P. Belli - Integrazione tra BES, documenti della programmazione e ulteriori s...
Progetto corona verde governo del territorio e del paesa…
1. SEMINARIO DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE
Torino, 3 maggio 2010 – Centro Incontri Regione Piemonte
GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
Strumenti per l’attuazione delle politiche di riequilibrio degli effetti ambientali e
territoriali connesse alle trasformazioni programmate:
- la perequazione territoriale
- la compensazione ecologica e paesaggistica
Maria Quarta – Funzionario Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche
Territoriali ed Edilizia
2. PREMESSA
Un corretto governo del territorio necessita di politiche e strumenti orientati allo
sviluppo sostenibile e richiede la messa in campo di processi di governance atti a
definire strategie condivise tra soggetti istituzionali e attori locali portatori di interesse,
capaci di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.
Ogni scelta di trasformazione del territorio comporta impatti sullo stesso che si
concretizzano nella creazione di squilibri di tipo ambientale e/o sociale. Da qui la
necessità di individuare strumenti innovativi attraverso cui attuare forme e azioni di
riequilibrio e compensazione. Gli strumenti della perequazione territoriale e della
compensazione ecologica e paesaggistica rispondono a logiche di riequilibrio che
interessano aspetti economico-sociali e aspetti ambiental-paesaggistici.
Appare quanto mai opportuno cercare di costruire, all’interno dei processi decisionali,
forme di integrazione tra i vari strumenti che attengono al governo del territorio e i
processi di gestione delle trasformazioni programmate. Si tratta cioè di adottare un
approccio integrato sia orizzontalmente – ovvero tra i diversi strumenti che
concorrono alla definizione di politiche territoriali e settoriali (piani urbanistici,
programmi territoriali, strumenti di perequazione e di compensazione, ecc.) – sia
verticalmente, lungo l’intero processo (analisi – valutazione – pianificazione –
progettazione – gestione degli interventi) che determina le trasformazioni territoriali e
paesaggistiche.
Occorre, dunque, sperimentare nuovi metodi per mettere a sistema e integrare le
diverse fasi del processo che accompagnano le trasformazioni del territorio: dalla
fase di condivisione delle strategie con tutti i soggetti interessati a quella della
traduzione delle scelte in piani, programmi e progetti, alla realizzazione degli stessi,
alla gestione e manutenzione delle opere realizzate, nonché alla gestione sistemica
dell’intero processo.
Una sperimentazione in tal senso è stata effettuata realizzando un Sistema di
Gestione Ambiental-Paesaggistico (SGAP)1 che ha riguardato alcuni comuni delle
Langhe. Tale progetto, propone una combinazione tra strumenti di governo che
finora sono stati lontani tra loro: la pianificazione urbanistica e paesaggistica e la
certificazione di qualità attraverso i percorsi EMAS. Il progetto SGAP rappresenta
una proposta metodologica per l’integrazione del Sistema di Gestione Ambientale e
Audit (EMAS) con la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), nonché
l’integrazione sistemica delle attività di analisi e valutazione del paesaggio con le
attività di pianificazione e di gestione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente.
Il progetto Corona Verde ben si presta ad una forma di sperimentazione del tipo
delineato poiché nasce con l’idea di “fare sistema”, avendo come obiettivo prioritario
1
Il progetto di ricerca per la realizzazione e certificazione di un Sistema di Gestione Ambiental-Pesaggistico per l’Unione dei
Comuni Colline di Langa e Barolo è stato realizzato dal Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università di Torino con il
coordinamento scientifico del prof. R. Beltramo. La ricerca ha preso avvio nel 2005 con un finanziamento della Regione
Piemonte, Assessorato Ambiente (che lo ha assunto come progetto pilota, finalizzato a diffondere l’applicazione del
Regolamento EMAS nella P.A.) ed ha concluso il suo iter progettuale nel giugno 2009 con la definizione delle Linee Guida per
la realizzazione del Sistema di Gestione Ambiental-Pesaggistico. Attualmente in corso l’implementazione di SGAP da parte di
alcuni Comuni dell’Unione collinare per giungere alla Registrazione EMAS.
Si veda anche: R. Beltramo, M. Quarta, “SGAP - Sistema di Gestione Ambiental-Pesaggistico: aspetti introduttivi e
impostazione metodologica”, in: Rivista della Associazione Analisti Ambientali - Valutazione Ambientale n. 12 -Edicom Edizioni,
Luglio-Dicembre 2007.
3. quello di creare condivisione intorno alle scelte strategiche che caratterizzeranno il
progetto: dalla costruzione del disegno della Corona Verde alla sua realizzazione ed
alla sua gestione nel tempo. Un percorso di governance attivato per aggregare
soggetti istituzionali e popolazioni locali intorno a un disegno comune che interessa
un ampio territorio e per sperimentare forme e strumenti innovativi, capaci di proporsi
come “modello” per un corretto, equilibrato e lungimirante governo del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio.
LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE
“La perequazione territoriale è uno strumento finalizzato ad ovviare alle disparità
derivanti dalla distribuzione territoriale dei vantaggi/svantaggi economici indotti da
interventi di rilevanza sovracomunale attraverso forme di compensazione e
riequilibrio degli effetti ambientali e territoriali delle trasformazioni programmate”2.
Così definisce la perequazione territoriale il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR)
all’articolo 14 delle norme di attuazione.
La Perequazione Territoriale rappresenta un principio di pianificazione finalizzato alla
costruzione di equità e di efficacia nelle politiche territoriali di area vasta, che si
esplica tramite un’equa distribuzione dei costi e dei benefici connessi al disegno di
assetto territoriale tra gli enti pubblici coinvolti, e che tende ad eliminare gli effetti
della concorrenza fra i Comuni in materia insediativa.
L’azione perequativa, a livello territoriale, presuppone la definizione di strumenti
finanziari e gestionali finalizzati all’equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti
dalle scelte di pianificazione sovra comunale, concordate con i comuni coinvolti
nell’ambito di Accordi territoriali. Il principio di perequazione territoriale si concretizza
nella costituzione di un fondo di compensazione intercomunale, finanziato dagli enti
locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e
delle entrate fiscali conseguenti la realizzazione degli interventi concordati mediante
Accordi Territoriali. Il fondo garantisce un’equa distribuzione di tali risorse tra i
soggetti interessati, in considerazione delle diverse esternatilità positive e negative
che gli interventi potranno produrre3.
Mediante l'equa distribuzione, tra i soggetti locali coinvolti, dei costi e dei benefici
legati alla trasformazione del territorio, si possono attuare progetti ambiziosi e
strategici in grado di ridurre la concorrenza tra sistemi locali, rafforzandone la
competitività e riportando effetti positivi anche sul consumo di suolo e sulla
salvaguardia dei territori di pregio ambientale-naturalistico. Perseguire elevati livelli di
competitività dei sistemi territoriali appare, oggi, quanto mai necessario e ciò può
essere garantito solo dal superamento della frammentazione degli interventi,
dall'elevata e sinergica coerenza tra azioni ed obiettivi, dall'integrazione delle risorse
ambientali, finanziarie e umane disponibili.
2
Piano Territoriale Regionale (art. 14 – La perequazione territoriale), adottato con DGR 16-10273 del 16 dicembre 2008; la
trasmissione al Consiglio Regionale per l’approvazione è avvenuta con DGR 18-11634 del 22 giugno 2009.
3
Piano Territoriale Regionale - art. 14, comma 9.
4. Negli ultimi anni si è reso necessario introdurre forme di compensazione territoriale
nelle politiche di governo del territorio. La perequazione territoriale rappresenta un
importante strumento per la definizione di modelli di governance fra i diversi livelli
istituzionali volti a mitigare e superare gli effetti negativi della concorrenza fra territori,
in funzione di una serie di obiettivi: equità territoriale, efficienza allocativa,
costruzione di maggior consenso sulle finalità e sulle scelte alla scala intercomunale.
La perequazione rappresenta, dunque, uno strumento assai strategico per la
gestione “sostenibile” delle trasformazioni territoriali alle diverse scale.
Le strategie perequative e, quindi, i soggetti coinvolti per l’attuazione della
perequazione urbanistica classica (ormai ampiamente sperimentata) e della
perequazione territoriale sono differenti, sebbene il principio di equità di trattamento,
insito nell’istituto della perequazione, rimanga invariato.
Uno schema comparativo tra la perequazione urbanistica (a scala comunale) e la
perequazione territoriale (a scala sovra comunale) viene di seguito riportato con
l’obiettivo di mettere in evidenza i punti di contatto e le differenze tra i due tipi di
perequazione ma la nostra attenzione sarà rivolta alla perequazione territoriale,
essendo la più affine alla scala del progetto Corona Verde.
Schema di sintesi e confronto
Tipi di
Urbanistica Territoriale
perequazione
Distribuire equamente i diritti edificatori fra Compensare le esternalità prodotte a livello
Obiettivi
le prprietà immobiliari comprese in ambiti di sovra-comunale come conseguenza di progetti
perseguiti
trasformazione urbanistica di sviluppo territoriale condivisi
Soggetti Proprietari (privati) e Amministrazioni Amministrazioni locali (Comuni, Provincia e
coinvolti comunali Regione)
Ambiti territoriali Micro-territoriale (= singolo comune) Meso-territoriale (= insieme di comuni)
Direzione Orizzontale (fra privati) Orizzontale (fra enti pariordinati)
Fonte: estratto prospetto documento ERVET “La perequazione territoriale in Emilia Romagna. Esperienze, problemi e
prospettive” (Ottobre 2005)
Lo strumento della perequazione territoriale trova la sua efficacia nell’applicazione
alla scala sovra locale poiché permette alle pubbliche amministrazioni che lo
utilizzano di coordinare le azioni di sviluppo territoriale in riferimento all’insieme delle
attività, alle economie insediative, all’assetto infrastrutturale e paesaggistico-
ambientale e alla tutela e riqualificazione ambientale. In sostanza, attraverso tale
strumento è possibile:
a) migliorare la qualità insediativa e ambientale delle aree interessate risolvendo le
criticità e le situazioni di compromissione del territorio;
b) ampliare l’offerta di servizi alla produzione e alla persona attraverso forme
consortili di gestione nei diversi ambiti territoriali;
5. c) razionalizzare l’offerta delle aree produttive limitandone i processi di diffusione sul
territorio attraverso la promozione di appositi accordi tra i comuni per definire criteri
condivisi per la localizzazione dei nuovi insediamenti4.
Sono molteplici, quindi, gli obiettivi perseguibili attraverso l'introduzione degli
strumenti di perequazione territoriale. L’ambito territoriale interessato dal progetto
strategico Corona Verde, che raggruppa un elevato numero di comuni dell’area
metropolitana torinese, rappresenta un insieme di sistemi locali su cui esistono reali
opportunità per l'attuazione di politiche perequative territoriali. Opportunità dettate da
fattori di natura eterogenea, che vanno dalla capacità dei sistemi locali di produrre
progettualità condivise sul territorio, alla concentrazione del capitale fisso e capitale
umano e alla capacità degli attori locali di interloquire con il sistema delle imprese, al
fine di creare condizioni di sviluppo territoriale attraverso strumenti di panificazione e
programmazione integrata.
Un aspetto su cui è importante concordare riguarda l’ambito di applicazione della
perequazione territoriale, ovvero quali trasformazioni debbano essere “condivise”
anche da un punto di vista economico-finanziario tra più Amministrazioni coinvolte
nel medesimo processo pianificatorio. Gli oggetti che possono rientrare sotto la
perequazione sono quelli che hanno carattere sovracomunale e che generano al
contempo forti costi e rilevanti risorse in termini di esazioni territoriali.
Un importante riferimento è, ancora una volta, costituito dall’articolo 14, comma 4, del
PTR. La perequazione territoriale è applicabile:
a) agli insediamenti produttivi (comprese le funzioni logistiche) caratterizzati da
effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni;
b) agli interventi necessari per l’adeguamento del sistema delle urbanizzazioni
primarie (reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di
approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.);
c) agli insediamenti terziari o commerciali con particolare riferimento alle strutture
di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovracomunale;
d) agli insediamenti turistici che esercitano una pressione che supera i confini del
comune ospitante.
In particolare, quest’ultimo punto merita un riflessione rispetto all’applicazione delle
strategie perequative al territorio interessato dal progetto Corona Verde.
L’assetto del territorio è legato in rapporto di causa/effetto con le attività riconducibili
al turismo il quale può essere letto come “un’attività complessa che esprime pressioni
sul territorio e le sue risorse e che - al contempo - per svilupparsi, presuppone che si
conservi nel tempo la disponibilità di quelle stesse risorse naturali, paesaggistiche,
culturali e di quella qualità urbana e rurale che connotano i diversi territori e che
costituiscono la loro “base di esportazione”. Una realtà che, per mantenere nel tempo
la necessaria attrattività, presuppone il perseguimento di uno sviluppo sostenibile” 5.
4
PTR articolo 14 comma 3 delle Norme di attuazione
5
F. Minucci, "Indirizzi per la regolamentazione della perequazione territoriale" - Quaderno dell'Assessorato alle politiche
territoriali, beni ambientali, programmazione statistica, marzo 2007
6. I diversi territori, per mantenere adeguati livelli di attrattività, devono sviluppare le
singole peculiarità ma devono farlo attraverso una stretta cooperazione tra loro per
definire un progetto turistico unitario che sappia far leva sui valori paesaggistici,
culturali e storici, nonché sulle componenti strutturali dell’assetto territoriale.
Il processo di valorizzazione dei beni più eccellenti di un territorio deve, da un lato,
tendere ad utilizzare l’intera dotazione patrimoniale, materiale ed immateriale, a
disposizione e, dall’altro, passare attraverso “una politica trasversale, che sappia
connettere, in una rete a scala territoriale, i processi di valorizzazione delle istituzioni
culturali, dei beni storico-ambientali, della cultura immateriale, con le infrastrutture
territoriali e con i processi produttivi delle imprese collegate”6.
Ciò presuppone che le politiche territoriali debbano garantire, attraverso la
perequazione territoriale, una distribuzione delle attività coerente con le
caratteristiche socio-economiche, ambientali e infrastrutturali del territorio, agendo
sui possibili squilibri economici e territoriali che si manifestano tra il comune che
ospita gli interventi ed i comuni che costituiscono il sistema economico locale
interessato. In sintesi, la perequazione territoriale fa ricorso a strumenti di tipo
economico per compensare i maggiori costi – o i maggiori vantaggi – derivanti dalle
scelte di pianificazione territoriale che fanno convergere determinate attività di rango
sovra comunale in un comune predefinito.
Il modello perequativo si costituisce come un processo volto a creare “visioni di
sviluppo” condivise che permettono ai decisori di intraprendere pratiche più efficaci e
alle collettività interessate di conoscere compiutamente le attese di sviluppo. A tal
fine, i soggetti interessati dovrebbero essere messi in grado, attraverso modelli di
simulazione e di calcolo, di valutare ex-ante i risultati producibili dall’attuazione dei
diversi scenari di sviluppo e, al contempo, dovrebbe essere dimostrata la reciproca
convenienza (costi e benefici) derivante dalla realizzazione di un determinato
progetto di sviluppo.
Schema di governance attivabile con un Accordo Territoriale
Fonte: estratto da documento SiTI: ” Linee Guida per la perequazione urbanistica e territoriale in Piemonte” (Febbraio 2009)
6
F. Minucci, op. cit.
7. L’accordo di compensazione contenente gli impegni assunti dalle Amministrazioni
richiede per la sua attuazione strumenti formalizzati di gestione e di aggiornamento
nel tempo. Questo rappresenta, secondo alcuni esperti7, un punto debole a causa dei
tempi necessari per l’attuazione dell’accordo che, non collimando con il tempo breve
del mandato amministrativo dei Sindaci, porta a creare tensioni nella gestione
dell’accordo.
LA COMPENSAZIONE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA
Il suolo, in quanto risorsa strategica non riproducibile, richiede politiche di tutela e
salvaguardia volte al contenimento del suo consumo. È ormai evidente come gli
elevati livelli di consumo, registrati pressocché ovunque nel nostro paese negli ultimi
decenni, non siano più sostenibili.
Tra le principali cause del consumo di suolo spiccano l’espansione delle aree
urbanizzate e la realizzazione di infrastrutture ma anche la distribuzione sul territorio
di altri usi che non necessariamente generano impermeabilizzazione (ad esempio, le
attività estrattive, le aree sportivo-ricreative, i cantieri ecc.) producono superficie
artificializzata e comportano, comunque, perdita dei caratteri naturali e alterazioni del
paesaggio.
Alcuni obiettivi strategici che i diversi strumenti di governo del territorio è auspicabile
che assumano, riguardano da un lato, il miglioramento qualitativo dell’occupazione di
suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori
e, dall’altro, la garanzia di un uso parsimonioso del territorio attraverso lo sviluppo
interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta alle aree urbanizzate dismesse
e da recuperare, riducendo all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione e
contrastando il fenomeno della dispersione insediativa (sprawl).
Una modalità presa in considerazione dal Piano Territoriale Regionale (PTR)8, utile a
contrastare un eccessivo consumo di suolo, riguarda la “compensazione ecologica”
ovvero la destinazione a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico di
alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.
Lo strumento della compensazione ecologica sottende, dunque, un principio di
responsabilità: ogni trasformazione territoriale che determini alterazione o copertura
permanente di suolo, deve farsi carico dell’impatto determinato sull’ambiente in cui
viene consumata una quota di risorsa suolo. Le trasformazioni territoriali vengono
così ad essere accompagnate da un processo di valutazione della sostenibilità
dell’intervento che evidenzierà la reale necessità di trasformare in maniera
irreversibile un determinato suolo o piuttosto la possibilità di localizzare la funzione
prevista in aree dismesse o sottoutilizzate.
Il PTR fornisce alla pianificazione locale alcune direttive per il contenimento del
consumo di suolo tra cui l’onere di dimostrare che, a fronte della necessità impiegare
7
Minucci, pag. 26
8
Piano Territoriale Regionale - Norme di Attuazione - Articolo 31 - Contenimento del consumo di suolo.
8. nuovo suolo a fini insediativi e infrastrutturali, non esistono alternative di riuso e di
riorganizzazione degli insediamenti esistenti. Ciò implica che, alla fine del processo
di valutazione, qualora si giunga alla conclusione che l’occupazione di suolo libero
sia inevitabile, intervenga l’obbligo a carico del trasformatore di controbilanciare tale
impatto con un “credito ecologico” che ha la funzione di “compensare” quella
sottrazione di valori ambientali e paesaggistici connessi alla trasformazione.
Le modalità attraverso cui impegnare i crediti ecologici ricavati col meccanismo della
compensazione ecologica sono diverse: dalla realizzazione di progetti di
riqualificazione ambientale nell’ambito dei comuni interessati dall’opera oggetto di
compensazione (grandi infrastrutture viarie, impianti a rischio, ecc.) alla costituzione
di “fondi compensativi” messi a disposizione dal soggetto proponente ai comuni
interessati per la realizzazione di ulteriori interventi di riqualificazione.
Si tratta, prevalentemente, di modalità applicative definite nell’ambito di Accordi di
Programma dai soggetti interessati (Regioni, Province, Comuni, Parchi, ecc.),
non strutturate in ambito legislativo, nazionale o regionale come avviene invece in
altri paesi. La Svizzera, ad esempio, con la legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio obbliga i Cantoni a provvedere a una compensazione
ecologica nelle regioni sfruttate intensivamente all’interno e all’esterno degli
insediamenti. Relativamente alle superfici agricole, tale obbligo è consolidato dal
fatto che la nuova politica agricola esige il rispetto delle prestazioni ecologiche
richieste per ottenere i pagamenti diretti. Al fine di conservare e promuovere la
biodiversità viene chiesto di destinare alla compensazione ecologica almeno il 7%
della superficie agricola utile.
Tornando in Italia, i riferimenti normativi che riguardano la compensazione ecologica
sono costituiti, in Piemonte, dal PTR che ne introduce il concetto e rinvia alla
pianificazione locale l’approfondimento delle modalità applicative, mentre, in
Lombardia, la “compensazione ecologica preventiva” è oggetto di un disegno di
legge9 che disciplina con un certo dettaglio sia la natura degli interventi compensativi
sia le quantità delle contropartite agli interventi consentiti.
Il disegno di legge lombardo stabilisce che gli interventi di compensazione ecologica
preventiva “consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali
siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide. A completamento di tali opere
ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area
quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo,
ridisegno e ripristino di canali e rogge, in misura non superiore al 50 per cento del
costo complessivo della riqualificazione a verde ecologico”. Inoltre, per quanto
riguarda gli interventi di nuova costruzione, siano essi di tipo edilizio o infrastrutturale,
questi sono soggetti alla stipula tra Comune e soggetto proponente di una
“convenzione per la costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non
inferiore a novantanove anni, avente ad oggetto una superficie pari al doppio di
quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione (...) da destinare a interventi di
compensazione ecologica preventiva”.
9
Progetto di legge n. 409 - “Norme per il contenimento del consumo di suolo e la disciplina della compensazione ecologica
preventiva”, presentato il 15/09/2009.
9. In assenza di applicazione della “compensazione ecologica preventiva” non è dato
conoscere gli effetti reali sul territorio determinati dalle quantità di superfici ipotizzabili
come oggetto di compensazione. Ma al di là di tali dettagli, che non potranno che
essere perfezionati solo in seguito ad effettive sperimentazioni, appare opportuno
riflettere sui criteri con cui destinare i “crediti ecologici” alla riqualificazione di
significativi ambiti territoriali. Ad esempio, la pianificazione locale dovrebbe definire
gli ambiti di paesaggio ordinari o degradati cui destinare gli interventi di
compensazione ecologica e, comunque, avere come riferimento prioritario la rete
ecologica regionale, come dettagliata dalla pianificazione provinciale.
La funzione della compensazione ecologica sarà quella di disincentivare, da un lato,
il consumo di suolo e, dall’altro, quella di promuovere la diversità biologica attraverso
misure adeguate quali l’interconnessione di biotopi isolati per mezzo di siepi, filari
alberati, prati permanenti, aree boscate, zone umide, vegetazione ripariale lungo i
corsi d’acqua. Possono, altresì, riguardare la fruizione ambientale e paesaggistica
delle aree, favorendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piccole opere di
consolidamento del suolo, ridisegno e/o recupero di parti degradate del paesaggio.
Il progetto strategico Corona Verde: un’ottima occasione per sperimentare la
compensazione ecologica e paesaggistica.
Se si riconosce la validità dei principi che sottendono allo strumento della
compensazione ecologica e se ne condividono gli obiettivi, il progetto Corona Verde
può utilmente rappresentare il banco di prova per sperimentarne l’efficacia.
La rete ecologica delineata dal Piano Paesaggistico Regionale - opportunamente
integrata sia dalla rete ecologica provinciale sia dagli approfondimenti che lo stesso
progetto Corona Verde potrà attivare per rendere la rete operativa alla scala locale -
potrà rappresentare la struttura di riferimento su cui localizzare i “crediti ecologici”
derivanti dalle trasformazioni che comportano nuovo consumo di suolo.
Questo meccanismo permetterà, dunque, di creare importanti sinergie tra le attività di
trasformazione del territorio (comprese quelle attivabili con il Progetto Corona Verde)
che, unitamente alle opere di compensazione, potranno concorrere all’attuazione del
disegno strategico della Corona Verde e della rete ecologica dell’area metropolitana.
10. BIBLIOGRAFIA
Perequazione Territoriale
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Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia,
febbraio 2009
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Quaderno dell'Assessorato alle politiche territoriali, beni ambientali,
programmazione statistica, marzo 2007
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pianificazione territoriale. Rel. Minucci, Fabio. Politecnico di Torino, 2. Facoltà di
Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale,
2009
5. Seardo, Bianca Maria Strumenti operativi per la continuità ambientale : esperienze
di pianificazione "intorno" alle aree protette. Rel. Cassatella, Claudia. Politecnico di
Torino, 2. Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, 2008
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prospettive" Bologna, ottobre 2005
7. INU Emilia Romagna – Provincia di Bologna, Perequazione territoriale in Provincia
di Bologna, dispensa per il seminario “La perequazione territoriale nella disciplina
urbanistica”, Bologna 10 aprile 2008
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comparata di alcune recenti esperienze italiane, in: Rivista della Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze n.5/maggio 2004
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Compensazione ecologica e paesaggistica
1. Regione Piemonte - Piano Territoriale Regionale, adottato con DGR n. 16-
10273 del 16 dicembre 2008 e trasmesso in Consiglio Regionale per
l’approvazione con DGR n. 18-11634 del 22 giugno 2009. Norme di Attuazione
- Articolo 31 - Contenimento del consumo di suolo
11. 2. Regione Lombardia - Progetto di legge n. 409 - “Norme per il contenimento del
consumo di suolo e la disciplina della compensazione ecologica preventiva”,
presentato il 15/09/2009
3. Paolo Pileri, Compensazione ecologica preventiva, Carocci editore, Roma
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del-suolo/per-uno-statuto-dei-suoli/comment-page-1/