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IL DIRITTO D’ASILO IN EUROPA
       CONCETTI INTRODUTTIVI
         Paolo V. Tonini
NOZIONI E CONCETTI
                  INTRODUTTIVI
                         A cura di Paolo Vincenzo Tonini
                       Segretario GFE – sezione di Bologna
                            paolo.tonini@gmail.com


I. Perché occuparsi del diritto d’asilo;
II. Che cos’è il diritto d’Asilo;
III. Una tutela multilivello:
     A. La Dichiatazione Universale dei Diritti Umani (Dichiarazione);
     B. La Convenzione sullo status dei Rifugiati e l’Alto Commissariato
        ONU (UNHCR)
     C. La Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
     D. Il Common European Asylum System (CEAS)
                          La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V.
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                               Tonini - paolo.tonini@gmail.com
I. PERCHÉ OCCUPARSI DEL DIRITTO D’ASILO

Negli ultimi venti anni il numero di richieste d’asilo è aumentato enormemente in tutti gli stati
industrializzati.

             Countries of destination                   1980                 1990    2000     2009
             Australia                                    -             12.128       13.064    6.170
             Austria                                  9.259             22.789       18.285   15.830
             Belgium                                  2.727             12.963       42.691   17.190
             Canada                                   1.000             36.735       34.252   33.250
             Denmark                                       65             5.292      13.005    3.750
             Finland                                      -               2.743       3.170    5.910
             France                                18.790               54.813       39.775   41.980
             Germany                             107.818              193.063        78.564   27.650
             Greece                                   1.792               6.166       3.083   15.930
             Ireland                                      -                    -     10.938    2.690
             Italy                                    1.541               4.827      15.564   17.600
             Netherlands                              1.350             21.208       43.895   14.910
             Norway                                      101              3.962      10.842   17.230
             Spain                                        -               8.647       7.926    3.000
             Sweden                                       -             29.420       16.303   24.190
             United Kingdom                           2.352             38.195       80.300   29.840
             United States                         26.512               73.637       40.867   38.968

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I. PERCHÉ OCCUPARSI DEL DIRITTO D’ASILO
L’Alto commissariato ONU per la tutela dei rifugiati stima che nel 2009 nei soli 27 paesi
membri dell’Unione Europea le richieste di asilo siano state 246,700, più di tre volte tanto che
nelle Americhe.
                       Asylum claims lodged in selected regions
                                           Change
                  2007                2008                  2009                 '09-'08
Europe             249,600                 283,700                          286,700   1%
- EU - 27 -total   223,700                 239,200                          246,200   3%
- EU- 15 - old     198,100                 217,200                          221,100   2%
- EU - 12 -new     25,600                  2 1,900                          25,100    15%
USA/Canada         79,100                  86,500                           82,300    -5%
Australia/New      4,200                   5 ,000                           6,500     30%
Zealand
Japan/Rep. of      1,500                   2 ,000                           1 ,700    -15%
Korea
Total              334,400                 377,200                          377,200   0%
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I. PERCHÉ OCCUPARSI DEL DIRITTO D’ASILO

Tuttavia, i dati non vanno considerati in valori assoluti in quanto non tutti i Paesi risultano
egualmente considerati da chi migra in cerca d’asilo.
Secondo l’ UNHCR i Paesi più ricercati risultano:

                            Ranking of the top-10 receiving countries
State                                                       Rank
United States                                               1
France                                                      2
Canada                                                      3
United Kingdom                                              4
Germany                                                     5
Sweden                                                      6
Italy                                                       7
Norway                                                      8
Belgium                                                     9
Greece                                                      10
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II. CHE COS’È IL DIRITTO D’ASILO
Secondo il diritto internazionale umanitario, il diritto d’asilo, nel suo contenuto minimo, preve
la pretesa che uno Stato, diverso da quello di nazionalità della persona richiedente, offra,
qualora alcune condizioni siano soddisfatte, protezione da diverse forme di persecuzione
perpetrate nello Stato di provenienza del soggetto richiedente.

Tale contenuto minimo può essere riassunto nel divieto di rimpatrio o espulsione
(refoulement) nei confronti dello Stato ospite.

Ulteriori diritti possono essere garantiti, come per esempio il diritto ad avere la propria
domanda esaminata, diritto ad un permesso di soggiorno, all’istruzione, ad una casa etc.

La prima e più importante definizione del diritto d’asilo si ritrova nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (Dichiarazione) che, tuttavia, ha un carattere
meramente dichiarativo, non prevendo obligazioni in capo agli Stati firmatari.

Al contrario di molti altri diritti espressi nella Dichiarazione il diritto d’asilo non è stato tradotto
esplicitamente in nessun altro trattato internazionale. Tuttavia, nel suo contenuto minimo, il
diritto d’asilo si può trovare espresso in molteplici convenzioni.
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II. CHE COS’È IL DIRITTO D’ASILO

   Articolo 14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 1948)

 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
                            dalle persecuzioni.

    2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
                        principi delle Nazioni Unite




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III. UNA TUTELA MULTILIVELLO
A seguito dell’enunciazione all’ Art. 14 della Dichiarazione del diritto d’Asilo, vari strumenti
internazionali vincolanti si sono succeduti nel tempo, ciascuno dei quali è applicabile nei 27
Paesi dell’Unione.


A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 RELATIVA ALLO STATUS DEI
   RIFUGIATI (con annesso PROTOCOLLO DEL 1967) & L’ALTO
   COMMISSARIATO ONU SUI RIFUGIATI;

B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (1950);

C. LA LEGISLAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA




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A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO
                                ONU PER I RIFUGIATI
Nel 1950 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce l’Alto Commissariato
ONU per la tutela dei rifugiato con lo scopo di cercare una soluzione permanente al
problema.

Nel 1951 è adottata a Ginevra da una Conferenza di plenipotenziari una Convenzione
vincolante sullo stato sei rifugiati. (Alcune limitazioni territoriali e temporali dovute a postumi
della seconda guerra mondiale vengono complessivamente eliminate da un successivo protocollo)

L’Alto Commissariato viene vincolato al suo statuto e alla Convenzione, ma
rappresenta un mero organo esecutivo, con il quale gli Stati Membri sono obbligati a
collaborare ma che non può fungere da organo giurisdizionale né interpretare in
maniera vincolante la convenzione.

Quello che viene istituito è lo status di “Rifugiato”, che a sua volta permette a chi
soddisfa determinati requisiti di godere di un determinato numero di diritti nello stato
ospite, fra cui il diritto a non essere espulso (non-refoulement), cardine del diritto
d’asilo.
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A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO
                                ONU PER I RIFUGIATI

Art. 1 (A) (2) – DEFINIZIONE DI RIFUGIATO

[…] chiunque […] nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione,
la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni
politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore,
non vuole domandare la protezione di detto Stato;
oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.


La definizione è ‘dichiarativa’, cioè ‘trova’ il rifugiato, non lo ‘crea’ e si basa sui seguenti
elementi:
Giustificato timore (di un pericolo futuro);
Persecuzione;
Ragioni per la persecuzione (in numer chiuso);
Collegamento causale fra la persecuzione e le ragioni della persecuzione
Impossibilità o non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di provenienza
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A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO
                                 ONU PER I RIFUGIATI

 Art. 33 - Divieto d’espulsione e di rinvio al confine

1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato
verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua
appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per
motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in
cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un
delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.


 E’ incluso il cosiddetto ‘indirect refoulement’ ossia il caso in cui un soggetto sia
espulso verso un paese terzo che può successivamente espellerlo verso il paese dei
suoi incubi.
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A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO
                          ONU PER I RIFUGIATI

PROBLEMI

La tutela del diritto d’asilo garantita ai Rifugiati è relativa e non
assoluta:

    Ci sono condizioni per le quali alcuni soggetti non posso essere
    inclusi nella definizione di Rifugiato, Art. 1 (F), e condizioni per le
    quali pur essendo Rifugiati, i soggetti possono essere espulsi o
    accompagnati al confine;

Non esiste un organo deputato al controllo giurisdizionale ed
all’uniforme interpretazione della convenzione, che di conseguenza
presenta notevoli distorsioni applicative fra tutti gli stati firmatari.
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B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO



Il Tattato di Londra del 1949 istituisce il Consiglio d’Europa. Ad oggi questa
Organizzazione Internazionale conta 47 Stati Membri (SM). Nel 1950 gli SM firmano a
Roma la CEDU, un trattato internazionale vincolante dotato di un autonoma Corte
(Corte Europea dei Diritti Umani o ECtHR);

Nel prologo esplicitamente si richiama la Dichiarazione;

Il Consiglio d’Europa è anteriore alla nascita delle Comunnità Europee, e non va
confuso con i suoi organi;




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B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO


Molti articoli della CEDU possono essere interpretati come integranti il diritto a non
essere espulsi, e di conseguenza la base irrinunciabile ad un moderno diritto d’asilo;

L’estrapolazione del principio è dovuta prevalentemente all’interpretazione della
Corte nella sua giurisprudenza;

La norma principale da cui si è partiti è stata l’articolo 3 sul divieto della tortura:

    Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
    degradanti.

 Quando ci sono fondati motivi per ritenere che una persona, se espulsa verso un
altro Stato, affronti un rischio concreto di subire trattamenti vietati dall’Art. 3, tale
espulsione è proibita, e lo Stato Membro responsabile (ECtHR 14038/88 Soering v. United
Kingdom).

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B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
VANTAGGI

Nessun previo accertamento di ‘status’ è richiesto, la Convenzione è applicabile a qualsiasi
persona, e si è svincolati dai rigidi criteri per essere definiti ‘rifugiati’;

Il diritto garantito è ‘assoluto’ e non può essere soggetto ad alcuna restrizione per nessuna
ragione (nemmeno in periodi di crisi o emergenza costituzionale come per attentati terroristici!);

Vi è un organo giurisdizionale sovranazionale deputato a garantire uniforme applicazione ed
interpretazione della convenzione e sanzionare gli abusi che può ordinare misure provvisorie
vincolanti

SVANTAGGI

Frammentarietà di un approccio costruito prevalentemente caso-per-caso (pochissime sono le
violazioni che possono giungere fino all’attenzione della Corte);

I soggetti sono lasciati in un limbo giuridico, perché nessun’altra obbligazione è prevista in
capo agli stati (emissione di documenti identificativi, permessio di soggiorno) e ne è
semplicemente ‘tollerata’ la presenza.
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C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM

 Con l’implementazione della libertà di circolazione di cittadini, capitali e servizi, la
creazione di una frontiera esterna comune e l’abolizione dei controlli interni, gli Stati
Membri (SM) dell’ Unione Europea hanno ritenuto necessario di progressivamente
uniformare le politiche nazionali sul diritto d’asilo;

E’ stato deciso di procedere in due fasi, la prima (già compiuta) prevede la
predisposizione di una minima integrazione su diversi temi (procedurali e di merito), e
la seconda (in via di svolgimento) prevede la creazione di un vero e proprio status
europeo di rifugiato con relative procedure;

Molti sviluppi interpretativi della CEDU sono stati incorporati ed ora possono essere
più facilmente applicabili dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

Si garantisce la tutela del diritto d’asilo sia ai soggetti che possono essere qualificati
come rifugiati per la Convenzione di Ginevra sia ad altri soggetti che grazie ad altre
convenzioni internazionali (principalmente la CEDU ma anche altre) possono
comunque usufruire di un (limitato) diritto d’asilo;
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C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM


MOTIVAZIONI

Controllare flussi di persone in cerca di asilo che potrebbero potenzialmente muoversi in
maniera incontrollata all’interno dell’Unione;

Evitare il cd. “asylum shopping”, ossia più applicazioni in più stati o il sovraffollamenti dei paesi
con le condizioni più favorevoli, evitando in questo modo una corsa al ribasso, inasprendo
generalmente le politiche migratorie dei songoli stati sperando di dirottare i flussi di rifugiati
verso altri lidi.

Cercare di fissare criteri stretti per definire quale stato deve essere considerato responsabile
per analizzare le domande d’asilo e quindi trasferire persone eventualmente sottrattevisi. Ma
vedi il problema dei cd. ‘rifugiati in orbita’.




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C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM

Articolo 78 TFUE
(ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese
terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non
respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati
pertinenti.

N.B.
I cittadini degli SM sono esclusi da sistema comune. La presenza di una presunzione (quasi)
assoluta che ogni Stato Membro è ‘sicuro’, tutti gli stati UE si sono reciprocamente impegnati a
considerare come non fondate richieste di asilo portate avanti da cittadini comunitari. Questo
può apparire in contrasto con altri strumenti internazionali ed infatti non preclude la via di
Strasburgo verso la CEDU.



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                                                    Qualification
                                                     Directive

Temporary                                                                       Subsidiary
Protection        Refugee Status                                             Protection status
 Directive
                Reception Conditions                         Proced
                     Directive                                ures
                                                             directi
                                                               ve
                 Dublin Regulation



                                                                                  Other
                   Refugee Geneva                                             instruments
                     Convention                                                (ECHR, CAT,
                                                                                 ICCPR)



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 Il sistema presenta tuttavia alcuni limiti palesi:

 Iniqua distribuzione di domande: i criteri stabiliti dal Regolamento di Dublino anche se
apparentemente neutrali, in realtà stabiliscono oneri sproporzionati nella distribuzione dei
rifugiati, per cui gli stati di ‘frontiera’ sono maggiormente oberati di domande rispetto agli altri;

 La premessa che tutti gli stati Europei siano stati ‘sicuri’ e che non ci si possa trovare di fronte
a espulsioni o respingimenti indiretti è stata sconfessata dalla prassi;

Il Regolamento di Dublino giustifica la detenzione di persone in cerca di asilo spesso in
condizioni-limite;

Concreto rischio di una corsa al ribasso (race to the bottom) nel determinare i criteri di una
minima armoninazzione: se i criteri comuni sono bassi, pochissimi stati potrebbero essere
invogliati a miglorare i loro standard di asilo, nella speranza di dirottare i flussi migratori (allo
stato attuale tale critica non è stata suffragata da prove statistiche)



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BIBLIOGRAFIA
 P. Boeles, M. den Heijer, G. Lodder, K. Wouters, European
  Migration Law, Intersentia 2009;

 UNHCR Handbook (ENG) - http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html;

 UNHCR Asylum levels and trends in industrialized countries, 2009 -
  www.unhcr.org

 OECD International Migration Outlook, Special Focus: Managing
  the Labour Migration Beyond the Crisis (Paris: OECD, 2009) -
  http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_33931_4300
  9971_1_1_1_37415,00.html.


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  • 1. IL DIRITTO D’ASILO IN EUROPA CONCETTI INTRODUTTIVI Paolo V. Tonini
  • 2. NOZIONI E CONCETTI INTRODUTTIVI A cura di Paolo Vincenzo Tonini Segretario GFE – sezione di Bologna paolo.tonini@gmail.com I. Perché occuparsi del diritto d’asilo; II. Che cos’è il diritto d’Asilo; III. Una tutela multilivello: A. La Dichiatazione Universale dei Diritti Umani (Dichiarazione); B. La Convenzione sullo status dei Rifugiati e l’Alto Commissariato ONU (UNHCR) C. La Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) D. Il Common European Asylum System (CEAS) La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 2 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 3. I. PERCHÉ OCCUPARSI DEL DIRITTO D’ASILO Negli ultimi venti anni il numero di richieste d’asilo è aumentato enormemente in tutti gli stati industrializzati. Countries of destination 1980 1990 2000 2009 Australia - 12.128 13.064 6.170 Austria 9.259 22.789 18.285 15.830 Belgium 2.727 12.963 42.691 17.190 Canada 1.000 36.735 34.252 33.250 Denmark 65 5.292 13.005 3.750 Finland - 2.743 3.170 5.910 France 18.790 54.813 39.775 41.980 Germany 107.818 193.063 78.564 27.650 Greece 1.792 6.166 3.083 15.930 Ireland - - 10.938 2.690 Italy 1.541 4.827 15.564 17.600 Netherlands 1.350 21.208 43.895 14.910 Norway 101 3.962 10.842 17.230 Spain - 8.647 7.926 3.000 Sweden - 29.420 16.303 24.190 United Kingdom 2.352 38.195 80.300 29.840 United States 26.512 73.637 40.867 38.968 La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 3 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 4. I. PERCHÉ OCCUPARSI DEL DIRITTO D’ASILO L’Alto commissariato ONU per la tutela dei rifugiati stima che nel 2009 nei soli 27 paesi membri dell’Unione Europea le richieste di asilo siano state 246,700, più di tre volte tanto che nelle Americhe. Asylum claims lodged in selected regions Change 2007 2008 2009 '09-'08 Europe 249,600 283,700 286,700 1% - EU - 27 -total 223,700 239,200 246,200 3% - EU- 15 - old 198,100 217,200 221,100 2% - EU - 12 -new 25,600 2 1,900 25,100 15% USA/Canada 79,100 86,500 82,300 -5% Australia/New 4,200 5 ,000 6,500 30% Zealand Japan/Rep. of 1,500 2 ,000 1 ,700 -15% Korea Total 334,400 377,200 377,200 0% La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 4 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 5. I. PERCHÉ OCCUPARSI DEL DIRITTO D’ASILO Tuttavia, i dati non vanno considerati in valori assoluti in quanto non tutti i Paesi risultano egualmente considerati da chi migra in cerca d’asilo. Secondo l’ UNHCR i Paesi più ricercati risultano: Ranking of the top-10 receiving countries State Rank United States 1 France 2 Canada 3 United Kingdom 4 Germany 5 Sweden 6 Italy 7 Norway 8 Belgium 9 Greece 10 La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 5 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 6. II. CHE COS’È IL DIRITTO D’ASILO Secondo il diritto internazionale umanitario, il diritto d’asilo, nel suo contenuto minimo, preve la pretesa che uno Stato, diverso da quello di nazionalità della persona richiedente, offra, qualora alcune condizioni siano soddisfatte, protezione da diverse forme di persecuzione perpetrate nello Stato di provenienza del soggetto richiedente. Tale contenuto minimo può essere riassunto nel divieto di rimpatrio o espulsione (refoulement) nei confronti dello Stato ospite. Ulteriori diritti possono essere garantiti, come per esempio il diritto ad avere la propria domanda esaminata, diritto ad un permesso di soggiorno, all’istruzione, ad una casa etc. La prima e più importante definizione del diritto d’asilo si ritrova nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (Dichiarazione) che, tuttavia, ha un carattere meramente dichiarativo, non prevendo obligazioni in capo agli Stati firmatari. Al contrario di molti altri diritti espressi nella Dichiarazione il diritto d’asilo non è stato tradotto esplicitamente in nessun altro trattato internazionale. Tuttavia, nel suo contenuto minimo, il diritto d’asilo si può trovare espresso in molteplici convenzioni. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 6 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 7. II. CHE COS’È IL DIRITTO D’ASILO Articolo 14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 1948) 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 7 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 8. III. UNA TUTELA MULTILIVELLO A seguito dell’enunciazione all’ Art. 14 della Dichiarazione del diritto d’Asilo, vari strumenti internazionali vincolanti si sono succeduti nel tempo, ciascuno dei quali è applicabile nei 27 Paesi dell’Unione. A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (con annesso PROTOCOLLO DEL 1967) & L’ALTO COMMISSARIATO ONU SUI RIFUGIATI; B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (1950); C. LA LEGISLAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 8 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 9. A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO ONU PER I RIFUGIATI Nel 1950 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce l’Alto Commissariato ONU per la tutela dei rifugiato con lo scopo di cercare una soluzione permanente al problema. Nel 1951 è adottata a Ginevra da una Conferenza di plenipotenziari una Convenzione vincolante sullo stato sei rifugiati. (Alcune limitazioni territoriali e temporali dovute a postumi della seconda guerra mondiale vengono complessivamente eliminate da un successivo protocollo) L’Alto Commissariato viene vincolato al suo statuto e alla Convenzione, ma rappresenta un mero organo esecutivo, con il quale gli Stati Membri sono obbligati a collaborare ma che non può fungere da organo giurisdizionale né interpretare in maniera vincolante la convenzione. Quello che viene istituito è lo status di “Rifugiato”, che a sua volta permette a chi soddisfa determinati requisiti di godere di un determinato numero di diritti nello stato ospite, fra cui il diritto a non essere espulso (non-refoulement), cardine del diritto d’asilo. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 9 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 10. A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO ONU PER I RIFUGIATI Art. 1 (A) (2) – DEFINIZIONE DI RIFUGIATO […] chiunque […] nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. La definizione è ‘dichiarativa’, cioè ‘trova’ il rifugiato, non lo ‘crea’ e si basa sui seguenti elementi: Giustificato timore (di un pericolo futuro); Persecuzione; Ragioni per la persecuzione (in numer chiuso); Collegamento causale fra la persecuzione e le ragioni della persecuzione Impossibilità o non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di provenienza La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 10 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 11. A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO ONU PER I RIFUGIATI  Art. 33 - Divieto d’espulsione e di rinvio al confine 1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.  E’ incluso il cosiddetto ‘indirect refoulement’ ossia il caso in cui un soggetto sia espulso verso un paese terzo che può successivamente espellerlo verso il paese dei suoi incubi. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 11 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 12. A. LA CONVENZIONE DI GINEVRA E L’ALTO COMMISSARIATO ONU PER I RIFUGIATI PROBLEMI La tutela del diritto d’asilo garantita ai Rifugiati è relativa e non assoluta: Ci sono condizioni per le quali alcuni soggetti non posso essere inclusi nella definizione di Rifugiato, Art. 1 (F), e condizioni per le quali pur essendo Rifugiati, i soggetti possono essere espulsi o accompagnati al confine; Non esiste un organo deputato al controllo giurisdizionale ed all’uniforme interpretazione della convenzione, che di conseguenza presenta notevoli distorsioni applicative fra tutti gli stati firmatari. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 12 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 13. B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Il Tattato di Londra del 1949 istituisce il Consiglio d’Europa. Ad oggi questa Organizzazione Internazionale conta 47 Stati Membri (SM). Nel 1950 gli SM firmano a Roma la CEDU, un trattato internazionale vincolante dotato di un autonoma Corte (Corte Europea dei Diritti Umani o ECtHR); Nel prologo esplicitamente si richiama la Dichiarazione; Il Consiglio d’Europa è anteriore alla nascita delle Comunnità Europee, e non va confuso con i suoi organi; La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 13 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 14. B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Molti articoli della CEDU possono essere interpretati come integranti il diritto a non essere espulsi, e di conseguenza la base irrinunciabile ad un moderno diritto d’asilo; L’estrapolazione del principio è dovuta prevalentemente all’interpretazione della Corte nella sua giurisprudenza; La norma principale da cui si è partiti è stata l’articolo 3 sul divieto della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.  Quando ci sono fondati motivi per ritenere che una persona, se espulsa verso un altro Stato, affronti un rischio concreto di subire trattamenti vietati dall’Art. 3, tale espulsione è proibita, e lo Stato Membro responsabile (ECtHR 14038/88 Soering v. United Kingdom). La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 14 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 15. B. LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO VANTAGGI Nessun previo accertamento di ‘status’ è richiesto, la Convenzione è applicabile a qualsiasi persona, e si è svincolati dai rigidi criteri per essere definiti ‘rifugiati’; Il diritto garantito è ‘assoluto’ e non può essere soggetto ad alcuna restrizione per nessuna ragione (nemmeno in periodi di crisi o emergenza costituzionale come per attentati terroristici!); Vi è un organo giurisdizionale sovranazionale deputato a garantire uniforme applicazione ed interpretazione della convenzione e sanzionare gli abusi che può ordinare misure provvisorie vincolanti SVANTAGGI Frammentarietà di un approccio costruito prevalentemente caso-per-caso (pochissime sono le violazioni che possono giungere fino all’attenzione della Corte); I soggetti sono lasciati in un limbo giuridico, perché nessun’altra obbligazione è prevista in capo agli stati (emissione di documenti identificativi, permessio di soggiorno) e ne è semplicemente ‘tollerata’ la presenza. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 15 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 16. C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM  Con l’implementazione della libertà di circolazione di cittadini, capitali e servizi, la creazione di una frontiera esterna comune e l’abolizione dei controlli interni, gli Stati Membri (SM) dell’ Unione Europea hanno ritenuto necessario di progressivamente uniformare le politiche nazionali sul diritto d’asilo; E’ stato deciso di procedere in due fasi, la prima (già compiuta) prevede la predisposizione di una minima integrazione su diversi temi (procedurali e di merito), e la seconda (in via di svolgimento) prevede la creazione di un vero e proprio status europeo di rifugiato con relative procedure; Molti sviluppi interpretativi della CEDU sono stati incorporati ed ora possono essere più facilmente applicabili dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; Si garantisce la tutela del diritto d’asilo sia ai soggetti che possono essere qualificati come rifugiati per la Convenzione di Ginevra sia ad altri soggetti che grazie ad altre convenzioni internazionali (principalmente la CEDU ma anche altre) possono comunque usufruire di un (limitato) diritto d’asilo; La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 16 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 17. C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM MOTIVAZIONI Controllare flussi di persone in cerca di asilo che potrebbero potenzialmente muoversi in maniera incontrollata all’interno dell’Unione; Evitare il cd. “asylum shopping”, ossia più applicazioni in più stati o il sovraffollamenti dei paesi con le condizioni più favorevoli, evitando in questo modo una corsa al ribasso, inasprendo generalmente le politiche migratorie dei songoli stati sperando di dirottare i flussi di rifugiati verso altri lidi. Cercare di fissare criteri stretti per definire quale stato deve essere considerato responsabile per analizzare le domande d’asilo e quindi trasferire persone eventualmente sottrattevisi. Ma vedi il problema dei cd. ‘rifugiati in orbita’. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 17 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 18. C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM Articolo 78 TFUE (ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE) 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. N.B. I cittadini degli SM sono esclusi da sistema comune. La presenza di una presunzione (quasi) assoluta che ogni Stato Membro è ‘sicuro’, tutti gli stati UE si sono reciprocamente impegnati a considerare come non fondate richieste di asilo portate avanti da cittadini comunitari. Questo può apparire in contrasto con altri strumenti internazionali ed infatti non preclude la via di Strasburgo verso la CEDU. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 18 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 19. C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM Qualification Directive Temporary Subsidiary Protection Refugee Status Protection status Directive Reception Conditions Proced Directive ures directi ve Dublin Regulation Other Refugee Geneva instruments Convention (ECHR, CAT, ICCPR) La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 19 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 20. C. THE COMMON EUROPEAN UNION’S ASYLUM SYSTEM  Il sistema presenta tuttavia alcuni limiti palesi:  Iniqua distribuzione di domande: i criteri stabiliti dal Regolamento di Dublino anche se apparentemente neutrali, in realtà stabiliscono oneri sproporzionati nella distribuzione dei rifugiati, per cui gli stati di ‘frontiera’ sono maggiormente oberati di domande rispetto agli altri;  La premessa che tutti gli stati Europei siano stati ‘sicuri’ e che non ci si possa trovare di fronte a espulsioni o respingimenti indiretti è stata sconfessata dalla prassi; Il Regolamento di Dublino giustifica la detenzione di persone in cerca di asilo spesso in condizioni-limite; Concreto rischio di una corsa al ribasso (race to the bottom) nel determinare i criteri di una minima armoninazzione: se i criteri comuni sono bassi, pochissimi stati potrebbero essere invogliati a miglorare i loro standard di asilo, nella speranza di dirottare i flussi migratori (allo stato attuale tale critica non è stata suffragata da prove statistiche) La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 20 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 21. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 21 Tonini - paolo.tonini@gmail.com
  • 22. BIBLIOGRAFIA  P. Boeles, M. den Heijer, G. Lodder, K. Wouters, European Migration Law, Intersentia 2009;  UNHCR Handbook (ENG) - http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html;  UNHCR Asylum levels and trends in industrialized countries, 2009 - www.unhcr.org  OECD International Migration Outlook, Special Focus: Managing the Labour Migration Beyond the Crisis (Paris: OECD, 2009) - http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_33931_4300 9971_1_1_1_37415,00.html. La tutela del diritto d'Asilo in Europa - P. V. 18/03/2012 22 Tonini - paolo.tonini@gmail.com

Hinweis der Redaktion

  1. Source: OECD International Migration Outlook, Special Focus: Managing the Labour Migration Beyond the Crisis (Paris: OECD, 2009). Available at http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_33931_43009971_1_1_1_37415,00.html.
  2. Source: UNHCR Asylum levels and trends in industrialized countries in 2009
  3. N.B. il persecutore può essere lo Stato medesimo, attraverso qualsiasi suo organo (persecuzione anche nel campo giudiziario o penale), oppure unAttore non statale, nel qual caso lo Stato di provenienza è comunque responsabile per non aver saputo o voluto garantire la protezione delRifugiato (responsabilità di protezione – diritti umani vincolano tradizionalmente gli stati e non altri soggetti).
  4. Misure provvisorie vincolanti come il divieto di espulsione nel tempo necessario alla Corte per valutare il caso Carattere assoluto del diritto (saadi v. Italy 37201/2006 p. 137-138)
  5. Il cd. Protocollo spagnolo, n. 22 annesso ai Trattati