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Bilanci falsi e prospettive di
cambiamento della normativa sui
  controlli: aspetti economico
             aziendali


               di Luigi Savino
Bilancio di esercizio

 Sistema   informativo principale della società di
  capitali
 Documento che rappresenta in modo chiaro,
  veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
  finanziaria della società a fine esercizio
 Supporto informativo periodico obbligatorio per
  tutelare gli interessi di chi entra in rapporto con
  l’azienda

                                               2
Funzione del bilancio

 Il bilancio deve fornire ai soci o ai terzi
  un’informazione contabile il più possibile
  corretta sulla situazione patrimoniale e sui
  risultati economici della società, in modo che
  ciascuno possa orientare con consapevolezza i
  propri comportamenti
 Il bilancio inattendibile pregiudica gli interessi
  di molti soggetti

                                             3
Falso in bilancio
   Il Legislatore interviene in materia al fine di reprimere
    le operazioni che portano alla redazione di un bilancio
    falso ed inattendibile
   Le norme sulle false comunicazioni sociali si applicano
    alle società soggette a registrazioni e puniscono gli
    amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
    liquidatori che, con l’intenzione di ingannare i soci o il
    pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto,
    espongono fatti non rispondenti al vero ovvero
    omettono informazioni sulla situazione economica,
    patrimoniale e finanziaria della società

                                                       4
Rilevanza del falso

 La   punibilità è esclusa se le falsità o le
  omissioni determinano una variazione dell’utile
  al lordo delle imposte non superiore al 5% o
  una del patrimonio netto non superiore all’1%
 Il fatto non è punibile se conseguenza di
  valutazioni estimative che, singolarmente
  considerate, differiscono in misura non
  superiore al 10% da quella corretta

                                           5
Problemi delle soglie quantitative
   Numerosi scostamenti di segno opposto possono
    produrre un effetto trascurabile sui risultati finali
   L’erronea collocazione di un valore in una voce di
    bilancio lascia invariati i risultati finali
   La distribuzione degli errori tra le diverse valutazioni
    può non costituire reato se i singoli errori non
    producono scostamenti superiori al 10% dal valore
    corretto
   Vengono escluse tra le ipotesi di falso le irregolarità
    riconducibili alla chiarezza e riferibili all’esposizione dei
    valori in bilancio
                                                         6
Controllo del bilancio
   Organo interno alla società
    –   Collegio sindacale, che deve controllare l’amministrazione e
        vigilare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo
   Organi esterni alla società
    –   Società di revisione, a cui è demandato il controllo contabile
    –   Consob
          Tutela degli investitori assicurando loro le informazioni necessarie
           per effettuare e gestire i propri investimenti in modo consapevole
          Miglioramento dell’efficienza e della trasparenza del mercato




                                                                     7
Controllo contabile (art. 2409 ter)
   Verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità
    almeno trimestrale, della regolare tenuta della
    contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle
    scritture dei fatti di gestione
   Verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e,
    ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze
    delle scritture contabili e alle norme che li disciplinano
   Formulazione, con apposita relazione da depositare
    presso la sede della società, di un giudizio sul bilancio
    di esercizio e consolidato, ove redatto


                                                      8
Caso Parmalat

 La preoccupazione più consistente è che
  nessuno dei molti presidi a tutela della legalità
  e della correttezza ha funzionato
 Bastava analizzare i dati forniti dalla Parmalat
  per accorgersi che c’erano rilevanti
  incongruenze



                                              9
Caso Parmalat: scopo del falso
   Evidenziare una situazione di crescita complessiva del
    gruppo
   Nascondere le aree di criticità che emergono e che si
    individuano nei settori relativi a:
    –   Tenuta dei margini operativi (EBIT e EBITDA)
    –   Livello di indebitamento verso banche e obbligazionisti
    –   Consistenza del patrimonio netto
    –   Veridicità e esigibilità dei crediti
    –   Distrazioni della famiglia Tanzi e delle società ad essa
        riconducibili



                                                               10
Caso Parmalat: motivo del falso
 Rispetto dei limiti imposti dalle garanzie
  prestate in occasione delle emissioni
  obbligazionarie
  –   Evitare l’insorgere dell’obbligo di rimborso anticipato
 Per alimentare continuamente il sistema
  Parmalat deve costantemente mascherare la
  vera natura dei debiti contratti, allo scopo di
  mantenere congrui gli indici di bilancio e così
  avere accesso ad altro credito

                                                     11
Caso Parmalat: modalità del falso
   Periodo in cui la revisione principale è affidata a Grant
    Thornton
   Periodo in cui la revisione principale è affidata a
    Deloitte & Touche
    –   In questo periodo veniva creata una base documentale e
        formale sia alla concezione sia alla realizzazione delle singole
        operazioni, che erano tutte false
    –   Praticamente venivano prodotti i supporti cartacei delle singole
        operazioni, apparentemente accettabili ma in realtà falsi
    –   Viene usata la Bonlat come unica controparte delle operazioni
        fittizie


                                                              12
Utilizzo di Bonlat: margini operativi
 Creazione   di un business fittizio di latte in
  polvere i cui margini sono sempre stati cospicui
 Bonlat ha svolto la funzione di intermediario tra
  la società fornitrice del latte, cioè la Camfield
  con sede a Singapore, e le società acquirenti,
  cioè la Dancent con sede nelle Isole Vergini,
  fino al 2000, e la Empresa Cubana
  Importadora, con sede a Cuba, per il periodo
  successivo

                                            13
Utilizzo di Bonlat: margini operativi




                                14
Utilizzo di Bonlat: crediti inesigibili
 Creazione    di un conto corrente bancario fittizio
  aperto presso Bank of America che è servito
  per chiudere contabilmente, tramite la
  registrazione di un falso incasso, i crediti che si
  sono venuti a creare nei vari anni
 Alla fine di ogni anno, la liquidità fittizia che
  risulta depositata presso tale conto è stata in
  parte impiegata per acquisto fittizio di titoli e
  soprattutto per riacquisto di bonds

                                              15
Utilizzo di Bonlat: riduzione debiti
   Ogni anno una parte dei debiti verso obbligazionisti,
    realmente esistente nel bilancio civilistico della
    Parmalat Finance Corporation, viene riclassificata
    come debito intercompany ed elisa in sede di
    consolidamento
   Con questo accorgimento si sono raggiunti due
    obiettivi ben precisi:
    –   Si è sistematicamente diminuita e sgonfiata la liquidità
        venutasi man mano a creare sul conto di BoA
    –   È stato cospicuamente diminuito il debito verso obbligazionisti



                                                              16
Utilizzo di Bonlat: riduzione debiti


Descrizione        1999      2000      2001        2002    30/09/03
Disp. liquide      554.578 1.221.695   766.212     435.598   736.124
Titoli a breve       -       153.719   691.065   2.127.717 2.318.186
Bonds riacq.       667.266 1.127.266 2.501.000   2.811.000 2.911.000
Totale           1.221.844 2.502.680 3.958.277   5.374.315 5.965.310




                                                          17
Mancate revisioni
   Le società di revisione sono state complici della
    Parmalat, essendo a conoscenza delle aree di maggior
    criticità (quantomeno dell’esorbitanza della liquidità
    rispetto all’indebitamento e della sua collocazione nei
    paradisi fiscali) e per la gravissima carenza, in tutti
    questi anni, di un qualsiasi controllo relativamente ad
    esse
   Questo a causa dei forti incassi che ricevevano per le
    consulenze effettuate
   I revisori non avevano quindi interesse a svolgere il
    loro compito in maniera diligente col rischio di farsi
    sostituire
                                                       18
Legge sul risparmio

 Introduzione     di significative misure per la
  salvaguardia dell’efficacia dell’attività di
  revisione contabile, neutralizzando i possibili
  conflitti di interessi
 Rafforzamento del controllo interno




                                             19
Società di revisione
   La corresponsione del compenso non può essere
    subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della
    revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun
    modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte
    della società di revisione
   Viene attribuita, alla società incaricata della revisione
    contabile della società capogruppo quotata, l’intera
    responsabilità della revisione del bilancio consolidato
    del gruppo
    –   Qualora l’attività sia suddivisa tra più soggetti, il revisore
        principale dovrà comunque assumersi la responsabilità
        dell’intero risultato
                                                                   20
Conclusioni
   Non si può non accogliere con favore la conclusione
    che per tutelare gli investitori ed evitare ulteriori
    fallimenti del mercato è necessario, dunque, potenziare
    l’efficacia dei meccanismi di controllo interni ed esterni
    alla società favorendo comportamenti che privilegiano
    davvero la trasparenza, unitamente ovviamente
    all’inasprimento delle sanzioni in materia di infrazioni e
    di reati societari



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Bilanci falsi e prospettive di cambiamento della normativa sui controlli: aspetti economico aziendali

  • 1. Bilanci falsi e prospettive di cambiamento della normativa sui controlli: aspetti economico aziendali di Luigi Savino
  • 2. Bilancio di esercizio  Sistema informativo principale della società di capitali  Documento che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società a fine esercizio  Supporto informativo periodico obbligatorio per tutelare gli interessi di chi entra in rapporto con l’azienda 2
  • 3. Funzione del bilancio  Il bilancio deve fornire ai soci o ai terzi un’informazione contabile il più possibile corretta sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici della società, in modo che ciascuno possa orientare con consapevolezza i propri comportamenti  Il bilancio inattendibile pregiudica gli interessi di molti soggetti 3
  • 4. Falso in bilancio  Il Legislatore interviene in materia al fine di reprimere le operazioni che portano alla redazione di un bilancio falso ed inattendibile  Le norme sulle false comunicazioni sociali si applicano alle società soggette a registrazioni e puniscono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società 4
  • 5. Rilevanza del falso  La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione dell’utile al lordo delle imposte non superiore al 5% o una del patrimonio netto non superiore all’1%  Il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta 5
  • 6. Problemi delle soglie quantitative  Numerosi scostamenti di segno opposto possono produrre un effetto trascurabile sui risultati finali  L’erronea collocazione di un valore in una voce di bilancio lascia invariati i risultati finali  La distribuzione degli errori tra le diverse valutazioni può non costituire reato se i singoli errori non producono scostamenti superiori al 10% dal valore corretto  Vengono escluse tra le ipotesi di falso le irregolarità riconducibili alla chiarezza e riferibili all’esposizione dei valori in bilancio 6
  • 7. Controllo del bilancio  Organo interno alla società – Collegio sindacale, che deve controllare l’amministrazione e vigilare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo  Organi esterni alla società – Società di revisione, a cui è demandato il controllo contabile – Consob  Tutela degli investitori assicurando loro le informazioni necessarie per effettuare e gestire i propri investimenti in modo consapevole  Miglioramento dell’efficienza e della trasparenza del mercato 7
  • 8. Controllo contabile (art. 2409 ter)  Verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione  Verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e alle norme che li disciplinano  Formulazione, con apposita relazione da depositare presso la sede della società, di un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto 8
  • 9. Caso Parmalat  La preoccupazione più consistente è che nessuno dei molti presidi a tutela della legalità e della correttezza ha funzionato  Bastava analizzare i dati forniti dalla Parmalat per accorgersi che c’erano rilevanti incongruenze 9
  • 10. Caso Parmalat: scopo del falso  Evidenziare una situazione di crescita complessiva del gruppo  Nascondere le aree di criticità che emergono e che si individuano nei settori relativi a: – Tenuta dei margini operativi (EBIT e EBITDA) – Livello di indebitamento verso banche e obbligazionisti – Consistenza del patrimonio netto – Veridicità e esigibilità dei crediti – Distrazioni della famiglia Tanzi e delle società ad essa riconducibili 10
  • 11. Caso Parmalat: motivo del falso  Rispetto dei limiti imposti dalle garanzie prestate in occasione delle emissioni obbligazionarie – Evitare l’insorgere dell’obbligo di rimborso anticipato  Per alimentare continuamente il sistema Parmalat deve costantemente mascherare la vera natura dei debiti contratti, allo scopo di mantenere congrui gli indici di bilancio e così avere accesso ad altro credito 11
  • 12. Caso Parmalat: modalità del falso  Periodo in cui la revisione principale è affidata a Grant Thornton  Periodo in cui la revisione principale è affidata a Deloitte & Touche – In questo periodo veniva creata una base documentale e formale sia alla concezione sia alla realizzazione delle singole operazioni, che erano tutte false – Praticamente venivano prodotti i supporti cartacei delle singole operazioni, apparentemente accettabili ma in realtà falsi – Viene usata la Bonlat come unica controparte delle operazioni fittizie 12
  • 13. Utilizzo di Bonlat: margini operativi  Creazione di un business fittizio di latte in polvere i cui margini sono sempre stati cospicui  Bonlat ha svolto la funzione di intermediario tra la società fornitrice del latte, cioè la Camfield con sede a Singapore, e le società acquirenti, cioè la Dancent con sede nelle Isole Vergini, fino al 2000, e la Empresa Cubana Importadora, con sede a Cuba, per il periodo successivo 13
  • 14. Utilizzo di Bonlat: margini operativi 14
  • 15. Utilizzo di Bonlat: crediti inesigibili  Creazione di un conto corrente bancario fittizio aperto presso Bank of America che è servito per chiudere contabilmente, tramite la registrazione di un falso incasso, i crediti che si sono venuti a creare nei vari anni  Alla fine di ogni anno, la liquidità fittizia che risulta depositata presso tale conto è stata in parte impiegata per acquisto fittizio di titoli e soprattutto per riacquisto di bonds 15
  • 16. Utilizzo di Bonlat: riduzione debiti  Ogni anno una parte dei debiti verso obbligazionisti, realmente esistente nel bilancio civilistico della Parmalat Finance Corporation, viene riclassificata come debito intercompany ed elisa in sede di consolidamento  Con questo accorgimento si sono raggiunti due obiettivi ben precisi: – Si è sistematicamente diminuita e sgonfiata la liquidità venutasi man mano a creare sul conto di BoA – È stato cospicuamente diminuito il debito verso obbligazionisti 16
  • 17. Utilizzo di Bonlat: riduzione debiti Descrizione 1999 2000 2001 2002 30/09/03 Disp. liquide 554.578 1.221.695 766.212 435.598 736.124 Titoli a breve - 153.719 691.065 2.127.717 2.318.186 Bonds riacq. 667.266 1.127.266 2.501.000 2.811.000 2.911.000 Totale 1.221.844 2.502.680 3.958.277 5.374.315 5.965.310 17
  • 18. Mancate revisioni  Le società di revisione sono state complici della Parmalat, essendo a conoscenza delle aree di maggior criticità (quantomeno dell’esorbitanza della liquidità rispetto all’indebitamento e della sua collocazione nei paradisi fiscali) e per la gravissima carenza, in tutti questi anni, di un qualsiasi controllo relativamente ad esse  Questo a causa dei forti incassi che ricevevano per le consulenze effettuate  I revisori non avevano quindi interesse a svolgere il loro compito in maniera diligente col rischio di farsi sostituire 18
  • 19. Legge sul risparmio  Introduzione di significative misure per la salvaguardia dell’efficacia dell’attività di revisione contabile, neutralizzando i possibili conflitti di interessi  Rafforzamento del controllo interno 19
  • 20. Società di revisione  La corresponsione del compenso non può essere subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione  Viene attribuita, alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata, l’intera responsabilità della revisione del bilancio consolidato del gruppo – Qualora l’attività sia suddivisa tra più soggetti, il revisore principale dovrà comunque assumersi la responsabilità dell’intero risultato 20
  • 21. Conclusioni  Non si può non accogliere con favore la conclusione che per tutelare gli investitori ed evitare ulteriori fallimenti del mercato è necessario, dunque, potenziare l’efficacia dei meccanismi di controllo interni ed esterni alla società favorendo comportamenti che privilegiano davvero la trasparenza, unitamente ovviamente all’inasprimento delle sanzioni in materia di infrazioni e di reati societari 21