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LA FAMIGLIA
artt.74-337
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2. PARENTELA - AFFINITÀ
Parentela: vincolo tra persone aventi comune
ascendente.
-Linea Retta (generazione verticale)
-Linea Collaterale (stipite comune
ma non generate l’una dall’altra)
Gradi della parentela (intensità del vincolo)
un grado-una generazione senza contare lo stipite comune.
Se collaterale i gradi si sommano
Affinità: rapporto tra coniuge e parenti dell’altro
coniuge.
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5. Famiglia legittima o nucleare
• Fondata sul matrimonio. Basata sull’eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi. (Art. 29 Cost.)
• E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri
della famiglia legittima. (Art. 30 Cost.)
• Diritto di sposarsi e costituire una famiglia (Art. 9 Carta
dei Diritti Fondamentali - Nizza)
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6. MATRIMONIO
1.
2.
Fattispecie complessa: negozio bilaterale combinato
con atto amministrativo
Crea il rapporto di coniugio
Conviene distinguere tra
ATTO con cui i coniugi costituiscono la comunione
materiale e spirituale (le condizioni necessarie per
contrarre matrimonio; la celebrazione; le cause di
invalidità; le impugnazioni) e
RAPPORTO si instaura a seguito della stipulazione
dell’atto (i diritti e i doveri dei coniugi; i rapporti
patrimoniali coniugali; la separazione personale; lo
scioglimento del vincolo).
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7. Il matrimonio
Negozio giuridico non patrimoniale
(non mero atto, no applicabilità art.1324)
TIPICO (disciplinato dal c.c.)
PERSONALISSIMO (no matrimonio per
procura)
LIBERO (promessa di matrimonio artt. 8081; illiceità della condizione ex art. 636)
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8. FORMALITÀ PRELIMINARI
Pubblicazioni:
- richiesta uff. stato civile nel comune
di residenza di uno degli sposi
- affissione per almeno 8 gg.
(possibile matrimonio dopo 3 gg. se
non vi è opposizione)
Opposizione al matrimonio (art. 102)
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9. Celebrazione: forme del matrimonio
ATTO
Civile
Canonico
Culto acattolico
≠ forma, ma non vi sono differenze sul piano
del matrimonio come rapporto giuridico una
volta attribuita rilevanza ai matrimoni
religiosi all’interno dell’ordinamento.
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10. CELEBRAZIONE
Lettura degli artt. 143-144-147 (diritti e
doveri)
Dichiarazione personale degli sposi (no
condizione o termine)
Dichiarazione dell’ufficiale di stato civile che
gli sposi sono uniti in matrimonio
Compilazione atto di matrimonio
(regime patrimoniale; riconoscimento
figli naturali )
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11. MATRIMONIO CONCORDATARIO
Effetti civili riconosciuti al matrimonio
celebrato secondo il rito cattolico
trascritto (Patti Lateranensi del 1929 Concordato del 1985)
Il rapporto è regolato dal Codice Civile
Chiesa ha la giurisdizione sulla validità del
vincolo matrimoniale (esclusiva? No
espressa riserva ecclesiastica)
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12. MATRIMONIO CULTI ACATTOLICI
Matrimonio civile celebrato da un
ministro di culto non cattolico (si applica
in toto la disciplina del c.c.)
Sì, dichiarazioni regime patrimoniale e
riconoscimento figli naturali
Giurisdizione esclusiva dei tribunali civili
Numerose intese stipulate dallo Stato
italiano con confessioni religiose
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13. CONDIZIONI
CAPACITÀ maggiore età, minore emancipato, inabilitato,
no interdetto per infermità mentale (artt. 84-85)
IMPEDIMENTI:
- Libertà di Stato (art. 556 c.p.)
- Derivanti da vincoli di parentela, affinità, adozione,
affiliazione (assoluti – dispensabili) (art. 87)
- Delitto (art. 88)
- Divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89)
INESISTENZA stesso sesso
• INVALIDITÀ errore
• MATRIMONIO PUTATIVO
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14. INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO
Invalidità nel caso in cui manca lo stato libero; vincolo di
parentela o impedimento da delitto
- legittimazione assoluta
- azione imprescrittibile
- insanabile (anche se vi è coabitazione)
Invalidità derivante da difetto di età:
- legittimazione relativa (coniugi, PM, genitori)
- termine di decadenza (1 anno raggiungimento maggiore età)
- sanabile
Invalidità derivante da interdizione per infermità mentale:
- legittimazione assoluta
- azione imprescrittibile
- coabitazione per un anno dopo la revoca dell’interdizione
sana la nullità
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15. INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO
Incapacità di intendere e di volere (no impedimento
matrimoniale ma può inficiare la validità del matrimonio)
- legittimazione relativa (coniuge che era in stato di incapacità
naturale)
- azione imprescrittibile (salvo nullità sanata)
- coabitazione per un anno dopo il venir meno dell’incapacità
sana la nullità
Vizi della volontà:
- violenza
- timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo
sposo
- errore sull’identità del coniuge
- errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge
(tipizzate dalla lex)
-legittimazione ad agire relativa (coniuge il cui consenso era viziato)
-azione imprescrittibile
- Coabitazione per un anno dal “venir meno del vizio” sana la nullità
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16. RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI
Obblighi derivanti dal matrimonio (tassativamente
previsti dalla legge; inderogabili; incoercibili):
Obbligo di fedeltà
Obbligo di assistenza morale e materiale
Obbligo di collaborazione nell’interesse della
famiglia
Obbligo di coabitazione
Obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia
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17. RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI
Indirizzo della vita familiare determinato in accordo tra i
coniugi (fissazione residenza familiare; decisioni
sull’attività lavorativa; tenore di vita; impiego tempo
libero, etc. – art.144 c.c.)
Accordo non ha natura giuridica di contratto
(ripensamento da parte di uno dei coniugi impone di
trovare un nuovo accordo)
Ciascun coniuge ha il potere di attuare l’indirizzo
concordato
Intervento del giudice quando i coniugi non riescono ad
addivenire ad un accordo (finalità meramente conciliativa
non sostitutiva della volontà dei coniugi, salvo ipotesi art.
145 II comma)
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18. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
Regime patrimoniale della famiglia (capo VI – Titolo VI – Libro I):
-
Comunione legale (artt.177-197 c.c.); comunione convenzionale
(artt. 210-211 c.c.) e separazione dei beni (artt. 215-219): modalità
con cui i coniugi acquistano ed esercitano diritti aventi contenuto
patrimoniale e responsabilità patrimoniale per le obbligazioni
assunte dai coniugi
-
Fondo patrimoniale (artt. 167-171): istituto mediante il quale i
coniugi danno attuazione all’obbligazione di contribuire ai bisogni
della famiglia
-
Impresa familiare (art. 230 bis): disciplina i rapporti e le
conseguenze patrimoniali della collaborazione lavorativa nell’attività
d’impresa esercitata dal coniuge (oppure parente entro il terzo o
affine entro il secondo)
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19. CONVENZIONI MATRIMONIALI
Forma: atto pubblico con testimoni
Pubblicità duplice: annotazione a margine atto
matrimonio + trascrizione (art. 2647 c.c.)
Modifiche: nuova convenzione matrimoniale
stipulata fra le medesime parti
Regime patrimoniale atipico? (artt. 161 e 210 c.c.
– art. 30 l. n. 218/1995)
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20. COMUNIONE LEGALE
Regime legale (se coniugi non dispongono diversamente)
Art. 177: beni della comunione
Art. 179: beni personali
Art. 178: comunione de residuo (impresa individuale di
uno dei coniugi e suoi incrementi)
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21. COMUNIONE LEGALE:
AMMINISTRAZIONE
Amministrazione disgiunta per atti di ordinaria amm.
Necessario consenso di entrambi per atti di straordinaria
amministrazione (amm. congiunta) e contratti di
concessione e acquisto di diritti personali di godimento
Obblighi gravanti sulla comunione (art. 186)
Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi (art.
189)
Responsabilità sussidiaria dei beni personali (art. 190)
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22. COMUNIONE LEGALE:
-
SCIOGLIMENTO
Dichiarazione di assenza
Dichiarazione morte presunta
Morte naturale
Annullamento, scioglimento e cessazione degli
effetti civili del matrimonio
Separazione personale
Separazione giudiziale dei beni
Convenzione matrimoniale
Fallimento
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23. COMUNIONE CONVENZIONALE –
SEPARAZIONE DEI BENI
Com. convenzionale (art. 210): comunione
legale modificata (ampliamento/restrizione beni
che cadono in comunione)
Separazione dei beni (art. 215): titolarità
esclusiva dei beni acquistati
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24. FONDO PATRIMONIALE
Convenzione matrimoniale
Possibile costituzione da parte del terzo in tal
caso è richiesta l’accettazione
(anche per testamento)
Beni: immobili, mobili registrati e titoli di credito
Scopo: far fronte ai bisogni della famiglia
Amministrazione: come comunione legale salvo
patto contrario
• Titolarità dei beni ad entrambi i coniugi, salvo
diversa disposizione.
• Indisponibilità dei beni
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25. IMPRESA FAMILIARE
Art. 230 bis
Forma di tutela economica per coniuge e familiari
dell’imprenditore individuale che collaborano con lui:
- partecipazione agli utili
- partecipazione alle decisioni più importanti
- diritto di prelazione sull’azienda
- diritto alla liquidazione
Limiti al trasferimento-unanimità
Ipotesi residuale (no società, lavoro subordinato, etc.)
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27. SEPARAZIONE PERSONALE
-
Non vengono meno gli effetti giuridici derivanti dal
matrimonio
Separazione legale
Separazione giudiziale
disciplinata dal c.c.
Separazione consensuale
Separazione di fatto: sospensione concordata
dai coniugi senza l’intervento del giudice di
alcuni diritti e doveri coniugali (coabitazione) –
rilevanza occasionale per l’ordinamento
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28. SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Procedimento contenzioso che si istaura mediante
ricorso
Presupposto: fatti che rendono intollerabile la
convivenza o tali da recare pregiudizio alla educazione
della prole
Addebito della separazione può essere richiesto per
comportamenti contrari ai doveri matrimoniali (no
diritto al mantenimento, perdita diritti successori)
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29. SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Effetti della separazione:
-
Non opera presunzione di concepimento per il figlio nato entro
300 gg. dalla pronuncia di separazione giudiziale o omologa della
consensuale
Uso del cognome del marito
Non applicabile ai coniugi separati la causa di non punibilità
prevista dall’art. 649 c.p.
Permangono gli obblighi coniugali previsti dall’art. 143?
Estinzione della comunione legale (conservato il diritto alla
pensione di riversibilità
Diritto all’assegno di mantenimento (mancanza di adeguati redditi
propri commisurato al tenore di vita goduto dai coniugi durante la
coabitazione)
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30. SEPARAZIONE: EFFETTI SUI FIGLI
a)
b)
c)
Separazione tra i coniugi non incide sui doveri dei
genitori verso i figli ma il venir meno della coabitazione
modifica le modalità di attuazione di tali doveri.
Tre sono i provvedimenti adottati dal giudice ex art.
155 c.c.:
Revisione
dei provv.
Affidamento dei minori
può essere
chiesta in
Assegnazione della casa familiare
ogni tempo
Mantenimento della prole (assegno periodico)
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31. Affidamento dei minori
Potestà esercitata congiuntamente da
entrambi i genitori
Decisioni di maggiore interesse prese
d’accordo (intervento del giudice in caso di
contrasto)
Potestà separata per le decisioni di ordinaria
amministrazione
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32. Assegnazione casa familiare
Godimento della casa coniugale è attribuito
tenendo conto dell’interesse primario dei figli
Giudice tiene conto dell’assegnazione nel
regolare i rapporti economici tra i coniugi
Diritto di godimento viene meno se
l’assegnatario cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio.
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33. Assegno di mantenimento
Ciascun coniuge provvede al mantenimento dei figli in
maniera proporzionale al proprio reddito
Corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità (esigenze del
figlio, tenore di vita, tempi di permanenza presso
ciascun genitore, risorse economiche di ciascun
genitore…)
Rivalutazione indici ISTAT
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34. DIVORZIO (L. n. 898/1970 e
successive modificazioni)
Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(estinzione ex nunc del vincolo)
Presupposto: comunione spirituale e materiale non può essere
ricostituita per una delle cause tipiche e tassative individuate
dall’art. 3 (es. ininterrotta separazione legale per almeno 3 anni)
Procedimento contenzioso istaurato con ricorso
Effetti:
- venir meno dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio
- scioglimento comunione legale e fondo patrimoniale
- diritto all’assegno divorzile (quantum: ragioni della decisione;
contributo personale ed economico; durata del matrimonio) che si
estingue per: morte di uno dei coniugi; nuove nozze coniuge
creditore; sopravvenienza mezzi idonei al mantenimento;
peggioramento condizioni dell’obbligato)
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35. FAMIGLIA DI FATTO
Persone che convivono more uxorio senza aver contratto il
vincolo matrimoniale.
Complesso profilo che attiene ai diritti-doveri dei conviventi di fatto:
quali norme applicare per la tutela dei conviventi? Possibile
applicazione analogica norme previste per i coniugi?
Applicabile art.433 c.c.? E sospensione prescrizione ex art. 2941 c.c.?
E rapporti patrimoniali?
Pilastri della regolamentazione sono costituiti dal contratto e dalle
obbligazioni naturali (2034 c.c.) . Ma cfr. Cass 11330/2009
(arricchimento senza causa)
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36. FAMIGLIA DI FATTO
Non è oggetto di regolamentazione organica
(rilievo soltanto occasionale):
- Corte Cost. n. 404/88 – successione nel
contratto di locazione
- Risarcimento danni subiti per la morte del
partner a seguito dell’illecito del terzo (non
univoco)
- rilevanza convivenza intrapresa dal coniuge
separato o divorziato ai fini del riconoscimento
dell’assegno di mantenimento (non se
instaurata dal coniuge creditore)
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37. FAMIGLIA DI FATTO
(cessazione convivenza)
Situazione figli “naturali” parificata a quella dei figli legittimi.
Più complessa situazione del convivente:
Non configurabile responsabilità ex art. 2043 in capo al
convivente che decida di interrompere la convivenza (cfr.
matrimonio)
Divisione seguendo regime separazione dei beni
No diritto assegnazione casa della convivenza
c/c cointestati: presunzione di comproprietà in parti uguali e
solidarietà passiva
No diritti successori; testamento unico strumento per il
trasferimento mortis causa dei diritti da un partner all’altro
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38. Filiazione
Materia su cui ha inciso notevolmente la
legislazione in materia familiare
- Art. 30 cost.: tutela figli nati fuori dal matrimonio
- Riforma 1975
- Lex 10.12.2012 n. 219 “Disposizioni in materia
di riconoscimento dei figli naturali”
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39. Filiazione
Rimane la distinzione in due categorie filiazione
legittima e filiazione naturale per quanto
riguarda l’accertamento della filiazione ma legge
2012 ha eliminato l’ aggettivo “legittimo” o
“naturale” quando si parla di figlio
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40. Accertamento filiazione legittima
Art. 231 c.c.: presunzione di paternità
Art. 232 c.c.: presunzione di concepimento durante
il matrimonio
Prova filiazione: atto di nascita o in difetto
provando il continuo possesso di stato di figlio
legittimo (236 c.c.): nome, trattamento e fama.
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v0.4/39
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41. Azioni in tema di filiazione
legittima
Artt. 235 e 244 c.c.: azione di disconoscimento
della paternità
Art. 248 c.c.: azione di contestazione della
legittimità
Art. 249 c.c.: azione di reclamo della legittimità.
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v0.4/39
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42. Accertamento filiazione naturale
Non sufficiente dato biologico della procreazione
ma necessario che si aggiunga:
1)atto di accertamento volontario del genitore:
riconoscimento, oppure
2) accertamento giudiziale: dichiarazione
giudiziale della paternità o maternità naturale
I due atti si equivalgono in quanto agli effetti che
ne conseguono con assunzione di tutti i diritti e
doveri previsti per i figli legittimi
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43. Riconoscimento e impugnazione
Natura del riconoscimento: non costitutiva ma
negozio di accertamento, unilaterale, e
personalissimo (possibile con M o T),
irrevocabile, puro.
Con riforma 1975 cade il divieto di riconoscimento
figli adulterini e con lex 2012 quello relativo ai
figli incestuosi; rimane non ammissibilità
riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio
legittimo in cui si trova la persona (prima
necessario contestare f. leg.)
Impugnabile per: a) difetto di veridicità; b) violenza
morale; c) interdizione giudiziale
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44. Dichiarazione giudiziale di paternità e
di maternità naturale (art. 278 c.c.)
Accertamento giudiziale volto ad attribuire la
titolarità formale del rapporto di filiazione
naturale anche contro la volontà dei genitori
Ammessa negli stessi casi in cui è ammesso il
riconoscimento
Non vi sono limiti in ordine alla prova che può
essere data con ogni mezzo (prove genetiche
ed ematologiche)
Legittimato attivo figlio (o discendenti entro 2 anni
dalla morte), imprescrittibile.
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45. Legittimazione figlio naturale
Art. 280 c.c.: per susseguente matrimonio
dei genitori; per provvedimento del giudice
Necessario non solo che il figlio possa essere
riconosciuto ma che la filiazione naturale sia
accertata
Provvedimento del J solo quando per il genitore vi
sia l’impossibilità o grave ostacolo alla
legittimazione mediante matrimonio
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46. Procreazione medicalmente
assistita
Questione controversa e complessa (cfr.
giurisprudenza sul punto)
Legge 40/2004 colma il vuoto normativo (ma forte
critica in dottrina): fecondazione ammessa è
solo quella omologa e solo ove non esistano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere cause
di sterilità o infertilità
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47. Requisiti soggettivi: copie maggiorenni si sesso
diverso sposate o conviventi in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi
Stato giuridico: figli legittimi o naturali
automaticamente riconosciuti (madre non può
rifiutarsi di essere nominata nell’atto di nascita)
Lex tutela anche nato a seguito di fecondazione
eterologa (non ammessa in It.): no azione
disconoscimento paternità o impugnazione
riconoscimento per difetto di veridicità; non
legame di parentela né diritti al donatore
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48. Adozione
Maggiorenni
Maggiorenni
Art. 291 cc
Art. 291 cc
Minori
Minori
Casi particolari
Casi particolari
ADOZIONE
ADOZIONE
Internazionale
Internazionale
minori
minori
Minori
Minori
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49. Affidamento
• L. n. 149/01
• Affidatari: famiglia preferibilmente con figli
o persona singola o istituti assistenziali,
devono accogliere il minore e provvedere
a mantenimento, istruzione, educazione.
• Durata= max 2 anni (prorogabili dal Trib.)
Termine: col venir meno della situazione di
temporanea difficoltà della famiglia
d’origine
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50. Alimenti
• Fonti: testamento o legge
• Obbligati: donatario, e parenti ex art. 433
• Ratio: bisogni primari
≠ mantenimento: standard di vita
Credito incedibile, impignorabile,
imprescrittibile, non opponibile in
compensazione.
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Hinweis der Redaktion
Ma vedi modifiche apportate dalla nuova Lex x I figli incestuosi.