Internationalization of italian start-ups - Valentina Casella
Italia Startup - "Gli aspetti legali ed il crowfunding II"
1. Le start-up innovative
Raccolta di capitali di rischio tramite
portali on line (c.d. crowdfunding)
Andrea Messuti
Milano, 5 marzo 2013 - Talent Garden
2. Il Decreto 2.0 ha apportato alcune modifiche al Testo Unico della Finanza volte
a consentire alle startup innovative la raccolta di capitali attraverso portali
online (c.d. “equity crowdfunding”).
3. Scopo delle nuove misure in tema di crowdfunding è:
• facilitare l’accesso al capitale per tutte le start-up innovative (anche in deroga al
divieto per s.r.l. di ricorso al pubblico risparmio); e correlativamente
• agevolare/incentivare, anche attraverso requisiti di informazione essenziali che il
portale dovrebbe fornire agli investitori (con particolare riguardo a quelli non
professionali cui deve essere garantita una maggiore tutela), l’investimento nel
capitale di start-up innovative.
4. In materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari condotte per il tramite di
portali on-line, il Decreto 2.0 delega alla Consob l’emanazione della disciplina
relativa a tali offerte “al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti
professionali” mettendoli nelle condizioni di operare scelte consapevoli. Nel
circuito di “finanziamento diretto” è infatti l’investitore che finanzia i progetti
imprenditoriali.
5. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative è
riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di
investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a
condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la
compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a
banche e imprese di investimento.
6. Al fine di “salvaguardare l’affidabilità” dei gestori dei portali on line, la Consob
disciplinerà:
• l’istituzione del registro, la sua formazione e la relativa pubblicità;
• i requisiti di onorabilità e professionalità per chi controlla tali soggetti e per gli
esponenti apicali;
• le eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione, le cause di sospensione,
radiazione, riammissione;
• regole di condotta per i gestori dei portali nei rapporti con gli investitori.
7. Gli investitori che partecipano al finanziamento iniziale dell’impresa potrebbero poi
essere esclusi dal momento di realizzo della valorizzazione operata dal management.
Questo potrebbe avvenire in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ad un
prezzo che tenga conto di un “premio” rispetto al valore delle azioni offerte sulla
piattaforma online. È sostenibile la previsione di un obbligo di acquisto sul totale delle
azioni in caso di cessione del pacchetto di controllo (OPA totalitaria o drag along/tag
along)?
8. Avv. Andrea Messuti
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