La disciplina del procedimento amm.vo fra 241, AUA e SUAP
GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI
1. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
GOVERNO DEL TERRITORIO.
PROCEDIMENTI EDILIZI E
AMBIENTALI
Dr.ssa Francesca Barucci
8 maggio 2012 Civitella Val di Chiana
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2. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Omniavis.it
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3. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA STATALE
D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”
D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
D.P.C.M. 18 settembre1997 "Determinazione dei requisiti delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante".
D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del
rumore aeroportuale".
D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore".
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici.
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per
la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili
civili".
29/04/11 Cognome e nome
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4. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA STATALE
D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico".
D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento
recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico
competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b), e
dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”"
Art. 60 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo”
D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di
esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario”.
Art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in
campo ambientale”
D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n.215 "Regolamento recante norme per
la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi".
29/04/11 Cognome e nome
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5. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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29/04/11
NORMATIVA STATALE
D.M. Ambiente 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico".
D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 "Regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”
D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di
rispetto negli aeroporti”
Art. 90 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia
fiscale", Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili ".
DECRETO 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da
parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore".
6. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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29/04/11
NORMATIVA STATALE
D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle
emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre
1995, n. 447".
DECRETO 23 novembre 2001 "Modifiche dell'allegato 2 del
decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore".
COMUNICATO relativo all'istituzione della commissione
incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione
dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
7. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA STATALE
COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per
la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia
ambientale"
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.
COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per
la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia
ambientale"
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
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8. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA STATALE
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione
della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti
comunitari”
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto
2005, n.194 “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19
agosto 2005, n.194 recante: «Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23
settembre 2005)
Art. 4 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146,
comma 3, del Codice dei beni culturali dl paesaggio di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”
Art. 20 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale”
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9. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA STATALE
Art. 6 – ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n,
208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente"
Art. 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee – legge comunitaria 2008"
Art. 15 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee – legge comunitaria 2009"
Art. 5, comma 5 della Legge 12 luglio 2011, n.106 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia”
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10. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA STATALE
Art.9, comma 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
Art.4 del Capo III del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
29/04/11 Cognome e nome
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11. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA REGIONALE
Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di
inquinamento acustico”
Delibera G.R. 13 luglio 1999, n. 788 "Definizione dei criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico e della
relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma
2 e 3 della L.R. n. 89/98".
Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e
degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art.
2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento
acustico"".
Deliberazione n. 398 del 28/03/2000, Modifica e integrazione della
Deliberazione 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la
redazione della documentazione di impatto acustico e della
relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma
2 e 3 della L.R. n. 89/98".
Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. 104/13316/10-03 a firma
del Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e
Ambientali. Delibera C.R. 22/02/2000, n. 77 "Definizione dei criteri
e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art.
2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento
acustico"". Circolare applicativa.
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12. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
NORMATIVA REGIONALE
Legge Regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di
inquinamento acustico)”.
Art. 38 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 40 “Legge di
manutenzione dell’ordinamento regionale 2007”.
Artt. 84, 85 e 86 della Legge Regionale 14 dicembre 2009, n. 75
“Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”.
Legge Regionale 5 agosto 2011, n. 39 “Modifiche alla legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di
inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 112)”.
29/04/11 Cognome e nome
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13. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Cosa s'intende per inquinamento
Cognome e nome
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acustico?
Il rumore ambientale è definito come il rumore riscontrabile
nell’ambiente in presenza delle emissioni delle specifiche
sorgenti disturbanti; il rumore residuo è il
rumore misurato quando dette sorgenti non sono in funzione.
La misurazione di tali rumori deve avvenire all’interno degli
ambienti abitativi e deve essere eseguita a finestre sia aperte
che chiuse.
14. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Tecnico competente
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente
la figura professionale idonea ad effetuare le misurazioni,
verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative
attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in
possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico
ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
Cognome e nome
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15. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Competenze dei comuni
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4,
comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni
assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto
della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle
concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e
infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per
la tutela dell'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le
disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal Comune stesso.
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16. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
I piani di zonizzazione acustica
La classificazione del territorio da parte dei Comuni è il
presupposto necessario per una corretta attività di prevenzione e
di controllo dell’inquinamento acustico.
I Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso
del territorio ed indicando le aree da destinare agli spettacoli a
carattere temporaneo o mobile o all’aperto, devono procedere
alla classificazione del territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità previsti
dall’art. 2 comma 1 lett. h) della l. n. 447/95.
Cognome e nome
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17. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
I piani di zonizzazione acustica
La zonizzazione acustica rappresenta un efficace
strumento di pianificazione dello sviluppo
urbanistico per prevenire il degrado acustico e
provvedere al risanamento delle zone deteriorate. In
tale ottica, essa è inscindibilmente collegata al
Piano regolatore generale, che rappresenta il
principale strumento pianificatorio del
territorio
Cognome e nome
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18. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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18
VIAC
Valutazione Impatto ACustico
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela
dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei
comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere
predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e D (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
19. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Cognome e nome
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19
VIAC
Valutazione Impatto ACustico
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case dei cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
20. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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20
VIAC
Valutazione Impatto ACustico
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione dei
medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza
o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo
è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
21. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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21
VIAC
Valutazione Impatto ACustico
Trattasi di procedura autocertificata (ad efficacia immediata) che
deve essere predisposta dall’interessato avvalendosi di un tecnico
abilitato (in ogni Regione è presente un elenco dei tecnici abilitati).
La comunicazione è autocertificata ed abilita immediatamente dalla
data di protocollazione (se completa).
La comunicazione è obbligatoria ed è sanzionata la sua omissione.
Occorre effettuare la verifica dei requisiti di ricevibilità (firma di
tecnico abilitato). Inviare copia della dichiarazione all’ente
competente per la vigilanza –ARPAT.
22. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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VIAC
Valutazione Impatto ACustico
L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e
successive modifiche introdotte dalla L.R. n. 67/04
La Regione Toscana con la L.R. n. 89/98 "Norme in materia di
inquinamento acustico" e successive modifiche introdotte con L.R.
n. 67/04, ha dato applicazione sul proprio territorio ai disposti delle
Legge Quadro n. 447/95, dettando le norme finalizzate alla tutela
dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico.
23. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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VIAC
Valutazione Impatto ACustico
In ottemperanza all’art. 8, commi 2 e 4, della Legge Quadro
sull’inquinamento acustico 447/95, e alla Legge Regionale 89/98, la
documentazione di impatto acustico deve essere resa ai Comuni di
competenza secondo le modalità definite dalla Deliberazione di
Giunta della Regione Toscana (D.G.R.T.) n. 788, del 13/07/99
Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di
impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico
ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98.
I requisiti necessari per una tale documentazione tecnica, sono
indicati a titolo indicativo e non esaustivo.
24. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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VIAC
Valutazione Impatto Acustico-
Documentazione
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Tipologia di attività; numero di addetti; breve descrizione del
ciclo produttivo e di tutta l’attività che si svolge nell’area di
pertinenza, con articolazione dell’orario relativo alle varie fasi
di esercizio e degli orari di funzionamento di
macchinari/impianti; scenari di utilizzo dei macchinari
25. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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VIAC
Valutazione Impatto Acustico-
Documentazione
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
Va precisato se la valutazione è stata effettuata attraverso
calcoli ovvero attraverso misure in opera.
In entrambi i casi si dovrà operare cautelativamente in modo
tale da garantire la rappresentatività delle condizioni di
esercizio peggiori, in termini di rumore presso i ricettori
individuati.
26. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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VIAC
Valutazione Impatto Acustico-
Documentazione
CONCLUSIONI
Dichiarazione rispetto dei limiti; nel caso in cui
il rispetto dei limiti sia legato a particolari
prescrizioni individuate dal tecnico, andranno
espressamente indicate tali condizioni e le
soluzioni per garantirne il mantenimento
Dichiarazione di necessità di mitigazioni
Dichiarazione se previste misure di verifica
durante l’esercizio
27. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011,
n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(12G0013)
Art. 4
Cognome e nome
docente
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27
Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3
e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa rumorosita' elencate
nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense,
attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre,
stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali
casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto
acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta
ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i
limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
28. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)
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28
Art. 4
Semplificazione della documentazione di impatto acustico
…..2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non
siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio
comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo
8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove
questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8,
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in
acustica.
29. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
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29
Pianificazione
·Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC). ).
Integrale recepimento di quattro direttive.
Scansione puntuale dei procedimenti di Via per garantire il completamento di
tutte le procedure in tempi certi.
Anche per la Via ordinaria verrà esaminato il progetto preliminare.
Definizione dei meccanismi di coordinamento tra Via e Vas e tra Via e Ippc.
Introduzione di un sistema di controlli successivi. Accoglimento del principio del
silenzio-rifiuto;
30. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Cognome e nome
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30
Suolo e acqua
·Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e
gestione delle risorse idriche.
·-Riordino e coordinamento delle disposizioni normative frammentate in una pluralità di
testi e interconnesse come difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione delle risorse
idriche.
·-Integrale recepimento della direttiva 2000/60/Ce in materia di acque che prevede
l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali e la definizione dei distretti idrografici, che
sono stati definiti in sette: Distretti del Nord est, che comprende i bacini dell'Adige e
dell'Alto Adriatico; Distretto del Po, che segue la geografia dell'attuale Autorità di bacino
del Po; Distretto dell'Arno, che comprende il bacino dell'Arno, della Liguria, i bacini
meridionali dell'Emilia e quelli settentrionali delle Marche; Distretto del Tevere, che
include il bacino del Tevere, quelli delle Marche meridionali, dell'Umbria e dell'Abruzzo;
Distretto Volturno-Liri-Garigliano, che include anche tutti i bacini dell'Italia meridionale;
Distretto idrografico della Sicilia e Distretto idrografico della Sardegna.
·-Individuazione del Piano di gestione come strumento di pianificazione, riconferma del
principio di pubblicità delle acque.
31. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
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31
Rifiuti
·Gestione dei rifiuti e bonifiche
·Vengono riordinate e coordinate le disposizioni normative concernenti questi
settori.
·Per le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la
definizione di “sito inquinato” e per la successiva bonifica viene compiuta
un'analisi di rischio, viene confermato anche il meccanismo dell'accordo di
programma che ha dato buoni risultati e che prevede procedure più snelle e tempi
più veloci nel pieno rispetto dell'ambiente.
·Vengono ridefinite le priorità nella gestione dei rifiuti in conformità con la
normativa Ue. .
32. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
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32
Aria
·Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
·Riordino e coordinamento di tutte le misure concernenti la prevenzione
dell'inquinamento dell'aria;
·Promozione del ricorso alle migliori tecniche disponibili;
·Introduzione di una durata fissa per l'autorizzazione pari a 15 anni.
·L'apparato sanzionatorio non è stato variato rispetto al passato in quanto la
delega non prevedeva modifiche di questo capitolo.
33. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Cognome e nome
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33
Profili strategici
Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico:
recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana
nei settori oggetto delladelega, in totale si tratta di otto direttive;
accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo
da ridurre le ripetizioni;
integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente
disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per
effetto Delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una
serie di articolati aggiornati e coordinati;
abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo il risultato
dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di
legge, due decreti legislativi quattro d.P.R. tre d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui
sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l’abrogazione da
parte dei decreti delegati.
34. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Decreto Legislativo 11 maggio
1999 n. 152
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
Cognome e nome
docente
258
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34
Scarichi
Normativa precedente
Legge Regionale n. 64 del
21/12/2001
Legge Regionale n. 12 del
02/04/2002
Reg.Regionale n. 28/R 23 maggio
2003
35. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Cognome e nome
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35
Scarichi
Normativa cogente
Legge Regionale n. 20 del
31/05/2006
Decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
Reg.Regionale n. 46/R 2008
legge regionale n.69 del 28/12/2011: la Regione Toscana ha Istituito l'Autorità Idrica
Toscana, attribuendo al nuovo soggetto le funzioni già esercitate dalle 6 Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale che coprivano il territorio regionale toscano.
In attesa dell'insediamento dei nuovi organi dell'Autorità Idrica Toscana i compiti della
stessa sono svolti da 6 commissari (individuati negli ex presidenti delle Autorità di
Ambito), ciascuno per il territorio di propria competenza
36. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
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36
Definizioni
Definizioni
Art. 74
abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e
da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in
cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalleacque meteoriche di dilavamento;
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche,
di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato;
scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in qualsiasi immissione diretta, tramite
condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
37. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Legge Regionale 31 maggio
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37
2006 n. 20
abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da
considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al
giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa
riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e
da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni
in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali
e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato;
stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico
gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la
produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla
parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;
38. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
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38
ART. 124
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove
uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico
finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico
delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme
restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del
relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte
terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in
comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è
rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del
provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati
all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di
parzializzazione dei singoli scarichi.
39. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
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39
ART. 124
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle
regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101,
commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue
domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi
nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio
idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.
40. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Scarichi - autorizzazione
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata
alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica
fognatura.
L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda. 8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, l'autorizzazione é valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un
anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto
delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione
di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo é stata
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo
espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso
inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La
disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie
di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme
di rinnovo tacito della medesima.
Cognome e nome
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40
41. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Scarichi - autorizzazione
Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in
altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso,
ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da
quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o
quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità
competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il
corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano
eventualmente necessari.
Cognome e nome
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41
42. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Scarichi - autorizzazione
Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti,
controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente
decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente
determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la
somma che il richiedente é tenuto a versare, a titolo di deposito,
quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima
Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione
definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla
stessa approntato.
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42
43. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Scarichi - autorizzazione
176. Norma finale
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente
decreto che concernono materie di legislazione
concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
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43
44. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
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44
Scarichi
1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di
acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della
provincia.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di
acque reflue domestiche è di competenza del comune.
3. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda; qualora l'ente locale risulti inadempiente nei
termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente
concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
45. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
Cognome e nome
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45
Scarichi
4. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di
acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque
reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è
di competenza della provincia.
5. La provincia è l'autorità competente a ricevere la comunicazione del gestore del
servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo.
6. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento:
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell' ambito del permesso di costruire o ad
altri atti autorizzativi in materia edilizia;
b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che,
comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
46. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006Autorizzazione allo scarico di acque
reflue in pubblica fognatura
Cognome e nome
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46
Scarichi
1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica
fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del
servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e
nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di
autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue
urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di
competenza dell'AATO.
3. L'AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'AATO
risulti inadempiente nei termini indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa
per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
47. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
Cognome e nome
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47
Scarichi
4. La Regione, nel regolamento di cui all'articolo 13, determina i criteri e le
modalità con le quali l'AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per
l'esercizio di tali funzioni l'AATO può stabilire forme di collaborazione con il
comune sulla base del regolamento di cui all'articolo 13.
5. Ai fini dell'attuazione delle competenze di cui al comma 2, l'AATO si avvale
della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.
48. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
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48
Scarichi
Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico
1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 13, definisce le
condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche,
non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di
rinnovo da parte del comune, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del decreto
legislativo.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 13, disciplina
altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico
delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono
assoggettabili ad eventuali procedure semplificate. .
49. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Cognome e nome
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49
Scarichi
113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti
da reti fognarie separate;
• i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di
dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari
prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli
o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate
in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle
attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di
sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque
sotterranee.
50. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti
contaminate
Cognome e nome
docente
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50
Scarichi
1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso
e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella
medesima;
b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere
l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;
c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di
condotta nera di fognatura separata.
2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso
e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle
AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le
autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro
adeguamenti straordinari.
51. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti
contaminate
Cognome e nome
docente
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51
Scarichi
3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta
nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'AATO, previo parere del gestore
del servizi idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti
da stabilimenti che svolgano le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e).
4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto
ad autorizzazione rilasciata dalla provincia, previo parere dell'ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui
al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e).
5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le
indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13, prima dell'immissione del corpo recettore finale.
6. Il comune, sentito il parere dell'ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti
che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del
regolamento di cui all'articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.
52. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti
contaminate
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52
Scarichi
7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad
autorizzazione rilasciata dall'ente competente per tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni a tutela
della qualità delle acque e dell'ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di
acque reflue industriali.
8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o
stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera e);
b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le
attività, individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).
9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
53. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Scarico di acque meteoriche dilavanti
non contaminate
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53
Scarichi
1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature
separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella
medesima;
b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione
a servizio della fognatura ricevente;
c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.
2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.
3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo
delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri
strumenti regolamentari od urbanistici.
54. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006
Norme finali e transitorie
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54
Scarichi
Art. 24 Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti
1. Gli scarichi di AMPP di cui all' articolo 8 , commi 3 e 4 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono
autorizzati all'esercizio fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo; si ritengono autorizzati gli scarichi di
AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni allo scarico in essere.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , i titolari degli scarichi di
AMPP presentano richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda,
prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 5.
4. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un'autorizzazione allo scarico in essere per altre
acque, l'amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l'autorizzazione di cui al presente
articolo con quella in essere.
5. Agli scarichi di AMC di cui all' articolo 8 si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo
55. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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55
Art. 13
L.R. 31/05/2006 n. 20
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a
disciplinare con regolamento:
a) le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo
II;
b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e),del decreto
legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità
all'allegato 5 della parte III del decreto stesso;
d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque
reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque
giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica;
e) le procedure e modalità per l'uso delle acque per l'utilizzazione agronomica sulla base dei criteri
di cui all'articolo 12;
f) le acque meteoriche dilavanti relativamente alle seguenti materie:
1) indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 e
per il trattamento delle AMPP di cui all'articolo 8, comma 5
2) l'elenco delle attività, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) che comportano oggettivo rischio di
trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di
determinare effettivi pregiudizi ambientali;
56. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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56
Art. 13
L.R. 31/05/2006 n. 20
g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di
restituzione di cui all'articolo 11, comma 2;
h) criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a
forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo;
i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e
dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all'articolo 15, comma 4;
l) criteri tecnici per l' identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p);
m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui
alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, in materia di controllo e
monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri
informatici;
n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo
10, comma 8;
o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di
cui all'articolo 10, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a), che
disciplinano l'esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al
capo II, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente
competenti.
57. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.
20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
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57
TITOLO II - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue
CAPO I - Rilascio di nuove autorizzazioni
Art. 5 - Oneri istruttori per l’ autorizzazione
Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande
Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande
Art. 8 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed
industriali
Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali 5
Art. 10 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche
Art. 11 - Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali
Art. 12 - Prescrizioni regionali
CAPO II - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
Art. 13 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue
Art. 14 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura
58. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
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58
Scarichi
ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)1.
L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale
sistema di controlli.
………
ART. 129
(accessi ed ispezioni)
1. L'autorità competente al controllo é autorizzata a effettuare le ispezioni, i
controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite
di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Il titolare dello scarico é tenuto a fornire le informazioni richieste e
a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
59. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
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59
Scarichi
ART. 130
(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte
terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità
dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove
si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
60. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Cognome e nome
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60
Scarichi - sanzioni
Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie,
servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con la sanzione amministrativa
da seimila euro a sessantamila euro.
Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,
effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, é punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
61. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Cognome e nome
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61
Scarichi - sanzioni
ART. 137
Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di
acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro.
62. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
L.R. 31/05/2006 n. 20
Scarichi - sanzioni
Art. 22 - Sanzioni
1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto
legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative
funzioni di amministrazione attiva.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, formula
criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla
presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e
relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente
all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli
di destinazione disposti dall'articolo 136 del decreto legislativo.
4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto
dall'articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad
un massimo di euro 12.000,00.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 137, comma
14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo
alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, si applica una
sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
Cognome e nome
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62
63. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
L.R. 31/05/2006 n. 20
Scarichi - sanzioni
Art. 29 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque
reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 88).
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, si
applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli
34, 35, 36, 37 e 40 della l.r. 5/1986.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, è abrogato
il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R
(Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre
2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con
le disposizioni della presente legge.
Cognome e nome
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64. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Cass. Sez. III sent. 6336 del 17
Cognome e nome
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64
febbraio 2006
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di
scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno
scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione
ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999,
della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla
scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del
citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli
scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di
presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla
normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della
precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale
il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152
del 1999
65. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Cass. Sez. III sent.2751 del 24
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65
gennaio 2006
Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno
scarico autorizzato con recapito nella pubblica fognatura
allorché questi, dovendo eseguire lavori, non sospenda la
propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali
senza la preventiva autorizzazione
66. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)
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66
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
Art. 2
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue
domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le
caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le
acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di
produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue
provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con
le limitazioni indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si
applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1
67. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)
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67
Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
Art. 3
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima
della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della
autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorita' competente un'istanza corredata di
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le
caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato,
massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente
autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le
caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione; c) le sostanze
impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita'; d) gli impianti aziendali di trattamento
delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per
gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152..
68. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
DECRETO LEGISLATIVO 5
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68
Rifiuti
Normativa precedente
LEGGE REGIONALE 18 maggio
1998, n. 25
febbraio 1997, n. 22
69. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
DECRETO LEGISLATIVO n.
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Rifiuti
Normativa cogente
LEGGE REGIONALE 18 maggio
1998, n. 25 come modificata dalla
legge 8 maggio n. 16 2006
152 2006
70. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
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70
Rifiuti
184. Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
71. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
Cognome e nome
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71
Rifiuti
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi
che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,
comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
• i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
72. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 208
1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla
regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di
igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la
comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai
commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli
impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
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Rifiuti – Art. 208
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita
conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali
interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno
venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine
di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al
comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
74. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 208
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
• procede alla valutazione dei progetti;
• acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le
esigenze ambientali e territoriali;
• acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità
ambientale;
• trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla
base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il
progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
75. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 208
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146
di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della
domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il
diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali
richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto
interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti
dall'interessato.
10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di
rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il
potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
76. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 208
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
• i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
• i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per
la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
77. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 208
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed
è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione
che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività
può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle
garanzie finanziarie prestate.
13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti,
questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella
stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia
adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
78. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 208
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui
rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non
può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'articolo 194 del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al
processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato
ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il
sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di
cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione
richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile
con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
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Rifiuti – Art. 208
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto
quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui
all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del
presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione
opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia
affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il
conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito
temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In
tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito
temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
80. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 208
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura
dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma
1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli
elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo
avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che
comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più
conformi all'autorizzazione rilasciata
81. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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Rifiuti – Art. 209
1 Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il
rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo
di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema
Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono
sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione
resa alle autorità competenti, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del
certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al
medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità
dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al
comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1992,
n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
82. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Rifiuti – Art. 209
4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al
comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di
comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della
registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al
comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave
reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei
relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque
abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
………………………….
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura
dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi
di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
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Autosmaltimento – Art. 215
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non
pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla
competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia
alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione
regionale dell’Albo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
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84. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Autosmaltimento – Art. 215
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività,
a firma del legale rappresentante dell'impresa, é allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste
dalla normativa vigente.
4. La provincia,qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni
stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e,
comunque, incaso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
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85. MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES
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Recupero – Art. 216
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di
cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio
di attività, alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla
Sezione regionale dell’Albo entro dieci giornidal ricevimento della
comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di con incenerimento, l'avvio delle attività é
subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione
della predetta comunicazione.
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