1. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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MARCO GRONDACCI
VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI
Dicembre 2011
NOTE SUL D. LGS 152/2006
( TU ambiente) aggiornate con
D. LGS 16 gennaio 2008, n. 41
D. LGS 29 giugno 2010 n.1282
Marco Grondacci
ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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1
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)
2
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184)
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1. PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI...............................................................................4
1.1. Principi di riferimento............................................................................................................4
1.2. Finalità ...................................................................................................................................4
1.3. Principi procedurali della VAS secondo gli indirizzi della UE ................................................5
2. AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA VAS .................................................7
2.1.Premessa : cosa dice il nuovo TU ambiente ..............................................................................7
2.2. Le indicazioni della Direttiva 2001/42......................................................................................7
2.3. Sentenza Corte Costituzionale 20/11/2006 – 1/12/2006 n. 398...............................................7
2.4. La condanna dell’Italia della Corte di Giustizia al mancato recepimento della DIR 2001/42 .8
3. AMBITO DI APPLICAZIONE..................................................................................................10
3.1. Definizione di Piani e Programmi : Condizioni per la sottoponibilità a VAS.......................10
3.2. Piani soggetti automaticamente a Valutazione Ambientale strategica (VAS).....................10
Sul concetto di quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a VIA, ai fini dell’applicabilità
della VAS.......................................................................................................................................11
3.3. Le linee guida della Commissione UE (DG Ambiente) sull’ambito di applicazione della
VAS................................................................................................................................................12
3.4. VAS e Piani Regolatori Portuali .............................................................................................14
3.5. Piani soggetti a verifica di assoggettabilità alla VAS ............................................................15
3.6. Piani e programmi esclusi a priori dall’applicazione della VAS ............................................17
3.6bis Esclusione della VAS per varianti ex lege ai piani territoriali , da opere singole..............17
3.7. Competenze.............................................................................................................................18
3.8. La Corte Costituzionale sul riparto competenze Stato-Regioni nella VAS ............................20
4. NORME DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO.................................................22
4.1Accordi procedimentali.............................................................................................................22
4.2. Coordinamento VAS e Valutazione di Incidenza ...................................................................22
4.3. Linee di coordinamento VAS – VIA ......................................................................................22
5. VAS E ITER DECISIONALE: PRINCIPI GENERALI DALLE MIGLIORI
ESPERIENZE ..................................................................................................................................24
6. LA NATURA GIURIDICA DELLA PROCEDURA DI VAS ................................................25
7. LA DISTINZIONE TRA AUTORITÀ COMPETENTE E AUTORITÀ PROCEDENTE :
............................................................................................................................................................28
7.1. Quale struttura per la integrazione della VAS nel procedimento di approvazione del
piano/programma ...........................................................................................................................28
7.2. La Sentenza TAR Lombardia 17/5/2010 n. 1526 ...................................................................30
7.2.bis La sentenza del Consiglio di Stato che riforma la sentenza del TAR Lombardia 17/5/2010
n. 1526............................................................................................................................................31
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7.3. Le competenze dell’Autorità competente ...............................................................................33
7bis COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE -VIA E
VAS (ARTICOLO 8) .......................................................................................................................33
8. PROCEDURA DI VAS................................................................................................................36
8.1. Lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (articolo12) .............................................36
8.2. Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12.............37
8.3. Elaborazione del rapporto ambientale (articolo 13)................................................................38
8.4. Lo svolgimento di consultazioni (articolo 14) ........................................................................40
8.5. La valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della delle consultazioni (articolo15)...40
8.6. La decisione (articolo 16) .......................................................................................................41
8.7. L’informazione sulla decisione (articolo 17) ; ........................................................................41
8.8. Il monitoraggio........................................................................................................................41
9. VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE .......43
9.1. Piani e programmi di interesse sovra regionale (articolo 30) .............................................43
9.2. Poteri del Presidente del Consiglio in caso di conflitti tra Autorità competenti alla VAS di
più Regioni (articolo 31) ................................................................................................................43
9.3. Consultazioni transfrontaliere (articolo 32) .........................................................................43
APPENDICE ....................................................................................................................................45
PROBLEMATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NEL NUOVO TU
AMBIENTALE PARTE II IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI VAS ..........................45
1. IL PROBLEMA DEL COORDINAMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/42 CON LA
DIRETTIVA 2003/35 : RISCHI E POTENZIALITÀ...................................................................45
1.1.1. Il fondamento giuridico del necessario coordinamento tra le due direttive ...............45
1.1.2. Eventuale Inchiesta Pubblica......................................................................................46
1.1.3. indirizzi per la definizione di una inchiesta pubblica nella procedura di VAS ..........47
2. ANALISI CRITICA DEL NUOVO TITOLO II PARTE II DEL TU AMBIENTE IN
RELAZIONE ALLE PROCEDURE PARTECIPATIVE E DI TRASPARENZA GENERALE
DEL PROCEDIMENTO................................................................................................................50
2.1.1. Elementi innovativi rispetto alla precedente versione del TU ambiente....................50
2.1.2. Elementi critici del nuovo TU ambiente ....................................................................51
2.1.3. Evoluzioni nel ruolo della partecipazione alla luce della nuova versione del TU ....52
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1. PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI
1.1. Principi di riferimento
Nei considerando della direttiva 2001/42 (attuata dal presente dlgs) si individuano le finalità più
importanti della stessa:
• principio di precauzione
• principio di integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e nei programmi
predisposti per le future autorizzazioni dei progetti
• un elevato livello di protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile
• produrre un vantaggio al mondo imprenditoriale , in quanto la valutazione ambientale dei
suddetti piani e programmi andrà a vantaggio del mondo imprenditoriale, in quanto fornisce
un quadro più coerente in cui operare e contribuirà a soluzioni economicamente più
efficienti o efficaci sotto il profilo dei costi, inserendo una o più ampia gamma di fattori nel
processo decisionale
La Parte II del dlgs 152/2006 (come modificato dai dlgs 4/2008 e 128/2010) riprende i suddetti
principi :
• integrazione : si veda ultima parte comma 3 articolo 4
• elevato livello di protezione dell’ambiente lettera a) comma 4 articolo 4
Manca il riferimento al principio di precauzione . Il principio di precauzione come interpretato dai
documenti ufficiali della UE nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia potrebbe
costituire il principio quadro per sostenere una partecipazione attiva al processo valutativo interno
al processo di formazione – approvazione del pianto programma “dal momento che la promozione
della valutazione dei rischi deve inserirsi in un dispositivo di negoziato sociale. Il suo vero ruolo
sociale è quello di fornire le basi del dialogo” (parere CES sul principio di precauzione del
12/7/2000 punto 2.14)3 .
C’è chi ha sostenuto inoltre che il principio di precauzione è tipico delle procedure di VAS e anzi
proprio attraverso il processo di valutazione dei piani e programmi possa essere valorizzato4.
1.2. Finalità
Secondo la lettera a) comma 4 articolo 4 “la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
Tale finalità riprende sostanzialmente quella dell’articolo 1 della Direttiva 2001/42. Manca un
riferimento alla scala temporale strategica per cui : nella VAS : “L’ effettiva integrazione deve
essere misurata a lungo termine, piuttosto che, semplicemente, da output e misure di performance a
breve termine”.5
3
Per una analisi di questo principio in rapporto ai processi partecipativi si veda l’appendice al presene documento
4
“Risulta chiara la differenza fra lo strumento di valutazione di impatti, definiti e circoscritti, generati da un progetto e che si
riferisce, quindi, al principio di prevenzione (la VIA) e quello per la valutazione degli effetti di un piano che non sono definibili
con assoluta certezza e precisione e che si riferisce, quindi, al principio di Precauzione” Ester Pallone in VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA: UNA INTEGRAZIONE POSSIBILE – Dottorato ricerca .
5
D. Franchini - La Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 2002
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In generale la definizione avrebbe dovuto essere completata dal riferimento per cui le conseguenze
ambientali dei piani e programmi: “ siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin
dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine
economico e sociale “6 . Non solo ma addirittura le linee guida della Commissione UE (DG
Ambiente) sull’applicazione della DIR 2001/42 sottolineano della VAS il carattere di processo di
razionalizzazione delle scelte non solo in chiave ambientale ma anche e più strettamente
economica, in tal senso si veda il punto 2.3 delle predette linee guida secondo cui tra le finalità della
VAS dovrebbe esserci anche quella di : “produrre un vantaggio al mondo imprenditoriale , in
quanto la valutazione ambientale dei suddetti piani e programmi andrà a vantaggio del mondo
imprenditoriale, in quanto fornisce un quadro più coerente in cui operare e contribuirà a soluzioni
economicamente più efficienti o efficaci sotto il profilo dei costi, inserendo una o più ampia gamma
di fattori nel processo decisionale” .
Tale impostazione risponde alla idea di inclusione della VAS nel processo decisionale ex ante .
Questa ipotesi vede la VAS configurarsi come processo decisionale completo, ricomprendendo al
suo interno tutte le fasi di costruzione della politica/piano/programma:
• dalla elaborazione delle proposte,
• alla elaborazione e valutazione degli scenari alternativi,
• all’adozione delle decisioni,
• coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi.
La VAS così diventerà effettivamente una valutazione integrata riguardante tutti i settori coinvolti
dalla politica/piano/programma, e tale valutazione dovrà misurare i vantaggi e gli svantaggi
complessivi delle diverse alternative.
In tal senso come affermato dalla Relazione7 2009 della Commissione sullo stato di applicazione
della Direttiva UE sulla VAS: “La VAS si applica "a monte" per individuare le opzioni migliori in
fase di programmazione, mentre la VIA si applica "a valle" ai progetti che si trovano in una
fase successiva. In questa fase è possibile migliorare il coordinamento e la coerenza
rimediando alle disposizioni divergenti delle due direttive e chiarendo le definizioni delle
categorie di progetti problematiche della direttiva VIA, modificando quest'ultima e/o mettendo
a punto orientamenti come indicato sopra”8.
1.3. Principi procedurali della VAS secondo gli indirizzi della UE
La Relazione della Commissione UE 20099 sullo stato di applicazione della Direttiva UE sulla VAS
ha riordinato i principi che dovranno essere seguiti in sede applicativa dalle diverse Autorità
Competenti (ad esprimere il parere di VAS) e Proponenti( ad adottare/approvare il Piano
Programma sulla base della VAS) su scala nazionale , regionale e locale:
6
Sadler e Verheem (1996), Strategic Environmental Assessment Status, challenger and future directions, Ministero per gli
alloggi, la pianificazione territoriale e l’ambiente, Commissione per la VIA, Paesi Bassi.
7
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) - Bruxelles,
14.9.2009 COM(2009) 469 definitivo
8
In questo senso come è stato affermato: “ …la presenza della VAS potrebbe comportare una positiva ridefinizione di alcuni
aspetti della VIA. E ciò non solo perché sembra dovuto alla presenza di questa nuovo di valutazione ambientale il fatto che nella
versione attuale che la VIA debba svolgersi sul progetto definitivo: la VAS ha infatti fatto venire meno quella esigenza di anticipazione
della VIA che, come si è visto, era dovuta alla assenza di una valutazione ambientale di livello superiore. Ma cneh perché la
ponderazione fra interessa ambientale e interesse di segno diverso potrebbe venire a collocarsi, anziché nel contesto della VIA, nella
sede – ben più adeguata – della valutazione strategica”, (G. Manfredi “VIA e VAS nel codice dell’ambiente” Rivista Giuridica
dell’Ambiente n. 1/2009).
9
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) - Bruxelles,
14.9.2009 COM(2009) 469 definitivo
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1. I Piani e Programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono
soggetti a valutazione ambientale durante la preparazione e prima della loro adozione.
2. Il rapporto ambientale (che deve accompagnare il piano/programma) e i risultati delle
consultazioni sono presi in considerazione prima dell'adozione.
3. I Piani e Programmi che contengono progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva VIA sono automaticamente soggetti a VAS .
4. I Piani e Programmi che contengono progetti da autorizzare , non soggetti a VIA, devono
comunque essere sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
5. Le piccole modifiche a Piani e Programmi sono soggette a procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS e andranno a valutazione ordinaria solo la procedura di verifica
dimostrerà la esistenza di impatti significativi sull’ambiente.
6. Si conferma la necessità di una fase di confronto tra Autorità competenti e Autorità
Ambientale interessate al Piano/Programma , al fine di definire la portata e il livello di
dettagliato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (fase di scoping). In
alcuni Stati Membri la procedura di definizione dell'ambito di applicazione prevede la
consultazione del pubblico, che non è tuttavia obbligatoria ai sensi della direttiva.
7. Relativamente alla consultazione del pubblico la direttiva VAS non specifica in maniera
dettagliata le procedure da seguire. L'esperienza mostra che la consultazione del
pubblico, in particolare quando avviene nelle fasi iniziali della programmazione ed è
concepita come processo, facilita l'accettazione del Piani/Programmi e, di
conseguenza, contribuisce ad identificare e risolvere tempestivamente i possibili conflitti.
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2. AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA VAS
2.1. Premessa : cosa dice il nuovo TU ambiente
Il comma 2-ter dell’articolo 35 della nuova versione del dlgs 152/2006 prevede che le procedure
di VAS avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto (13/2/2008) sono
concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. Mentre nel caso
della VIA esisteva una normativa che disciplinava la materia sia a livello statale che regionale, nel
caso della VAS , tranne per alcune regioni, non esisteva una normativa che disciplinava la
procedura visto che la precedente versione del TU non è mai entrata in vigore in materia di VIA e
VAS 10, tanto è vero che come vedremo al paragrafo 2.4 la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia
per il mancato recepimento della DIR 2001/42. Quindi il suddetto comma 2ter , per evitare che
diventi lo strumento per violare ulteriormente la Direttiva in contrasto anche con quanto affermato
dalla nostra Corte Costituzionale vedi successivo paragrafo 2.3, deve essere interpretato secondo
quanto stabilito, in materia di ambito temporale di applicabilità della VAS , da parte della Direttiva
2001/42 nonché della giurisprudenza come si evince dai successivi paragrafi.
2.2. Le indicazioni della Direttiva 2001/42
Secondo il paragrafo 3 articolo 13 della DIR 2001/42 la VAS deve essere obbligatoriamente
applicata ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui
al paragrafo 1 (21/7/2004 termine per il recepimento della Direttiva da parte degli stati membri). I
piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati
approvati o sottoposti all’iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti
all’obbligo di VAS, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile,
informando il pubblico di tale decisione.
Secondo il punto 3.66 delle linee guida della Commissione UE DG Ambiente l’ultima parte del
sopra citato paragrafo 3 articolo 13 della Direttiva è designata a garantire che una valutazione
ambientale conforme alla direttiva venga normalmente svolta per i piani e i programmi il cui primo
atto preparatorio formale è precedente al 21 luglio 2004 ma che non verrà approvato prima del 21
luglio 2006. Ciò implica che, al fine di svolgere una valutazione ambientale valida, prima del mese
di luglio del 2004 saranno svolti soltanto interventi minori e non significativi. Non sarebbe possibile
svolgere la valutazione ambientale di un piano il cui primo atto preparatorio fosse precedente al
mese di luglio del 2004 e che a tale data fosse in uno stato molto avanzato. La presente disposizione
non si incentra su quanto la data di avvio di un piano o di un programma preceda il mese di luglio
del 2004 ma sulla questione se il processo di pianificazione dei piani e dei programmi pertinenti sia
in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa.
2.3. Sentenza Corte Costituzionale 20/11/2006 – 1/12/2006 n. 398
In sintesi la sentenza riconosce che le regioni potevano e possono recepire la direttiva VAS anche
in assenza di legislazione statale specifica : semprechè la detta legislazione regionale si attenga alle
proprie competenze .
10
Vedi decreti legge di proroga dell’entrata in vigore : 12 maggio 2006, n. 173 e 28 dicembre 2006, n. 300
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La Corte sul punto precisa che : “la valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla
direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia "tutela dell'ambiente". Da tale constatazione non
deriva tuttavia la conseguenza che ogni competenza regionale sia esclusa. Questa Corte ha più
volte sottolineato la peculiarità della materia in esame, ponendo in rilievo la sua intrinseca
"trasversalità", con la conseguenza che, in ordine alla stessa, : "si manifestano competenze
diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che
rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale"
(sentenza n. 407 del 2002).
Aggiunge la Corte Costituzionale in questa nuova sentenza che : “La "trasversalità" della
materia "tutela dell'ambiente" emerge, con particolare evidenza, con riguardo alla valutazione
ambientale strategica, che abbraccia anche settori di sicura competenza regionale” .
La Corte afferma inoltre il carattere procedurale della direttiva VAS infatti: “La valutazione
ambientale strategica pervade ambiti materiali diversi. Ciò viene reso esplicito dal punto 9 del
"considerando", in cui si afferma che "la presente direttiva ha carattere procedurale e le sue
disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o
incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri dovrebbero eventualmente
tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani
e di programmi, in modo da evitare duplicati".
Peraltro la sentenza fornisce indirettamente conferma a quanto affermato dalla memoria difensiva
della Regione secondo cui : “la Regione Friuli-Venezia Giulia "aveva il potere e il dovere di
recepire la direttiva comunitaria, salva la competenza statale per la fissazione di standard minimi
di tutela dell'ambiente". A detta della stessa difesa, la mancata attuazione della direttiva, che
doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 luglio 2004, per un verso, avrebbe
determinato l'illegittimità sia delle norme legislative disciplinanti i piani oggetto di essa sia
dei relativi atti amministrativi, per l'altro verso, avrebbe esposto la Regione all'esercizio del
potere sostitutivo statale”.
Risulta altresì chiaro, anche se sul punto la Corte non si pronuncia esplicitamente , che gli enti
competenti all’approvazione dei piani avrebbero dovuto applicare la VAS ai piani di loro
competenza a prescindere dal recepimento statale della direttiva ( peraltro avvenuto e poi sospeso
fino a gennaio 2007 nel TU ambientale)
2.4. La condanna dell’Italia della Corte di Giustizia al mancato recepimento della
DIR 2001/42
Si ricorda che la Corte di Giustizia con sentenza 8/11/2007 causa C40-07 ha affermato che, non
avendo messo in vigore entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 2001/42. In particolare secondo questa
sentenza l’argomento addotto dalla Repubblica italiana, attinente alla complessità della materia in
esame ed alla necessità di riformare il diritto interno, non può essere accolto. Infatti, secondo una
giurisprudenza costante, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo
ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti
da una direttiva (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C-387/97, punto 70, e 25 aprile 2002, cause riunite
C-418/00 e C-419/00 punto 59). Inoltre, non si può ritenere che la complessità di una normativa
comunitaria, alla cui elaborazione uno Stato membro ha partecipato, costituisca una difficoltà
anormale ed imprevedibile tale da risultare insormontabile per l’amministrazione dello Stato
medesimo, malgrado ogni diligenza che si possa impiegare (sentenza 5 febbraio 1987, causa 145/85
punto 13) e, pertanto, tale complessità non può essere fatta valere da uno Stato membro per differire
la trasposizione di una direttiva oltre i termini previsti. La Repubblica italiana, pertanto, non può
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legittimamente invocare difficoltà di trasposizione derivanti dalla complessità della materia in
esame e dalle necessarie modifiche del proprio diritto interno per sottrarsi agli obblighi che
discendono dal diritto comunitario. Le difficoltà per l’Italia erano state addotte a causa della
sospensione dell’efficacia della precedente versione del dlgs 152/2006 (parte II relativa a VIA e
VAS) in attesa di una sua riforma . Ciò secondo la predetta sentenza della Corte di Giustizia non
può costituire giustificazione per non avere recepito nei termini stabiliti la direttiva in oggetto .
Quanto affermato dalla Corte di Giustizia è una conferma di quanto già espresso dalla Corte
Costituzionale ( vedi sopra) per cui la direttiva sulla VAS deve essere immediatamente applicata in
Italia da parte delle diverse articolazione istituzionali del nostro Paese a prescindere dall’avvenuto
recepimento nazionale della direttiva stessa.
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE
3.1. Definizione di Piani e Programmi : Condizioni per la sottoponibilità a VAS
Secondo la lettera e) comma 1 articolo 5 ( in coerenza con la lettera a) articolo 2 della DIR
2001/42) per piani e programmi si intendono : gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea,
nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o
negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
3.2. Piani soggetti automaticamente a Valutazione Ambientale strategica (VAS)
a) piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente,per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione
della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti soggetti a VIA statale (allegato II) regionale (allegato III) e
a procedura di verifica regionale (allegato IV)11 ;
b) piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 35712. 13
11
Si vedano sul punto le conclusioni dell’Avvocato UE nelle Cause riunite C-105/09 e C-110/09 (conclusioni recepite nella
sentenza CG 17/6/2010): “31. L’obiettivo specifico perseguito dalla valutazione di piani e programmi emerge dai lavori preparatori. La
direttiva VAS integra, infatti, la direttiva VIA di oltre 10 anni più risalente, che ha ad oggetto la considerazione degli effetti sull’ambiente
con riguardo all’autorizzazione di progetti. 32. Con l’applicazione della direttiva VIA si è osservato che sussistevano, nel momento della
valutazione dei progetti, importanti effetti sull’ambiente spesso già causati da precedenti misure di pianificazione (13). Anche se questi
effetti possono quindi essere analizzati nella valutazione di impatto ambientale, tuttavia, essi non possono più essere presi in
considerazione in maniera completa al momento dell’autorizzazione del progetto. Per questo motivo è ragionevole analizzare tali effetti
sull’ambiente già nella preparazione delle misure e tenerne conto in questo contesto. 33. Ad esempio, un ipotetico piano di costruzione
stradale può stabilire che una strada venga costruita in un determinato corridoio. Non si valuterà più, probabilmente, nella successiva
autorizzazione del piano di costruzione stradale, se ci sono possibilità alternative a questo corridoio che producano minori effetti
sull’ambiente. Per questo si dovrebbe valutare già al momento della definizione del corridoio quali effetti abbia sull’ambiente la
delimitazione del tracciato e se debbano essere previste delle alternative. 34. Le disposizioni per l’autorizzazione di progetti che hanno
effetti rilevanti sull’ambiente possono essere di diverso tipo. I piani relativi a siti possono stabilire con diversa precisione dove realizzare
determinati progetti. Ma anche le misure che stabiliscono come devono essere realizzati i progetti possono avere significativi effetti
sull’ambiente. Così una (ipotetica) disposizione che autorizzi lo smaltimento di deiezioni animali non trattati da impianti di allevamento
intensivo di bestiame direttamente in corsi e bacini d’acqua naturali avrebbe significativi effetti sull’ambiente. 35. Si può tenere conto di
ogni effetto significativo sull’ambiente solo se si esaminano tutte le misure preparatorie atte a comportare che progetti attuati in un
secondo momento producano tali effetti. In tal senso bisogna intendere le nozioni di ‘piano’ e ‘programma’ in modo così ampio da
includere anche le disposizioni normative.”
12
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche
13
Secondo le conclusioni dell’Avvocato UE nelle Cause riunite C-105/09 e C-110/09 (conclusioni recepite nella sentenza CG
17/6/2010): “Il secondo caso dell’obbligo di valutazione – ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b) della direttiva VAS – configura la condizione
relativa ai significativi effetti sull’ambiente. La sua applicazione dipende da una particolare espressione della possibile sussistenza di
significativi effetti sull’ambiente, precisamente in relazione alla necessità di una valutazione di impatto ai sensi dell’art. 6 della direttiva
habitat. Una tale valutazione di piani e programmi è prescritta quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che
essi, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichino significativamente un sito (18). Qui si tratta non astrattamente di
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11. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito :
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Secondo conclusioni dell’Avvocato UE Cause riunite C-105/09 e C-110/09 49: “l’art. 3, n. 2, della
direttiva VAS è esplicito su questo punto, in quanto determina che venga effettuata una valutazione
ambientale per tutti i piani e i programmi, i quali soddisfino le condizioni di cui alla lett. a) o b).
Sarebbe pertanto incompatibile il requisito aggiuntivo della possibile sussistenza di significativi
effetti sull’ambiente.”. Quindi i piani di cui alla lettera a) sono sottoponibili a VAS a prescindere dal
dovere preventivamente valutarne la significatività degli impatti ambientali.
Sul concetto di quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti soggetti a VIA, ai fini dell’applicabilità della VAS
Secondo le conclusioni dell’Avvocato UE nelle Cause riunite C-105/09 e C-110/09 (conclusioni
recepite nella sentenza CG 17/6/2010): “ 1. Sulla nozione di «quadro di riferimento»
60. La nozione di «quadro di riferimento» deve tener conto della finalità di valutare gli effetti
sull’ambiente di ogni decisione recante disposizioni per l’autorizzazione di progetti già nel contesto
della stessa decisione.
61. Non è tuttavia chiaro in che misura le disposizioni di piani e programmi debbano influire sui
singoli progetti affinché essi definiscano un «quadro di riferimento».
62. L’Olanda e l’Austria, nel procedimento legislativo, hanno proposto di chiarire che il quadro di
riferimento debba fissare l’ubicazione, la natura o le dimensioni dei progetti che hanno bisogno di
una dichiarazione di sostenibilità ambientale(Documento del Consiglio 17 novembre 1999, n.
12967/99, nota 10: «by determining their location, nature or size). Sarebbero necessarie allora
disposizioni molto specifiche e tassative per far scattare una valutazione ambientale. Non essendosi
affermata questa proposta, il concetto di «quadro di riferimento» non è limitato a queste
indicazioni.
63. Un’interpretazione altrettanto restrittiva della definizione del «quadro di riferimento» è alla
base dell’opinione espressa dalla Repubblica ceca. Questa richiede che determinati progetti
costituiscano esplicitamente o implicitamente oggetto del piano o del programma.
64. Piani e programmi possono tuttavia influire sull’autorizzazione di singoli progetti in modi del
tutto differenti e così pregiudicare la considerazione adeguata degli effetti sull’ambiente.
Conformemente, la direttiva VAS muove da una nozione molto ampia del «quadro di riferimento».
65. Ciò è particolarmente significativo con riguardo ad un criterio che gli Stati membri prendono
in considerazione quando valutano la possibile rilevanza degli effetti di piani e programmi
sull’ambiente ai sensi dell’art. 3, n. 5. Essi devono, infatti, tenere conto della misura nella quale il
piano o il programma definisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione
(Come mostrano altre versioni linguistiche: per esempio: «allocation» in francese e «allocating» in
inglese, il termine tedesco «Inanspruchnahme» utilizzo va piuttosto inteso come «ripartizione»
delle risorse) delle risorse (allegato II, n. 1, primo trattino14). La nozione di «quadro di
riferimento» è per questo da intendere in maniera elastica: essa non necessita di definizioni
tassative, ma comprende anche forme di incidenza che lasciano ancora margini di intervento.
66. Contrariamente all’opinione del Belgio le diverse caratteristiche elencate nell’allegato II, n. 1,
primo trattino non si devono intendere cumulativamente, e comunque non in modo che il quadro di
riferimento debba riguardarle tutte. Nella valutazione della rilevanza degli effetti sull’ambiente, le
caratteristiche menzionate in tutti e cinque i trattini dell’allegato II, n. 1, sono, infatti, da
degrado ambientale, ma degli obiettivi di conservazione fissati per quel determinato sito (19). Sarebbe pertanto erroneo valutare di
nuovo e separatamente in base ad un altro parametro se siano possibili significativi effetti sull’ambiente”.
14
“1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
— in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,”
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considerare solo «in particolare». Se l’intero elenco non è però tassativo, allora neppure gli
elenchi parziali possono pretendere di esserlo. Inoltre una simile valenza cumulativa delle singole
caratteristiche contrasterebbe con l’impiego del termine «misura» nel n. 1 dell’allegato II. Tale
formulazione implica, piuttosto, che le diverse caratteristiche possano essere considerate con una
diversa intensità, o addirittura che non lo siano affatto. Solo ciò corrisponde in definitiva allo
scopo di sottoporre a valutazione ambientale ogni previa decisione di autorizzazione dei progetti,
qualora possa avere significativi effetti sull’ambiente.
67. In sintesi, si deve pertanto ritenere che un piano o un programma definisce un quadro di
riferimento ogni volta che vengono assunte decisioni che possono influire sulla successiva
autorizzazione di progetti, specialmente con riguardo all’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.”
3.3. Le linee guida della Commissione UE (DG Ambiente) sull’ambito di
applicazione della VAS
1. relativamente ai piani/programmi per i quali è prevista la VAS automaticamente ( quelli ex
paragrafo 2 articolo 3 della DIR , per la normativa nazionale vedi paragrafo precedente 3.2.)
gli Stati membri non hanno potere discrezionale nel determinare se i piani e i programmi
contemplati dal paragrafo 2 possano effettivamente avere effetti significativi sull’ambiente
(punto 3.21 delle linee guida)
2. analogamente alla VIA gli Stati membri non possono escludere intere categorie di piani e di
programmi, a meno che non si possa ritenere che questi ultimi, considerati nel loro insieme,
non possano avere effetti significativi sull’ambiente (punto 3.43 delle linee guida)
3. In linea si principio la verifica di assoggettabilità alla VAS potrebbe essere effettuata
prescrivendo dei criteri qualitativi o delle soglie basandosi sui criteri di significatività più
importanti. È consigliabile evitare criteri di selezione basati soltanto sulle dimensioni, su
soglie di carattere finanziario o sull’area fisica interessata dal piano o dal programma, dato
che tali criteri potrebbero non essere conformi alla direttiva (punto 3.47 delle linee guida).
4. affinché i piani e i programmi rientrino nell’ambito della direttiva è che essi devono
soddisfare le condizioni di entrambi i trattini dell’articolo 2, lettera a) nella versione italiana
lettera e) comma 1 articolo 5 di cui al precedente paragrafo 3.2.
5. Il significato di "definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti" è
cruciale per l’interpretazione della direttiva, anche se nel testo non viene fornita alcuna
definizione. I termini normalmente indicherebbero che il piano o il programma contiene
criteri o condizioni che orientano le autorità preposte all’approvazione di una domanda sulle
modalità di decisione. Tali criteri potrebbero porre dei limiti in merito al tipo di attività o di
progetto consentito in una determinata zona, oppure potrebbero includere condizioni che il
richiedente deve soddisfare per ottenere l’autorizzazione, oppure ancora potrebbero essere
studiati per salvaguardare determinate caratteristiche della zona interessata (quali la varietà
delle destinazioni dei suoli che promuove la vitalità economica dell’area) : punto 3.23 delle
linee guida.
6. In secondo luogo i piani e i programmi non sono definiti ulteriormente. I termini non sono
sinonimi ma entrambi possono coprire una vasta gamma di significati che a volte
coincidono. Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva sono trattati allo stesso modo.
Perciò non è né necessario né possibile fornire una rigorosa distinzione tra i due.
7. Alla luce della giurisprudenza della CG in materia di VIA di progetti nella quale si da una
definizione ampia di progetto sottoponibile a VIA , anche nella Valutazione ambientale di
piani e programmi gli stati membri dovranno adottare una visione ampia dell’ambito di
applicazione . Tanto che la Commissione UE arriva ad affermare che “Una possibile
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interpretazione è che i termini includano qualsiasi dichiarazione ufficiale che vada oltre le
aspirazioni e stabilisca un corso di azione per il futuro”. In materia di piani di gestione
rifiuti la CG (causa C-387/97) ha dichiarato che “non possono essere considerati piani [ai
sensi di cui sopra] una normativa o provvedimenti concreti che costituiscano unicamente
una serie di interventi normativi puntuali e non un sistema organizzato ed articolato volto
allo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi”
8. Relativamente ai piani la Commissione individua alcuni parametri esemplificativi quali:
• piani per la destinazione dei suoli che stabiliscano le modalità di riassetto del territorio
• piani che fissino delle regole o un orientamento sul tipo di sviluppo che potrebbe essere
appropriato o consentito in determinate aree
• piani che propongano i criteri da tenere in considerazione nel concepimento del nuovo
progetto.
9. Relativamente ai programmi la Commissione individua alcune parametri esemplificativi
quali:
• un sistema per il recupero di un’area urbana, che comprenda una serie di progetti
edilizi separati.
• Il modo proposto per attuare una politica
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3.4. VAS e Piani Regolatori Portuali
Secondo il nuovo comma 3ter15 dell’articolo 6 del dlgs 152/006 : “Per progetti di opere e interventi
da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione
ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali é prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero
le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto
ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie16, tale valutazione é effettuata
secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed é
integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del
Piano e si conclude con un unico provvedimento”.
Si conferma come i PRP siano comunque sottoponibili a VAS almeno per i contenuti che
definiscono la destinazione funzionale dell’area17 che rientrano nelle circoscrizioni delle Autorità
portuali per i porti di interesse nazionale, per quelli regionali la questione è rinviata alla normativa
regionale su VIA e VAS anche se la questione posta dal suddetto comma sembra non distinguere tra
i due livelli di pianificazione delle aree portuali (nazionale o regionale).
Si veda nel senso di cui sopra il parere della Commissione VIA nel giudizio di compatibilità del
PRP di Genova ( all’epoca la Direttiva VAS non era ancora in vigore e quindi i PRP venivano
valutati con la VIA : dpcm 27/12/2008) . Secondo tale parere : “il P.R.P. ritiene “più congruo”
riferirsi, nel caso del porto di Genova, al concetto ed ai metodi della valutazione strategica o della
sostenibilità ambientale piuttosto che ai tradizionali metodi di valutazione di impatto ambientale
dei progetti; solo utilizzando tale metodologia nella fase di pianificazione complessiva, sarebbe
infatti possibile valutare la sostenibilità degli obiettivi di sviluppo e garantire quindi l’integrazione
delle esigenze ecologiche ed economiche” .
15
inserito dalla lettera c) comma 3 articolo 2 del dlgs 29/6/2010 n.128
16
ai sensi dell'articolo 6 e degli Allegati II, III e IV della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, sono sottoposti alla disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale i seguenti progetti, nonché le modifiche agli stessi che possano produrre effetti negativi ed
apprezzabili sull'ambiente: -"11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di
stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo
scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi
di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. (v. allegato II, punto 11) -l) Porti
turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli
sono di lunghezza superiore ai 500 metri (v. allegato III,lettera l); -f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di
pesca, vie navigabili;(v. allegato IV, punto 7, lettera f); -q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a
10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di
intervento su porti già esistenti;(v. allegato IV, punto 7, lettera q). Sul piano della disciplina in materia portuale, l'art. 5, comma 4 della
citata legge n. 84/1994, stabilisce che "4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura
di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed
è quindi approvato dalla regione
17
Secondo la Relazione allo schema di dlgs (poi pubblicato come dlgs 128/2010) la nuova disposizione: “ risolve incertezze
interpretative in merito alle valutazioni ambientali da svolgere sui piani regolatori portuali che, nella prassi, possono avere sia i contenuti
di un progetto definitivo che i contenuti di uno strumento di pianificazione e, pertanto, in tali casi, se ne provvede la assoggettabilità alla
procedura di VIA che è integrata dalla procedura di VAS”.
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15. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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3.5. Piani soggetti a verifica di assoggettabilità18 alla VAS
a) i piani e i programmi tra quelli di cui al paragrafo 3.2. che determinano l’uso di piccole19 aree a
livello locale20,
b) le modifiche minori21 dei piani e programmi di cui al paragrafo 3.2.
c) i piani e programmi e le loro modifiche, diversi da quelli di cui alla precedente lettera b) , che
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione di
progetti non elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto (opere e progetti soggetti a VIA e
a procedura di verifica).
Per tali piani e programmi per verificare l’assoggettabilità a VAS l’Autorità competente dovrà
seguire la procedura disciplinata dall’articolo 12 del presente DLgs ( vedi successivamente
paragrafo 3.5. ) alla fine della quale saranno sottoposti a valutazione solo se sarà dimostrato che
producano impatti significativi sull'ambiente22.
Si ricorda che per modifica ex lettera l) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 si intendono
variazioni: “che possano produrre effetti sull'ambiente”.
La nuova lettera lbis) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 elimina ogni riferimento ai piani e
programmi per la definizione di modifica sostanziale cioè quelle modifiche che possono produrre:
“effetti negativi e significativi sull'ambiente”.
Quindi relativamente ai piani sopra elencati ( che riprendono i paragrafi 3 e 4 articolo 3 della DIR
2001/42/CE) secondo le conclusioni dell’Avvocato UE nelle Cause riunite C-105/09 e C-110/09
(conclusioni recepite nella sentenza CG 17/6/2010): “51. Di contro gli obblighi di valutazione di cui
all’art. 3, nn. 3 e 4, della direttiva VAS fanno a meno di una specifica espressione di questa
condizione. Essi presuppongono invece espressamente la possibile sussistenza di significativi effetti
sull’ambiente. L’opinione della Commissione in questi casi condurrebbe pertanto ad una doppia
18
Secondo la nuova lettera mbis introdotta dal dlgs 128/2010 per verifica di assoggettabilità di un piano o programma si intende
: “la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto
considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate”. Introducendo il concetto di “livello di sensibilità ambientale”
la nuova definizione si riallaccia agli indirizzi emersi in sede di linee Guida UE (vedi nota 17 di seguito) per cui come affermato dalla
relazione allo schema di dlgs (ora approvato e pubblicato come dlgs 128/2010) per cui in sede di procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS: “L’attenzione dello interprete deve quindi spostarsi dal dato quantitativo (l’entità dell’area interessata) al dato
qualitativo (gli effetti sull’ambiente del Piano” (commento all’articolo 5 dello schema di dlgs).
19
secondo il punto 3.35 il criterio chiave per l’applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione della area contemplata
ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati
membri potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto
l’utilizzo di una piccola zona a livello locale. Un’osservazione simile è stata fatta (in materia di VIA) nella causa C-392/96, Commissione
contro Irlanda, in cui la Corte di giustizia ha sentenziato che determinando le soglie limite soltanto in base alle dimensioni ed
“escludendo la natura e l’ubicazione” dei progetti, lo Stato membro eccedeva il margine di discrezionalità di cui disponeva. I progetti
potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente a causa della loro natura o della loro ubicazione.
20
Il punto 3.33 delle linee guida della Commissione UE DG Ambiente fa l’esempio di un piano edilizio che, per una zona
particolare, circoscritta, illustri i dettagli sul modo in cui gli edifici devono essere costruiti, stabilendone, ad esempio, l’altezza, la
larghezza o il progetto. Al punto 3.34, si rileva che: “Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di “locale”. Il linguaggio
usato nella direttiva non stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine ‘livello’ implica un contrasto con, ad esempio, i
livelli nazionali o regionali. La frase completa (‘piccole aree a livello locale’) chiarisce che tutta la zona di una
autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola). In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali
possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell’ambito di
applicazione.”
21
Il punto 3.36 delle linee guida Commissione UE DG Ambiente una modifica può essere di ordine talmente piccolo da non
potere verosimilmente avere effetti significativi sull’ambiente, ma la Direttiva dispone che nei casi in cui è probabile che la modifica di un
piano o di un programma abbia effetti significativi sull’ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall’ampiezza
della modifica. Occorre dire
22
La dizione precedente alle modifiche apportate dal dlgs 128/2010 era: “ che possano avere impatti significativi sull’ambiente”.
La nuova dizione non rispetta la lettera, come faceva quella modificata, della Direttiva 2001/42. Sotto il profilo letterale la norma sembra
costituire un arretramento rispetto al concetto, presente anche nella Direttiva sulla VIA, di impatto potenziale finalizzato a valutare
preventivamente gli impatti diretti o indiretti del piano/programma. Si veda in tal senso TAR Toscana del 20/4/2010 n.986 secondo il
quale: “in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità
di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività”
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valutazione di questa caratteristica.”
Corte Costituzionale su applicabilità della VAS ai Piani di alienazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare
Corte Costituzionale 192/2011 dove viene contestata la legge regionale che non prevede
esplicitamente la applicabilità della VAS almeno nella forma di procedura di verifica ai piani di
alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. La Corte dichiara la cessazione della
materia del contendere considerato che la Regione Piemonte si è adeguata nelle more del ricorso
alle richieste del Governo ricorrente. Affermano le considerazioni in diritto della Corte che la legge
regionale impugnata prevedeva che: “……nel caso di adozione del piano da parte del Consiglio
comunale, le modificazioni dello strumento urbanistico generale, ivi contenute, si intendono
approvate qualora la Regione non esprima il proprio dissenso entro novanta giorni dalla ricezione
della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione; nel caso che il piano
apporti modificazioni riguardo al regime dei terreni non edificati, quale che ne sia la destinazione
urbanistica, é necessaria l'approvazione della variante tramite la Conferenza dei Servizi, e, a tal
fine, in base al comma 3, la deliberazione di adozione del piano deve essere trasmessa alla
Regione e alla Provincia interessata. Il Piano comunale di alienazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, rivestendo dunque una rilevanza urbanistica con il conseguente possibile
impatto sul territorio, ricadrebbe nel campo di applicazione della vigente normativa sulla
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) disciplinata dall'art. 6, commi da 2
a 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e pertanto
dovrebbe essere sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.12, comma
6, del medesimo decreto legislativo. Inoltre nel caso in cui le previsioni dello stesso Piano
comportino modifiche sostanziali al Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze
ambientali rilevanti, sarebbe necessario attivare la procedura di VAS. La mancata sottoposizione,
da parte della normativa regionale sui Piani comunali di alienazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, alla disciplina sulla VAS, presenterebbe dunque profili di illegittimità
costituzionale recando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, afferente alla
materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art.117, comma 2, lettera s), per la
quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva………. Nelle more del giudizio di
costituzionalità risulta, peraltro, promulgata dal Presidente della Giunta regionale la legge
regionale 29 marzo 2011, n.3 (Modifica all'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56
(Tutela ed uso del suolo), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.13 del 31
marzo 2011, con cui si é aggiunto un comma 4-bis all'art.16-bis: la norma specifica ora che «le
modificazioni allo strumento urbanistico generale, di cui al presente articolo sono soggette alla
fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica».
1.3. - La modifica apportata, da parte della legge regionale n.3 del 2011, alla citata disposizione,
ha determinato la cessazione della materia del contendere sul ricorso dello Stato avverso l'art.16-
bis della legge n.18 del 2010, anche in considerazione della circostanza - desumibile dal tenore
della difesa della Regione in ordine alla prassi amministrativa seguita, non contraddetta dal
ricorrente, secondo cui la verifica di assoggettabilità andava comunque compiuta - che la norma
impugnata non ha comunque determinato medio tempore approvazione di Piani di alienazioni e
valorizzazioni senza preventiva sottoposizione a VAS.”.
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3.6. Piani e programmi esclusi a priori dall’applicazione della VAS
Secondo il comma 4 articolo 6 sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente23 a scopi di difesa nazionale caratterizzati da
somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica24.
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
L’esclusione dei piani di gestione forestale, in applicazione della legge 205/2008, appare in
contrasto con le linee Guida della Commissione UE secondo le quali gli Stati membri non possono
escludere intere categorie di piani e di programmi, a meno che non si possa ritenere che questi
ultimi, considerati nel loro insieme, non possano avere effetti significativi sull’ambiente (punto 3.43
delle linee guida della UE ). Ora appare chiaro che considerati insieme come categorie tali piani
hanno un impatto ambientale, tanto è vero che la suddetta norma prevede che siano comunque
redatti con i criteri della gestione forestale sostenibile. Questi ultimi criteri non vengono bene
definiti dalla norma in esame è possibile che il legislatore si sia voluto riferire al DM 16/6/2005 :
linee guida di programmazione forestale (per un commento vedi:
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=61&categoria=Biodiversit%E0 )
Il legislatore avrebbe dovuto prevedere almeno l’applicazione della procedura di verifica della
assoggettabilità a VAS , questo potrebbe essere la sede corretta sotto il profilo procedurale per
valutare il rispetto della sostenibilità dei piani in oggetto. Comunque dovranno essere applicati i
criteri di valutazione della procedura di verifica secondo la interpretazione estensiva dei documenti
ufficiali UE
3.6bis Esclusione della VAS per varianti ex lege ai piani territoriali , da opere
singole
Secondo il comma 12 articolo 6 del dlgs 152 del 2006, come modificato dal dlgs 128 del 2010
Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per
legge25 l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della
disciplina in materia di VIA26, la valutazione ambientale strategica non é necessaria per la
localizzazione delle singole opere.
Resta con riferimento a questa norma un problema interpretativo a quali strumenti urbanistici si fa
riferimento per applicare la esclusione della VAS, appare chiaro che il generico riferimento alla
23
Secondo il punto 3.62 delle linee guida ciò vuol dire che, ad esempio, un piano regionale per la destinazione dei suoli, che
preveda un progetto di difesa nazionale in una parte dell’area che copre, richiede una valutazione ambientale (a condizione che
vengano soddisfatti gli altri criteri della direttiva) perché la difesa nazionale non è il suo unico scopo.
24
Secondo il punto 3.63 delle linee guida un piano che stabilisca quali interventi prendere in caso di valanghe sarebbe escluso
dalla direttiva, mentre uno che stabilisca le misure da prendere per prevenire il verificarsi di valanghe (ad esempio attraverso la
creazione di infrastrutture) non lo sarebbe perché sarebbe destinato alla prevenzione dell’emergenza e non all’emergenza stessa.
25
Si pensi ad esempio alla autorizzazione unica per impianti da gestione rifiuti ex comma 6 articolo 208 dlgs 152&2006
come modificato dal dlgs 205 del 2010
26
Nel caso in cui il progetto rientri negli allegati previsti dalla normativa sulla VIA ovviamente
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18. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - sito :
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pianificazione territoriale faccia pensare che la esclusione dalla VAS nel caso in esame valga anche
per le varianti automatiche a piani gerarchicamente sovraordinati al piano regolatore comunale. 27
3.7. Competenze
E’ di competenza statale la VAS sui Piani e Programmi la cui approvazione compete ad organi
dello Stato. In particolare la competenza a rilasciare il parere motivato di VAS è del Ministro
dell’Ambiente28.
Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui ai
paragrafi precedenti del presente commento, la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti
locali29. Le Regioni esercitano la loro competenza nel rispetto dei principi del Titolo I parte II del
dlgs 152/2006 , tra questi occorre ricordarlo ci sono:
1. La VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del
piano/programma (comma 5 articolo 11)
2. Autorità competente collabora con la Autorità Procedente nella redazione del Rapporto
Ambientale (comma 2 articolo 11)
Ciò fa pensare che a livello di piani di enti locali la competenza della VAS debba restare a Comuni
e Province sia pure nel rispetto dei principi di distinzione tra Autorità Competente e Autorità
Procedente (vedi paragrafo 7 del presente commento).
Secondo la nuova lettera e)30 del comma 7 articolo 7 dlgs 152/2006, sono altresì di competenza
regionale le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri
motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di
cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni.
Relativamente alla lettera e) i limiti generali sono quelli dettati dal dlgs 152/2006 nel rispetto delle
norme comunitarie (vedi paragrafo 1.5 del presente commento. Relativamente invece al riferimento
all’articolo 29 delle legge 241/1990 secondo questo articolo attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili di competenza esclusiva della legislazione statale ( ex lettera
m) comma 2 articolo 117 della Costituzione, le disposizioni della legge 241 concernenti:
• gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di
27
Sul punto vedi le note di S. Bigatti http://lexambiente.it/ambiente-in-genere/188/6877-ambiente-in-genere-vas-e-
varianti-automatiche.html
28
In sede di approvazione definitiva dello schema di dlgs ( poi pubblicato come dlgs 128/2010) non è stato mantenuto il
passaggio di competenza a rilasciare il parere di VAS dall’organo di vertice politico a quello di gestione del Ministero dell’Ambiente.
Questo trasferimento di competenza, poi non realizzato nel testo vigente del dlgs 152/2006 come modificato dal dlgs 128/2010, era
dovuto, sempre secondo la relazione prima citata, in questa nota, alla natura tecnica della procedura di VAS rientrante nelle procedure
c.d. a discrezionalità mista.
29
Secondo il comma 6 articolo 7 : “ In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale a tal fine designata dalle regioni e dalle province autonome” .
Secondo il comma 7 articolo 7: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e
regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione delle province e dei comuni interessati;
b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l’individuazione dei piani e programmi o
progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;
d) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di banche
dati;
e) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia”.
30
Introdotta dalla lettera d) comma 4 articolo 2 dlgs 128/2010
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19. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata
massima dei procedimenti
• la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, e la conferenza di servizi
Il che significa che i principi generali suddetti, in primo luogo quelli sulla conferenza dei servizi,
affermati dalla legge 241/1990 rientrando nella competenza esclusiva dello stato non possono essere
derogati in peius da parte delle Regioni che potranno invece sviluppare e ampliare ulteriori livelli di
accelerazione nella procedura della conferenza (nelle materie di loro competenza), ma non ridurre le
semplificazioni della legge nazionale.
A conferma di quanto sopra vedi anche nuovo comma 931 articolo 7 dlgs 152/2006 secondo il quale
le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 232 e
7 (vedi sopra nel presente paragrafo del commento) nel rispetto dei principi fondamentali dettati
dal presente Titolo33
31
Introdotto dalla lettera e) comma 4 articolo 2 dlgs 128/2010
32
“ 2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a
4, la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali”.
33
Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
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3.8. La Corte Costituzionale sul riparto competenze Stato-Regioni nella VAS
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.225 del 22/7/2009 la VAS appartiene alla
materia ambiente e non a quella governo del territorio o ad altre quali energia , trasporti etc. ,
giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo
come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o
programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente.
Secondo i motivi di ricorso della Regione Calabria sono da censurare gli articoli da 8 a 14 del d.lgs.
n. 152 del 2006 che disciplinano la VAS in generale. In particolare secondo la Regione ricorrente
tali disposizioni in riferimento agli artt.117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost.,
nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, recherebbero discipline di dettaglio in
una materia, quella della valutazione ambientale strategica,che sarebbe riconducibile in prevalenza
alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute. Peraltro, sempre
secondo la Regione Calabria gli indicati parametri costituzionali sarebbero violati, anche laddove si
volesse riconoscere una concorrenza di competenze su base paritaria tra lo Stato e le Regioni in
materia di VAS, giacché anche in tale ipotesi non sarebbe comunque possibile una disciplina
unilaterale da parte dello Stato, se non per quanto riguarda la enucleazione di principi
fondamentali, essendo la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art.117,
secondo comma, lettera s), Cost. limitata alla predisposizione di «standards di tutela uniformi». In
particolare il d.lgs. n.152 del 2006 specifica il contenuto del rapporto ambientale, le forme di
pubblicità della sintesi non tecnica del rapporto ambientale, le modalità del giudizio di compatibilità
ambientale, le forme di pubblicità delle misure correttive dei piani adottati.
La Regione Calabria censura tali disposizioni in riferimento al principio di leale collaborazione, in
quanto esse, non avendo un contenuto di principio fondamentale ma essendo «anzi di estremo
dettaglio», avrebbero dovuto essere «concordate» con le istanze regionali.
La Corte Costituzionale nella sentenza in esame ha ritenuto non fondate le eccezioni sollevate dalla
Regione Calabria in quanto la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente
di competenza dello Stato ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera s), Cost. ed in siffatta
materia (vedi, da ultimo, sentenza n. 61 del 2009) la competenza dello Stato non è limitata alla
fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela
«adeguata e non riducibile». Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o
programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale (trasporti, energia,
telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non e' tuttavia riferibile a nessuno di questi, giacché la
valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno
strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma,
al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente.
Sempre la sentenza 225/2009 interviene sulla efficacia per le Regioni delle norme del dlgs 152/2006
sulla pubblicità della procedura di VAS. Le Regioni ricorrenti (Marche e Valle d’Aosta) fanno
riferimento in particolare alle norme del dlgs 152/2006 relative:
1. al rinvio ad apposito regolamento ministeriale che dovrà disciplinare le modalità
di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS
2. ai depositi e pubblicazioni effettuate per la VAS che sostituiscono ad ogni
effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in
via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e
programmi
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La Regione Marche censura tali disposizioni in riferimento agli artt.117, terzo e quarto comma, e
118 Cost., in quanto, sull'assunto che sarebbero riferibili anche ai procedimenti di VAS in sede
regionale, esse inciderebbero sulla potestà della Regione di disciplinare i procedimenti di sua
competenza.
La Corte Costituzionale nella sentenza in esame ritiene non fondate le eccezioni di
incostituzionalità in quanto in quanto poggiano su di un erroneo presupposto interpretativo. La
generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere interpretata come
riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo
Stato, in evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme
pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
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4. NORME DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO
4.1Accordi procedimentali
Secondo il comma 3 articolo 9 nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico, nell’ambito delle procedure di VIA, l’autorità competente può concludere con il
proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della
maggiore efficacia dei procedimenti.
In tal senso si veda anche il comma 4 articolo 25 che prevede esplicitamente accordi anche per
regolare il procedimento ordinario di VIA . Sotto il profilo dell’efficacia dei procedimenti occorre
considerare la riforma della legge 241 in particolare del nuovo comma 1 articolo 1 secondo il quale
la trasparenza e la pubblicità diventano principi generali dell’attività amministrativa al pari di
efficienza ed economicità. Ciò conferma , almeno a livello di principi, come la partecipazione del
cittadino al procedimento arricchisca l’istruttoria di quest’ultimo finalizzata a definire il quadro
propedeutico alla decisione rendendola non solo più trasparente ma anche più completa di tutti gli
interessi e gli elementi fattuali in gioco e quindi più efficiente. Quindi gli accordi previsti dal
comma 3 articolo 9 qui esaminati possono essere intesi anche come conclusione di un processo di
coinvolgimento del pubblico con lettura coordinata con l’articolo 11 della stessa legge 241/199034
4.2. Coordinamento VAS e Valutazione di Incidenza
Secondo il comma 3 articolo 10 la VAS comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui
all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 (attuazione Direttiva Habitat); a tal fine, il rapporto
ambientale, contiene gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n.357 del 1997(contenuti
della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti) e la valutazione dell’autorità
competente deve essere estesa alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.
Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4.3. Linee di coordinamento VAS – VIA
Secondo il comma 4 articolo 10 la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta, nel
rispetto della disciplina prevista per tale procedura ( articolo 20), nell’ambito della VAS. In tal caso
le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
Secondo il comma 5 articolo 10 nella redazione dello studio di impatto ambientale relativo a progetti
previsti da piani e programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le
analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della
loro valutazione , sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Per i progetti inseriti in piani e programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di
VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della
VAS è adeguatamente e quindi specificamente motivato in quanto le conclusioni della VAS
vincolano la scelta di discrezionalità tecnica in cui consiste la VIA. In altri e più concreti termini ciò
vuol dire che la VIA se adeguatamente motivata può integrare – modificare le conclusioni della
34
La Legge 28/11/2005 n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. (GU n. 280 del 1-12-2005) introduce un
nuovo criterio per l’elaborazione dei decreti legislativi attuativi della legge annuale di semplificazione che è quello delle nuove lettere f)
fbis) del comma 4 articolo 20 legge 59/1997: …..f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei
soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico
non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi “
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VAS inerenti il progetto oggetto di valutazione35. Ciò appare innovativo rispetto a quanto previsto
in precedenza dall’articolo 3 del dpcm 27/12/198836 secondo il quale : “E’ comunque escluso che il
giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione
e programmazione nonché la conformità dell’opera ai medesimi” . D’altronde già il comma 2
articolo 1 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 nel dettare le norme tecniche per la formulazione del
giudizio di compatibilità, prescrive che quest’ultimo sia reso con esclusivo riferimento agli effetti
che l’opera progettata sarà in grado di produrre “sul sistema ambientale”, e non sulle materie
oggetto di strumenti di pianificazione e programmazione37. Quindi la giurisprudenza amministrativa
del consiglio di stato ha confermato questo indirizzo. 38
Occorre dire che in materia il Ministero dell’Ambiente aveva presentato una interpretazione
estensiva delle norme suddette con Circolare 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326 secondo la quale :
“È ben vero che allo stato attuale della normativa, in ragione dell'infelice scelta di impostazione di
cui si è fatto cenno, il giudizio di compatibilità ambientale non può avere ad oggetto ai sensi
dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, i
contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, ma ciò sembra significare esclusivamente
che il Ministero dell'ambiente non può, in sede di V.I.A., incidere direttamente su tali contenuti
imponendo prescrizioni che vadano in contrasto con tali strumenti primari. Rientra, invece,
nell'ambito di valutazione, proprio della V.I.A., il giudizio circa la non accettabilità dello specifico
progetto, sotto il profilo ambientale, ove siano ipotizzabili scelte diverse, ancorché la loro concreta
realizzazione richieda un intervento a monte sugli strumenti di piano e di programmazione in atto.
In questo caso, infatti, il Ministro dell'ambiente ha il potere-dovere di emettere un parere negativo
sul progetto, posto che il suo giudizio non ha ad oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e
programmazione, bensì esclusivamente la sostenibilità per l'ambiente di una determinata opera,
ancorché conforme a tali atti, in comparazione con altre soluzioni accettabili, restando rimessa
alla sede competente ogni decisione circa scelte diverse”.
35
In tale direzione si veda il nuovo comma 12 (Introdotto dalla lettera h) comma 3 articolo 2 dlgs 29/6/2010 n.128) articolo 6
dlgs 152/2006: “ Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e
programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e' necessaria
per la localizzazione delle singole opere” .
36
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità do cui
all’articolo 6 della legge 349/1986 – dpcm che resterà i vigore fino all’approvazione dei nuovi decreti tecnici attuativi della procedura di
VIA
37
TAR Basilicata 1/12/2004 n. 805 : “ …..la V.I.A., in quanto procedura finalizzata all’acquisizione e alla valutazione degli
elementi relativi alla compatibilità dell’opera progettata con gli interessi ambientali, non si sostituisce né si sovrappone alle altre
procedure finalizzate ad un giudizio di compatibilità con altre esigenze territoriali e/o settoriali ….. afferma che nel caso in esame
illegittimamente la V.I.A. è stata condizionata all’accertamento di conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale o settoriale e, in particolare, con il Piano energetico regionale” .
38
Si veda anche CdS 34/2002
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24. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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5. VAS E ITER DECISIONALE: PRINCIPI GENERALI DALLE MIGLIORI
ESPERIENZE
La questione centrale della VAS attiene al problema delle decisioni, cioè all’integrazione degli esiti
della VAS all’interno dei processi decisionali. A tal fine risulta determinante la collocazione
temporale della VAS all’interno dell’iter decisionale, proprio perché l’efficacia di questo strumento
dipende in larga misura dalle modalità in cui tale procedura viene integrata nell’iter di
pianificazione-programmazione ai vari livelli.
Tra le opzioni possibili, si possono individuare tre ipotesi che definiscono altrettanti modelli
interpretativi e concettuali differenti:
1. VAS come fase specifica dell’iter decisionale (ex post): la VAS viene svolta in un momento
delimitato ed autonomo dell’iter decisionale, in analogia con quanto avviene per la VIA (in
questo caso si potrebbe parlare di valutazione di compatibilità ambientale di politiche, piani e
programmi); gli organismi e gli attori deputati alla valutazione tendono a configurarsi come
soggetti autonomi ed esterni al processo di pianificazione/programmazione e con specifiche
competente tecnico-ambientali. Viene a mancare la componente strategica intesa come
opportunità di verificare i possibili scenari mano a mano che la politica, il piano o programma
vengono costruiti ed il necessario, costante, flusso di informazioni fra i soggetti portatori delle
diverse competenze. L’iter procedurale delle decisioni può, inoltre, risultare appesantito sia in
termini di tempi che di costi, per il fatto che la VAS va a costituirsi come un ulteriore
necessario passaggio amministrativo;
2. VAS come processo integrato nell’iter decisionale (in itinere): la VAS viene integrata
all’interno delle procedure di programmazione/pianificazione attualmente previste, DETTO
IN ALTRI TERMINI PRESENTO LA PROPOSTA DI PIANO/PROGRAMMA E POI LA
FACCIO VALUTARE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE. La valenza strategica della
VAS può essere completamente dispiegata, in quanto il processo di
programmazione/pianificazione muove di pari passo con la predisposizione e la valutazione
dei possibili scenari alternativi; tra i soggetti con competenze differenti può svilupparsi più
efficacemente il necessario scambio di informazioni e valutazioni in merito alla proposte in
atto. Poiché i diversi soggetti coinvolti hanno modo di lavorare contemporaneamente, sebbene
su campi differenti, il processo decisionale risulta, in definitiva, più breve. Permane il rischio
che i soggetti che effettuano i diversi tipi di valutazione tendano a porsi come soggetti
portatori degli interessi da essi valutati (ad es. interessi economici valutati dagli economisti ed
interessi ambientali valutati dagli ambientalisti);
3. VAS come processo decisionale (ex ante): la terza ipotesi vede la VAS configurarsi come
processo decisionale completo, ricomprendendo al suo interno tutte le fasi di costruzione della
politica/piano/programma: dalla definizione degli obiettivi , alla elaborazione delle proposte,
alla elaborazione e valutazione degli scenari alternativi, all’adozione delle decisioni,
coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi, In questo caso è evidente che la valutazione si
riferisce ad un concetto più ampio di ambiente, che ricomprende al suo interno sia le risorse
naturali che quelle antropiche; dovrà pertanto essere effettivamente una valutazione integrata
riguardante tutti i settori coinvolti dalla politica/piano/programma, e tale valutazione dovrà
misurare i vantaggi e gli svantaggi complessivi delle diverse alternative.
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