SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
E’ possibile per l’acquirente dispensare il venditore dalla consegna dei libretti 
degli impianti di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 74 ? 
QUADRO NORMATIVO 
Le norme di riferimento per dare un inquadramento sistematico al problema 
sono rappresentate: 
- D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e segnatamente dall’art. 7 che prevede: 
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale e estiva) 
1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un 
terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e 
provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione 
secondo le prescrizioni della normativa vigente. 
2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per 
la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel 
rispetto della normativa vigente. 
L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e 
sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli 
previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in 
relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di 
cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. 
E dall’art. 15, comma 5°, che prevede: 5. Il proprietario o il conduttore 
dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che 
se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito 
dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri 
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e 
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192) e segnatamente dall’art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti 
termici) comma 5° che prevede 5. Gli impianti termici per la climatizzazione 
o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un 
"Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a 
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto 
devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli 
eventuali allegati”; 
e dall’art. 11 (Sanzioni) che prevede: 1. In relazione agli adempimenti di cui al 
presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, 
del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di 
condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore 
incaricato del controllo e manutenzione.
- DM 10 febbraio 2014 e DM 20 giugno 2014 del Ministero per lo 
Sviluppo che hanno rispettivamente approvato i modelli di libretto 
dell’impianto per la climatizzazione ed i modelli di rapporto di efficienza 
energetica e fissato il termine di entrata in vigore dei relativi obblighi al 15 
ottobre 2014; 
- Art 1477, comma 3 c.c. che dispone: Il venditore deve pure consegnare 
i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”, 
- Art. 1490 c.c. che dispone “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa 
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o 
ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si 
limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al 
compratore i vizi della cosa. 
SOLUZIONE 
Dalle norme sopra evidenziate emerge che dal 15 ottobre 2014 il proprietario, 
il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, hanno 
l’obbligo di mantenere in esercizio gli impianti e di provvedere affinché siano 
eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni 
della normativa vigente e devono altresì munire gli impianti termici per la 
climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria di un "Libretto 
di impianto per la climatizzazione”. Il suddetto DPR, prevede ancora che in 
caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità 
immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, 
debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 
La norma che impone controllo, manutenzione e dotazione del relativo libretto 
attenendo alla sicurezza è norma di ordine pubblico inderogabile dalle parti e la 
sua violazione comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 
11 comma 5° del d. Lgs. 192/2005, non inferiore a 500 euro e non superiore a 
3000 euro richiamata dal DPR 74/2013. 
L’interrogativo che ci si deve porre riguarda la valenza dell’obbligo di consegna 
del libretto relativo ai suddetti impianti termici e la possibilità per le parti di 
regolamentare pattiziamente l’eventuale mancata consegna dei libretti stessi, 
secondo quanto consentito in via generale dagli artt. 1477, comma 3° c.cc. e 
dall’art. 1490 c.c. 
E’ utile ricordare che un obbligo analogo, anche se più articolato, era stato 
previsto dall’art.13 del DM 37/2008 il quale prevedeva : 
“Documentazione 
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto 
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di 
uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, 
la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla 
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e 
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità 
ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia 
della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a 
qualsiasi titolo, l'immobile.” 
La suddetta disposizione per i problemi interpretativi creati con la sua 
emanazione fu abrogata, con decorrenza dal 25 giugno 2008, dall’art. 35, 
comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in Suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 
147 del 25.6.2008). 
Vigente il cit. art. 13, tuttavia, va ricordato che sia Ufficio legislativo del 
Ministero dello Sviluppo Economico - "Risposte ai quesiti di Unioncamere del 
26 marzo 2008" pubblicate nel sito internet del ministero 
www.sviluppoeconomico.gov.it del 27 marzo 2008” che il Consiglio Nazionale 
del Notariato fornirono un’interpretazione della disposizione diretta a 
ridimensionare la sua portata ed a collocarla in un ambito che non incideva 
sulla libera commerciabilità degli immobili. 
In particolare, il CNN escludeva la possibilità che il disposto dell’art. 13 potesse 
incidere sulla commerciabilità degli immobili e comportare la nullità del relativo 
atto in caso di sua violazione, in quanto trattatavasi di norma di natura 
regolamentare, che non poteva derogare le disposizioni dettate dal codice civile 
e disciplinanti la garanzia per vizi (artt. 1490 e segg. c.c.), in quanto di fonte 
legislativa. In pratica, si affermava “se si vuole elevare la “conformità degli 
impianti” a condizione per il valido trasferimento di immobili, si dovrà agire a 
livello legislativo, con l’emanazione di un provvedimento normativo che abbia 
la “forza” di derogare alle disposizioni del codice civile.” (Giovanni Rizzi, La 
conformità degli impianti e riflessi sul trasferimento degli immobili, in CNN 
Notizie 2 aprile 2008). 
Le stesse considerazioni in ordine alla commerciabilità e garanzia possono 
ritenersi valide per quanto riguarda l’obbligo di consegna del libretto di 
impianto introdotto dal DPR 74/2013, trattandosi, anche in questo caso di 
norma regolamentare. Peraltro, in questo caso è espressamente prevista una 
sanzione a carico del proprietario, conduttore, amministratore del condominio 
o terzo responsabile in caso di inottemperanza agli obblighi previsti del 
Regolamento stesso. Deve verificarsi, pertanto, se la mancata consegna del 
libretto può considerarsi sanzionabile (con la sanzione pecuniaria di cui si è 
detto) ai sensi della suddetta disposizione. 
La risposta deve essere negativa in quanto per le sanzioni amministrative vige 
il principio della riserva di legge (art. 1 legge 689/1981) in forza del quale si 
può affermare che la sanzione amministrativa può essere imposta soltanto 
mediante una norma di legge in senso proprio.
Nel nostro caso, peraltro, l’art. 11 del DPR 74 del 2013 richiama l’art. 15 
comma 5° del d.lgs. 1952 2005 che quanto alle fattispecie sanzionate rinvia 
all’art. 7 comma 1° che pone a carico del proprietario, del conduttore, 
dell’amministratore di condominio, o per essi di un terzo, esclusivamente 
obblighi di manutenzione ma non anche di trasmissione di documentazione tra 
parti contraenti. 
Pertanto, l’obbligo di consegna dei relativi libretti va ricondotto all’interno dei 
principi generali di cui all’art. 1477, comma 3° e 1490 c.c. con la precisazione 
che trattandosi di documentazione di cui è espressamente previsto un obbligo 
di consegna, la sua violazione, in assenza di dispense e pattuizioni specifiche, 
comporterà una responsabilità del venditore secondo le regole di cui all’art. 
1490 c.c. E’ evidente che il ruolo del notaio sarà quello di informare le parti 
non solo sull’esistenza della normativa ma anche sulle conseguenze derivanti 
dalla mancata consegna dagli oneri ed obblighi a carico del proprietario in 
relazione all’esercizio e manutenzione degli impianti. 
Restano ovviamente fuori dalle presenti considerazioni gli obblighi a carico del 
redattore riguardanti l’Attestato di Prestazione Energetica, i suoi allegati e le 
relative scadenze.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Deroga consegna libretto impianti

Affitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italia
Affitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italiaAffitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italia
Affitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italiaidealistait
 
D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06
D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06
D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06wasteandchemicals
 
Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013
Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013
Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013Hoval Nord Est
 
127 2015 risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro
127   2015   risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro127   2015   risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro
127 2015 risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavorohttp://www.studioingvolpi.it
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Paolo Soro
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Paolo Soro
 
Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”
Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”
Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”idealistait
 
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013Seppelfricke SD
 
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleCircolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleAntonio Palmieri
 
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016Simone Chiarelli
 
Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018
Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018
Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018Simone Chiarelli
 
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghNota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghMarco Krogh
 
134 2016 interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...
134   2016    interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...134   2016    interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...
134 2016 interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...http://www.studioingvolpi.it
 
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Francesco Posati
 
Modello Contratto Concordato 3+2
Modello Contratto Concordato 3+2Modello Contratto Concordato 3+2
Modello Contratto Concordato 3+2Affittoprotetto.it
 
Regolamento dei diritti volumetrici
Regolamento dei diritti volumetriciRegolamento dei diritti volumetrici
Regolamento dei diritti volumetriciComune di Pordenone
 
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018Marco Krogh
 

Ähnlich wie Deroga consegna libretto impianti (20)

Affitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italia
Affitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italiaAffitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italia
Affitto con riscatto, le novità del decreto sblocca italia
 
D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06
D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06
D.Lgs. 102/2020 Modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/06
 
Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013
Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013
Linee guida ispezioni_impianti_termici_dpr_74_2013
 
Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio
Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio
Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio
 
127 2015 risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro
127   2015   risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro127   2015   risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro
127 2015 risposte sulle verifiche delle attrezzature di lavoro
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014
 
Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”
Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”
Vendita forzata e attestato di prestazione energetica”
 
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
 
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidaleCircolare chiarimenti responsabilità solidale
Circolare chiarimenti responsabilità solidale
 
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
Sanzioni e L. 689/1981 - 9 novembre 2016
 
Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018
Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018
Sanzioni e L. 689/1981 - 15 novembre 2018
 
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo kroghNota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
 
134 2016 interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...
134   2016    interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...134   2016    interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...
134 2016 interpello n. 1-2016 - risposta al quesito in merito all'art. 9...
 
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
 
Modello Contratto Concordato 3+2
Modello Contratto Concordato 3+2Modello Contratto Concordato 3+2
Modello Contratto Concordato 3+2
 
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
240   2015   nolo-attrezzature-cantieri240   2015   nolo-attrezzature-cantieri
240 2015 nolo-attrezzature-cantieri
 
Regolamento dei diritti volumetrici
Regolamento dei diritti volumetriciRegolamento dei diritti volumetrici
Regolamento dei diritti volumetrici
 
4 sospensione e ripresa lavori
4 sospensione e ripresa lavori4 sospensione e ripresa lavori
4 sospensione e ripresa lavori
 
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
Regole tecniche d lgs 90 09 10 2018
 

Deroga consegna libretto impianti

  • 1. E’ possibile per l’acquirente dispensare il venditore dalla consegna dei libretti degli impianti di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 74 ? QUADRO NORMATIVO Le norme di riferimento per dare un inquadramento sistematico al problema sono rappresentate: - D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e segnatamente dall’art. 7 che prevede: (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva) 1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. E dall’art. 15, comma 5°, che prevede: 5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e segnatamente dall’art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) comma 5° che prevede 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati”; e dall’art. 11 (Sanzioni) che prevede: 1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.
  • 2. - DM 10 febbraio 2014 e DM 20 giugno 2014 del Ministero per lo Sviluppo che hanno rispettivamente approvato i modelli di libretto dell’impianto per la climatizzazione ed i modelli di rapporto di efficienza energetica e fissato il termine di entrata in vigore dei relativi obblighi al 15 ottobre 2014; - Art 1477, comma 3 c.c. che dispone: Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”, - Art. 1490 c.c. che dispone “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. SOLUZIONE Dalle norme sopra evidenziate emerge che dal 15 ottobre 2014 il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, hanno l’obbligo di mantenere in esercizio gli impianti e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente e devono altresì munire gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria di un "Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il suddetto DPR, prevede ancora che in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. La norma che impone controllo, manutenzione e dotazione del relativo libretto attenendo alla sicurezza è norma di ordine pubblico inderogabile dalle parti e la sua violazione comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 11 comma 5° del d. Lgs. 192/2005, non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro richiamata dal DPR 74/2013. L’interrogativo che ci si deve porre riguarda la valenza dell’obbligo di consegna del libretto relativo ai suddetti impianti termici e la possibilità per le parti di regolamentare pattiziamente l’eventuale mancata consegna dei libretti stessi, secondo quanto consentito in via generale dagli artt. 1477, comma 3° c.cc. e dall’art. 1490 c.c. E’ utile ricordare che un obbligo analogo, anche se più articolato, era stato previsto dall’art.13 del DM 37/2008 il quale prevedeva : “Documentazione 1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
  • 3. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.” La suddetta disposizione per i problemi interpretativi creati con la sua emanazione fu abrogata, con decorrenza dal 25 giugno 2008, dall’art. 35, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in Suppl. ord. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.6.2008). Vigente il cit. art. 13, tuttavia, va ricordato che sia Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico - "Risposte ai quesiti di Unioncamere del 26 marzo 2008" pubblicate nel sito internet del ministero www.sviluppoeconomico.gov.it del 27 marzo 2008” che il Consiglio Nazionale del Notariato fornirono un’interpretazione della disposizione diretta a ridimensionare la sua portata ed a collocarla in un ambito che non incideva sulla libera commerciabilità degli immobili. In particolare, il CNN escludeva la possibilità che il disposto dell’art. 13 potesse incidere sulla commerciabilità degli immobili e comportare la nullità del relativo atto in caso di sua violazione, in quanto trattatavasi di norma di natura regolamentare, che non poteva derogare le disposizioni dettate dal codice civile e disciplinanti la garanzia per vizi (artt. 1490 e segg. c.c.), in quanto di fonte legislativa. In pratica, si affermava “se si vuole elevare la “conformità degli impianti” a condizione per il valido trasferimento di immobili, si dovrà agire a livello legislativo, con l’emanazione di un provvedimento normativo che abbia la “forza” di derogare alle disposizioni del codice civile.” (Giovanni Rizzi, La conformità degli impianti e riflessi sul trasferimento degli immobili, in CNN Notizie 2 aprile 2008). Le stesse considerazioni in ordine alla commerciabilità e garanzia possono ritenersi valide per quanto riguarda l’obbligo di consegna del libretto di impianto introdotto dal DPR 74/2013, trattandosi, anche in questo caso di norma regolamentare. Peraltro, in questo caso è espressamente prevista una sanzione a carico del proprietario, conduttore, amministratore del condominio o terzo responsabile in caso di inottemperanza agli obblighi previsti del Regolamento stesso. Deve verificarsi, pertanto, se la mancata consegna del libretto può considerarsi sanzionabile (con la sanzione pecuniaria di cui si è detto) ai sensi della suddetta disposizione. La risposta deve essere negativa in quanto per le sanzioni amministrative vige il principio della riserva di legge (art. 1 legge 689/1981) in forza del quale si può affermare che la sanzione amministrativa può essere imposta soltanto mediante una norma di legge in senso proprio.
  • 4. Nel nostro caso, peraltro, l’art. 11 del DPR 74 del 2013 richiama l’art. 15 comma 5° del d.lgs. 1952 2005 che quanto alle fattispecie sanzionate rinvia all’art. 7 comma 1° che pone a carico del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio, o per essi di un terzo, esclusivamente obblighi di manutenzione ma non anche di trasmissione di documentazione tra parti contraenti. Pertanto, l’obbligo di consegna dei relativi libretti va ricondotto all’interno dei principi generali di cui all’art. 1477, comma 3° e 1490 c.c. con la precisazione che trattandosi di documentazione di cui è espressamente previsto un obbligo di consegna, la sua violazione, in assenza di dispense e pattuizioni specifiche, comporterà una responsabilità del venditore secondo le regole di cui all’art. 1490 c.c. E’ evidente che il ruolo del notaio sarà quello di informare le parti non solo sull’esistenza della normativa ma anche sulle conseguenze derivanti dalla mancata consegna dagli oneri ed obblighi a carico del proprietario in relazione all’esercizio e manutenzione degli impianti. Restano ovviamente fuori dalle presenti considerazioni gli obblighi a carico del redattore riguardanti l’Attestato di Prestazione Energetica, i suoi allegati e le relative scadenze.