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DANIELE PISANELLO

Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette
tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Denominazioni registrate e proprietà industriale. – 3. La
sentenza Parmesan II: denominazioni composte, genericità e tutela contro gli usi
contra legem. – 4. Sull’obbligo degli Stati membri di reprimere gli usi illeciti delle
DOP-IGP. – 5. Una possibile ricostruzione alternativa dell’obbligo di misure repressive ex officio in base alla legislazione alimentare. – 6. Conclusioni.

1. – Con la sentenza della Corte di Giustizia resa il 26 febbraio 2008
nella causa C-132/05 (Commissione c. Germania) (1) si aggiunge un altro
precedente alla giurisprudenza comunitaria in materia di denominazioni
di origine tutelate in base al regolamento 2081/1992/CEE, oggi regolamento 510/2006/CE, « relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari » (2).
Chiamata a decidere dell’inadempimento per omissione della Repub(1) D’ora in avanti, per brevità, anche Parmesan II: il precedente, parzialmente in termini, è contenuto nella sentenza della Corte del 25 giugno 2002, causa C-66/00 (Bigi), su
cui prime note in Costato, Parmigiano e Parmesan, in Riv. dir. agr., 2003, II, p. 184 e Catozzi, Diritto comunitario e tutela penale delle denominazioni di origine: il caso “Parmesan”,
in Dir. com. scambi int., 2001, p. 93.
(2) Il regolamento del 2006 sostituisce integralmente il precedente regolamento CEE
2081/1992 innovando il regime previsto per le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche extraeuropee e per le persone fisiche o giuridiche residenti in Stati non membri
dell’Unione Europea, e, infine, inserendo alcune modifiche alla luce della prassi e giurisprudenza maturata nei quasi quindici anni di applicazione del primo regolamento. In argomento: Pisanello, La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in questa rivista, 2006, p.
556. Sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti alimentari prime
indicazioni in Rook Basile, I segni distintivi dei prodotti agricoli, in Costato (a cura di),
Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003. Si veda anche: Fettes,
Appellations d’origine et indications géographiques: le règlement 2081/92 et sa mise en oeuvre,
in Rev. marché U.E., 1997, p. 141; Borghi, Aspetti giuridici delle DOP e delle IGP, i problemi
connessi e i rapporti con l’Autorità Garante della concorrenza, in Dir. giur. agr., 1998, p. 261;
Germanò, Le indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs, in Riv. dir. agr., 2000, p. 413; Albisinni, L’origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale, ivi, p. 23; Capelli, La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione Europea,
in Dir. com. scambi int., 2001, p. 177.
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CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

blica Federale di Germania in ragione del suo formale rifiuto di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione parmesan nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della
denominazione d’origine protetta « Parmigiano Reggiano », favorendo così – a detta della Commissione – l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, la
Corte ha affrontato e risolto preliminarmente due eccezioni formulate
dalla convenuta, aventi ad oggetto l’estensione delle denominazioni composte e la natura generica o meno del termine parmesan; decise le due
questioni preliminari in senso favorevole alla Commissione (e dunque
della DOP Parmigiano Reggiano) il giudice comunitario ha però rigettato
la richiesta di dichiarazione di inadempimento per mancato assolvimento
dell’onere probatorio.
Come noto, il reg. 2081/92 ha istituto una procedura comunitaria per
l’accreditamento della provenienza geografica di un prodotto agro-alimentare (3) che, concludendosi con la registrazione di una DOP o una
IGP (4), porta alla costituzione di un titolo di privativa industriale: la de-

(3) Tale procedura ha una struttura complessa, che si dipana in due sub-procedimenti
autonomi e strettamente collegati, in cui il primo (nazionale) è propedeutico allo svolgimento del secondo (fase decisoria innanzi alla Commissione europea). In tal senso essa
sembra sussumibile nello schema di coamministrazione, su cui prime indicazioni in Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria: la coamminsitrazione nei settori di interesse comunitario, Padova, 1993 e, per una applicazione nel settore della legislazione ambientale e alimentare, Porchia, La coamministrazione nell’ordinamento comunitario: il caso degli OGM, in Ferrara e Marino (a cura di), Gli organismi geneticamente modificati, sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente, Milano, 2003. Per una dettagliata ed attenta ricostruzione dell’iter di registrazione v. Tar Toscana, n. 507/2005 depositata il 9 febbraio
2005, disponibile sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it/.
(4) Nel presente contribuito si farà riferimento alla DOP (denominazioni di origine
protetta) e alla IGP (indicazione geografica protetta) anche mediante l’espressione denominazione protetta o tutelata. La definizione di DOP è data dall’art. 2.1 (a) del regolamento
istitutivo secondo cui è denominazione d’origine «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o
le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente
geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata ». Questa definizione riprende quella delle denominazioni tutelate ai sensi dell’Arrangement di Lisbona del 1958 per la protezione e registrazione internazionale delle denominazioni di origine (nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967), atteso che anche in tal caso il legame qualità e territorio è di natura assorbente e
obbiettiva (cfr. Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine
dei prodotti agro-alimentari, in Riv. dir. ind. 2004, p. 60). Per la definizione di « indicazione
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nominazione registrata può essere utilizzata solo per designare prodotti
agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente (5).
Il diritto di usare la denominazione registrata è riservata ai soli produttori che immettono sul mercato un prodotto conforme al disciplinare e
che, stando all’ordinamento italiano, siano iscritti al sistema di controllo
autorizzato ed abbiano ottenuto la certificazione di conformità per il lotto
di produzione etichettato con la denominazione protetta (cfr. art. 1 d. lgs.
297/04) (6).
Il contenuto della protezione di una denominazione protetta (DOP o
IGP) è definito dal regolamento istitutivo all’art. 13 ai sensi del quale è
vietato: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una deno-

geografica » si veda l’art. 2.1 (b) dal quale risulta che essa è espressione di un legame meno
intenso con il territorio (è sufficiente che solo « una determinata qualità » sia dovuta alla localizzazione geografica) mancando, in questo caso, quel rapporto esclusivo o prevalente tra
il terroir e la qualità del prodotto che, invece, pervade la DOP. Sul piano degli effetti giuridici, invece, non esiste alcuna differenza tra le due tipologie.
(5) La Corte ha avuto modo di precisare che, a seguito dell’istituzione del sistema di registrazione comunitaria delle DOP e delle IGP, le normative nazionali istituenti marchi regionali (o, comunque, territorialmente definiti) sarebbero illegittime per contrasto con gli
artt. 28 e 30 del Trattato CE in combinato con il reg. 2081/92 (cfr. sentenza della Corte di
giustizia del 6 marzo 2003, causa C-6/02, Commissione c. Rep. francese). Per un altro precedente, solo parzialmente in termini, in cui era controversa una normativa – sempre d’oltralpe – istitutiva di un marchio “montagna” si veda la sentenza del 7 maggio 1997, in cause
riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94 (Pistre e altri), nel quale si è stabilito che
gli artt. 30 e 36 (oggi 28 e 30) del Trattato ostano all’applicazione di una normativa nazionale che riserva l’uso della denominazione “montagna” ai soli prodotti fabbricati nel territorio
nazionale ed elaborati a partire da materie prime nazionali in ragione, non tanto della contrarietà al reg. 2081/92 (nel caso di specie non applicabile stante l’assenza di un rilievo geografico), ma per l’effetto potenzialmente restrittivo e discriminatorio di detta legislazione
sulla circolazione infracomunitaria. Sul punto: Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2005,
p. 379; Costato, Compendio di diritto alimentare, Padova, 2006, p. 201; Id., Artt. 30 e 36 del
Trattato: DOP e IGP, in Dir. giur. agr. amb., 1998, p. 55; Capelli, La libera circolazione dei
prodotti alimentari nel mercato unico europeo, in Dir. com. scambi int., 1993, p. 7; Canfora,
La denominazione « montagna » per i prodotti agricoli, in Riv. dir. agr., 1997, II, p. 211.
(6) Tratto qualificante il sistema europeo delle DOP-IGP è la garanzia della conformità
al disciplinare mediante una certificazione di prodotto obbligatoria. Per i primi riferimenti
legislativi si veda l’art. 10 del reg. 2081/92 (oggi, con qualche innovazione, art. 10 reg.
510/06) e, quanto alla legislazione italiana, l’art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari) della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed il d. lgs. 19 novembre 2004, n.
297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari ».
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CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

minazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione,
nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati
con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera
del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o
è accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « metodo », « alla
maniera », « imitazione » o simili (7); c) qualsiasi altra indicazione falsa o
ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità
essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella
pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore
sull’origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti (8).
2. – Il regime di tutela così approntato riprende e rafforza, nell’ambito
dell’integrazione comunitaria, alcuni strumenti di tutela previsti dal diritto internazionale pattizio (9). La dottrina ha messo in luce come la tutela
(7) In questo senso la tutela approntata dal regolamento è più ampia di quella approntata dall’art. 22 dell’Accordo TRIPs, come giustamente messo in rilievo da Galli, Globalizzazione dell’economia, cit. Sull’Accordo TRIPs una prima introduzione in Gervais, The
TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis, Londra, 1998; Sandri, La nuova disciplina
della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS, Padova, 1996 e Borghi, Il GATT dalle origini
alla W.T.O., in Riv. dir. agr., 1998, I, p. 369.
(8) Cfr. l’art. 13 del reg. 510/2006 immutato rispetto alla precedente formulazione dell’art. 13 reg. 2081/92.
(9) Oltre alle convenzioni bilaterali relative a specifici prodotti agro-alimentari, è il caso
di ricordare Convenzione di Unione di Parigi e l’Arrangement di Lisbona, cit. Quest’ultimo,
definite le denominazioni di origine come le «denominazioni geografiche di un paese, di una
località, che servano a designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità o caratteri sono esclusivamente o essenzialmente dovuti al milieu geografico, ivi compresi fattori naturali o i
fattori umani », impone agli Stati aderenti l’obbligo di proteggere sul proprio territorio le denominazioni di origine dei paesi aderenti, che siano preliminarmente riconosciute e protette in tali paesi di origine, contro ogni usurpazione od imitazione, anche se la denominazione sia tradotta o accompagnata da termini quali tipo, genere, specie e simili. In ciò la differenza di tutela rispetto a quella prevista dall’accordo TRIPs, all’art. 22, per le geographical
indications e diversamente da quanto previsto a favore delle denominazioni vitivinicole
(art. 23). In argomento: Appiano e Dildo, Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni di origine nell’Accordo UE/USA sul commercio del vino, in questa rivista, 2007, pp. 486496; Capra, Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e
marchi geografici (note a margine del caso Pilsner), in Riv. dir. ind., 2000, p. 329 e Galli, Globalizzazione dell’economia, cit.
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delle DOP-IGP si avvicini, per taluni profili, alla disciplina dei marchi di
impresa (10). Rispetto a quest’ultima, tuttavia, permangono specificità proprie delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari:
tra queste, l’iter di costituzione del titolo che risponde a requisiti parzialmente diversi da quelli richiesti per la registrazione del marchio. L’oggetto della privativa, inoltre, nel caso delle DOP-IGP è riferita non già all’ambito soggettivo dell’impresa ed ai suoi prodotti ma all’ambito territoriale (11), così come definito nel disciplinare. In terzo luogo, l’art. 13 del
reg. 510/06 (e, precedentemente, il reg. 2081/92) delinea una tutela diversa e, per certi versi, più ampia di quella solitamente ascritta ai marchi di
impresa. Da un ultimo punto di vista, la distanza tra le due discipline è resa ancor più evidente dalla stessa collocazione del reg. 510/06 nell’ambito
della legislazione alimentare che, se consequenzialmente sviluppata, autorizzerebbe il ricorso a forme di tutela diverse da quelle consuete del diritto industriale (v. par. 6).
I dati legislativi in materia (in particolare il Codice della Proprietà industriale (12) ed il regolamento sul marchio comunitario (13)) suggeriscono
(10) Così Ricolfi, Marchi di servizio, non registrati e collettivi, in Aa.Vv., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, p. 174 e Galli, Globalizzazione dell’economia, cit. secondo cui la disposizione dell’art. 13 del reg. 2081/92 «appare particolarmente significativa, perché in pratica appresta a queste denominazioni una protezione anche
extra-merceologica contro lo sfruttamento parassitario, in qualche modo assimilabile a quella
dei marchi che godono di rinomanza: a conferma di quanto si diceva all’inizio a proposito del
progressivo ravvicinamento sotto questo profilo della disciplina delle denominazioni di origine
a quella dei marchi ». Sulle denominazioni di origine nel contesto del diritto industriale,
senza pretesa di completezza: Pellicer, Les premiers pas d’une politique communautaire de
défense de la qualité des denrées alimentaires, in Rev. marché U.E., 1992, p. 127; Brouwer,
Community protection of geographical indications and specific character as a means of enhancing foodstuff quality, in Common Market Law Rev., 1991, p. 615; Sordelli, Denominazione
di origine e marchio collettivo, in Dir. ind., 1994, p. 1071; Costato, La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine e le attestazioni di specificità, in Riv. dir. agr.,
1995, I, p. 488; Nervi, Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica, in Riv. dir. comm., 1996, I, p. 963; Libertini, Indicazioni geografiche e
segni distintivi, ivi, 1997, I, p. 1034; Falce, Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust, in Giur. comm., 2005, I, p. 45.
(11) In questi termini Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo
TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, in Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Atti del Convegno Gian Gastone Bolla (IDAIC –
Istituto di diritto agrario internazionale e comparato), Milano, 2003.
(12) D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice della proprietà industriale a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, d’ora in avanti, per brevità, CPI.
(13) Regolamento n. 40/1994/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.
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CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

di distinguere ulteriormente tra denominazioni di origine e marchio collettivo (14). Mentre quest’ultimo sorge a seguito della registrazione secondo lo schema privatistico ed i requisiti propri dei marchi (principalmente,
novità e distintività), le denominazioni protette interessano al contrario
nomi già noti sul piano sociale, a condizione che non siano generici, cioè
tali da indicare la categoria merceologica di riferimento (15).

(14) Cfr. art. 11 del CPI secondo cui «I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione
per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi
stessi a produttori o commercianti », marchi che, in deroga all’art. 13.1, possono consistere in
segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, competendo – quanto ai marchi collettivi italiani – all’UIBM
(Ufficio italiano brevetti e marchi) rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione
quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. Si veda anche
l’art. 64 del reg. 40/94.
(15) Un parallelismo può cogliersi nella funzione che la nozione di distintività e quella
di genericità svolgono rispettivamente nella legislazione sul marchio (art. 7, lett. d), reg.
CE 40/94 sul marchio comunitario, art. 13.1. CPI, e precedentemente, art. 18.1, lett. b), l.
marchi) e nella legislazione sulle DOP-IGP (art. 3 reg. 510/06). Sulla nozione di distintività in tema di marchi, da ultimo, Casaburi, La capacità distintiva del marchio nella giurisprudenza (nota a Tribunale Palermo, 14 febbraio 2006), in Giur. merito, 2007, p. 73, il quale
osserva come «La Cassazione ha sempre ribadito che la ratio del requisito della capacità distintiva è di impedire la costituzione di una sorta di diritto di esclusiva su parole, ma anche su
figure o su segni, che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico,
nel senso che sono adoperate per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla
quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato; ciò al fine di evitare che quella
esclusiva si traduca in un monopolio di fabbricazione e di commercializzazione ». L’evidenziata mens legis ricorda quella sottesa al tendenziale divieto di registrazione come marchio
delle indicazioni di provenienza geografica, atteso che detto divieto risponde alla finalità di
ordine generale tendente a evitare la creazione di monopoli su espressioni toponomastiche che si vuole restino liberamente utilizzati (così già Ascarelli, Nota a App. Roma 13
agosto 1924, in Foro it., 1924, I, c. 1119). Il divieto soffre, come è noto, di applicazioni derogatorie allorquando il marchio, sia pure composto da un riferimento geografico, indichi
la provenienza del prodotto da una determinata impresa e sia insignificante della qualità
del prodotto o sia non descrittivo” (cfr. Cass., 28 novembre 1996, n. 10587 in DVD JurisData) ovvero quando i toponimi siano utilizzati come segni di fantasia «e come tali essere
usati come marchio forte del proprio prodotto quando non provenendo quest’ultimo dalla località evocata . . .tra l’uno e l’altro non vi sia altro che l’idea originale da parte dell’imprenditore di presentarli associati all’attenzione del pubblico » (in tal senso, tra le altre, Cass., 9 dicembre 1960, n. 2315, in Giust. civ., 1960, I, p. 2063; Cass., 29 ottobre 1966 n. 2709, in Riv.
dir. ind., 1967, II, p. 154; Trib. Torino, 11 maggio 1987, in Giur. ann. dir. ind., 1988, p. 245;
Cass., 11 agosto 1998, n. 7861, in Giust. civ., 1999, I, p. 777; Trib. Ancona, 16 agosto 1996,
24 settembre 1996 e 3 settembre 1996 in Riv. dir. ind., 1997, II, p. 53; Cass., 5 ottobre 1993,
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All’evidenziata distinzione sul piano delle procedure per l’accesso alla tutela si accompagna anche un diverso atteggiarsi della gestione dei rispettivi titoli: il marchio collettivo è richiesto da un soggetto (privato o
pubblico) che ha facoltà di concederne l’uso ad una pluralità di imprenditori diversi dal titolare, diversamente da quanto avviene nel caso delle
denominazioni di origine il cui uso è un diritto spettante a tutti gli imprenditori della zona di riferimento che indirizzino il ciclo produttivo, localizzato nell’area indicata nel disciplinare, in conformità delle specifiche
tecniche registrate e del relativo sistema di controllo (disciplinato dall’ordinamento dello Stato membro in cui è situata la denominazione registrata (16)).
Anche rispetto al marchio collettivo di qualità è stato sottolineato che,
essendo diretto a valorizzare i prodotti agricoli o alimentari, la relativa disciplina pubblicistica va ben oltre l’ambito di tutela dei segni distintivi delle merci e degli altri prodotti delle imprese o di più imprese associate o dipendenti (17).
Da questo punto di vista è interessante notare come la prassi, assecondata dalla stessa legislazione nazionale (18), tenda al cumulo dei due titoli di privativa (denominazione protetta e marchio collettivo) in capo allo stesso ente collettivo, solitamente un consorzio, allo scopo di rafforzare la tutela di cui godono queste denominazioni (19). In simili ipotesi si osservano significative deroghe alle ordinarie regole in materia dei consorzi
di tutela e valorizzazione delle DOP o IGP italiane: in capo all’ente consortile graverà, in aggiunta alla vigilanza del ministero compente (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali), anche l’obbligo di
concedere la licenza del marchio collettivo eventualmente registrato (20),
n. 9882, in DVD JurisData). Si veda anche Nosotti, Denominazioni di origine e concorrenza
sleale, in Dir. ind., 1996, p. 1019; Grippoli, Designazione d’origine, indicazioni geografiche e
attestazioni di specificità, ivi, 1994, p. 553.
(16) Per le denominazioni transfrontaliere vedi art. 5.3 ed art. 16, lett. d) del reg. 510/06.
(17) Cfr. Cass., s.u., 11 aprile 1994, n. 3352 (Consorzio del suino pesante italiano tipico c.
Ministero agricoltura e foreste), in Giust. civ., 1994, I, p. 2513, su cui nota critica di Canfora,
Marchio collettivo e marchio di qualità per i prodotti agro-alimentari, in Dir. e giur. agr. e amb.,
1995, II, p. 99.
(18) Cfr. art. 53, comma 16, della legge 128/98 cit.
(19) In questo senso Magelli, I marchi geografici, in Aa.Vv., Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione, a cura di Galli, Padova, 2003, p. 36. Per un caso giurisprudenziale,
relativo al marchio collettivo « Prosciutto di Parma », corrispondente all’omonima DOP si
veda l’ordinanza del Trib. Parma, 22 gennaio 2001, in Galli, I domain names nella giurisprudenza, Milano, 2002.
(20) In questi termini, Galli, Globalizzazione dell’economia, cit.
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CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

oltre ai divieti di discriminazione specificatamente dettagliati dall’art. 6
del d. lgs. 297/04 cit. (21).
L’inserimento delle « indicazioni geografiche » nel novero dei titoli di
proprietà industriale è dato positivo oggi risultante dall’art. 1 del CPI (22).
Il successivo art. 2, comma 4, prevede che siano protetti « ricorrendone i
presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine ». La definizione di « indicazione geografica » e « denominazione di
origine » è data, cumulativamente, dall’art. 29 nei seguenti termini: «le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese,
una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto
che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione ».
La definizione testè ricordata è tale da ricomprendere tanto le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate a livello comunitario, quanto le indicazioni geografiche di fatto (anche dette « non
titolate ») nella misura in cui il riferimento toponomastico abbia assunto
sul mercato di riferimento quella reputazione o qualità richiesta dall’art.
29 (23). Appare chiaro che il requisito per la tutela (i presupposti di legge di
cui all’art. 2, comma 4, del CPI), si atteggi diversamente nelle due ipotesi: laddove la tutela del CPI sia invocata per una denominazione registra-

(21) A mente del quale costituisce illecito, passibile di revoca del riconoscimento pubblico del Consorzio di tutela e l’applicazione di sanzioni amministrative, il discriminare tra
i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a
segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del
Consorzio stesso, il porre ostacoli all’esercizio del diritto all’accesso al Consorzio e, ancora,
il violare le disposizioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12
settembre 2000, n. 410, in tema di ripartizione dei costi di gestione della DOP-IGP.
(22) In senso conforme già l’art. 31 del d. lgs. 198/96 (Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round) il quale,
in attuazione dell’art. 22 TRIPs, sanciva che, fermo il disposto dell’art. 2598, n. 2, c. c. e le
disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona
fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche, nonchè l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una
località diversa dal vero luogo d’origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono
proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica.
(23) In senso conforme Floridia, Il riassetto della proprietà industriale, Milano, 2006, p.
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ta il « presupposto di legge » sembrerebbe posto sul piano normativo e,
più precisamente, dalla registrazione in ambito comunitario. Diversamente nel caso di indicazioni di fatto, ove occorrerebbe una indagine più
articolata da parte del giudice adito (24).
Posto che l’art. 29 comprende (e non si esaurisce in) le denominazioni
registrate ai sensi del reg. 510/06, il CPI, ribadendo la salvezza delle disposizioni sulla repressione della concorrenza sleale (per appropriazione
di pregi, art. 2598, n. 2, c.c. (25)), le convenzioni internazionali in materia e
i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, sancisce il divieto di un uso decettivo di indicazioni geografiche e di denominazioni di
origine tale, appunto, da ingannare il consumatore, nonché l’impiego di
« qualsiasi mezzo » nella designazione o presentazione di un prodotto che
indichi o suggerisca che il prodotto stesso proviene da una località diversa
dal vero luogo di origine oppure che suggerisca o indichi qualità che sono
proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.
Le tre fattispecie indicate nell’art. 30 del CPI sono accomunate da uno
stesso presupposto rappresentato dall’ingannevolezza conseguente all’impiego del segno (26), mancando la quale verrebbe meno la tutela medesima.
Potrebbe però darsi il caso di prodotti alimentari etichettati con la
menzione del veritiero luogo di produzione (peraltro oggetto di uno specifico obbligo di legge ex d. lgs. 109/92 quanto ai prodotti alimentari preconfezionati (27)) e recanti un agganciamento ad una denominazione pro-

(24) Sul punto, anche in una prospettiva di riforma delle norme citate nel testo, Sena,
Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della Proprietà industriale, in Riv.
dir. ind., 2006, p. 17.
(25) Per i primi riferimenti si veda Di Tullio, L’appropriazione di pregi, in Commentario
breve al Diritto della Concorrenza diretto da Ubertazzi, Padova, 2004, p. 1763 s.
(26) In tal senso è orientata la dottrina: Benassi, Art. 30 – Tutela, in Scuffi, Franzosi e
Fittante (a cura di), Il Codice della Proprietà industriale, Milano, 2005, pp. 185-187 e Floridia, Il riassetto, cit., p. 145.
(27) Cfr. d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396
CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, che richiede, tra le menzioni obbligatorie sulla etichetta, l’indicazione della sede (art. 3, comma
1, lett. e), intendendosi per tale la «località ove è ubicata l’azienda o lo stabilimento » (art. 3,
comma 5, d. lgs. cit.) e prevedendo delle ipotesi di esonero al successivo art. 11. La dottrina
ha chiarito che il rispetto di quest’obbligo è assicurato dalla semplice indicazione del Comune di insistenza senza necessità dell’indirizzo completo. Così Pacileo, II diritto degli alimenti, profili civili, penali e amministrativi, Padova, 2003, p. 324. Aspetto diverso è quello
398

CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

tetta unitamente a claims del tipo « alla maniera di », « simile »: suddetta
presentazione del prodotto potrebbe condizionare in negativo la sussistenza dell’elemento decettivo con consequenziale esclusione della tutela
ex art. 30 CPI. In una simile fattispecie la protezione di una denominazione geografica (registrata) contro usurpazioni, imitazioni o evocazioni di
una denominazione registrata, anche quando l’origine vera del prodotto
sia indicata od accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo »,
« metodo », « alla maniera », non potrebbe essere invocata – né concessa –
in forza dell’art. 30 CPI, mancando il rischio di ingannevolezza richiesto
dalla disposizione. Tale fattispecie potrebbe pur sempre essere qualificata
come pubblicità ingannevole (28) o come fattispecie di concorrenza sleale,
in quanto appropriazione di pregi, ai sensi della seconda parte dell’art.
2598, n. 2, c.c. la cui applicazione sembra pacifica nel caso di DOP-IGP,
essendo questi segni patrimonio positivo di un concorrente (29) (o di un
gruppo), ed il connesso onere probatorio di più agevole assolvimento, posto che, nei casi di agganciamento ad una DOP-IGP, l’attribuzione della
titolarità è conferita ope legis. Tuttavia la tutela contro l’agganciamento
parassitario è soggetta, come noto, ai presupposti di applicazione della
norma sulla concorrenza sleale (primo tra tutti, il rapporto di concorrenza
tra le parti in giudizio), i quali, si osservi, non sono richiamati nei divieti
di cui all’art. 13 reg. 510/06.
Una tutela più aderente alla disposizione comunitaria di cui all’art. 13,

dell’indicazione della provenienza che, a mente dell’art. 3, comma 1, lett. m), è obbligatoria
«nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza
del prodotto ». Su tali aspetti si veda anche Maglio, La trasparenza dei prodotti alimentari: la
funzione dell’etichettatura nella tutela del consumatore, in questa rivista, 2001, p. 311.
(28) Ex pluribus, si veda il caso deciso con provvedimento n. 14821 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (PI4878 – Salamella Calabrese-Fiorucci) avente ad
oggetto l’etichetta del prodotto pubblicizzato, recante la dicitura «le specialità regionali –
salamella calabrese piccante – puro suino ». L’Autorità ha avuto modo di precisare che la
collocazione nel testo del messaggio dell’indicazione “Calabrese” e i caratteri grafici utilizzati risultassero idonei ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato
avesse le stesse qualità e caratteristiche dei salumi che godono del riconoscimento della
denominazione di origine protetta, in particolare della « Salsiccia di Calabria » DOP, senza
che l’indicazione in etichetta del luogo di produzione e di confezionamento valesse ad
escludere il carattere ingannevole del messaggio, in quanto detta indicazione, nel caso di
specie, risultava in caratteri assai più piccoli rispetto al resto del messaggio. In merito alla
casistica dell’AGCM prime note in Sebastio, Marchio, pubblicità e concorrenza, in Giust.
civ., 1999, p. 777.
(29) Cfr. Floridia, Correttezza professionale, in Aa.Vv. Diritto industriale, cit., pp. 346349.
SAGGI

399

lett. b) si rinviene in altre norme, estranee tanto al CPI quanto al codice
civile: tale è il caso del codice penale, in particolare gli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti
con segni falsi), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e
art. 517-bis (Circostanza aggravante per il caso di denominazione di origine o geografica protetta ai sensi della normativa vigente) (30), dall’altro,
l’art. 2 del d. lgs. 297/04 che, fatte salve le norme penali, commina la sanzione amministrativa (sino a tredicimila euro) a carico di chi «nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l’origine vera del
prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili ».
Non può poi dimenticarsi che l’art. 139 c. cons. legittima le Associazioni di categoria all’azione inibitoria per la tutela degli interessi collettivi
dei consumatori contemplati dall’art. 2, tra i quali l’adeguata informazione e la correttezza del messaggio pubblicitario sono annoverati (31).
Invero, anche nel CPI non mancano disposizioni sanzionatorie di natura penale: nel caso di specie vale ricordare l’art. 127, comma 1, che, salva l’applicazione degli articoli 473, 474 e 517 c.p., sanziona «chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti
in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme
del presente codice » con la multa fino a 1.032,91 euro. Nell’ipotesi di im(30) In giurisprudenza si è sancito che il reato di cui all’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti
industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la
semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché
detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti, distinguendosi in ciò dal reato di cui all’art. 474 c.p. che ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o l’alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce (cfr. Cass. pen.,
19 giugno 2007, n. 31482 in DVD JurisData). Sui profili di diritto penale connessi all’abuso di
DOP-IGP, per tutti, Pacileo, Il diritto degli alimenti, cit., p. 313. Prime indicazioni di dottrina con riferimento agli artt. 474 e 517 c.p.: Grosso, Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, p.
1265; Volpe, L’irregolarità nell’uso del marchio apposto su confezioni di olive rientra tuttora
nell’area dell’illecito penale? Analisi del reato di cui all’art. 517 c.p. nei suoi elementi costitutivi ed in rapporto ad altre figure “criminis” (nota a Trib. Foggia, Sez. riesame, 27 marzo 2000 n.
22 Soc. Bioconserve), in Dir. e giur. agr., 2002, p. 61.
(31) In merito alla recente novella di cui alla dir. 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali, cfr. per una prima introduzione, il dibattito Cinque voci sulla direttiva comunitaria 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali, in questa rivista, 2007, p. 1 ss.
400

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piego abusivo di una DOP-IGP, però, la disposizione del CPI dovrebbe
cedere all’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 297/04, in quanto quest’ultima
disposizione speciale ai sensi dell’art. 9, comma 1°, della l. n. 689/81 (32).
Da quanto precede risulta confermato che la disciplina della costituzione del titolo e la gestione dello stesso siano previste da fonti formalmente esterne a quelle afferenti al diritto industriale strettamente inteso;
sul piano della tutela contro gli usi illeciti, segnatamente in relazione a
quanto previsto all’art. 13, lett. b) del reg. 510/06, la protezione accordata
dal Codice di proprietà industriale è affiancata da altre fonti che, tendenti
ad assicurare tutela degli interessi economici dei consumatori, approntano
istituti pienamente corrispondenti a quanto richiesto dal regolamento generale in materia di denominazioni protette dei prodotti agro-alimentari.
3. – La sentenza del 26 febbraio della Corte di giustizia affronta, come
già anticipato, tre temi della disciplina comunitaria in materia DOP-IGP e
precisamente: a) la tutela delle denominazioni composte, b) la nozione di
genericità e c) la sussistenza dell’obbligo degli Stati membri di tutelare le
DOP-IGP registrate in ambito comunitario.
La prima questione sottoposta all’esame dei giudici comunitari riguarda la portata della protezione delle denominazioni composte, cioè di
quelle denominazioni costituite da due o più termini (appunto « Parmigiano Reggiano ») ponendosi in questi casi il quesito se la protezione debba essere accordata alla riproduzione (vietata) dell’intera e complessiva
denominazione oppure se la protezione debba essere riconosciuta ad ogni
elemento singolarmente considerato (33). Sul punto né il reg. 2081/92 né il
successivo reg. 510/06 prevede disposizioni ad hoc, essendo l’ipotesi solitamente oggetto di attenzione in sede di adozione del regolamento con il
quale la denominazione è registrata attraverso l’inserimento nei regolamenti di registrazione, laddove opportuno, di apposite note a piè di pagina le quali specificano che la richiesta di protezione non si estende a talune parti componenti la denominazione complessivamente registrata.
Al riguardo la giurisprudenza comunitaria è pacifica nel ritenere che
l’art. 13 del regolamento 1992 non consente di estendere automaticamente la protezione riconosciuta alla denominazione composta in quanto tale
(32) Secondo cui «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale ».
(33) Il tema ricorda la fattispecie del marchio complesso su cui, da ultimo, Sandri,
Commento a Trib. I° sentenza del 15 giugno 2005 (causa T-7/04), in Dir. ind., 2006, p. 128.
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anche ad ogni suo elemento, dovendosi escludere in ogni caso tale protezione allorché la porzione contestata sia un nome generico o comune (34)
(ad es. pecorino o prosciutto sono denominazioni generiche non sussumibili nell’ambito di protezione del regolamento). A fronte di tale problema la Corte di giustizia ha sempre riconosciuto la competenza del giudice
nazionale il quale deve attenersi a un’approfondita analisi fattuale secondo la ricostruzione risultante dagli atti di causa (35).
È stato osservato che tale posizione, confermata anche nel caso Parmesan II, individuando nel giudice nazionale la sede competente a decidere in ordine alla protezione o meno anche di un solo elemento costitutivo della denominazione composta, lascia aperta la possibilità di un vuoto di protezione in una causa nella quale venga sollevata la questione della genericità del nome “parmesan” (36). Al riguardo può osservarsi che il
rischio di potenziali giudicati difformi, peraltro non remoto, stanti le diverse sensibilità giuridiche ma anche la pluralità di istituti di diritto sostanziale e processuale, sembrerebbe ridursi alla luce delle successive statuizioni della Corte di giustizia con le quali si è sancita l’illiceità dell’uso
del termine “parmesan”, in quanto evocazione della DOP « Parmigiano
Reggiano » (37) e, anche, dell’affermazione della natura non generica del
termine parmesan (38).
L’arrêt riafferma in tal modo i precedenti comunitari emessi in tema di
estensione della tutela, nella misura in cui ribadisce che l’evocazione di
una DOP-IGP si concretizza nelle ipotesi in cui il termine utilizzato per
designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione (39).

(34) Cfr. sentenza del 9 giugno 1998, in cause riunite C-130/97 e C-129/97, Chiciak, p. 37.
(35) Cfr. ibidem, p. 38 e sentenza Parmesan II, pp. 20-31.
(36) La considerazione è di Capelli, La sentenza “Parmesan”: decisione sbagliata, in
Agrisole 7-13 marzo 2008.
(37) Cfr. sentenza Parmesan II, p. 49.
(38) Cfr. ibidem, p. 57 secondo cui «non avendo la Repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione “parmesan” riveste carattere generico, l’utilizzazione del termine “parmesan” per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano” deve essere considerata, nella fattispecie, lesiva della tutela riconosciuta dall’art. 13,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 ».
(39) Cfr. sentenza 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, p. 25. Questo caso originava da una controversia tra il Consorzio per la tutela del
formaggio Gorgonzola e due società di diritto austriaco, nella quale il primo chiedeva l’ini-
402

CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

La Corte di giustizia, conformemente ai propri precedenti, inoltre, ha
avuto modo di riaffermare la prescindibilità dal rischio di confusione ai fini della tutela ex art. 13 del regolamento sulle DOP-IGP, rischio che, al
contrario, nel diritto dei marchi costituisce il tradizionale limes del monopolio (40). Come già sancito nel caso Cambonzola, l’evocazione di una denominazione protetta ben potrà essere illecita anche in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa (41).
Può essere, tuttavia, di un certo interesse sottolineare che mentre nel
caso “Cambonzola”, l’evocazione contra jus veniva accertata ricorrendo
all’osservazione dell’identità merceologica dei prodotti e dalla sussistenza
di uno stesso numero di sillabe – alcune delle quali identiche nei due termini interessati (Cambozola vs. Gorgonzola) –, nel caso Parmesan II la
Corte riferisce le fattispecie evocative vietate anche a casi di « somiglianza
concettuale » (42), i cui caratteri sembrano ancor più ampi, se non anche
sfumati, rispetto a quelli professati precedentemente.
Quanto al secondo profilo preso in considerazione dalla Corte, in ra-

bitoria della distribuzione di un formaggio erborinato con la denominazione “Cambozola”
e la cancellazione del relativo marchio depositato. La Corte di giustizia, in questa occasione, ha stabilito che la nozione di evocazione di cui all’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 2081/92 si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del
nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce
che fruisce dalla denominazione, precisando che l’evocazione illecita ai sensi dell’art. 13
ben può sussistere anche «in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui
è causa ». Sull’affine tema della liceità delle operazioni di ulteriore trasformazione di prodotti DOP-IGP fuori dalla zona tipica indicata nel disciplinare depositato si veda sentenza
della Corte del 25 giugno 2002, in causa C-66/00, cit., sentenza del 20 maggio 2003 in causa
C-469/00 (Ravil) e sentenza del 20 maggio 2003 in causa C-108/01 (Salumificio S. Rita). I citati precedenti sono una riproposizione nell’ambito delle DOP-IGP dei principi formulati
dalla Corte di Giustizia nella sentenza 16 maggio 2000, causa C 388/95 (Rioja), su cui prime
note in Bianchi, « In vitro veritas » ovvero dell’imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria, in
Dir. giur. agr., 2001, p. 24; Borraccetti, La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso del Rioja, in Riv. dir. agr., 2000, p. 306.
In argomento anche Capelli, Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con DOP e IGP
secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni
d’origine, in Dir. com. scambi int., 2003, p. 105.
(40) Salvi quelli che godono di rinomanza. Sulle funzioni del marchio, senza alcuna
pretesa di esaustività, Ricolfi, La tutela del marchio, in Aa.Vv., Diritto industriale, cit., pp.
135-142 e Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996.
(41) Cfr. sentenza Gorgonzola, cit., p. 26 e sentenza Parmesan II, p. 45.
(42) Cfr. sentenza Parmesan II, p. 47 s.
SAGGI

403

gione dell’eccezione sollevata dalla difesa relativa all’asserita genericità
del termine contestato, la Corte supera il precedente (Bigi) nel quale si era
limitata ad osservare come fosse «tutt’altro che evidente che la denominazione “parmesan” sia divenuta generica » (43), per escludere che detto termine possa esser considerato come termine generico ex art. 3 del reg.
2081/92 (oggi, con alcune innovazioni, art. 3 reg. 510/06).
La decisione riprende la consolidata giurisprudenza elaborata sulla nozione di genericità della denominazione protetta, la cui sussistenza è motivo ostativo della registrazione (art. 3 cit.) la quale, se erroneamente concessa, è passibile di annullamento da parte del giudice comunitario (44),
determinando inoltre il venir meno dell’applicazione dell’art. 13 e dell’art.
14 (rapporti tra denominazioni e marchi di impresa).
Orbene, posto che le denominazioni divenute generiche non possono
essere registrate, l’art. 3 del regolamento istitutivo delle DOP-IGP stabilisce che, per determinare se una denominazione sia o meno generica, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti, e in particolare della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle
zone di consumo, della situazione esistente in altri Stati membri e delle
pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. La Corte, chiamata in altre
cause ad interpretare tale nozione, ha costantemente svolto, e richiesto,
un’articolata e motiva indagine sugli elementi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale desumibili dalle normative nazionali e comunitarie pertinenti, la percezione che il consumatore medio
ha della pretesa denominazione generica, unitamente ad altre circostanze
ritenute di volta in volta rilevanti (45).
(43) Cfr. sentenza Bigi, cit., p. 20.
(44) Per un precedente in termini si veda sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo
1999, in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96 (Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese c. Commissione) avente ad oggetto la richiesta di
annullamento del regolamento della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio nella parte
in cui dispone la registrazione del termine « Feta » come denominazione di origine protetta. Nel caso di specie, la Corte avendo concluso nel senso dell’errore di diritto in cui era incorsa la Commissione nell’applicare i fattori di cui l’art. 3, n. 1, comma 3, del regolamento
2081/92, ha annullato il regolamento impugnato nella parte in cui dispone la registrazione
della denominazione “Feta” come DOP. Sul precedente si vedano le note di Costato e Di
Lauro, in Riv. dir. agr., 1999, II, p. 130.
(45) Per una conferma e, insieme, una ricognizione dei criteri posti dalla Corte di giustizia, si veda il recente pronunciamento del 12 settembre 2007 del Tribunale di I grado in
causa T-291/03 (Grana Biraghi), nel quale il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Pa-
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CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

Nel ribadire l’orientamento più volte espresso in tema di genericità, la
Corte di giustizia riprende un ulteriore argomento già utilizzato in precedenza agli stessi fini: nell’indagare la natura generica o meno del termine
controverso, i giudici comunitari non hanno mancato di trarre argomentazioni a favore della « non genericità », e dunque della tutela, della denominazione registrata dalla circostanza che gli operatori professionali, nell’utilizzare il termine assertivamente generico, abbiano accompagnato la
presentazione con segni o claims allusivi alle tradizioni correlati al termine stesso (46).
4. – Come già menzionato, il ricorso introduttivo della Commissione
aveva ad oggetto la dichiarazione dell’inadempimento per omissione della Repubblica Federale di Germania in ragione del suo formale rifiuto di
perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione
“parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplina-

dano aveva impugnato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la quale, sull’asserzione del carattere generico
del termine “grana”, nonché della valenza descrittiva di una qualità essenziale dei prodotti
interessati, aveva concluso per la registrabilità del marchio depositato (Grana Biraghi), ribaltando la decisione (di rigetto della richiesta di registrazione) emessa in prime cure. Il Tribunale di I grado giunge ad annullare la decisione impugnata precisamente in forza dell’omessa applicazione dei criteri espressi dalla giurisprudenza sull’art. 3 del reg. 2081/92 da
parte della decisione gravata.
(46) Cfr. sentenza Parmesan II secondo cui «(n)el valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento
n. 2081/92, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello
Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di
tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria » (cfr. p. 53), osservando che «dalla documentazione sottoposta alla
Corte risulta che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione “parmesan” commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. È legittimo dedurne che i consumatori in tale Stato membro percepiscono il formaggio “parmesan” come un formaggio associato all’Italia anche se, in realtà, è stato prodotto in un altro Stato membro » (cfr. p. 55). Così argomentando la Corte sembra voler stigmatizzare il fenomeno del look-alike per ribadire il carattere non generico della denominazione controversa. In argomento una prima introduzione in Franceschelli, Marchi e presentazione con aria di famiglia ed elementi inveritieri circa l’origine o provenienza dei prodotti
entranti nella loro composizione, in Studi Riuniti di diritto industriale, Milano, 1972, p. 375 e,
da ultimo, Franzosi, Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind.,
2004, p. 77.
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re della denominazione d’origine protetta « Parmigiano Reggiano », pregiudicando così il perseguimento degli scopi del regolamento 2081/92 inerente il contrasto delle usurpazioni delle DOP-IGP (47).
La Commissione, tuttavia, non poteva ignorare che in diritto tedesco
le violazioni dei diritti conferiti ad una denominazione registrata sono
passibili di tutela giurisdizionale secondo le norme nazionali in tema di
concorrenza sleale e di segni distintivi, che peraltro riconoscono la legittimazione attiva non solo al titolare della denominazione ma pure ai concorrenti, alle associazioni d’imprese ed alle associazioni dei consumatori.
Per questo motivo – è lecito inferire – il ricorso della Commissione ha sostenuto la diversa finalità tra un processo civile relativo ai diritti di proprietà intellettuale, qui la denominazione protetta, e la repressione dei
comportamenti indicati all’art. 13 del reg. 2081/92 che sarebbe preordinata
– nella ricostruzione della ricorrente – alla tutela degli interessi economici dei consumatori e non già di quelli degli operatori economici.
Impostata in questi termini, però, la più efficace difesa della Repubblica Federale di Germania non poteva che essere, e tale è stata, quella di sostenere, vittoriosamente, che il reg. 2091/92 (segnatamente gli artt. 10 e
13) non richiede l’adozione di misure di polizia amministrativa (48) specifiche per il comparto DOP-IGP.
Mancando nel reg. 2081/92 una disposizione che in modo espresso obblighi gli Stati membri a prevedere misure sanzionatorie per le violazioni
dell’art. 13 e, in secondo luogo, qualificando le denominazioni di origine
nell’ambito del solo diritto industriale, la difesa ha buon gioco nel sostenere che le misure nazionali predisposte sono sufficienti e in linea con
quanto previsto per gli altri diritti di proprietà industriale o per la tutela
della leale concorrenza.
L’argomento infatti coglie nel segno: una normativa quale quella tedesca è idonea, sancisce la Corte, a garantire la tutela di interessi diversi da
quelli dei produttori dei beni protetti da una denominazione protetta e tra
questi anche gli interessi dei consumatori (49).
Conclusione invero dovuta in base alla prospettazione data dalle parti:
da un lato, l’art. 10 del reg. 2081/92 si riferisce ai pre-market controls e cioè
al controllo qualitativo e alle procedure di garanzia di conformità che, con
tutta evidenza, non possono che competere allo Stato nel quale insiste l’area geografica il cui toponimo sia stato registrato come DOP-IGP. È pale(47) Cfr. sentenza Parmesan II, pp. 1 e 58-61.
(48) Cfr. ibidem, pp. 65-66.
(49) Cfr. ibidem, p. 70.
406

CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

se, in altri termini, che il controllo di cui all’art. 10 non si riferisca alle misure di repressione attivabili ex officio dagli Stati membri (50).
Argomentazione in parte differente si rinviene invece rispetto alla seconda disposizione invocata (art. 13), la quale descrive, come già anticipato, gli illeciti senza nulla precisare in ordine alla natura della tutela giurisdizionale e dunque delle misure necessarie a perseguire la violazione dei
diritti conferiti dalla registrazione.
Si deve nuovamente precisare che il rigetto della richiesta della Commissione, su questo specifico elemento, non è motivato dall’esclusione
espressa dell’obbligo controverso ma, più precisamente, in ragione del
mancato assolvimento dell’onere probatorio, incombente sulla ricorrente,
dell’inadempimento della Repubblica Federale di Germania rispetto alla
protezione da accordare ex art. 13, atteso inoltre che le misure nazionali
adottate risultano – a giudizio della Corte – comunque idonee a tutelare la
DOP « Parmigiano Reggiano » (51).
Questa precisazione è opportuna in quanto la Corte ha avuto cura di
precisare che «la facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e
completa applicazione qualora ciò si renda necessario » (52).
Il ragionamento del giudice comunitario, sul punto, si articola dunque
su due elementi: in primo luogo, nell’ordinamento tedesco le violazioni
dell’art. 13 del reg. 2081/92 (oggi reg. 510/06) sono passibili di repressione
mediante istituti di diritto industriale o a titolo di concorrenza sleale; tanto
basta alla Corte per ritenere idoneamente tutelati gli interessi dei produttori di DOP-IGP e dei consumatori. In secondo luogo, la Corte non ritiene
che la Commissione abbia dimostrato l’inadempimento relativo alla mancata repressione degli usi illeciti di denominazioni protette.
La decisione sul merito dunque è basata esclusivamente sul dato testuale del regolamento nel testo consolidato prima del reg. 510/06 e senza
che siano state prese in considerazione le altre disposizioni della legislazione alimentare, le quali avrebbero offerto spunti interpretativi destinati
probabilmente ad approdare a diverse conclusioni.
5. – L’esposizione che precede evidenzia due elementi. In primo luogo, la disciplina giuridica delle denominazioni geografiche registrate dei
(50) Cfr. ibidem, pp. 73-78.
(51) Cfr. ibidem, p. 80 s.
(52) Cfr. ibidem, p. 68.
SAGGI

407

prodotti agro-alimentari presenta peculiarità proprie che valgono a distanziare queste ultime dalle altre privative industriali, segnatamente i segni
distinti dell’impresa. In secondo luogo, nel caso di specie, la decisione
della Corte di rigettare la richiesta della Commissione di sanzionare la
mancata repressione d’ufficio delle violazioni di cui all’art. 13 del reg.
2081/92 è basata sulla qualificazione del regime di tutela proprio delle denominazioni registrate alla luce della proprietà industriale.
Minor fondatezza tale decisum assume se raffrontato al nuovo reg.
510/06 e al regolamento 882/04 (53), che fa parte integrante della legislazione alimentare entrata in vigore negli ultimi anni. Infatti, considerando
il campo di applicazione del regolamento sulle DOP-IGP si può agevolmente osservare che esso disciplina la registrazione, la tutela e il sistema
di controllo di siffatte produzioni agro-alimentari, mirando a incoraggiare
la diversificazione ed il miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli ed
alimentari e la tutela del consumatore (cons. 4).
Trattandosi di norme relative alla produzione e distribuzione dei prodotti alimentari, deriva l’attrazione del reg. 510/06 all’interno della « legislazione alimentare » la cui definizione, legislativamente posta dall’art. 3
del reg. 178/02 (54), è la seguente «le leggi, i regolamenti e le disposizioni
amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse
tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati ».
Questa definizione, vigente anche a livello nazionale, pone in rilievo i
due ambiti costitutivi della legislazione alimentare: da un lato, gli «alimenti in generale», dall’altro, la «sicurezza degli alimenti ».
Stante il riferimento agli « alimenti in generale » e dunque l’idoneità
del regolamento sulle DOP-IGP a far parte della legislazione alimentare,
(53) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
(54) Regolamento 178/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002 «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ». Una lettura organica del regolamento è data in Aa.Vv., La sicurezza alimentare nell’Unione europea (reg. n. 178/02/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), IDAIC – Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (a cura di), in Nuove leggi civ. comm., 2003,
nn. 1-2.
408

CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

dovrebbe conseguirne l’applicabilità delle altre norme di « diritto alimentare » (55) e, in particolare, del reg. 882/04 relativo – tra l’altro – ai « controlli ufficiali intesi a verificare la conformità in materia di alimenti ».
L’art. 1 di quest’ultimo regolamento precisa che l’ambito proprio del
controllo ufficiale sugli alimenti non è limitato alla sola prevenzione e
(55) A partire dalla seconda metà degli anni novanta, anche in risposta all’accresciuta attenzione dell’opinione pubblica e dei mass-media sul tema della sicurezza alimentare, si è
assistito ad una intensa opera di riforma della legislazione comunitaria in materia di produzione e commercializzazione degli alimenti, incluse le bevande, e dei mangimi. La legislazione alimentare comunitaria riposa attualmente su di un regolamento di carattere generale, il regolamento 178/02 cit., che costituisce il primo atto legislativo del nuovo approccio
comunitario alla sicurezza, maturato alla luce del trattato di Maastricht e impostosi nell’agenda politica comunitaria dopo gli scandali alimentari dell’ultimo decennio. La nuova legislazione alimentare ha comportato un’ampia opera di riforma della previgente disciplina
comunitaria igienico-sanitaria, della normativa sul controllo ufficiale e stessa legislazione
sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (quest’ultima, allo stato attuale,
solo in fase di proposta della Commissione). La dottrina più attenta ha, da tempo, evidenziato come i caratteri della legislazione alimentare possano assumere i connotati di un sistema normativo autonomo. In tale senso, per tutti, Costato secondo cui «La natura del
tutto particolare del cibo, unita alla funzione che esplica il sistema normativo di protezione del
consumatore fanno sì che le norme alimentari acquisiscano una tale specificità che progressivamente le portano a poter essere considerate un vero e proprio diritto, nel senso che esso possiede principi propri che ne consentono l’autointegrazione, e regole generali quali risultano, in particolare, dal reg. 178/2002 » (Costato, I principi fondanti il diritto alimentare, in Riv. dir. alim.,
2007, p. 5). Recentemente in tema di rapporti tra il reg. 178/02 e la disciplina sull’etichettatura dei prodotti alimentari (con particolare riferimento alla posizione di garanzia del rivenditore finale), la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza del 23 novembre 2006
in causa n. C-315/05 (Lidl Italia c. Comune di Arcole), in Riv. dir. com. scambi int., 2006, p.
671 con commento critico di Pisanello, La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari à la croisée des chemins. Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 23
novembre 2006 in causa n. C-315/05, e in Danno e resp., 2007, p. 989, con commento di Arbour, Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Lidl e Bilka: un binomio sfasato?. La sentenza è stata invece accolta con favore da Albisinni, Dalla legislazione al diritto alimentare:
tre casi, in Riv. dir. alim., 2007, p. 12. Per una prima introduzione al diritto alimentare: Costato, Compendio di diritto alimentare, cit.; Id., Principi di diritto alimentare, in Dir. e giur.
agr. e amb., 2002, p. 348; Id., L’agricoltura e il nuovo regolamento sull’igiene delle produzioni
alimentari, ivi, 2004, p. 735; Poto, Rolando e Rossi, La sicurezza alimentare tra Unione Europea, Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Torino, 2006; Aversano e Pacileo, Prodotti alimentari e legislazione, Bologna, 2006; Capelli, Silano e Klaus,
Nuova disciplina del settore alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare, Milano,
2006; O’rourke, European Food Law, Londra, 2005; Pacileo, II diritto degli alimenti, cit.;
Chalmers, Food for Thought: Reconciling European Risks and Traditional Ways of Life, in
Modern Law Rev., 2003, 66, p. 532; Hervey, Mapping the Contours of European Union Health
Law and Policy, in Eur. Publ. Law, 2002, p. 8; Maglio, La trasparenza dei prodotti alimentari, cit.
SAGGI

409

reazione contro i rischi inaccettabili alla salute umana (lett. “a” art. 1 cit.)
ma comprende anche il compito – quasi tutorio – della leale concorrenza
tra imprenditori del settore mangimistico ed alimentare, così come pure
la protezione del consumatore da etichette, comunicazioni e pratiche illecite (lett. “b” art. 1 cit.) (56).
Tale disposizione è decisiva anche al fine di dare un contenuto corretto alla nozione di « non conformità alla legislazione alimentare » al cui accertamento il reg. 882/04 àncora, in modo diretto, due conseguenze di
non secondaria importanza.
La prima è prevista dall’art. 54.1 in base al quale «l’autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l’operatore
ponga rimedio alla situazione » potendo disporre, direttamente e senza il
medium di una disposizione nazionale di trasposizione, una delle misure
correttive previste dal successivo paragrafo 2 (57).
La seconda conseguenza è disciplinata dal successivo art. 55 del reg.
882/04 a mente del quale «gli Stati membri stabiliscono le regole in materia

(56) Cfr. art. 1.1 (Oggetto e campo di applicazione) del reg. 882/04 secondo cui «Il presente regolamento fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli
accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente; e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di
informazione dei consumatori ».
(57) L’elenco delle “azioni” (meglio, atti amministrativi) che l’autorità competente può
o deve comminare a fronte dell’accertamento di una « non conformità”, di cui all’art. 54.2
del reg. 882/04, si chiude con una clausola generale relativa al diritto-dovere dell’autorità
competente di comminare «qualsiasi altra misura ritenuta opportuna ». Non sfugge che le
misure indicate dettagliatamente nel citato art. 54.2 sono rivolte principalmente a non
conformità presentanti un rischio per la salute umana (e precisamente: a) l’imposizione di
procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione
di mangimi o alimenti; d) l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da
quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; f) la sospensione o il ritiro del
riconoscimento dello stabilimento; g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da
paesi terzi; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna); il dato, tuttavia, non appare dirimente per contraddire l’applicazione, in questa sede suggerita, dell’art. 54 anche alle non
conformità relative alle violazioni delle disposizioni a tutela della leale concorrenza e degli
interessi dei consumatori (di cui alla lett. b) dell’art. 1 del reg. 882/04).
410

CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e
sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della
salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per
assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ». Questo articolo, nella misura in cui obbliga lo
Stato membro a stabilire sanzioni per il caso di violazione della normativa sugli alimenti (come definita dall’art. 3 del reg. 178/02), sembra applicabile anche alla disciplina di cui al reg. 510/06 in tema di denominazioni
DOP o IGP.
La tesi qui sostenuta dell’applicabilità del reg. 882/04 anche al comparto DOP-IGP risulta peraltro confermata anche da altri indici.
Il cons. n. 16 del reg. 510/06 richiede che «le denominazioni d’origine e
le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati ». La lettura del considerando non lascia adito a dubbi dal momento che in esso è richiamato tanto il controllo (vigilanza pubblica) di cui al reg. 882/04 quanto il (diverso
aspetto del) controllo qualitativo di cui all’art. 10 del reg. 510/06 (e dell’abrogato reg. 2081/92).
Si tratta pur sempre di un considerando e si deve ammettere che il reg.
510/06, analogo in ciò al reg. 2081/92, non contenga una norma dispositiva che espressamente vincoli gli Stati alla repressione pubblica degli usi illeciti delle denominazioni protette.
Non è meno vero, tuttavia, che il reg. 882/04 espressamente esclude
dal suo campo di applicazione «i controlli ufficiali volti a verificare la
conformità alle norme sull’organizzazione comune del mercato dei prodotti
agricoli » (art. 1.2), mentre l’art. 1.3 «lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali ».
Tra le disposizioni specifiche ora citate è dato collocare anche quelle
previste dal reg. 510/06, di ciò avendosi conferma dal cons. n. 9 del reg.
882/04 secondo cui «Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
SAGGI

411

dei prodotti agricoli ed alimentari, e il regolamento (CEE) n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari contengono misure specifiche per la verifica della
conformità ai requisiti in essi contenuti. I requisiti del presente regolamento
dovrebbero essere sufficientemente flessibili per tener conto della specificità
di tali ambiti ».
Occorre dunque chiedersi non tanto se la disciplina del reg. 882/04 sia
applicabile o meno alle attività di controllo pubblico relative alla verifica
della conformità anche alla disciplina DOP-IGP (quesito cui sembra idonea la risposta positiva), quanto in che cosa consista la richiamata « applicazione con flessibilità ».
Per procedere a questa indagine, si deve brevemente illustrare il contenuto del reg. 882/04 il quale s’inserisce nella costruzione di un autonomo settore legislativo dedicato alla produzione e commercio degli alimenti.
Il regolamento 882/04 pone, come anticipato, la disciplina orizzontale
relativa ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità in materia di
alimenti, mangimi e benessere animale. Questo regolamento si compone
di 67 articoli suddivisi in dieci titoli e precisamente: tit. I (oggetto, campo
di applicazione e definizioni, artt. 1-2), tit. II (controlli ufficiali ad opera
degli Stati membri, artt. 3-31), tit. III (laboratori di riferimento, artt. 3233), tit. IV (assistenza e cooperazione amministrativa nei settori dei mangimi e degli alimenti, artt. 34-40), tit. V (piani di controllo, artt. 41-44), tit.
VI (attività comunitarie, artt. 45-53), tit. VII (misure di attuazione, artt.
54-56), tit. VIII (adattamento della normativa comunitaria, artt. 57-61), tit.
IX (disposizioni generali, artt. 62-66), tit. X (disposizioni finali, art. 67).
Tale nutrito insieme di disposizioni mira a che gli Stati membri organizzino in modo sistematico e uniforme i controlli ufficiali sui mangimi,
alimenti e sul benessere animale (58), e dispongano di un apparato di controllo e di un sistema sanzionatorio adeguato alla nuova disciplina alimentare. Così, ad esempio, si prevede che gli Stati membri garantiscano
«che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del
presente regolamento » (art. 3.1 del reg. 882/04). Sempre a titolo esemplificativo, si può ricordare che tale regolamento dispone che i controlli ufficiali nazionali siano eseguiti in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare (art. 3.3), secondo procedure fissate dal

(58) Cfr. cons. n. 6 reg. 882/04.
412

CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

regolamento medesimo (art. 8), che siano designate le autorità nazionali
competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal regolamento medesimo (59) (art. 4.1), che i controlli siano efficaci
e appropriati (art. 4.2. lett. a) e (siano) condotti in assenza di conflitto di
interessi (lett. b), da personale adeguatamente formato (art. 6) o, ancora,
che a livello nazionale sia elaborato un « piano integrato di controllo nazionale pluriennale » (60) (art. 42). Senza voler dire delle altre disposizioni
che riguardano l’organizzazione degli audit comunitari sui singoli Stati
membri (art. 45) o le norme in tema di controlli all’importazione o esportazione (61).
Orbene, la condizione di « applicazione con flessibilità », richiamata
dal reg. 882/04 con riferimento alla verifica della conformità degli operatori del settore alimentare alla normativa di cui al reg. 510/06, deve essere
intesa rispetto all’insieme del reg. 882/04; è altresì chiaro che questa con-

(59) Per l’indicazione dell’autorità nazionale compente si veda l’art. 2 del d. lgs. 6 novembre 2007, n. 193 – «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore » entrato
in vigore il 24 novembre 2007.
(60) Più precisamente tale piano nazionale deve contenere le informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, con particolare attenzione: a) sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei
controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi; b) sulla categorizzazione
del rischio delle attività interessate; c) sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono;
d) sull’organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti; e) sui sistemi di controllo
applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti
incaricati dei controlli ufficiali in tali settori; f) se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo; g) sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all’articolo 4, paragrafo 2; h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di
cui all’articolo 6; i) sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9; j) sull’organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana; k) sull’organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca.
(61) Queste ultime da leggersi in combinato con il reg. n. 854/2004/CE, «che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano » e la dir. n. 2002/99/CE recante norme di polizia sanitaria per produzione, trasformazione, distribuzione ed introduzione di prodotti di origine animale destinati al
consumo umano, recepita in Italia con d. lgs. 27 maggio 2005, n. 117, Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la
distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
SAGGI

413

dizione non può risolversi in una semplice « non applicazione » del regolamento sui controlli al caso delle attività economiche connesse alle
DOP-IGP.
Sulla base di queste premesse, sembra possibile ritenere che la “flessibilità” possa essere rettamente riferita alle modalità di predisposizione del
piano pluriennale nazionale, nel quale, ad esempio, sia programmato un
maggior controllo sulla conformità ai requisiti di sicurezza alimentare rispetto a quella del reg. 510/06.
Analogamente, il criterio della flessibilità potrà congruamente riferirsi
all’obbligo di formazione del personale nell’ottica della selezione degli argomenti da inserire nel piano di formazione dei soggetti tenuti al controllo ufficiale.
Al contrario, meno evidente sembrerebbe un’applicazione flessibile
dell’art. 55 (sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive) del reg. 882/04
rispetto alle violazioni del reg. 510/06, in particolare quelle relative ai diritti conseguenti alla registrazione (art. 13 reg. 510/06): osservazione ovvia
è il ritenere che le sanzioni o sono poste o non lo sono.
Più articolato si pone invece il discorso sull’applicazione della clausola di flessibilità nel caso dell’art. 54 del reg. 882/04, in tema di azioni per il
caso di « non conformità » alla legislazione alimentare con particolare riferimento al reg. 510/06. A questo riguardo si può sostenere che l’autorità
competente ben potrebbe, nell’ambito della programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali ex art. 1 ed art. 42 del reg. 882/04, decidere di
non sottoporre a stretto monitoraggio e controllo le violazioni dei diritti
di privativa dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta registrata; tuttavia, a fronte di un esposto ad hoc, ad esempio formulato dal
Consorzio o da un’associazione dei consumatori, il rifiuto di impartire le
misure appropriate per superare la non conformità accertata (ad esempio,
l’ordine di modificare le etichette), sarebbe in contrasto con il disposto
dell’art. 54.
6. – Non sfugge che le considerazioni svolte nel paragrafo precedente
possano comportare un notevole salto in avanti nella tutela delle DOPIGP, che si vedrebbero garantite e sul piano civilistico e su quello amministrativo/penale, costringendo alcuni Stati membri ad introdurre disposizioni sanzionatorie ad hoc (ex art. 55 reg. 882/04) ovvero riformulare l’approccio alla vigilanza del mercato (in linea con i poteri-doveri di cui all’art. 54 del reg. 882/04).
La decisione della Corte nella misura in cui ha escluso l’inadempimento dello Stato membro non già in ragione di una radicale inesistenza
414

CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA

dell’obbligo de quo, ma in forza del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Commissione, autorizza a ritenere che il precedente possa essere oggetto di un’ulteriore riflessione che chiarisca le relazioni
tra il regolamento 510/06 e la legislazione alimentare sopra brevemente richiamata.
Sullo sfondo resta la valutazione dell’opportunità, se non anche di ragionevolezza, di una tutela più intensa delle denominazioni di origine dei
prodotti alimentari rispetto alle altre privative industriali. Questo giudizio,
tuttavia, attiene alla sfera della politica del diritto e non già all’applicazione delle norme poste in materia di produzione, commercio e consumo di
prodotti alimentari.

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Sentenza CG-UE nel caso Parmesan II

  • 1. DANIELE PISANELLO Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II Sommario: 1. Introduzione. – 2. Denominazioni registrate e proprietà industriale. – 3. La sentenza Parmesan II: denominazioni composte, genericità e tutela contro gli usi contra legem. – 4. Sull’obbligo degli Stati membri di reprimere gli usi illeciti delle DOP-IGP. – 5. Una possibile ricostruzione alternativa dell’obbligo di misure repressive ex officio in base alla legislazione alimentare. – 6. Conclusioni. 1. – Con la sentenza della Corte di Giustizia resa il 26 febbraio 2008 nella causa C-132/05 (Commissione c. Germania) (1) si aggiunge un altro precedente alla giurisprudenza comunitaria in materia di denominazioni di origine tutelate in base al regolamento 2081/1992/CEE, oggi regolamento 510/2006/CE, « relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari » (2). Chiamata a decidere dell’inadempimento per omissione della Repub(1) D’ora in avanti, per brevità, anche Parmesan II: il precedente, parzialmente in termini, è contenuto nella sentenza della Corte del 25 giugno 2002, causa C-66/00 (Bigi), su cui prime note in Costato, Parmigiano e Parmesan, in Riv. dir. agr., 2003, II, p. 184 e Catozzi, Diritto comunitario e tutela penale delle denominazioni di origine: il caso “Parmesan”, in Dir. com. scambi int., 2001, p. 93. (2) Il regolamento del 2006 sostituisce integralmente il precedente regolamento CEE 2081/1992 innovando il regime previsto per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche extraeuropee e per le persone fisiche o giuridiche residenti in Stati non membri dell’Unione Europea, e, infine, inserendo alcune modifiche alla luce della prassi e giurisprudenza maturata nei quasi quindici anni di applicazione del primo regolamento. In argomento: Pisanello, La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in questa rivista, 2006, p. 556. Sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti alimentari prime indicazioni in Rook Basile, I segni distintivi dei prodotti agricoli, in Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 2003. Si veda anche: Fettes, Appellations d’origine et indications géographiques: le règlement 2081/92 et sa mise en oeuvre, in Rev. marché U.E., 1997, p. 141; Borghi, Aspetti giuridici delle DOP e delle IGP, i problemi connessi e i rapporti con l’Autorità Garante della concorrenza, in Dir. giur. agr., 1998, p. 261; Germanò, Le indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs, in Riv. dir. agr., 2000, p. 413; Albisinni, L’origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale, ivi, p. 23; Capelli, La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione Europea, in Dir. com. scambi int., 2001, p. 177.
  • 2. 390 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA blica Federale di Germania in ragione del suo formale rifiuto di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione parmesan nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d’origine protetta « Parmigiano Reggiano », favorendo così – a detta della Commissione – l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, la Corte ha affrontato e risolto preliminarmente due eccezioni formulate dalla convenuta, aventi ad oggetto l’estensione delle denominazioni composte e la natura generica o meno del termine parmesan; decise le due questioni preliminari in senso favorevole alla Commissione (e dunque della DOP Parmigiano Reggiano) il giudice comunitario ha però rigettato la richiesta di dichiarazione di inadempimento per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Come noto, il reg. 2081/92 ha istituto una procedura comunitaria per l’accreditamento della provenienza geografica di un prodotto agro-alimentare (3) che, concludendosi con la registrazione di una DOP o una IGP (4), porta alla costituzione di un titolo di privativa industriale: la de- (3) Tale procedura ha una struttura complessa, che si dipana in due sub-procedimenti autonomi e strettamente collegati, in cui il primo (nazionale) è propedeutico allo svolgimento del secondo (fase decisoria innanzi alla Commissione europea). In tal senso essa sembra sussumibile nello schema di coamministrazione, su cui prime indicazioni in Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria: la coamminsitrazione nei settori di interesse comunitario, Padova, 1993 e, per una applicazione nel settore della legislazione ambientale e alimentare, Porchia, La coamministrazione nell’ordinamento comunitario: il caso degli OGM, in Ferrara e Marino (a cura di), Gli organismi geneticamente modificati, sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente, Milano, 2003. Per una dettagliata ed attenta ricostruzione dell’iter di registrazione v. Tar Toscana, n. 507/2005 depositata il 9 febbraio 2005, disponibile sul sito http://www.giustizia-amministrativa.it/. (4) Nel presente contribuito si farà riferimento alla DOP (denominazioni di origine protetta) e alla IGP (indicazione geografica protetta) anche mediante l’espressione denominazione protetta o tutelata. La definizione di DOP è data dall’art. 2.1 (a) del regolamento istitutivo secondo cui è denominazione d’origine «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata ». Questa definizione riprende quella delle denominazioni tutelate ai sensi dell’Arrangement di Lisbona del 1958 per la protezione e registrazione internazionale delle denominazioni di origine (nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967), atteso che anche in tal caso il legame qualità e territorio è di natura assorbente e obbiettiva (cfr. Galli, Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, in Riv. dir. ind. 2004, p. 60). Per la definizione di « indicazione
  • 3. SAGGI 391 nominazione registrata può essere utilizzata solo per designare prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente (5). Il diritto di usare la denominazione registrata è riservata ai soli produttori che immettono sul mercato un prodotto conforme al disciplinare e che, stando all’ordinamento italiano, siano iscritti al sistema di controllo autorizzato ed abbiano ottenuto la certificazione di conformità per il lotto di produzione etichettato con la denominazione protetta (cfr. art. 1 d. lgs. 297/04) (6). Il contenuto della protezione di una denominazione protetta (DOP o IGP) è definito dal regolamento istitutivo all’art. 13 ai sensi del quale è vietato: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una deno- geografica » si veda l’art. 2.1 (b) dal quale risulta che essa è espressione di un legame meno intenso con il territorio (è sufficiente che solo « una determinata qualità » sia dovuta alla localizzazione geografica) mancando, in questo caso, quel rapporto esclusivo o prevalente tra il terroir e la qualità del prodotto che, invece, pervade la DOP. Sul piano degli effetti giuridici, invece, non esiste alcuna differenza tra le due tipologie. (5) La Corte ha avuto modo di precisare che, a seguito dell’istituzione del sistema di registrazione comunitaria delle DOP e delle IGP, le normative nazionali istituenti marchi regionali (o, comunque, territorialmente definiti) sarebbero illegittime per contrasto con gli artt. 28 e 30 del Trattato CE in combinato con il reg. 2081/92 (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2003, causa C-6/02, Commissione c. Rep. francese). Per un altro precedente, solo parzialmente in termini, in cui era controversa una normativa – sempre d’oltralpe – istitutiva di un marchio “montagna” si veda la sentenza del 7 maggio 1997, in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94 (Pistre e altri), nel quale si è stabilito che gli artt. 30 e 36 (oggi 28 e 30) del Trattato ostano all’applicazione di una normativa nazionale che riserva l’uso della denominazione “montagna” ai soli prodotti fabbricati nel territorio nazionale ed elaborati a partire da materie prime nazionali in ragione, non tanto della contrarietà al reg. 2081/92 (nel caso di specie non applicabile stante l’assenza di un rilievo geografico), ma per l’effetto potenzialmente restrittivo e discriminatorio di detta legislazione sulla circolazione infracomunitaria. Sul punto: Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2005, p. 379; Costato, Compendio di diritto alimentare, Padova, 2006, p. 201; Id., Artt. 30 e 36 del Trattato: DOP e IGP, in Dir. giur. agr. amb., 1998, p. 55; Capelli, La libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo, in Dir. com. scambi int., 1993, p. 7; Canfora, La denominazione « montagna » per i prodotti agricoli, in Riv. dir. agr., 1997, II, p. 211. (6) Tratto qualificante il sistema europeo delle DOP-IGP è la garanzia della conformità al disciplinare mediante una certificazione di prodotto obbligatoria. Per i primi riferimenti legislativi si veda l’art. 10 del reg. 2081/92 (oggi, con qualche innovazione, art. 10 reg. 510/06) e, quanto alla legislazione italiana, l’art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari) della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed il d. lgs. 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ».
  • 4. 392 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA minazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « metodo », « alla maniera », « imitazione » o simili (7); c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti (8). 2. – Il regime di tutela così approntato riprende e rafforza, nell’ambito dell’integrazione comunitaria, alcuni strumenti di tutela previsti dal diritto internazionale pattizio (9). La dottrina ha messo in luce come la tutela (7) In questo senso la tutela approntata dal regolamento è più ampia di quella approntata dall’art. 22 dell’Accordo TRIPs, come giustamente messo in rilievo da Galli, Globalizzazione dell’economia, cit. Sull’Accordo TRIPs una prima introduzione in Gervais, The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis, Londra, 1998; Sandri, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS, Padova, 1996 e Borghi, Il GATT dalle origini alla W.T.O., in Riv. dir. agr., 1998, I, p. 369. (8) Cfr. l’art. 13 del reg. 510/2006 immutato rispetto alla precedente formulazione dell’art. 13 reg. 2081/92. (9) Oltre alle convenzioni bilaterali relative a specifici prodotti agro-alimentari, è il caso di ricordare Convenzione di Unione di Parigi e l’Arrangement di Lisbona, cit. Quest’ultimo, definite le denominazioni di origine come le «denominazioni geografiche di un paese, di una località, che servano a designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità o caratteri sono esclusivamente o essenzialmente dovuti al milieu geografico, ivi compresi fattori naturali o i fattori umani », impone agli Stati aderenti l’obbligo di proteggere sul proprio territorio le denominazioni di origine dei paesi aderenti, che siano preliminarmente riconosciute e protette in tali paesi di origine, contro ogni usurpazione od imitazione, anche se la denominazione sia tradotta o accompagnata da termini quali tipo, genere, specie e simili. In ciò la differenza di tutela rispetto a quella prevista dall’accordo TRIPs, all’art. 22, per le geographical indications e diversamente da quanto previsto a favore delle denominazioni vitivinicole (art. 23). In argomento: Appiano e Dildo, Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni di origine nell’Accordo UE/USA sul commercio del vino, in questa rivista, 2007, pp. 486496; Capra, Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner), in Riv. dir. ind., 2000, p. 329 e Galli, Globalizzazione dell’economia, cit.
  • 5. SAGGI 393 delle DOP-IGP si avvicini, per taluni profili, alla disciplina dei marchi di impresa (10). Rispetto a quest’ultima, tuttavia, permangono specificità proprie delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari: tra queste, l’iter di costituzione del titolo che risponde a requisiti parzialmente diversi da quelli richiesti per la registrazione del marchio. L’oggetto della privativa, inoltre, nel caso delle DOP-IGP è riferita non già all’ambito soggettivo dell’impresa ed ai suoi prodotti ma all’ambito territoriale (11), così come definito nel disciplinare. In terzo luogo, l’art. 13 del reg. 510/06 (e, precedentemente, il reg. 2081/92) delinea una tutela diversa e, per certi versi, più ampia di quella solitamente ascritta ai marchi di impresa. Da un ultimo punto di vista, la distanza tra le due discipline è resa ancor più evidente dalla stessa collocazione del reg. 510/06 nell’ambito della legislazione alimentare che, se consequenzialmente sviluppata, autorizzerebbe il ricorso a forme di tutela diverse da quelle consuete del diritto industriale (v. par. 6). I dati legislativi in materia (in particolare il Codice della Proprietà industriale (12) ed il regolamento sul marchio comunitario (13)) suggeriscono (10) Così Ricolfi, Marchi di servizio, non registrati e collettivi, in Aa.Vv., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, p. 174 e Galli, Globalizzazione dell’economia, cit. secondo cui la disposizione dell’art. 13 del reg. 2081/92 «appare particolarmente significativa, perché in pratica appresta a queste denominazioni una protezione anche extra-merceologica contro lo sfruttamento parassitario, in qualche modo assimilabile a quella dei marchi che godono di rinomanza: a conferma di quanto si diceva all’inizio a proposito del progressivo ravvicinamento sotto questo profilo della disciplina delle denominazioni di origine a quella dei marchi ». Sulle denominazioni di origine nel contesto del diritto industriale, senza pretesa di completezza: Pellicer, Les premiers pas d’une politique communautaire de défense de la qualité des denrées alimentaires, in Rev. marché U.E., 1992, p. 127; Brouwer, Community protection of geographical indications and specific character as a means of enhancing foodstuff quality, in Common Market Law Rev., 1991, p. 615; Sordelli, Denominazione di origine e marchio collettivo, in Dir. ind., 1994, p. 1071; Costato, La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine e le attestazioni di specificità, in Riv. dir. agr., 1995, I, p. 488; Nervi, Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica, in Riv. dir. comm., 1996, I, p. 963; Libertini, Indicazioni geografiche e segni distintivi, ivi, 1997, I, p. 1034; Falce, Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust, in Giur. comm., 2005, I, p. 45. (11) In questi termini Carmignani, La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale, in Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Atti del Convegno Gian Gastone Bolla (IDAIC – Istituto di diritto agrario internazionale e comparato), Milano, 2003. (12) D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice della proprietà industriale a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, d’ora in avanti, per brevità, CPI. (13) Regolamento n. 40/1994/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.
  • 6. 394 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA di distinguere ulteriormente tra denominazioni di origine e marchio collettivo (14). Mentre quest’ultimo sorge a seguito della registrazione secondo lo schema privatistico ed i requisiti propri dei marchi (principalmente, novità e distintività), le denominazioni protette interessano al contrario nomi già noti sul piano sociale, a condizione che non siano generici, cioè tali da indicare la categoria merceologica di riferimento (15). (14) Cfr. art. 11 del CPI secondo cui «I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti », marchi che, in deroga all’art. 13.1, possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, competendo – quanto ai marchi collettivi italiani – all’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. Si veda anche l’art. 64 del reg. 40/94. (15) Un parallelismo può cogliersi nella funzione che la nozione di distintività e quella di genericità svolgono rispettivamente nella legislazione sul marchio (art. 7, lett. d), reg. CE 40/94 sul marchio comunitario, art. 13.1. CPI, e precedentemente, art. 18.1, lett. b), l. marchi) e nella legislazione sulle DOP-IGP (art. 3 reg. 510/06). Sulla nozione di distintività in tema di marchi, da ultimo, Casaburi, La capacità distintiva del marchio nella giurisprudenza (nota a Tribunale Palermo, 14 febbraio 2006), in Giur. merito, 2007, p. 73, il quale osserva come «La Cassazione ha sempre ribadito che la ratio del requisito della capacità distintiva è di impedire la costituzione di una sorta di diritto di esclusiva su parole, ma anche su figure o su segni, che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico, nel senso che sono adoperate per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato; ciò al fine di evitare che quella esclusiva si traduca in un monopolio di fabbricazione e di commercializzazione ». L’evidenziata mens legis ricorda quella sottesa al tendenziale divieto di registrazione come marchio delle indicazioni di provenienza geografica, atteso che detto divieto risponde alla finalità di ordine generale tendente a evitare la creazione di monopoli su espressioni toponomastiche che si vuole restino liberamente utilizzati (così già Ascarelli, Nota a App. Roma 13 agosto 1924, in Foro it., 1924, I, c. 1119). Il divieto soffre, come è noto, di applicazioni derogatorie allorquando il marchio, sia pure composto da un riferimento geografico, indichi la provenienza del prodotto da una determinata impresa e sia insignificante della qualità del prodotto o sia non descrittivo” (cfr. Cass., 28 novembre 1996, n. 10587 in DVD JurisData) ovvero quando i toponimi siano utilizzati come segni di fantasia «e come tali essere usati come marchio forte del proprio prodotto quando non provenendo quest’ultimo dalla località evocata . . .tra l’uno e l’altro non vi sia altro che l’idea originale da parte dell’imprenditore di presentarli associati all’attenzione del pubblico » (in tal senso, tra le altre, Cass., 9 dicembre 1960, n. 2315, in Giust. civ., 1960, I, p. 2063; Cass., 29 ottobre 1966 n. 2709, in Riv. dir. ind., 1967, II, p. 154; Trib. Torino, 11 maggio 1987, in Giur. ann. dir. ind., 1988, p. 245; Cass., 11 agosto 1998, n. 7861, in Giust. civ., 1999, I, p. 777; Trib. Ancona, 16 agosto 1996, 24 settembre 1996 e 3 settembre 1996 in Riv. dir. ind., 1997, II, p. 53; Cass., 5 ottobre 1993,
  • 7. SAGGI 395 All’evidenziata distinzione sul piano delle procedure per l’accesso alla tutela si accompagna anche un diverso atteggiarsi della gestione dei rispettivi titoli: il marchio collettivo è richiesto da un soggetto (privato o pubblico) che ha facoltà di concederne l’uso ad una pluralità di imprenditori diversi dal titolare, diversamente da quanto avviene nel caso delle denominazioni di origine il cui uso è un diritto spettante a tutti gli imprenditori della zona di riferimento che indirizzino il ciclo produttivo, localizzato nell’area indicata nel disciplinare, in conformità delle specifiche tecniche registrate e del relativo sistema di controllo (disciplinato dall’ordinamento dello Stato membro in cui è situata la denominazione registrata (16)). Anche rispetto al marchio collettivo di qualità è stato sottolineato che, essendo diretto a valorizzare i prodotti agricoli o alimentari, la relativa disciplina pubblicistica va ben oltre l’ambito di tutela dei segni distintivi delle merci e degli altri prodotti delle imprese o di più imprese associate o dipendenti (17). Da questo punto di vista è interessante notare come la prassi, assecondata dalla stessa legislazione nazionale (18), tenda al cumulo dei due titoli di privativa (denominazione protetta e marchio collettivo) in capo allo stesso ente collettivo, solitamente un consorzio, allo scopo di rafforzare la tutela di cui godono queste denominazioni (19). In simili ipotesi si osservano significative deroghe alle ordinarie regole in materia dei consorzi di tutela e valorizzazione delle DOP o IGP italiane: in capo all’ente consortile graverà, in aggiunta alla vigilanza del ministero compente (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali), anche l’obbligo di concedere la licenza del marchio collettivo eventualmente registrato (20), n. 9882, in DVD JurisData). Si veda anche Nosotti, Denominazioni di origine e concorrenza sleale, in Dir. ind., 1996, p. 1019; Grippoli, Designazione d’origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità, ivi, 1994, p. 553. (16) Per le denominazioni transfrontaliere vedi art. 5.3 ed art. 16, lett. d) del reg. 510/06. (17) Cfr. Cass., s.u., 11 aprile 1994, n. 3352 (Consorzio del suino pesante italiano tipico c. Ministero agricoltura e foreste), in Giust. civ., 1994, I, p. 2513, su cui nota critica di Canfora, Marchio collettivo e marchio di qualità per i prodotti agro-alimentari, in Dir. e giur. agr. e amb., 1995, II, p. 99. (18) Cfr. art. 53, comma 16, della legge 128/98 cit. (19) In questo senso Magelli, I marchi geografici, in Aa.Vv., Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione, a cura di Galli, Padova, 2003, p. 36. Per un caso giurisprudenziale, relativo al marchio collettivo « Prosciutto di Parma », corrispondente all’omonima DOP si veda l’ordinanza del Trib. Parma, 22 gennaio 2001, in Galli, I domain names nella giurisprudenza, Milano, 2002. (20) In questi termini, Galli, Globalizzazione dell’economia, cit.
  • 8. 396 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA oltre ai divieti di discriminazione specificatamente dettagliati dall’art. 6 del d. lgs. 297/04 cit. (21). L’inserimento delle « indicazioni geografiche » nel novero dei titoli di proprietà industriale è dato positivo oggi risultante dall’art. 1 del CPI (22). Il successivo art. 2, comma 4, prevede che siano protetti « ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine ». La definizione di « indicazione geografica » e « denominazione di origine » è data, cumulativamente, dall’art. 29 nei seguenti termini: «le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione ». La definizione testè ricordata è tale da ricomprendere tanto le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate a livello comunitario, quanto le indicazioni geografiche di fatto (anche dette « non titolate ») nella misura in cui il riferimento toponomastico abbia assunto sul mercato di riferimento quella reputazione o qualità richiesta dall’art. 29 (23). Appare chiaro che il requisito per la tutela (i presupposti di legge di cui all’art. 2, comma 4, del CPI), si atteggi diversamente nelle due ipotesi: laddove la tutela del CPI sia invocata per una denominazione registra- (21) A mente del quale costituisce illecito, passibile di revoca del riconoscimento pubblico del Consorzio di tutela e l’applicazione di sanzioni amministrative, il discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso, il porre ostacoli all’esercizio del diritto all’accesso al Consorzio e, ancora, il violare le disposizioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 settembre 2000, n. 410, in tema di ripartizione dei costi di gestione della DOP-IGP. (22) In senso conforme già l’art. 31 del d. lgs. 198/96 (Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round) il quale, in attuazione dell’art. 22 TRIPs, sanciva che, fermo il disposto dell’art. 2598, n. 2, c. c. e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche, nonchè l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d’origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica. (23) In senso conforme Floridia, Il riassetto della proprietà industriale, Milano, 2006, p. 143.
  • 9. SAGGI 397 ta il « presupposto di legge » sembrerebbe posto sul piano normativo e, più precisamente, dalla registrazione in ambito comunitario. Diversamente nel caso di indicazioni di fatto, ove occorrerebbe una indagine più articolata da parte del giudice adito (24). Posto che l’art. 29 comprende (e non si esaurisce in) le denominazioni registrate ai sensi del reg. 510/06, il CPI, ribadendo la salvezza delle disposizioni sulla repressione della concorrenza sleale (per appropriazione di pregi, art. 2598, n. 2, c.c. (25)), le convenzioni internazionali in materia e i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, sancisce il divieto di un uso decettivo di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine tale, appunto, da ingannare il consumatore, nonché l’impiego di « qualsiasi mezzo » nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine oppure che suggerisca o indichi qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica. Le tre fattispecie indicate nell’art. 30 del CPI sono accomunate da uno stesso presupposto rappresentato dall’ingannevolezza conseguente all’impiego del segno (26), mancando la quale verrebbe meno la tutela medesima. Potrebbe però darsi il caso di prodotti alimentari etichettati con la menzione del veritiero luogo di produzione (peraltro oggetto di uno specifico obbligo di legge ex d. lgs. 109/92 quanto ai prodotti alimentari preconfezionati (27)) e recanti un agganciamento ad una denominazione pro- (24) Sul punto, anche in una prospettiva di riforma delle norme citate nel testo, Sena, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della Proprietà industriale, in Riv. dir. ind., 2006, p. 17. (25) Per i primi riferimenti si veda Di Tullio, L’appropriazione di pregi, in Commentario breve al Diritto della Concorrenza diretto da Ubertazzi, Padova, 2004, p. 1763 s. (26) In tal senso è orientata la dottrina: Benassi, Art. 30 – Tutela, in Scuffi, Franzosi e Fittante (a cura di), Il Codice della Proprietà industriale, Milano, 2005, pp. 185-187 e Floridia, Il riassetto, cit., p. 145. (27) Cfr. d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, che richiede, tra le menzioni obbligatorie sulla etichetta, l’indicazione della sede (art. 3, comma 1, lett. e), intendendosi per tale la «località ove è ubicata l’azienda o lo stabilimento » (art. 3, comma 5, d. lgs. cit.) e prevedendo delle ipotesi di esonero al successivo art. 11. La dottrina ha chiarito che il rispetto di quest’obbligo è assicurato dalla semplice indicazione del Comune di insistenza senza necessità dell’indirizzo completo. Così Pacileo, II diritto degli alimenti, profili civili, penali e amministrativi, Padova, 2003, p. 324. Aspetto diverso è quello
  • 10. 398 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA tetta unitamente a claims del tipo « alla maniera di », « simile »: suddetta presentazione del prodotto potrebbe condizionare in negativo la sussistenza dell’elemento decettivo con consequenziale esclusione della tutela ex art. 30 CPI. In una simile fattispecie la protezione di una denominazione geografica (registrata) contro usurpazioni, imitazioni o evocazioni di una denominazione registrata, anche quando l’origine vera del prodotto sia indicata od accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « metodo », « alla maniera », non potrebbe essere invocata – né concessa – in forza dell’art. 30 CPI, mancando il rischio di ingannevolezza richiesto dalla disposizione. Tale fattispecie potrebbe pur sempre essere qualificata come pubblicità ingannevole (28) o come fattispecie di concorrenza sleale, in quanto appropriazione di pregi, ai sensi della seconda parte dell’art. 2598, n. 2, c.c. la cui applicazione sembra pacifica nel caso di DOP-IGP, essendo questi segni patrimonio positivo di un concorrente (29) (o di un gruppo), ed il connesso onere probatorio di più agevole assolvimento, posto che, nei casi di agganciamento ad una DOP-IGP, l’attribuzione della titolarità è conferita ope legis. Tuttavia la tutela contro l’agganciamento parassitario è soggetta, come noto, ai presupposti di applicazione della norma sulla concorrenza sleale (primo tra tutti, il rapporto di concorrenza tra le parti in giudizio), i quali, si osservi, non sono richiamati nei divieti di cui all’art. 13 reg. 510/06. Una tutela più aderente alla disposizione comunitaria di cui all’art. 13, dell’indicazione della provenienza che, a mente dell’art. 3, comma 1, lett. m), è obbligatoria «nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto ». Su tali aspetti si veda anche Maglio, La trasparenza dei prodotti alimentari: la funzione dell’etichettatura nella tutela del consumatore, in questa rivista, 2001, p. 311. (28) Ex pluribus, si veda il caso deciso con provvedimento n. 14821 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (PI4878 – Salamella Calabrese-Fiorucci) avente ad oggetto l’etichetta del prodotto pubblicizzato, recante la dicitura «le specialità regionali – salamella calabrese piccante – puro suino ». L’Autorità ha avuto modo di precisare che la collocazione nel testo del messaggio dell’indicazione “Calabrese” e i caratteri grafici utilizzati risultassero idonei ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato avesse le stesse qualità e caratteristiche dei salumi che godono del riconoscimento della denominazione di origine protetta, in particolare della « Salsiccia di Calabria » DOP, senza che l’indicazione in etichetta del luogo di produzione e di confezionamento valesse ad escludere il carattere ingannevole del messaggio, in quanto detta indicazione, nel caso di specie, risultava in caratteri assai più piccoli rispetto al resto del messaggio. In merito alla casistica dell’AGCM prime note in Sebastio, Marchio, pubblicità e concorrenza, in Giust. civ., 1999, p. 777. (29) Cfr. Floridia, Correttezza professionale, in Aa.Vv. Diritto industriale, cit., pp. 346349.
  • 11. SAGGI 399 lett. b) si rinviene in altre norme, estranee tanto al CPI quanto al codice civile: tale è il caso del codice penale, in particolare gli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e art. 517-bis (Circostanza aggravante per il caso di denominazione di origine o geografica protetta ai sensi della normativa vigente) (30), dall’altro, l’art. 2 del d. lgs. 297/04 che, fatte salve le norme penali, commina la sanzione amministrativa (sino a tredicimila euro) a carico di chi «nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili ». Non può poi dimenticarsi che l’art. 139 c. cons. legittima le Associazioni di categoria all’azione inibitoria per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori contemplati dall’art. 2, tra i quali l’adeguata informazione e la correttezza del messaggio pubblicitario sono annoverati (31). Invero, anche nel CPI non mancano disposizioni sanzionatorie di natura penale: nel caso di specie vale ricordare l’art. 127, comma 1, che, salva l’applicazione degli articoli 473, 474 e 517 c.p., sanziona «chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice » con la multa fino a 1.032,91 euro. Nell’ipotesi di im(30) In giurisprudenza si è sancito che il reato di cui all’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti, distinguendosi in ciò dal reato di cui all’art. 474 c.p. che ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o l’alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce (cfr. Cass. pen., 19 giugno 2007, n. 31482 in DVD JurisData). Sui profili di diritto penale connessi all’abuso di DOP-IGP, per tutti, Pacileo, Il diritto degli alimenti, cit., p. 313. Prime indicazioni di dottrina con riferimento agli artt. 474 e 517 c.p.: Grosso, Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, p. 1265; Volpe, L’irregolarità nell’uso del marchio apposto su confezioni di olive rientra tuttora nell’area dell’illecito penale? Analisi del reato di cui all’art. 517 c.p. nei suoi elementi costitutivi ed in rapporto ad altre figure “criminis” (nota a Trib. Foggia, Sez. riesame, 27 marzo 2000 n. 22 Soc. Bioconserve), in Dir. e giur. agr., 2002, p. 61. (31) In merito alla recente novella di cui alla dir. 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali, cfr. per una prima introduzione, il dibattito Cinque voci sulla direttiva comunitaria 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali, in questa rivista, 2007, p. 1 ss.
  • 12. 400 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA piego abusivo di una DOP-IGP, però, la disposizione del CPI dovrebbe cedere all’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 297/04, in quanto quest’ultima disposizione speciale ai sensi dell’art. 9, comma 1°, della l. n. 689/81 (32). Da quanto precede risulta confermato che la disciplina della costituzione del titolo e la gestione dello stesso siano previste da fonti formalmente esterne a quelle afferenti al diritto industriale strettamente inteso; sul piano della tutela contro gli usi illeciti, segnatamente in relazione a quanto previsto all’art. 13, lett. b) del reg. 510/06, la protezione accordata dal Codice di proprietà industriale è affiancata da altre fonti che, tendenti ad assicurare tutela degli interessi economici dei consumatori, approntano istituti pienamente corrispondenti a quanto richiesto dal regolamento generale in materia di denominazioni protette dei prodotti agro-alimentari. 3. – La sentenza del 26 febbraio della Corte di giustizia affronta, come già anticipato, tre temi della disciplina comunitaria in materia DOP-IGP e precisamente: a) la tutela delle denominazioni composte, b) la nozione di genericità e c) la sussistenza dell’obbligo degli Stati membri di tutelare le DOP-IGP registrate in ambito comunitario. La prima questione sottoposta all’esame dei giudici comunitari riguarda la portata della protezione delle denominazioni composte, cioè di quelle denominazioni costituite da due o più termini (appunto « Parmigiano Reggiano ») ponendosi in questi casi il quesito se la protezione debba essere accordata alla riproduzione (vietata) dell’intera e complessiva denominazione oppure se la protezione debba essere riconosciuta ad ogni elemento singolarmente considerato (33). Sul punto né il reg. 2081/92 né il successivo reg. 510/06 prevede disposizioni ad hoc, essendo l’ipotesi solitamente oggetto di attenzione in sede di adozione del regolamento con il quale la denominazione è registrata attraverso l’inserimento nei regolamenti di registrazione, laddove opportuno, di apposite note a piè di pagina le quali specificano che la richiesta di protezione non si estende a talune parti componenti la denominazione complessivamente registrata. Al riguardo la giurisprudenza comunitaria è pacifica nel ritenere che l’art. 13 del regolamento 1992 non consente di estendere automaticamente la protezione riconosciuta alla denominazione composta in quanto tale (32) Secondo cui «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale ». (33) Il tema ricorda la fattispecie del marchio complesso su cui, da ultimo, Sandri, Commento a Trib. I° sentenza del 15 giugno 2005 (causa T-7/04), in Dir. ind., 2006, p. 128.
  • 13. SAGGI 401 anche ad ogni suo elemento, dovendosi escludere in ogni caso tale protezione allorché la porzione contestata sia un nome generico o comune (34) (ad es. pecorino o prosciutto sono denominazioni generiche non sussumibili nell’ambito di protezione del regolamento). A fronte di tale problema la Corte di giustizia ha sempre riconosciuto la competenza del giudice nazionale il quale deve attenersi a un’approfondita analisi fattuale secondo la ricostruzione risultante dagli atti di causa (35). È stato osservato che tale posizione, confermata anche nel caso Parmesan II, individuando nel giudice nazionale la sede competente a decidere in ordine alla protezione o meno anche di un solo elemento costitutivo della denominazione composta, lascia aperta la possibilità di un vuoto di protezione in una causa nella quale venga sollevata la questione della genericità del nome “parmesan” (36). Al riguardo può osservarsi che il rischio di potenziali giudicati difformi, peraltro non remoto, stanti le diverse sensibilità giuridiche ma anche la pluralità di istituti di diritto sostanziale e processuale, sembrerebbe ridursi alla luce delle successive statuizioni della Corte di giustizia con le quali si è sancita l’illiceità dell’uso del termine “parmesan”, in quanto evocazione della DOP « Parmigiano Reggiano » (37) e, anche, dell’affermazione della natura non generica del termine parmesan (38). L’arrêt riafferma in tal modo i precedenti comunitari emessi in tema di estensione della tutela, nella misura in cui ribadisce che l’evocazione di una DOP-IGP si concretizza nelle ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione (39). (34) Cfr. sentenza del 9 giugno 1998, in cause riunite C-130/97 e C-129/97, Chiciak, p. 37. (35) Cfr. ibidem, p. 38 e sentenza Parmesan II, pp. 20-31. (36) La considerazione è di Capelli, La sentenza “Parmesan”: decisione sbagliata, in Agrisole 7-13 marzo 2008. (37) Cfr. sentenza Parmesan II, p. 49. (38) Cfr. ibidem, p. 57 secondo cui «non avendo la Repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione “parmesan” riveste carattere generico, l’utilizzazione del termine “parmesan” per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano” deve essere considerata, nella fattispecie, lesiva della tutela riconosciuta dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 ». (39) Cfr. sentenza 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, p. 25. Questo caso originava da una controversia tra il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e due società di diritto austriaco, nella quale il primo chiedeva l’ini-
  • 14. 402 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA La Corte di giustizia, conformemente ai propri precedenti, inoltre, ha avuto modo di riaffermare la prescindibilità dal rischio di confusione ai fini della tutela ex art. 13 del regolamento sulle DOP-IGP, rischio che, al contrario, nel diritto dei marchi costituisce il tradizionale limes del monopolio (40). Come già sancito nel caso Cambonzola, l’evocazione di una denominazione protetta ben potrà essere illecita anche in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa (41). Può essere, tuttavia, di un certo interesse sottolineare che mentre nel caso “Cambonzola”, l’evocazione contra jus veniva accertata ricorrendo all’osservazione dell’identità merceologica dei prodotti e dalla sussistenza di uno stesso numero di sillabe – alcune delle quali identiche nei due termini interessati (Cambozola vs. Gorgonzola) –, nel caso Parmesan II la Corte riferisce le fattispecie evocative vietate anche a casi di « somiglianza concettuale » (42), i cui caratteri sembrano ancor più ampi, se non anche sfumati, rispetto a quelli professati precedentemente. Quanto al secondo profilo preso in considerazione dalla Corte, in ra- bitoria della distribuzione di un formaggio erborinato con la denominazione “Cambozola” e la cancellazione del relativo marchio depositato. La Corte di giustizia, in questa occasione, ha stabilito che la nozione di evocazione di cui all’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione, precisando che l’evocazione illecita ai sensi dell’art. 13 ben può sussistere anche «in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa ». Sull’affine tema della liceità delle operazioni di ulteriore trasformazione di prodotti DOP-IGP fuori dalla zona tipica indicata nel disciplinare depositato si veda sentenza della Corte del 25 giugno 2002, in causa C-66/00, cit., sentenza del 20 maggio 2003 in causa C-469/00 (Ravil) e sentenza del 20 maggio 2003 in causa C-108/01 (Salumificio S. Rita). I citati precedenti sono una riproposizione nell’ambito delle DOP-IGP dei principi formulati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 16 maggio 2000, causa C 388/95 (Rioja), su cui prime note in Bianchi, « In vitro veritas » ovvero dell’imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria, in Dir. giur. agr., 2001, p. 24; Borraccetti, La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso del Rioja, in Riv. dir. agr., 2000, p. 306. In argomento anche Capelli, Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con DOP e IGP secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni d’origine, in Dir. com. scambi int., 2003, p. 105. (40) Salvi quelli che godono di rinomanza. Sulle funzioni del marchio, senza alcuna pretesa di esaustività, Ricolfi, La tutela del marchio, in Aa.Vv., Diritto industriale, cit., pp. 135-142 e Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996. (41) Cfr. sentenza Gorgonzola, cit., p. 26 e sentenza Parmesan II, p. 45. (42) Cfr. sentenza Parmesan II, p. 47 s.
  • 15. SAGGI 403 gione dell’eccezione sollevata dalla difesa relativa all’asserita genericità del termine contestato, la Corte supera il precedente (Bigi) nel quale si era limitata ad osservare come fosse «tutt’altro che evidente che la denominazione “parmesan” sia divenuta generica » (43), per escludere che detto termine possa esser considerato come termine generico ex art. 3 del reg. 2081/92 (oggi, con alcune innovazioni, art. 3 reg. 510/06). La decisione riprende la consolidata giurisprudenza elaborata sulla nozione di genericità della denominazione protetta, la cui sussistenza è motivo ostativo della registrazione (art. 3 cit.) la quale, se erroneamente concessa, è passibile di annullamento da parte del giudice comunitario (44), determinando inoltre il venir meno dell’applicazione dell’art. 13 e dell’art. 14 (rapporti tra denominazioni e marchi di impresa). Orbene, posto che le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate, l’art. 3 del regolamento istitutivo delle DOP-IGP stabilisce che, per determinare se una denominazione sia o meno generica, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti, e in particolare della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, della situazione esistente in altri Stati membri e delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. La Corte, chiamata in altre cause ad interpretare tale nozione, ha costantemente svolto, e richiesto, un’articolata e motiva indagine sugli elementi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale desumibili dalle normative nazionali e comunitarie pertinenti, la percezione che il consumatore medio ha della pretesa denominazione generica, unitamente ad altre circostanze ritenute di volta in volta rilevanti (45). (43) Cfr. sentenza Bigi, cit., p. 20. (44) Per un precedente in termini si veda sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 1999, in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96 (Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese c. Commissione) avente ad oggetto la richiesta di annullamento del regolamento della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio nella parte in cui dispone la registrazione del termine « Feta » come denominazione di origine protetta. Nel caso di specie, la Corte avendo concluso nel senso dell’errore di diritto in cui era incorsa la Commissione nell’applicare i fattori di cui l’art. 3, n. 1, comma 3, del regolamento 2081/92, ha annullato il regolamento impugnato nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione “Feta” come DOP. Sul precedente si vedano le note di Costato e Di Lauro, in Riv. dir. agr., 1999, II, p. 130. (45) Per una conferma e, insieme, una ricognizione dei criteri posti dalla Corte di giustizia, si veda il recente pronunciamento del 12 settembre 2007 del Tribunale di I grado in causa T-291/03 (Grana Biraghi), nel quale il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Pa-
  • 16. 404 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA Nel ribadire l’orientamento più volte espresso in tema di genericità, la Corte di giustizia riprende un ulteriore argomento già utilizzato in precedenza agli stessi fini: nell’indagare la natura generica o meno del termine controverso, i giudici comunitari non hanno mancato di trarre argomentazioni a favore della « non genericità », e dunque della tutela, della denominazione registrata dalla circostanza che gli operatori professionali, nell’utilizzare il termine assertivamente generico, abbiano accompagnato la presentazione con segni o claims allusivi alle tradizioni correlati al termine stesso (46). 4. – Come già menzionato, il ricorso introduttivo della Commissione aveva ad oggetto la dichiarazione dell’inadempimento per omissione della Repubblica Federale di Germania in ragione del suo formale rifiuto di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplina- dano aveva impugnato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la quale, sull’asserzione del carattere generico del termine “grana”, nonché della valenza descrittiva di una qualità essenziale dei prodotti interessati, aveva concluso per la registrabilità del marchio depositato (Grana Biraghi), ribaltando la decisione (di rigetto della richiesta di registrazione) emessa in prime cure. Il Tribunale di I grado giunge ad annullare la decisione impugnata precisamente in forza dell’omessa applicazione dei criteri espressi dalla giurisprudenza sull’art. 3 del reg. 2081/92 da parte della decisione gravata. (46) Cfr. sentenza Parmesan II secondo cui «(n)el valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria » (cfr. p. 53), osservando che «dalla documentazione sottoposta alla Corte risulta che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione “parmesan” commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. È legittimo dedurne che i consumatori in tale Stato membro percepiscono il formaggio “parmesan” come un formaggio associato all’Italia anche se, in realtà, è stato prodotto in un altro Stato membro » (cfr. p. 55). Così argomentando la Corte sembra voler stigmatizzare il fenomeno del look-alike per ribadire il carattere non generico della denominazione controversa. In argomento una prima introduzione in Franceschelli, Marchi e presentazione con aria di famiglia ed elementi inveritieri circa l’origine o provenienza dei prodotti entranti nella loro composizione, in Studi Riuniti di diritto industriale, Milano, 1972, p. 375 e, da ultimo, Franzosi, Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., 2004, p. 77.
  • 17. SAGGI 405 re della denominazione d’origine protetta « Parmigiano Reggiano », pregiudicando così il perseguimento degli scopi del regolamento 2081/92 inerente il contrasto delle usurpazioni delle DOP-IGP (47). La Commissione, tuttavia, non poteva ignorare che in diritto tedesco le violazioni dei diritti conferiti ad una denominazione registrata sono passibili di tutela giurisdizionale secondo le norme nazionali in tema di concorrenza sleale e di segni distintivi, che peraltro riconoscono la legittimazione attiva non solo al titolare della denominazione ma pure ai concorrenti, alle associazioni d’imprese ed alle associazioni dei consumatori. Per questo motivo – è lecito inferire – il ricorso della Commissione ha sostenuto la diversa finalità tra un processo civile relativo ai diritti di proprietà intellettuale, qui la denominazione protetta, e la repressione dei comportamenti indicati all’art. 13 del reg. 2081/92 che sarebbe preordinata – nella ricostruzione della ricorrente – alla tutela degli interessi economici dei consumatori e non già di quelli degli operatori economici. Impostata in questi termini, però, la più efficace difesa della Repubblica Federale di Germania non poteva che essere, e tale è stata, quella di sostenere, vittoriosamente, che il reg. 2091/92 (segnatamente gli artt. 10 e 13) non richiede l’adozione di misure di polizia amministrativa (48) specifiche per il comparto DOP-IGP. Mancando nel reg. 2081/92 una disposizione che in modo espresso obblighi gli Stati membri a prevedere misure sanzionatorie per le violazioni dell’art. 13 e, in secondo luogo, qualificando le denominazioni di origine nell’ambito del solo diritto industriale, la difesa ha buon gioco nel sostenere che le misure nazionali predisposte sono sufficienti e in linea con quanto previsto per gli altri diritti di proprietà industriale o per la tutela della leale concorrenza. L’argomento infatti coglie nel segno: una normativa quale quella tedesca è idonea, sancisce la Corte, a garantire la tutela di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni protetti da una denominazione protetta e tra questi anche gli interessi dei consumatori (49). Conclusione invero dovuta in base alla prospettazione data dalle parti: da un lato, l’art. 10 del reg. 2081/92 si riferisce ai pre-market controls e cioè al controllo qualitativo e alle procedure di garanzia di conformità che, con tutta evidenza, non possono che competere allo Stato nel quale insiste l’area geografica il cui toponimo sia stato registrato come DOP-IGP. È pale(47) Cfr. sentenza Parmesan II, pp. 1 e 58-61. (48) Cfr. ibidem, pp. 65-66. (49) Cfr. ibidem, p. 70.
  • 18. 406 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA se, in altri termini, che il controllo di cui all’art. 10 non si riferisca alle misure di repressione attivabili ex officio dagli Stati membri (50). Argomentazione in parte differente si rinviene invece rispetto alla seconda disposizione invocata (art. 13), la quale descrive, come già anticipato, gli illeciti senza nulla precisare in ordine alla natura della tutela giurisdizionale e dunque delle misure necessarie a perseguire la violazione dei diritti conferiti dalla registrazione. Si deve nuovamente precisare che il rigetto della richiesta della Commissione, su questo specifico elemento, non è motivato dall’esclusione espressa dell’obbligo controverso ma, più precisamente, in ragione del mancato assolvimento dell’onere probatorio, incombente sulla ricorrente, dell’inadempimento della Repubblica Federale di Germania rispetto alla protezione da accordare ex art. 13, atteso inoltre che le misure nazionali adottate risultano – a giudizio della Corte – comunque idonee a tutelare la DOP « Parmigiano Reggiano » (51). Questa precisazione è opportuna in quanto la Corte ha avuto cura di precisare che «la facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario » (52). Il ragionamento del giudice comunitario, sul punto, si articola dunque su due elementi: in primo luogo, nell’ordinamento tedesco le violazioni dell’art. 13 del reg. 2081/92 (oggi reg. 510/06) sono passibili di repressione mediante istituti di diritto industriale o a titolo di concorrenza sleale; tanto basta alla Corte per ritenere idoneamente tutelati gli interessi dei produttori di DOP-IGP e dei consumatori. In secondo luogo, la Corte non ritiene che la Commissione abbia dimostrato l’inadempimento relativo alla mancata repressione degli usi illeciti di denominazioni protette. La decisione sul merito dunque è basata esclusivamente sul dato testuale del regolamento nel testo consolidato prima del reg. 510/06 e senza che siano state prese in considerazione le altre disposizioni della legislazione alimentare, le quali avrebbero offerto spunti interpretativi destinati probabilmente ad approdare a diverse conclusioni. 5. – L’esposizione che precede evidenzia due elementi. In primo luogo, la disciplina giuridica delle denominazioni geografiche registrate dei (50) Cfr. ibidem, pp. 73-78. (51) Cfr. ibidem, p. 80 s. (52) Cfr. ibidem, p. 68.
  • 19. SAGGI 407 prodotti agro-alimentari presenta peculiarità proprie che valgono a distanziare queste ultime dalle altre privative industriali, segnatamente i segni distinti dell’impresa. In secondo luogo, nel caso di specie, la decisione della Corte di rigettare la richiesta della Commissione di sanzionare la mancata repressione d’ufficio delle violazioni di cui all’art. 13 del reg. 2081/92 è basata sulla qualificazione del regime di tutela proprio delle denominazioni registrate alla luce della proprietà industriale. Minor fondatezza tale decisum assume se raffrontato al nuovo reg. 510/06 e al regolamento 882/04 (53), che fa parte integrante della legislazione alimentare entrata in vigore negli ultimi anni. Infatti, considerando il campo di applicazione del regolamento sulle DOP-IGP si può agevolmente osservare che esso disciplina la registrazione, la tutela e il sistema di controllo di siffatte produzioni agro-alimentari, mirando a incoraggiare la diversificazione ed il miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli ed alimentari e la tutela del consumatore (cons. 4). Trattandosi di norme relative alla produzione e distribuzione dei prodotti alimentari, deriva l’attrazione del reg. 510/06 all’interno della « legislazione alimentare » la cui definizione, legislativamente posta dall’art. 3 del reg. 178/02 (54), è la seguente «le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati ». Questa definizione, vigente anche a livello nazionale, pone in rilievo i due ambiti costitutivi della legislazione alimentare: da un lato, gli «alimenti in generale», dall’altro, la «sicurezza degli alimenti ». Stante il riferimento agli « alimenti in generale » e dunque l’idoneità del regolamento sulle DOP-IGP a far parte della legislazione alimentare, (53) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. (54) Regolamento 178/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ». Una lettura organica del regolamento è data in Aa.Vv., La sicurezza alimentare nell’Unione europea (reg. n. 178/02/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), IDAIC – Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (a cura di), in Nuove leggi civ. comm., 2003, nn. 1-2.
  • 20. 408 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA dovrebbe conseguirne l’applicabilità delle altre norme di « diritto alimentare » (55) e, in particolare, del reg. 882/04 relativo – tra l’altro – ai « controlli ufficiali intesi a verificare la conformità in materia di alimenti ». L’art. 1 di quest’ultimo regolamento precisa che l’ambito proprio del controllo ufficiale sugli alimenti non è limitato alla sola prevenzione e (55) A partire dalla seconda metà degli anni novanta, anche in risposta all’accresciuta attenzione dell’opinione pubblica e dei mass-media sul tema della sicurezza alimentare, si è assistito ad una intensa opera di riforma della legislazione comunitaria in materia di produzione e commercializzazione degli alimenti, incluse le bevande, e dei mangimi. La legislazione alimentare comunitaria riposa attualmente su di un regolamento di carattere generale, il regolamento 178/02 cit., che costituisce il primo atto legislativo del nuovo approccio comunitario alla sicurezza, maturato alla luce del trattato di Maastricht e impostosi nell’agenda politica comunitaria dopo gli scandali alimentari dell’ultimo decennio. La nuova legislazione alimentare ha comportato un’ampia opera di riforma della previgente disciplina comunitaria igienico-sanitaria, della normativa sul controllo ufficiale e stessa legislazione sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (quest’ultima, allo stato attuale, solo in fase di proposta della Commissione). La dottrina più attenta ha, da tempo, evidenziato come i caratteri della legislazione alimentare possano assumere i connotati di un sistema normativo autonomo. In tale senso, per tutti, Costato secondo cui «La natura del tutto particolare del cibo, unita alla funzione che esplica il sistema normativo di protezione del consumatore fanno sì che le norme alimentari acquisiscano una tale specificità che progressivamente le portano a poter essere considerate un vero e proprio diritto, nel senso che esso possiede principi propri che ne consentono l’autointegrazione, e regole generali quali risultano, in particolare, dal reg. 178/2002 » (Costato, I principi fondanti il diritto alimentare, in Riv. dir. alim., 2007, p. 5). Recentemente in tema di rapporti tra il reg. 178/02 e la disciplina sull’etichettatura dei prodotti alimentari (con particolare riferimento alla posizione di garanzia del rivenditore finale), la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza del 23 novembre 2006 in causa n. C-315/05 (Lidl Italia c. Comune di Arcole), in Riv. dir. com. scambi int., 2006, p. 671 con commento critico di Pisanello, La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari à la croisée des chemins. Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 2006 in causa n. C-315/05, e in Danno e resp., 2007, p. 989, con commento di Arbour, Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Lidl e Bilka: un binomio sfasato?. La sentenza è stata invece accolta con favore da Albisinni, Dalla legislazione al diritto alimentare: tre casi, in Riv. dir. alim., 2007, p. 12. Per una prima introduzione al diritto alimentare: Costato, Compendio di diritto alimentare, cit.; Id., Principi di diritto alimentare, in Dir. e giur. agr. e amb., 2002, p. 348; Id., L’agricoltura e il nuovo regolamento sull’igiene delle produzioni alimentari, ivi, 2004, p. 735; Poto, Rolando e Rossi, La sicurezza alimentare tra Unione Europea, Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Torino, 2006; Aversano e Pacileo, Prodotti alimentari e legislazione, Bologna, 2006; Capelli, Silano e Klaus, Nuova disciplina del settore alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare, Milano, 2006; O’rourke, European Food Law, Londra, 2005; Pacileo, II diritto degli alimenti, cit.; Chalmers, Food for Thought: Reconciling European Risks and Traditional Ways of Life, in Modern Law Rev., 2003, 66, p. 532; Hervey, Mapping the Contours of European Union Health Law and Policy, in Eur. Publ. Law, 2002, p. 8; Maglio, La trasparenza dei prodotti alimentari, cit.
  • 21. SAGGI 409 reazione contro i rischi inaccettabili alla salute umana (lett. “a” art. 1 cit.) ma comprende anche il compito – quasi tutorio – della leale concorrenza tra imprenditori del settore mangimistico ed alimentare, così come pure la protezione del consumatore da etichette, comunicazioni e pratiche illecite (lett. “b” art. 1 cit.) (56). Tale disposizione è decisiva anche al fine di dare un contenuto corretto alla nozione di « non conformità alla legislazione alimentare » al cui accertamento il reg. 882/04 àncora, in modo diretto, due conseguenze di non secondaria importanza. La prima è prevista dall’art. 54.1 in base al quale «l’autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione » potendo disporre, direttamente e senza il medium di una disposizione nazionale di trasposizione, una delle misure correttive previste dal successivo paragrafo 2 (57). La seconda conseguenza è disciplinata dal successivo art. 55 del reg. 882/04 a mente del quale «gli Stati membri stabiliscono le regole in materia (56) Cfr. art. 1.1 (Oggetto e campo di applicazione) del reg. 882/04 secondo cui «Il presente regolamento fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente; e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori ». (57) L’elenco delle “azioni” (meglio, atti amministrativi) che l’autorità competente può o deve comminare a fronte dell’accertamento di una « non conformità”, di cui all’art. 54.2 del reg. 882/04, si chiude con una clausola generale relativa al diritto-dovere dell’autorità competente di comminare «qualsiasi altra misura ritenuta opportuna ». Non sfugge che le misure indicate dettagliatamente nel citato art. 54.2 sono rivolte principalmente a non conformità presentanti un rischio per la salute umana (e precisamente: a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; d) l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento; g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna); il dato, tuttavia, non appare dirimente per contraddire l’applicazione, in questa sede suggerita, dell’art. 54 anche alle non conformità relative alle violazioni delle disposizioni a tutela della leale concorrenza e degli interessi dei consumatori (di cui alla lett. b) dell’art. 1 del reg. 882/04).
  • 22. 410 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ». Questo articolo, nella misura in cui obbliga lo Stato membro a stabilire sanzioni per il caso di violazione della normativa sugli alimenti (come definita dall’art. 3 del reg. 178/02), sembra applicabile anche alla disciplina di cui al reg. 510/06 in tema di denominazioni DOP o IGP. La tesi qui sostenuta dell’applicabilità del reg. 882/04 anche al comparto DOP-IGP risulta peraltro confermata anche da altri indici. Il cons. n. 16 del reg. 510/06 richiede che «le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati ». La lettura del considerando non lascia adito a dubbi dal momento che in esso è richiamato tanto il controllo (vigilanza pubblica) di cui al reg. 882/04 quanto il (diverso aspetto del) controllo qualitativo di cui all’art. 10 del reg. 510/06 (e dell’abrogato reg. 2081/92). Si tratta pur sempre di un considerando e si deve ammettere che il reg. 510/06, analogo in ciò al reg. 2081/92, non contenga una norma dispositiva che espressamente vincoli gli Stati alla repressione pubblica degli usi illeciti delle denominazioni protette. Non è meno vero, tuttavia, che il reg. 882/04 espressamente esclude dal suo campo di applicazione «i controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle norme sull’organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli » (art. 1.2), mentre l’art. 1.3 «lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali ». Tra le disposizioni specifiche ora citate è dato collocare anche quelle previste dal reg. 510/06, di ciò avendosi conferma dal cons. n. 9 del reg. 882/04 secondo cui «Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
  • 23. SAGGI 411 dei prodotti agricoli ed alimentari, e il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari contengono misure specifiche per la verifica della conformità ai requisiti in essi contenuti. I requisiti del presente regolamento dovrebbero essere sufficientemente flessibili per tener conto della specificità di tali ambiti ». Occorre dunque chiedersi non tanto se la disciplina del reg. 882/04 sia applicabile o meno alle attività di controllo pubblico relative alla verifica della conformità anche alla disciplina DOP-IGP (quesito cui sembra idonea la risposta positiva), quanto in che cosa consista la richiamata « applicazione con flessibilità ». Per procedere a questa indagine, si deve brevemente illustrare il contenuto del reg. 882/04 il quale s’inserisce nella costruzione di un autonomo settore legislativo dedicato alla produzione e commercio degli alimenti. Il regolamento 882/04 pone, come anticipato, la disciplina orizzontale relativa ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità in materia di alimenti, mangimi e benessere animale. Questo regolamento si compone di 67 articoli suddivisi in dieci titoli e precisamente: tit. I (oggetto, campo di applicazione e definizioni, artt. 1-2), tit. II (controlli ufficiali ad opera degli Stati membri, artt. 3-31), tit. III (laboratori di riferimento, artt. 3233), tit. IV (assistenza e cooperazione amministrativa nei settori dei mangimi e degli alimenti, artt. 34-40), tit. V (piani di controllo, artt. 41-44), tit. VI (attività comunitarie, artt. 45-53), tit. VII (misure di attuazione, artt. 54-56), tit. VIII (adattamento della normativa comunitaria, artt. 57-61), tit. IX (disposizioni generali, artt. 62-66), tit. X (disposizioni finali, art. 67). Tale nutrito insieme di disposizioni mira a che gli Stati membri organizzino in modo sistematico e uniforme i controlli ufficiali sui mangimi, alimenti e sul benessere animale (58), e dispongano di un apparato di controllo e di un sistema sanzionatorio adeguato alla nuova disciplina alimentare. Così, ad esempio, si prevede che gli Stati membri garantiscano «che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento » (art. 3.1 del reg. 882/04). Sempre a titolo esemplificativo, si può ricordare che tale regolamento dispone che i controlli ufficiali nazionali siano eseguiti in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare (art. 3.3), secondo procedure fissate dal (58) Cfr. cons. n. 6 reg. 882/04.
  • 24. 412 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA regolamento medesimo (art. 8), che siano designate le autorità nazionali competenti responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal regolamento medesimo (59) (art. 4.1), che i controlli siano efficaci e appropriati (art. 4.2. lett. a) e (siano) condotti in assenza di conflitto di interessi (lett. b), da personale adeguatamente formato (art. 6) o, ancora, che a livello nazionale sia elaborato un « piano integrato di controllo nazionale pluriennale » (60) (art. 42). Senza voler dire delle altre disposizioni che riguardano l’organizzazione degli audit comunitari sui singoli Stati membri (art. 45) o le norme in tema di controlli all’importazione o esportazione (61). Orbene, la condizione di « applicazione con flessibilità », richiamata dal reg. 882/04 con riferimento alla verifica della conformità degli operatori del settore alimentare alla normativa di cui al reg. 510/06, deve essere intesa rispetto all’insieme del reg. 882/04; è altresì chiaro che questa con- (59) Per l’indicazione dell’autorità nazionale compente si veda l’art. 2 del d. lgs. 6 novembre 2007, n. 193 – «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore » entrato in vigore il 24 novembre 2007. (60) Più precisamente tale piano nazionale deve contenere le informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, con particolare attenzione: a) sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi; b) sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate; c) sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono; d) sull’organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti; e) sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori; f) se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo; g) sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all’articolo 4, paragrafo 2; h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all’articolo 6; i) sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9; j) sull’organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana; k) sull’organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca. (61) Queste ultime da leggersi in combinato con il reg. n. 854/2004/CE, «che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano » e la dir. n. 2002/99/CE recante norme di polizia sanitaria per produzione, trasformazione, distribuzione ed introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, recepita in Italia con d. lgs. 27 maggio 2005, n. 117, Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
  • 25. SAGGI 413 dizione non può risolversi in una semplice « non applicazione » del regolamento sui controlli al caso delle attività economiche connesse alle DOP-IGP. Sulla base di queste premesse, sembra possibile ritenere che la “flessibilità” possa essere rettamente riferita alle modalità di predisposizione del piano pluriennale nazionale, nel quale, ad esempio, sia programmato un maggior controllo sulla conformità ai requisiti di sicurezza alimentare rispetto a quella del reg. 510/06. Analogamente, il criterio della flessibilità potrà congruamente riferirsi all’obbligo di formazione del personale nell’ottica della selezione degli argomenti da inserire nel piano di formazione dei soggetti tenuti al controllo ufficiale. Al contrario, meno evidente sembrerebbe un’applicazione flessibile dell’art. 55 (sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive) del reg. 882/04 rispetto alle violazioni del reg. 510/06, in particolare quelle relative ai diritti conseguenti alla registrazione (art. 13 reg. 510/06): osservazione ovvia è il ritenere che le sanzioni o sono poste o non lo sono. Più articolato si pone invece il discorso sull’applicazione della clausola di flessibilità nel caso dell’art. 54 del reg. 882/04, in tema di azioni per il caso di « non conformità » alla legislazione alimentare con particolare riferimento al reg. 510/06. A questo riguardo si può sostenere che l’autorità competente ben potrebbe, nell’ambito della programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali ex art. 1 ed art. 42 del reg. 882/04, decidere di non sottoporre a stretto monitoraggio e controllo le violazioni dei diritti di privativa dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta registrata; tuttavia, a fronte di un esposto ad hoc, ad esempio formulato dal Consorzio o da un’associazione dei consumatori, il rifiuto di impartire le misure appropriate per superare la non conformità accertata (ad esempio, l’ordine di modificare le etichette), sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 54. 6. – Non sfugge che le considerazioni svolte nel paragrafo precedente possano comportare un notevole salto in avanti nella tutela delle DOPIGP, che si vedrebbero garantite e sul piano civilistico e su quello amministrativo/penale, costringendo alcuni Stati membri ad introdurre disposizioni sanzionatorie ad hoc (ex art. 55 reg. 882/04) ovvero riformulare l’approccio alla vigilanza del mercato (in linea con i poteri-doveri di cui all’art. 54 del reg. 882/04). La decisione della Corte nella misura in cui ha escluso l’inadempimento dello Stato membro non già in ragione di una radicale inesistenza
  • 26. 414 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA dell’obbligo de quo, ma in forza del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Commissione, autorizza a ritenere che il precedente possa essere oggetto di un’ulteriore riflessione che chiarisca le relazioni tra il regolamento 510/06 e la legislazione alimentare sopra brevemente richiamata. Sullo sfondo resta la valutazione dell’opportunità, se non anche di ragionevolezza, di una tutela più intensa delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari rispetto alle altre privative industriali. Questo giudizio, tuttavia, attiene alla sfera della politica del diritto e non già all’applicazione delle norme poste in materia di produzione, commercio e consumo di prodotti alimentari.