) discoteche;
  • 19. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 19 VIAC Valutazione Impatto ACustico d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case dei cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
  • 20. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 20 VIAC Valutazione Impatto ACustico 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  • 21. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 21 VIAC Valutazione Impatto ACustico Trattasi di procedura autocertificata (ad efficacia immediata) che deve essere predisposta dall’interessato avvalendosi di un tecnico abilitato (in ogni Regione è presente un elenco dei tecnici abilitati). La comunicazione è autocertificata ed abilita immediatamente dalla data di protocollazione (se completa). La comunicazione è obbligatoria ed è sanzionata la sua omissione. Occorre effettuare la verifica dei requisiti di ricevibilità (firma di tecnico abilitato). Inviare copia della dichiarazione all’ente competente per la vigilanza –ARPAT.
  • 22. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 22 VIAC Valutazione Impatto ACustico L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche introdotte dalla L.R. n. 67/04 La Regione Toscana con la L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche introdotte con L.R. n. 67/04, ha dato applicazione sul proprio territorio ai disposti delle Legge Quadro n. 447/95, dettando le norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico.
  • 23. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 23 VIAC Valutazione Impatto ACustico In ottemperanza all’art. 8, commi 2 e 4, della Legge Quadro sull’inquinamento acustico 447/95, e alla Legge Regionale 89/98, la documentazione di impatto acustico deve essere resa ai Comuni di competenza secondo le modalità definite dalla Deliberazione di Giunta della Regione Toscana (D.G.R.T.) n. 788, del 13/07/99 Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98. I requisiti necessari per una tale documentazione tecnica, sono indicati a titolo indicativo e non esaustivo.
  • 24. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 24 VIAC Valutazione Impatto Acustico- Documentazione DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ Tipologia di attività; numero di addetti; breve descrizione del ciclo produttivo e di tutta l’attività che si svolge nell’area di pertinenza, con articolazione dell’orario relativo alle varie fasi di esercizio e degli orari di funzionamento di macchinari/impianti; scenari di utilizzo dei macchinari
  • 25. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 25 VIAC Valutazione Impatto Acustico- Documentazione VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO Va precisato se la valutazione è stata effettuata attraverso calcoli ovvero attraverso misure in opera. In entrambi i casi si dovrà operare cautelativamente in modo tale da garantire la rappresentatività delle condizioni di esercizio peggiori, in termini di rumore presso i ricettori individuati.
  • 26. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 26 VIAC Valutazione Impatto Acustico- Documentazione CONCLUSIONI Dichiarazione rispetto dei limiti; nel caso in cui il rispetto dei limiti sia legato a particolari prescrizioni individuate dal tecnico, andranno espressamente indicate tali condizioni e le soluzioni per garantirne il mantenimento Dichiarazione di necessità di mitigazioni Dichiarazione se previste misure di verifica durante l’esercizio
  • 27. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) Art. 4 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 27 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
  • 28. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 28 Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico …..2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
  • 29. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 29 Pianificazione ·Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). ). Integrale recepimento di quattro direttive. Scansione puntuale dei procedimenti di Via per garantire il completamento di tutte le procedure in tempi certi. Anche per la Via ordinaria verrà esaminato il progetto preliminare. Definizione dei meccanismi di coordinamento tra Via e Vas e tra Via e Ippc. Introduzione di un sistema di controlli successivi. Accoglimento del principio del silenzio-rifiuto;
  • 30. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 30 Suolo e acqua ·Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche. ·-Riordino e coordinamento delle disposizioni normative frammentate in una pluralità di testi e interconnesse come difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione delle risorse idriche. ·-Integrale recepimento della direttiva 2000/60/Ce in materia di acque che prevede l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali e la definizione dei distretti idrografici, che sono stati definiti in sette: Distretti del Nord est, che comprende i bacini dell'Adige e dell'Alto Adriatico; Distretto del Po, che segue la geografia dell'attuale Autorità di bacino del Po; Distretto dell'Arno, che comprende il bacino dell'Arno, della Liguria, i bacini meridionali dell'Emilia e quelli settentrionali delle Marche; Distretto del Tevere, che include il bacino del Tevere, quelli delle Marche meridionali, dell'Umbria e dell'Abruzzo; Distretto Volturno-Liri-Garigliano, che include anche tutti i bacini dell'Italia meridionale; Distretto idrografico della Sicilia e Distretto idrografico della Sardegna. ·-Individuazione del Piano di gestione come strumento di pianificazione, riconferma del principio di pubblicità delle acque.
  • 31. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 31 Rifiuti ·Gestione dei rifiuti e bonifiche ·Vengono riordinate e coordinate le disposizioni normative concernenti questi settori. ·Per le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di “sito inquinato” e per la successiva bonifica viene compiuta un'analisi di rischio, viene confermato anche il meccanismo dell'accordo di programma che ha dato buoni risultati e che prevede procedure più snelle e tempi più veloci nel pieno rispetto dell'ambiente. ·Vengono ridefinite le priorità nella gestione dei rifiuti in conformità con la normativa Ue. .
  • 32. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 32 Aria ·Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ·Riordino e coordinamento di tutte le misure concernenti la prevenzione dell'inquinamento dell'aria; ·Promozione del ricorso alle migliori tecniche disponibili; ·Introduzione di una durata fissa per l'autorizzazione pari a 15 anni. ·L'apparato sanzionatorio non è stato variato rispetto al passato in quanto la delega non prevedeva modifiche di questo capitolo.
  • 33. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 33 Profili strategici Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico: recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto delladelega, in totale si tratta di otto direttive; accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni; integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per effetto Delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una serie di articolati aggiornati e coordinati; abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi quattro d.P.R. tre d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l’abrogazione da parte dei decreti delegati.
  • 34. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. Cognome e nome docente 258 Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 34 Scarichi Normativa precedente Legge Regionale n. 64 del 21/12/2001 Legge Regionale n. 12 del 02/04/2002 Reg.Regionale n. 28/R 23 maggio 2003
  • 35. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 35 Scarichi Normativa cogente Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Reg.Regionale n. 46/R 2008 legge regionale n.69 del 28/12/2011: la Regione Toscana ha Istituito l'Autorità Idrica Toscana, attribuendo al nuovo soggetto le funzioni già esercitate dalle 6 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale che coprivano il territorio regionale toscano. In attesa dell'insediamento dei nuovi organi dell'Autorità Idrica Toscana i compiti della stessa sono svolti da 6 commissari (individuati negli ex presidenti delle Autorità di Ambito), ciascuno per il territorio di propria competenza
  • 36. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 36 Definizioni Definizioni Art. 74 abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalleacque meteoriche di dilavamento; acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
  • 37. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Legge Regionale 31 maggio Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 37 2006 n. 20 abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno; acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
  • 38. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 38 ART. 124 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.
  • 39. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 39 ART. 124 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
  • 40. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. 8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione é valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo é stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 40
  • 41. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 41
  • 42. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente é tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 42
  • 43. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione 176. Norma finale 1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 43
  • 44. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 44 Scarichi 1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della provincia. 2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del comune. 3. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'ente locale risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
  • 45. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 45 Scarichi 4. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia. 5. La provincia è l'autorità competente a ricevere la comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo. 6. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento: a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell' ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia; b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
  • 46. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 46 Scarichi 1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione. 2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di competenza dell'AATO. 3. L'AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'AATO risulti inadempiente nei termini indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
  • 47. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 47 Scarichi 4. La Regione, nel regolamento di cui all'articolo 13, determina i criteri e le modalità con le quali l'AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per l'esercizio di tali funzioni l'AATO può stabilire forme di collaborazione con il comune sulla base del regolamento di cui all'articolo 13. 5. Ai fini dell'attuazione delle competenze di cui al comma 2, l'AATO si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.
  • 48. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 48 Scarichi Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico 1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 13, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del comune, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo. 2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 13, disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate. .
  • 49. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 49 Scarichi 113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; • i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione. 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto. 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. 4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
  • 50. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 50 Scarichi 1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni: a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima; b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione; c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata. 2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.
  • 51. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 51 Scarichi 3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'AATO, previo parere del gestore del servizi idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e). 4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla provincia, previo parere dell'ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). 5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13, prima dell'immissione del corpo recettore finale. 6. Il comune, sentito il parere dell'ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.
  • 52. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 52 Scarichi 7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente competente per tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell'ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali. 8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino: a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e); b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e). 9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
  • 53. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 53 Scarichi 1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima; b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente; c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti. 2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate. 3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.
  • 54. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Norme finali e transitorie Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 54 Scarichi Art. 24 Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti 1. Gli scarichi di AMPP di cui all' articolo 8 , commi 3 e 4 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all'esercizio fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo; si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni allo scarico in essere. 2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 5. 4. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un'autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l'amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l'autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere. 5. Agli scarichi di AMC di cui all' articolo 8 si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo
  • 55. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 55 Art. 13 L.R. 31/05/2006 n. 20 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento: a) le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II; b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e),del decreto legislativo; c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 della parte III del decreto stesso; d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica; e) le procedure e modalità per l'uso delle acque per l'utilizzazione agronomica sulla base dei criteri di cui all'articolo 12; f) le acque meteoriche dilavanti relativamente alle seguenti materie: 1) indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 e per il trattamento delle AMPP di cui all'articolo 8, comma 5 2) l'elenco delle attività, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
  • 56. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 56 Art. 13 L.R. 31/05/2006 n. 20 g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui all'articolo 11, comma 2; h) criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo; i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all'articolo 15, comma 4; l) criteri tecnici per l' identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p); m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri informatici; n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 10, comma 8; o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di cui all'articolo 10, comma 2. 2. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a), che disciplinano l'esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.
  • 57. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 57 TITOLO II - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue CAPO I - Rilascio di nuove autorizzazioni Art. 5 - Oneri istruttori per l’ autorizzazione Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande Art. 8 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali 5 Art. 10 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche Art. 11 - Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali Art. 12 - Prescrizioni regionali CAPO II - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue Art. 13 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue Art. 14 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura
  • 58. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 58 Scarichi ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. ……… ART. 129 (accessi ed ispezioni) 1. L'autorità competente al controllo é autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico é tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
  • 59. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 59 Scarichi ART. 130 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico) 1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
  • 60. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 60 Scarichi - sanzioni Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
  • 61. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 61 Scarichi - sanzioni ART. 137 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
  • 62. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR L.R. 31/05/2006 n. 20 Scarichi - sanzioni Art. 22 - Sanzioni 1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative. 3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'articolo 136 del decreto legislativo. 4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00. 5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 137, comma 14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 62
  • 63. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR L.R. 31/05/2006 n. 20 Scarichi - sanzioni Art. 29 - Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2; b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 88). 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 40 della l.r. 5/1986. 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 63
  • 64. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cass. Sez. III sent. 6336 del 17 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 64 febbraio 2006 In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999
  • 65. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cass. Sez. III sent.2751 del 24 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 65 gennaio 2006 Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno scarico autorizzato con recapito nella pubblica fognatura allorché questi, dovendo eseguire lavori, non sospenda la propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali senza la preventiva autorizzazione
  • 66. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 66 Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue Art. 2 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1
  • 67. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 67 Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue Art. 3 Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorita' competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita'; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. 2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..
  • 68. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR DECRETO LEGISLATIVO 5 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 68 Rifiuti Normativa precedente LEGGE REGIONALE 18 maggio 1998, n. 25 febbraio 1997, n. 22
  • 69. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR DECRETO LEGISLATIVO n. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 69 Rifiuti Normativa cogente LEGGE REGIONALE 18 maggio 1998, n. 25 come modificata dalla legge 8 maggio n. 16 2006 152 2006
  • 70. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 70 Rifiuti 184. Classificazione 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
  • 71. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 71 Rifiuti 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato da rifiuti; • i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
  • 72. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 72 Rifiuti – Art. 208 1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
  • 73. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 73 Rifiuti – Art. 208 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
  • 74. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 74 Rifiuti – Art. 208 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: • procede alla valutazione dei progetti; • acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; • acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; • trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. 6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
  • 75. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 75 Rifiuti – Art. 208 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  • 76. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 76 Rifiuti – Art. 208 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: • i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; • i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
  • 77. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 77 Rifiuti – Art. 208 12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. 13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
  • 78. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 78 Rifiuti – Art. 208 14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
  • 79. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 79 Rifiuti – Art. 208 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale. 17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
  • 80. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 80 Rifiuti – Art. 208 18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo. 20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata
  • 81. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 81 Rifiuti – Art. 209 1 Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. 3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  • 82. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 82 Rifiuti – Art. 209 4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1. 5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2. …………………………. 7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • 83. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Autosmaltimento – Art. 215 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell’Albo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 83
  • 84. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Autosmaltimento – Art. 215 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, é allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. 4. La provincia,qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, incaso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 84
  • 85. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Recupero – Art. 216 A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività, alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell’Albo entro dieci giornidal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di con incenerimento, l'avvio delle attività é subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. Cognome e nome docente Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata 85