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Samantha Sapienza
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia
www.minambiente.it
Gas Fluorurati
•
•
•

impatto zero sullo strato di ozono stratosferico
non infiammabili
poco tossici

MA
elevato potenziale di riscaldamento globale
(GWP)

contribuiscono al cd. «effetto serra»
Protocollo di Kyoto
contiene gli impegni dei paesi industrializzati a
ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra
(CO2; CH4; N2O; HFC; PFC; SF6)

Unione europea
impegno a ridurre dell’8% le proprie emissioni di
gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012

Regolamento (CE) n. 842/2006
Ridurre le emissioni di
HFC; PFC; SF6
Principali obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria

Disposizioni attuative introdotte dal
D.P.R. n. 43/2012
Principali obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria
La normativa comunitaria prevede obblighi di:

contenimento delle perdite di F-gas;
2) recupero di F-gas da determinate apparecchiature;
3) certificazione/attestazione di personale e imprese;
4) informazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate
o esportate;
5) etichettatura di prodotti e apparecchiature.
1)

Prevede inoltre:

• divieto dell’uso di SF6 o di preparati a base di SF6 per il riempimento dei
pneumatici e nella pressofusione del magnesio per quantità di SF6 utilizzate
superiori a 850 kg l'anno;

• divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che
contengono F-gas o il cui funzionamento dipende da essi.
- Chi? Operatori di:

 Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore
 Sistemi di protezione antincendio contenenti F-gas

contenenti 3kg o più di F-gas

(Operatore = proprietario delle apparecchiature o degli impianti
qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo
sul funzionamento tecnico degli stessi)

- Come? Controllo periodico delle

apparecchiature da parte di personale certificato
al fine di prevenire e riparare le eventuali perdite
di F-gas
Apparecchiature 
contenenti:
3 ≤ kg di F‐gas < 30
30 ≤ kg di F‐gas < 300

≥ 300 kg di F‐gas

Frequenza controlli

Obbligo di sistema di 
rilevamento delle perdite

1 volta all’anno

NO

1 volta ogni 6 mesi*

NO

1 volta ogni 3 mesi**

SI – con obbligo di controllo 
almeno una volta all’anno 
per accertarne il corretto 
funzionamento

*   1 volta all’anno, ove esista un sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante.
** 1 volta ogni 6 mesi, se il sistema di rilevamento delle perdite risulta correttamente funzionante.

In caso di riparazione della perdita, l’apparecchiatura deve
essere controllata al massimo entro un mese per
verificarne l’efficacia.
•

•

Registro dell’apparecchiatura
apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e
pompe di calore (Reg. (CE) n. 1516/2007)
Registro del sistema
sistemi di protezione
antincendio fissi (Reg. (CE) n. 1497/2007)
I formati dei registri saranno pubblicati sul sito del MATTM, previo
avviso in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base dei dati contenuti nei registri, gli operatori dovranno
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2013), una
dichiarazione contenente informazioni sulle quantità di emissioni in
atmosfera di F-gas.
- Chi? Operatori di:

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria
e pompe di calore;
 impianti fissi di protezione antincendio ed estintori;
 commutatori ad alta tensione;
 apparecchiature contenenti solventi;
 impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore di
categoria M1 e N1 classe I.


- Come? Recupero di F-gas, al fine di
assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la
distruzione, da parte di personale certificato o
in possesso di attestato
- Chi? Personale e Imprese che svolgono attività su:

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di
calore;
 impianti fissi di protezione antincendio ed estintori;
 commutatori ad alta tensione;
 apparecchiature contenenti solventi;
 impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore di categoria M1 e
N1 classe I.


- Come? Ogni Stato membro dell’UE deve istituire un
sistema di certificazione/attestazione sulla base dei requisiti
minimi previsti dai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n.
304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008.
I certificati e gli attestati sono validi in tutti i Paesi dell’UE
Apparecchiature

Impianti fissi di protezione 
antincendio

Personale

Controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti 
≥3 kg di F‐gas (≥6 kg se ermeticamente sigillate ed 
etichettate come tali)
Recupero di F‐gas 
Installazione 
Manutenzione e/o Riparazione

C
C
C
C

Recupero di F‐gas anche per quanto riguarda gli 
estintori
Installazione
Manutenzione e/o Riparazione

Imprese

Regolamento 
di esecuzione

C

Controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti 
≥3 kg di F‐gas

Apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d'aria 
e pompe di calore

Attività

Reg. (CE) 
n.303/2008

C
C

Reg. (CE) 
n.304/2008

C
C
C

C
C

Commutatori ad alta tensione

Recupero di F‐gas

C

Reg. (CE) 
n.305/2008

Apparecchiature contenenti solventi a 
base di F‐gas

Recupero di F‐gas

C

Reg. (CE) 
n.306/2008

Impianti di condizionamento d'aria dei 
veicoli a motore che rientrano nel 
campo di applicazione della Direttiva 
2006/40/CE

Recupero di F‐gas

A

Reg. (CE) 
n.307/2008
Categoria

I 

II 

III 

IV 

Attività svolte ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 303/2008
a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti 
almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
b) recupero;
c) installazione;
d)  manutenzione o riparazione.
a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti 
almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali a condizione che 
queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti F‐gas;
b) recupero;
c) installazione; 
d) manutenzione o riparazione
in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore 
contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg 
di F‐gas.
Recupero in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di 
calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno 
di 6 kg di F‐gas.
Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti 
almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che non 
implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti F‐gas.
- Chi? Produttori, importatori ed esportatori di
più di una tonnellata l'anno di F-gas
- Come? Relazione sulle quantità di ciascun gas
prodotte, immesse in commercio, importate,
esportate, riciclate, rigenerate o distrutte in
riferimento all’anno civile precedente (Formato della
relazione stabilito dal Reg. (CE) n. 1493/2007)
- Quando? Entro il 31 marzo di ogni anno
- A chi? La relazione deve essere inviata:




alla Commissione europea;
al MATTM.
•

•

Su
determinati
prodotti
e
apparecchiature
contenenti F-gas, deve figurare un’etichetta con la
menzione «contiene gas fluorurati ad effetto serra
disciplinati dal protocollo di Kyoto», il tipo di F-gas
e le relative quantità (Formato e contenuto
dell’etichetta stabiliti dal Reg. (CE) n. 1494/2007);
Dal 5 maggio 2012, le informazioni presenti sulle
etichette di prodotti e apparecchiature contenenti
F-gas, immessi sul mercato italiano, devono essere
riportate anche in lingua italiana.
Disposizioni attuative introdotte dal
D.P.R. n. 43/2012
Il 5 maggio 2012, è entrato in vigore il D.P.R. n.
43/2012, che istituisce in particolare:
• il Sistema di certificazione/attestazione delle
persone e delle imprese;
• il Registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate.
Inoltre, prevede le modalità per:
• ottenere i certificati provvisori, ove previsti;
• avvalersi di deroghe/esenzioni;
• il riconoscimento dei certificati/attestati
ottenuti in un altro SM.
•

Si basa sui requisiti minimi previsti da sette
Regolamenti di esecuzione della Commissione

•

Affida ad ACCREDIA il compito di accreditare gli
OdVC sulla base di schemi di accreditamento

•

Il MATTM designa gli OdC delle Persone e delle
Imprese
ACCREDIA
Accreditamento
RT‐28

Organismi di
Valutazione
della Conformità

RT‐29

Organismi di
Valutazione
della Conformità

RT‐30

Designazione da parte del MATTM
Organismi di Certificazione
delle Persone

Organismi di Certificazione
delle Imprese

Organismi di Valutazione
della Conformità

Certificazione
Esame teorico e
pratico

Personale certificato/Volume
attività
Strumenti/Procedure

Organismi di Attestazione
delle Persone

Attestazione
Corso di formazione

Certificato alle Persone ai sensi dei 
Regolamenti (CE) nn. 303/2008, 
304/2008, 305/2008 e 306/2008 

Certificato alle Imprese ai sensi 
dei Regolamenti (CE) nn. 
303/2008 e 304/2008 

Attestato alle Persone ai 
sensi del Regolamento 
(CE) n. 307/2008
•

•

Istituito presso il MATTM e gestito dalle Camere
di Commercio
Chi si deve iscrivere?

- OdC delle persone e delle imprese designati dal MATTM
- OdVC accreditati da ACCREDIA
- Persone e Imprese che svolgono determinate attività
•

•

Quando? Entro 60 giorni dalla data di istituzione del

Registro

Come? Per via telematica presso la Camera di

Commercio competente
- Chi? Persone e imprese che svolgono attività su:




apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe
di calore
impianti fissi di protezione antincendio ed estintori

- Quando richiederli? All’atto di iscrizione al Registro
- Come? Allegando alla domanda di iscrizione al Registro
una dichiarazione sostitutiva, nella quale:




le persone attestano di possedere un’esperienza professionale di
almeno due anni nelle pertinenti attività acquisita prima della data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 43/2012;
le imprese attestano di impiegare personale in possesso di un
certificato provvisorio/definitivo.

- Durata? 6 mesi
Per avvalersi di una deroga/esenzione, le
persone e le imprese devono inviare, per via
telematica, alla Camera di Commercio
competente una dichiarazione sostitutiva,
attestante il possesso del requisito necessario
al rilascio della pertinente deroga o
esenzione.
Attività in deroga

Persone che possono avvalersi della deroga

Durata deroga

Attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 
d'aria e pompe di calore contenenti taluni F‐gas:
a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐

gas e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
b) recupero;
c) installazione;
Persone che svolgono l’attività nell’ambito di 
d) manutenzione o riparazione.
un apprendistato finalizzato all’acquisizione 
Attività su impianti fissi di protezione antincendio e estintori 
delle capacità pratiche per l’ottenimento del 
pertinente certificato e sotto la supervisione di 
contenenti taluni F‐gas:
una persona in possesso del certificato relativo 
a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐
all’attività
gas;
b) recupero di F‐gas, anche per quanto riguarda gli estintori;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione.

2 anni

1 anno

Attività di recupero di taluni F‐gas dai commutatori ad alta tensione 

1 anno

Attività di recupero di taluni solventi a base di F‐gas dalle 
apparecchiature 

1 anno

Attività di recupero di taluni F‐gas dagli impianti di condizionamento 
d'aria in determinati veicoli a motore

Persone che svolgono l’attività e che sono 
iscritte ad un corso di formazione finalizzato al 
rilascio del pertinente attestato di formazione 
sotto la supervisione di una persona ritenuta 
adeguatamente qualificata.

1 anno
Attività oggetto dell’esenzione

Persone che possono avvalersi dell’esenzione

Attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti 
taluni F‐gas:

Persone che svolgono operazioni di brasatura o 
saldatura di parti di un sistema o di parti di 
a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti 
almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti almeno  un’apparecchiatura in possesso di un certificato di 
qualifica ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 
6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, 
2000, n. 93 e sotto la supervisione di una persona in 
etichettati come tali;
possesso del certificato pertinente all’attività svolta.
b) recupero;
installazione;
d) manutenzione o riparazione.
c)

Attività di recupero di F‐gas dalle apparecchiature di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 
151, la cui carica di F‐gas è inferiore a 3kg di gas, negli 
impianti autorizzati in conformità dell’articolo 8, comma 
3, dello stesso D.lgs.

Persone assunte dall’impresa che detiene 
l’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs.
151/2005 e in possesso di un attestato di competenza 
rilasciato dallo stesso titolare a seguito del 
completamento di un corso di formazione sulle 
competenze e sulle conoscenze minime relative alla 
categoria III come indicato nell’allegato al Regolamento 
(CE) n. 303/2008.
Le persone e le imprese che hanno ottenuto un
certificato/attestato in un altro SM devono
trasmettere per via telematica una copia alla
Camera di Commercio allegando la traduzione
giurata in lingua italiana.


E’ in corso di approvazione il decreto
legislativo sulle sanzioni da applicare in caso
di violazione delle disposizioni previste dal
Regolamento (CE) n. 842/2006
Grazie per l’attenzione!!

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15308 cciaato 5102012

  • 1. Samantha Sapienza Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia www.minambiente.it
  • 2. Gas Fluorurati • • • impatto zero sullo strato di ozono stratosferico non infiammabili poco tossici MA elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP) contribuiscono al cd. «effetto serra»
  • 3. Protocollo di Kyoto contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra (CO2; CH4; N2O; HFC; PFC; SF6) Unione europea impegno a ridurre dell’8% le proprie emissioni di gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012 Regolamento (CE) n. 842/2006 Ridurre le emissioni di HFC; PFC; SF6
  • 4. Principali obblighi derivanti dalla normativa comunitaria Disposizioni attuative introdotte dal D.P.R. n. 43/2012
  • 5. Principali obblighi derivanti dalla normativa comunitaria La normativa comunitaria prevede obblighi di: contenimento delle perdite di F-gas; 2) recupero di F-gas da determinate apparecchiature; 3) certificazione/attestazione di personale e imprese; 4) informazione sulle quantità di F-gas prodotte, importate o esportate; 5) etichettatura di prodotti e apparecchiature. 1) Prevede inoltre: • divieto dell’uso di SF6 o di preparati a base di SF6 per il riempimento dei pneumatici e nella pressofusione del magnesio per quantità di SF6 utilizzate superiori a 850 kg l'anno; • divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono F-gas o il cui funzionamento dipende da essi.
  • 6. - Chi? Operatori di:  Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore  Sistemi di protezione antincendio contenenti F-gas contenenti 3kg o più di F-gas (Operatore = proprietario delle apparecchiature o degli impianti qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi) - Come? Controllo periodico delle apparecchiature da parte di personale certificato al fine di prevenire e riparare le eventuali perdite di F-gas
  • 7. Apparecchiature  contenenti: 3 ≤ kg di F‐gas < 30 30 ≤ kg di F‐gas < 300 ≥ 300 kg di F‐gas Frequenza controlli Obbligo di sistema di  rilevamento delle perdite 1 volta all’anno NO 1 volta ogni 6 mesi* NO 1 volta ogni 3 mesi** SI – con obbligo di controllo  almeno una volta all’anno  per accertarne il corretto  funzionamento *   1 volta all’anno, ove esista un sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante. ** 1 volta ogni 6 mesi, se il sistema di rilevamento delle perdite risulta correttamente funzionante. In caso di riparazione della perdita, l’apparecchiatura deve essere controllata al massimo entro un mese per verificarne l’efficacia.
  • 8. • • Registro dell’apparecchiatura apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (Reg. (CE) n. 1516/2007) Registro del sistema sistemi di protezione antincendio fissi (Reg. (CE) n. 1497/2007) I formati dei registri saranno pubblicati sul sito del MATTM, previo avviso in Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei dati contenuti nei registri, gli operatori dovranno presentare, entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2013), una dichiarazione contenente informazioni sulle quantità di emissioni in atmosfera di F-gas.
  • 9. - Chi? Operatori di: apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;  impianti fissi di protezione antincendio ed estintori;  commutatori ad alta tensione;  apparecchiature contenenti solventi;  impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore di categoria M1 e N1 classe I.  - Come? Recupero di F-gas, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, da parte di personale certificato o in possesso di attestato
  • 10. - Chi? Personale e Imprese che svolgono attività su: apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;  impianti fissi di protezione antincendio ed estintori;  commutatori ad alta tensione;  apparecchiature contenenti solventi;  impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore di categoria M1 e N1 classe I.  - Come? Ogni Stato membro dell’UE deve istituire un sistema di certificazione/attestazione sulla base dei requisiti minimi previsti dai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008. I certificati e gli attestati sono validi in tutti i Paesi dell’UE
  • 11. Apparecchiature Impianti fissi di protezione  antincendio Personale Controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti  ≥3 kg di F‐gas (≥6 kg se ermeticamente sigillate ed  etichettate come tali) Recupero di F‐gas  Installazione  Manutenzione e/o Riparazione C C C C Recupero di F‐gas anche per quanto riguarda gli  estintori Installazione Manutenzione e/o Riparazione Imprese Regolamento  di esecuzione C Controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti  ≥3 kg di F‐gas Apparecchiature fisse di  refrigerazione, condizionamento d'aria  e pompe di calore Attività Reg. (CE)  n.303/2008 C C Reg. (CE)  n.304/2008 C C C C C Commutatori ad alta tensione Recupero di F‐gas C Reg. (CE)  n.305/2008 Apparecchiature contenenti solventi a  base di F‐gas Recupero di F‐gas C Reg. (CE)  n.306/2008 Impianti di condizionamento d'aria dei  veicoli a motore che rientrano nel  campo di applicazione della Direttiva  2006/40/CE Recupero di F‐gas A Reg. (CE)  n.307/2008
  • 12. Categoria I  II  III  IV  Attività svolte ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 303/2008 a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti  almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; b) recupero; c) installazione; d)  manutenzione o riparazione. a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti  almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali a condizione che  queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti F‐gas; b) recupero; c) installazione;  d) manutenzione o riparazione in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore  contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg  di F‐gas. Recupero in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di  calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno  di 6 kg di F‐gas. Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti  almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che non  implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti F‐gas.
  • 13. - Chi? Produttori, importatori ed esportatori di più di una tonnellata l'anno di F-gas - Come? Relazione sulle quantità di ciascun gas prodotte, immesse in commercio, importate, esportate, riciclate, rigenerate o distrutte in riferimento all’anno civile precedente (Formato della relazione stabilito dal Reg. (CE) n. 1493/2007) - Quando? Entro il 31 marzo di ogni anno - A chi? La relazione deve essere inviata:   alla Commissione europea; al MATTM.
  • 14. • • Su determinati prodotti e apparecchiature contenenti F-gas, deve figurare un’etichetta con la menzione «contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto», il tipo di F-gas e le relative quantità (Formato e contenuto dell’etichetta stabiliti dal Reg. (CE) n. 1494/2007); Dal 5 maggio 2012, le informazioni presenti sulle etichette di prodotti e apparecchiature contenenti F-gas, immessi sul mercato italiano, devono essere riportate anche in lingua italiana.
  • 15. Disposizioni attuative introdotte dal D.P.R. n. 43/2012 Il 5 maggio 2012, è entrato in vigore il D.P.R. n. 43/2012, che istituisce in particolare: • il Sistema di certificazione/attestazione delle persone e delle imprese; • il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate. Inoltre, prevede le modalità per: • ottenere i certificati provvisori, ove previsti; • avvalersi di deroghe/esenzioni; • il riconoscimento dei certificati/attestati ottenuti in un altro SM.
  • 16. • Si basa sui requisiti minimi previsti da sette Regolamenti di esecuzione della Commissione • Affida ad ACCREDIA il compito di accreditare gli OdVC sulla base di schemi di accreditamento • Il MATTM designa gli OdC delle Persone e delle Imprese
  • 17. ACCREDIA Accreditamento RT‐28 Organismi di Valutazione della Conformità RT‐29 Organismi di Valutazione della Conformità RT‐30 Designazione da parte del MATTM Organismi di Certificazione delle Persone Organismi di Certificazione delle Imprese Organismi di Valutazione della Conformità Certificazione Esame teorico e pratico Personale certificato/Volume attività Strumenti/Procedure Organismi di Attestazione delle Persone Attestazione Corso di formazione Certificato alle Persone ai sensi dei  Regolamenti (CE) nn. 303/2008,  304/2008, 305/2008 e 306/2008  Certificato alle Imprese ai sensi  dei Regolamenti (CE) nn.  303/2008 e 304/2008  Attestato alle Persone ai  sensi del Regolamento  (CE) n. 307/2008
  • 18. • • Istituito presso il MATTM e gestito dalle Camere di Commercio Chi si deve iscrivere? - OdC delle persone e delle imprese designati dal MATTM - OdVC accreditati da ACCREDIA - Persone e Imprese che svolgono determinate attività • • Quando? Entro 60 giorni dalla data di istituzione del Registro Come? Per via telematica presso la Camera di Commercio competente
  • 19. - Chi? Persone e imprese che svolgono attività su:   apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore impianti fissi di protezione antincendio ed estintori - Quando richiederli? All’atto di iscrizione al Registro - Come? Allegando alla domanda di iscrizione al Registro una dichiarazione sostitutiva, nella quale:   le persone attestano di possedere un’esperienza professionale di almeno due anni nelle pertinenti attività acquisita prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 43/2012; le imprese attestano di impiegare personale in possesso di un certificato provvisorio/definitivo. - Durata? 6 mesi
  • 20. Per avvalersi di una deroga/esenzione, le persone e le imprese devono inviare, per via telematica, alla Camera di Commercio competente una dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga o esenzione.
  • 21. Attività in deroga Persone che possono avvalersi della deroga Durata deroga Attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento  d'aria e pompe di calore contenenti taluni F‐gas: a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐ gas e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di F‐gas dotate di sistemi  ermeticamente sigillati, etichettati come tali; b) recupero; c) installazione; Persone che svolgono l’attività nell’ambito di  d) manutenzione o riparazione. un apprendistato finalizzato all’acquisizione  Attività su impianti fissi di protezione antincendio e estintori  delle capacità pratiche per l’ottenimento del  pertinente certificato e sotto la supervisione di  contenenti taluni F‐gas: una persona in possesso del certificato relativo  a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di F‐ all’attività gas; b) recupero di F‐gas, anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d) manutenzione o riparazione. 2 anni 1 anno Attività di recupero di taluni F‐gas dai commutatori ad alta tensione  1 anno Attività di recupero di taluni solventi a base di F‐gas dalle  apparecchiature  1 anno Attività di recupero di taluni F‐gas dagli impianti di condizionamento  d'aria in determinati veicoli a motore Persone che svolgono l’attività e che sono  iscritte ad un corso di formazione finalizzato al  rilascio del pertinente attestato di formazione  sotto la supervisione di una persona ritenuta  adeguatamente qualificata. 1 anno
  • 22. Attività oggetto dell’esenzione Persone che possono avvalersi dell’esenzione Attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,  condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti  taluni F‐gas: Persone che svolgono operazioni di brasatura o  saldatura di parti di un sistema o di parti di  a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti  almeno 3 kg di F‐gas e di applicazioni contenenti almeno  un’apparecchiatura in possesso di un certificato di  qualifica ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio  6 kg di F‐gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati,  2000, n. 93 e sotto la supervisione di una persona in  etichettati come tali; possesso del certificato pertinente all’attività svolta. b) recupero; installazione; d) manutenzione o riparazione. c) Attività di recupero di F‐gas dalle apparecchiature di cui  all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151, la cui carica di F‐gas è inferiore a 3kg di gas, negli  impianti autorizzati in conformità dell’articolo 8, comma  3, dello stesso D.lgs. Persone assunte dall’impresa che detiene  l’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 151/2005 e in possesso di un attestato di competenza  rilasciato dallo stesso titolare a seguito del  completamento di un corso di formazione sulle  competenze e sulle conoscenze minime relative alla  categoria III come indicato nell’allegato al Regolamento  (CE) n. 303/2008.
  • 23. Le persone e le imprese che hanno ottenuto un certificato/attestato in un altro SM devono trasmettere per via telematica una copia alla Camera di Commercio allegando la traduzione giurata in lingua italiana.
  • 24.  E’ in corso di approvazione il decreto legislativo sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 842/2006