XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
Legge 15.09
1. Legge n. 15/2009 Decreto legislativo n. 150/2009 Mario Falanga Istituzioni di diritto pubblico 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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3. Legge n. 15/2009 Art. 1 – Rilegificazione del lavoro pubblico Art. 2 – Delega al Governo in materia di riforma del lavoro pubblico dipendente Art. 3 – Contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche Art. 4 - Valutazione delle strutture e del personale delle aa. pp. Art. 5 - Merito e la premialità Art. 6 - Dirigenza pubblica Art. 7 - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici Art. 8 – Norma interpretativa in materia di vice-dirigenzaArt. 9 – Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro – CNEL Art. 10 – Efficienza dell’azione amministrativa Art. 11 – Corte dei Conti Art. 12 – Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico Art. 13 – Semplificazione della legislazione 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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12. ART. 6 - DIRIGENZA PUBBLICA b) PREVISIONE DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE, IN RELAZIONE AGLI EFFETTIVI POTERI DATORIALI, NEL CASO DI OMESSA VIGILANZA SULLA EFFETTIVA PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE E SULL’EFFICIENZA DELLA RELATIVA STRUTTURA NONCHÉ, ALL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA PREDETTA RESPONSABILITÀ, IL DIVIETO DI CORRISPONDERGLI IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO c) PREVEDERE LA DECADENZA DAL DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE IL QUALE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON ABBIA AVVIATO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI, NEI CASI IN CUI SAREBBE STATO DOVUTO d) LIMITARE LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DIRIGENTI ALLE IPOTESI DI DOLO E DI COLPA GRAVE, IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
13. ART. 6 - DIRIGENZA PUBBLICA e) PREVEDERE SANZIONI ADEGUATE PER LE CONDOTTE DEI DIRIGENTI I QUALI, PUR CONSAPEVOLI DI ATTI POSTI IN ESSERE DAI DIPENDENTI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE, OMETTANO DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ENTRO I TERMINI DI DECADENZA PREVISTI, OVVERO IN ORDINE A TALI ATTI RENDANO VALUTAZIONI IRRAGIONEVOLI O MANIFESTAMENTE INFONDATE f) PREVEDERE CHE L’ACCESSO ALLA PRIMA FASCIA DIRIGENZIALE AVVENGA MEDIANTE IL RICORSO A PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE CONCORSUALI PER UNA PERCENTUALE DEI POSTI, ADOTTANDO LE NECESSARIE MISURE VOLTE A METTERE A REGIME IL NUOVO SISTEMA DI ACCESSO IN RACCORDO CON IL REGIME VIGENTE g) PREVEDERE, INOLTRE, CHE IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE GENERALE AI VINCITORI DELLE PROCEDURE SELETTIVE SIA SUBORDINATO AL COMPIMENTO DI UN PERIODO DI FORMAZIONE, NON INFERIORE A SEI MESI, PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI DI UNO STATO DELL’UNIONE EUROPEA O DI UN ORGANISMO COMUNITARIO O INTERNAZIONALE 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
14. ART. 6 - DIRIGENZA PUBBLICA h) RIDEFINIRE I CRITERI DI CONFERIMENTO, MUTAMENTO O REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, E RIDEFINIRE, ALTRESÌ, LA DISCIPLINA RELATIVA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI SOGGETTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI DIRIGENTI NON APPARTENENTI AI RUOLI i) RIDEFINIRE E AMPLIARE, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA, LE COMPETENZE E LA STRUTTURA DEL COMITATO DEI GARANTI 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
15. ART. 6 - DIRIGENZA PUBBLICA l) VALORIZZARE LE ECCELLENZE NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI MEDIANTE EROGAZIONE MIRATA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AD UN NUMERO LIMITATO DI DIRIGENTI NELL’AMBITO DELLE SINGOLE STRUTTURE CUI PUÒ ESSERE ATTRIBUITA LA MISURA MASSIMA DEL TRATTAMENTO MEDESIMO IN BASE AI RISULTATI OTTENUTI NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE m) RIVEDERE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ PER I DIRIGENTI PUBBLICI E RAFFORZARNE L’AUTONOMIA RISPETTO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI E ALL’AUTORITÀ POLITICA n) SEMPLIFICARE LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AL FINE DI RENDERNE PIÙ AMPIA L’APPLICAZIONE E DI VALORIZZARE IL RELATIVO PERIODO LAVORATIVO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
16. ART. 6 - DIRIGENZA PUBBLICA o) PROMUOVERE LA MOBILITÀ PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE DEI DIRIGENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE A RUOLI CHE PRESENTANO SITUAZIONI DI ESUBERO p) PREVEDERE CHE, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA, LA COMPONENTE DELLA RETRIBUZIONE LEGATA AL RISULTATO SIA FISSATA, NEL MEDIO PERIODO, PER I DIRIGENTI IN UNA MISURA NON INFERIORE AL 30 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA, FATTA ECCEZIONE PER LA DIRIGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE q) STABILIRE IL DIVIETO DI CORRISPONDERE L’INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI QUALORA LE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA, DECORSO IL PERIODO TRANSITORIO FISSATO DAI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, NON ABBIANO PREDISPOSTO SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI COERENTI CON I PRINCÌPI CONTENUTI NELLA PRESENTE LEGGE 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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18. ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI FINE MODIFICARE LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DELLA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE AA. PP. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MEDIANTE NORME INDEROGABILI (IMPERATIVE) PRINCÌPI E CRITERI - SEMPLIFICAZIONE DELLE FASI DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - RAZIONALIZZAZIONE DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN MODO INDIPENDENTE DAL PROCEDIMENTO PèENALE - DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI CHE, PER LA LORO GRAVITÀ, COMPORTANO L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DEL LICENZIAMENTO - PREVISIONE DI MECCANISMI RIGOROSI PER L’ESERCIZIO DEI CONTROLLI MEDICI DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA DEL DIPENDENTE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E DEL DANNO ALL’IMMAGINE SUBITO DALL’AMMINISTRAZIONE 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
19. ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI - ILLECITO DISCIPLINARE IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA COLPOSA DEL PUBBLICO DIPENDENTE CHE ABBIA DETERMINATO LA CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI; - PREVISIONE PROCEDURE E MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE ED IL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE CHE ABBIA ARRECATO GRAVE DANNO AL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI APPARTENENZA PER INEFFICIENZA O INCOMPETENZA PROFESSIONALE - ILLECITO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI, PER NEGLIGENZA, DEL MANCATO ESERCIZIO O DELLA DECADENZA DELL’AZIONE DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ ERARIALE DEI DIRIGENTI PER MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ IN ESUBERO - AMPLIAMENTO DEI POTERI DISCIPLINARI ASSEGNATI AL DIRIGENTE PREVEDENDO, ALTRESÌ, L’EROGAZIONE DI SANZIONI CONSERVATIVE QUALI, TRA LE ALTRE, LA MULTA O LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - EQUIPOLLENZA TRA LA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE ALL’INGRESSO DELLA SEDE DI LAVORO E LA SUA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE - ABOLIZIONE COLLEGI ARBITRALI DI DISCIPLINA - OBBLIGO DI CARTELLINO IDENTIFICATIVO 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
20. ART. 8 – NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI VICE-DIRIGENZA LA VICEDIRIGENZA È DISCIPLINATA ESCLUSIVAMENTE AD OPERA E NELL’AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL COMPARTO di RIFERIMENTO, CHE HA FACOLTÀ DI INTRODURRE UNA SPECIFICA PREVISIONE COSTITUTIVA AL RIGUARDO. IL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PREDETTO ARTICOLO PUÒ ESSERE DESTINATARIO DELLA DISCIPLINA DELLA VICEDIRIGENZA SOLTANTO A SEGUITO DELL’AVVENUTA COSTITUZIONE DI QUEST’ULTIMA DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL COMPARTO DI RIFERIMENTO. 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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24. LGS 150/2009 LEGISLAZIONE ESCLUSIVA, PRINCIPI GENERALI, RISERVA DI LEGGE - TECNICA LEGISLATIVA. IL DECRETO INTERVIENE COME NOVELLA DEL DLGS. 165/01 E CON NUOVE NORME - LE DISPOSIZIONI DELEGATE RIENTRANO NELLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO: GIURISDIZIONE, ORDINAMENTO CIVILE E PENALE, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, L.E.P. – contenuto essenziale dei diritti - (art. 117 Cost ., co. 2, lett. l) ed m): artt. 11; 28-30; 33-36; 54; 61; 62; 64-66; 68-69; 73 - NORME AFFERENTI ALLA RISERVA DI LEGGE (art. 96 Cost ): artt. 3-5; 7; 9; 15; 17; 18; 23; 24-27; 62 - LE NORME SUL CICLO DELLA PERFORMANCE, SISTEMI DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE, DIRIGENZA SONO COMPRESE TRA I PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO (adeguamento di Regioni e Enti locali) - IMPERATIVITÀ INDEROGABILITÀ DI NORME E PRINCIPI 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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28. CONTROLLI SULLA CONTRATTAZIONE SI ATTUANO MEDIANTE IL “MECCANISMO CIVILISTICO” ex artt. 1339 e 1419 CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE AUTOMATICA DELLE CLAUSOLE NULLE Art. 1339 - Inserzione automatica di clausole. “ LE CLAUSOLE, I PREZZI DI BENI O DI SERVIZI, IMPOSTI DALLA LEGGE, SONO DI DIRITTO INSERITI NEL CONTRATTO, ANCHE IN SOSTITUZIONE DELLE CLAUSOLE DIFFORMI APPOSTE DALLE PARTI”. Art. 1419. - Nullità parziale. Co. 2° - “LA NULLITÀ DI SINGOLE CLAUSOLE NON IMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, QUANDO LE CLAUSOLE NULLE SONO SOSTITUITE DI DIRITTO DA NORME IMPERATIVE”. 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
29. COMPARTI ARAN E SINDACATI DEFINISCONO FINO A 4 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E LE AMMINISTRAZIONI CHE NE FANNO PARTE; ALLE AREE COSÌ DEFINITE CORRISPONDONO NON PIÙ 4 SEPARATE AREE PER LA DIRIGENZA COMPARTI DE JURE : 1. REGIONI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 2. ENTI LOCALI E CAMERE DI COMMERCIO 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
30. COMPARTI ATTUALI 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga Comparti Aree dirigenziali Aziende Ministeri Area I Regioni e autonomie locali Area II Sanità Area III AREA IV Scuola Area V Agenzie fiscali Enti pubblici non economici Area VI Ricerca Area VII Università Area Presidenza del Consiglio dei ministri Area VIII Enti art. 70 Dlgs n. 165/2001 Accademie e conservatori (Fonte – Aran e Sole 24 ORE)
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38. NOZIONI PRELIMINARI VALUTARE Valutare significa Assegnare un valore a qualcosa . Si basa su misurazione ma contiene elementi soggettivi di giudizio e apprezzamento (implica un sistema di valori, preferenze) Valutare le performance significa Interpretare il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato ottenuto) e argomentare quanto, come e perché tale contributo abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità dell’organizzazione 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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41. OBIETTIVI. Caratteristiche (art. 5) Gli obiettivi sono definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e sono a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi d) riferibili ad un arco temporale determinato e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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54. COMPITI DELLA COMMISSIONE i ) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 in termini di efficienza e produttività; l) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ; m) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici; n) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14; o) promuove analisi comparate della performance delle aa. pp. sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
55. COMPITI DELLA COMMISSIONE i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all’articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche; 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
56. COMPITI DELLA COMMISSIONE m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
57. SEZIONE PER L’INTEGRITÀ NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità . La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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63. TITOLO III – MERITO E PREMI (NORME IMPERATIVE - NON SI APPLICANO AL PERSONALE DELLA SCUOLA ) OGGETTO E FINALITÀ (art. 17) CRITERI E MODALITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE (art. 18) CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI (art. 19) IN CIASCUNA AMMINISTRAZIONE L’ORGANISMO INDIPENDENTE COMPILA UNA GRADUATORIA DELLE VALUTAZIONI INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE (disitnto in 1^ e 2^ fascia) E DEL PERSONALE NON-DIRIGENZIALE IN CIASCUNA GRADUATORIA IL PERSONALE È DISTRIBUITO SU TRE FASCE DI MERITO (O DI LIVELLO DI PERFORMANCE) I FASCIA (ALTA) 25% DEL PERSONALE CUI VA IL 50% DELLE RISORSE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO II FASCIA (INTERMEDIA) 50% DEL PERSONALE CUI VA IL 50% DELLE RISORSE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO III FASCIA (BASSA) 25% DEL PERSONALE CUI NON VA 00% ALCUN TRATTAMENTO ACCESSORIO 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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70. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. LE SANZIONI – personale docente - 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga RIMPROVERO VERBALE (sanzione minore); senza contestazione di addebito; Irrogante: Dirigente scolastico. Rimedio: Tentativo di conciliazione / Giudice ordinario) Art. 55-bis commi 1, d. lgs. 165/2001 AVVERTIMENTO SCRITTO (sanzione minore - richiamo scritto e motivato all’osservanza dei propri doveri); contestazione addebito; irrogante: Dirigente scolastico . Rimedio: Tentativo di conciliazione / Giudice ordinario Art. 492 t.u. 297/1994 Richiamato dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009 CENSURA (sanzione minore - dichiarazione di biasimo scritta e motivata); contestazione addebito; irrogante: Dirigente scolastico . Rimedio: Tentativo di conciliazione / Giudice ordinario Art. 493 t.u . 297/1994 Art. 492 t.u . 297/1994 Richiamata dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni (sanzione minore – irrogante: Dirigente scolastico). contestazione addebito;Irrogante: Dirigente scolastico. Rimedio: Tentativo di conciliazione / Giudice ordinario Art. 55-bis, comma 1, d. lgs . n. 165/2001 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi (sanzione di maggiore gravità; contestazione addebito; irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinari ). Rimedio: Tentativo di conciliazione / Giudice ordinario Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs . 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994 LICENZIAMENTO (cessazione del rapporto di lavoro). Irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinari Rimedio: Tentativo di conciliazione / Giudice ordinario Art. 55-quater d. lgs. 165/2001
71. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE TERMINI PERENTORI 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga SANZIONI DISCIPLINARI (sino a nuova contrattazione) Richiamate dall’art. 88 del CCNL-Scuola RIMPROVERO VERBALE AVVERTIMENTO SCRITTO Contestazione scritta non oltre 20 giorni dalla notizia dell’infrazione; possibile rinvio del termine per grave impedimento Convocazione per contraddittorio e eventuale memoria difensiva entro 10 giorni Conclusione del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione Art. 55-bis d. lgs. 165/2001 CENSURA (O RIMPROVERO VERBALE) Idem Art. 493 Irrogante: Dirigente scolastico SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni Idem Art. 494 e 495 t.u. 297/1994 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi Termini raddoppiati Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994 LICENZIAMENTO Termini raddoppiati Art. 55-quater d. lgs . n. 165/2001
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73. INFRAZIONI DAL D. LGS . 159/2009 e altre fonti (docenti) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga INFRAZIONE SANZIONE NORMA Inosservanza della diligenza Secondo la gravità 2 dell’infrazione Art. 2104 e 2106 c.c.; art. 55, comma 2, d. lgs . n. 165/2001 Inosservanza obbligo di fedeltà Secondo la gravità dell’infrazione Art. 2105 e 2106 c.c.; art. 55, comma 2, d. lgs . n. 165/2001 Condotte pregiudizievoli per l’amm. ne – condanna dell’amm. ne per danno causato dal dipendente per violazione di obblighi Sospensione da 3 gg. a 3 mesi senza retribuzione Art. 55-sexies, comma 1, d. lgs. n . 165/2001 Grave danno al normale funzionamento per inefficienza / incompetenza Collocato in disponibilità ( a seguito di procedimento disciplinare ) Art. 55-sexies, comma 2, d. lgs . n. 165/2001 Non collaborazione in un procedimento disciplinare se a conoscenza di elementi utili Sospensione dal servizio fino a 15 gg senza retribuzione Art. 55-bis, comma 7, d. lgs. n . 165/2001 False o reticenti dichiarazioni in un procedimento disciplinare Sospensione dal servizio fino a 15 gg senza retribuzione Art. 55bis, comma 7, d. lgs. n . 165/2001 Codice di comportamento Art. 54, comma 3, d. lgs n. 165/2001; ccnl 2006/2009 Allegato n. 2
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77. IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (art. 56 d. lgs . n. 165/2001) Dal 16 novembre 2009, LA SANZIONE DISCIPLINARE SI IMPUGNA DAVANTI AL G.O. ( E NON PIÙ A COLLEGI ARBITRALI E ARBITRO UNICO ) PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NON PIÙ OBBLIGATORIO DA INSTAURARSI E CONCLUDERSI ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 30 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO E COMUNQUE PRIMA DELL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE. I TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARI RESTANO SOSPESI DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA E RIPRENDONO A DECORRERE NEL CASO DI CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO. IL CONTRATTO COLLETTIVO DEFINISCE GLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA CHE NE DETERMINANO L’INIZIO E LA CONCLUSIONE 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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90. LA RESPONSABILITÀ DI RISULTATO È TIPICA DEI DIRIGENTI, PUBBLICI O PRIVATI È INERENTE AL MANCATO O INCOMPLETO RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO NELLA CONDUZIONE DEL SISTEMA DI LAVORO (RESPOSANIBILTÀ MANAGERIALE) SI HA QUANDO «I RISULTATI COMPLESSIVI DELL'AZIONE DELL'UFFICIO» O DEL SERVIZIO DI CUI SI È RESPONSABILI NON SONO «CORRISPONDENTI, QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE, ALLE RAGIONEVOLI ATTESE » ( CONS. DI STATO ) ATTIENE ALLA CAPACITÀ DI UNA POSITIVA AMMINISTRAZIONE ED È RIFERITA NON A SINGOLI ATTI, BENSÌ ALL’ ATTIVITÀ DIRIGENZIALE UNITARIAMENTE CONSIDERATA ( Sandulli ) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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92. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE IL MANCATO ESERCIZIO O LA DECADENZA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DOVUTA A - OMISSIONE - RITARDO INGIUSTIFICATO - VALUTAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE IRRAGIONEVOLI O MANIFESTATAMENTE INFONDATE COMPORTA LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE SINO AD UN MAX DI 3 MESI (art. 55-sexies) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
93. RESPONSABILITÀ PER “DANNO ERARIALE” LA MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE ECCEDENZE DI UNITÀ DI PERSONALE È DANNO ERARIUALE PER IL DIRIGENTE RESPONSABILE 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
94. RESPONSABILITÀ CIVILE LA RESPONSABILITÀ CIVILE , IN RELAZIONE AI PROFILI DI ILLICEITÀ NELLE DETERMINAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, È LIMITATA AI CASI DI DOLO E DI COLPA GRAVE (art. 55-sexies) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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97. RESPONSABILITÀ PENALE La de-contrattualizzazione del procedimento disciplinare rende applicabile ai dirigenti le sanzioni penali nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni illegittime Fattispecie penali - abuso d’ufficio - rifiuto d’atti di ufficio 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
98. TRATTAMENTO ECONOMICO IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO È CORRELATO ALLE RESPOSNABILITÀ ED AI RISULTATI CONSEGUITI IL TRATTAMENTO ACCESSORIO, COLLEGATO AI RISULTATI, DEVE COSTITUIRE ALMENO IL 30% DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA DEL DIRIGENTE (art. 45) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
99. ACCESSO QUALIFICA DI 1^ FASCIA PER IL 50% DEI POSTI CHE SI LIBERANO AVVIENE TRAMITE CONCORSO AL CONCORSO PARTECIPANO DIRIGENTI DI 2^ FASCIA CON 5 ANNI DI ANZIANITÀ NEI RUOLI DIRIGENZIALI PERIODO DI FORMAZIONE ALL’ESTERO 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
100. MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE UN APPOSITO DECRETO DEFINISCE UNA TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA I LIVELLI DI INQUADRAMENTO PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI (art. 48) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
101. TERRITORIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI SI FA RIFERIMENTO AL LUOGO DI RESIDENZA DEI CONCORRENTI QUANDO TALE REQUISITO SIA FUNZIONALE AL RISULTATO NON ALTRIMENTI RAGGIUNGIBILE (art. 51) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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107. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Livelli essenziali Attengono inoltre ai livelli essenziali delle prestazioni tutte le disposizioni giuridiche atte a: a) garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento; b) individuarne un responsabile; c) concluderlo entro il termine prefissato; d) assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa; e) rispettare la durata massima dei procedimenti” ( l . n. 69/2009, art. 10, comma 2-ter). 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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110. DIRITTO DI ACCESSO “ L´accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalitá di pubblico interesse, costituisce principio generale dell´attivitá amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l´imparzialitá e la trasparenza” ( l . n. 69/2009) 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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112. Mario Falanga GIURISPRUDENZA SCOLASTICA: CASI PRATICI Edk, Rimini 2010 12/03/10 Materiale didattico a cura di M. Falanga