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CODICE PRIVACY (D.lvo 196/03)
                         in materia di tutela delle persone e
Codice della
    Privacy
                           di altri soggetti rispetto al
Tutele e sicurezza dei
                           trattamento dei dati personali
    dati personali




    è entrato in vigore il
    1° gennaio del 2004.
A m b it o d i
     A P P L IC A Z IO N E
   Il trattamento di dati personali, anche detenuti
   all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel
    territorio dello Stato o in un luogo comunque
           soggetto alla sovranità dello Stato

Il trattamento di dati personali effettuato da persone
  fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono
   destinati ad una comunicazione sistematica o alla
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Settori specifici
Lavoro e previdenza sociale

Bancario, Finanziario, Assicurativo

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Libere professioni/Investigazione privata

Giornalismo/espressione letteraria ed artistica

Marketing diretto
Art. 140. MARKETING
• 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
  sottoscrizione di un codice di deontologia e di
  buona condotta per il trattamento dei dati
  personali effettuato a fini di invio di materiale
  pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
  compimento di ricerche di mercato o di
  comunicazione commerciale, prevedendo anche,
  per i casi in cui il trattamento non presuppone il
  consenso dell'interessato, forme semplificate per
  manifestare e rendere meglio conoscibile
  l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere
  determinate comunicazioni.
RACCOLTA DATI
La garanzia per un TRATTAMENTO corretto risiede nella
giusta partenza all’atto dell’acquisizione.

  In questa fase vengono definiti i diritti dell’INTERESSATO
che riceve l’INFORMATIVA                         ed esprime l’eventuale
CONSENSO


              INTERESSATO
             Dati identificativi


            Raccolta               Informativa         Consenso
                                                      (eventuale)
DIRITTI dell’INTERESSATO- Art. 7

 accesso gratuito al Registro generale dei trattamenti
 essere informato in merito dal titolare, o dal responsabile del
  trattamento dei dati personali (se nominato), alle finalità e alle modalità
  del trattamento
 ottenere dal titolare (o dal responsabile) subito: informazioni su dati che
  lo riguardano (registrati o meno), con lista, origine, logica e finalità del/i
  trattamento/i
 pretendere e ottenere cancellazione o trasformazione in forma anonima o
  blocco dei dati personali trattati in violazione della Legge
 pretendere e ottenere aggiornamenti, rettifiche, integrazioni
 ottenere attestazione scritta che le due precedenti operazioni siano state
  portate a conoscenza (chiara!) di coloro ai quali sono stati, sono e saranno
  comunicati / diffusi
DIRITTI dell’INTERESSATO- Art. 7

 essere informato (dal titolare) non oltre il momento della
  comunicazione / diffusione dei dati di cui al punto precedente
  della possibilità di esercitare gratuitamente detto diritto
 opporsi in tutto o in parte - per motivi legittimi - al trattamento dei
  dati personali, ancorché pertinenti allo scopo dichiarato della
  raccolta
 opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali per:
   • fornire informazioni commerciali
   • invio di materiale pubblicitario
   • vendita diretta
   • ricerche di mercato
   • comunicazioni commerciali interattive
Il CONSENSO

 Il CONSENSO è sempre strettamente
legato ad un’INFORMATIVA, e riguarda
esclusivamente i TRATTAMENTI di
DATI ORDINARI non coperti da ipotesi
di DEROGA ovvero i TRATTAMENTI di
DATI SENSIBILI o GIUDIZIARI
MISURE MINIME di SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)

 Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58,
comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B, le seguenti misure
minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico della definizione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) segue


e) protezione degli strumenti elettronici     e dei dati rispetto   a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi      non consentiti e      a
determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale effettuati da Organismi sanitari.
capire il CODICE
     DIAGRAMMA di FLUSSO dei TRATTAMENTI

Le MMS riguardano sia i Trattamenti elettronici che
cartacei e sono distinte in:
                                               Analisi dei Rischi

            Misure di Sicurezza – Ingresso
                 a) Organizzative              Individuazione
                 b) Fisiche                       incaricati
                 c) Logiche


                                               Informazione e
                                                 formazione
  Presuppongono:
  l’Analisi dei Rischi
  l’individuazione degli Incaricati ai Trattamenti
  la loro informazione e formazione
CONDIZIONI e DIVIETI
La comunicazione e la diffusione dei dati personali, sono ammesse,
 anche senza il consenso dell’interessato, solo in presenza di una
 delle ipotesi di deroga espressamente previste dalla legge .
  Nessun dato può essere comunicato / diffuso se ne sia stata
 ordinata la cancellazione.
  La cancellazione dei Dati o la distruzione dei supporti sono
 ammissibili solo quando è terminato il ciclo dei trattamenti
 collegati alle finalità per cui sono stati raccolti.

Nessun dato può essere comunicato / diffuso se sia decorso il periodo di
tempo associato al trattamento previsto e consolidato all’atto della
raccolta e successivamente notificato
Non si considera comunicazione la conoscenza di dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni di
trattamento
Implementare la Sicurezza

L’implementazione delle policy di sicurezza deve essere il
frutto di ragionamenti fatti da tutti coloro che compongono il
nucleo aziendale, ognuno per quanto riguarda la propria
mansione.

Una buona sicurezza è frutto dell’applicazione di precise
regole:

    o   Regola del minimo privilegio
    o   Regola del cambiamento
    o   Regola dell’anello debole
    o   Regola della separazione
    o   Regola dell’azione preventiva
    o   Regola della risposta immediata ed adeguata
RISARCIMENTO DEL
        DANNO
Art. 15. Il danno cagionato per effetto del
  trattamento dei Dati personali è risarcibile ai
  sensi dell'art. 2050 cod. civ. (responsabilità per
  l'esercizio di attività pericolosa).
Questo comporta l'inversione dell'onere della
 prova, ponendo a carico del Titolare una
 presunzione di colpa, dalla quale potrà liberarsi
 solo dimostrando di aver adottato tutte le misure
 di sicurezza previste dalla Legge per la
 fattispecie. E' espressamente previsto (comma 2)
 anche il risarcimento per il danno non
 patrimoniale (quindi in via equitativa).
RISCHI del COMMERCIO
              ELETTRONICO
truffe sempre più insidiose:
 I principali casi sono (Wikipedia):
• Vendita di prodotti da siti civetta: al ricevimento del
   pagamento non viene inviata la merce, o viene
   solamente simulata la spedizione. Problema presente
   anche su ebay con inserzioni truffa.
• Realizzazione di siti clonati con la finalità di rubare
   informazioni quali il codice della carta di credito.
• Aziende fallimentari che accumulano ordini, e
   introiti, senza la possibilità di evaderli.
Codice del consumo
D.Lgs. 70/2003: direttiva europea sul commercio
  elettronico
D.Lvo 6 settembre 2005, n. 206
• Commercio elettronico diretto e indiretto.
• Commercio diretto: tutte le fasi avvengono online;
  dall’ordine al pagamento, alla consegna, tutto avviene
  in maniera elettronica.
• Commercio indiretto: ordine e pagamento
  avvengono elettronicamente, ma il bene ceduto viene
  poi inviato fisicamente al domicilio dell’acquirente.
TUTELA del CONSUMATORE
Il soggetto che vende beni o servizi online deve
   rendere facilmente accessibili le seguenti
   informazioni:
• nome, denominazione o ragione sociale del fornitore;
• domicilio o sede legale;
• Come contattare rapidamente il fornitore e comunicare
   direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso
   l’indirizzo di posta elettronica;
• numero di iscrizione al REA, o al registro delle imprese;
• gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della
   competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia
   soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
TUTELA del CONSUMATORE 2
• numero della partita IVA o altro numero di identificazione
• la descrizione, chiara ed inequivocabile, del prodotto o del
  servizio fornito, con l’indicazione delle misure di sicurezza
• l’indicazione, in modo chiaro ed inequivocabile, dei prezzi e
  delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione
  forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
  consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
• l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al
  destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora
  un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della
  prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza
  d’uso.
Fasi dell’Accordo Contrattuale
• le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del
  contratto;
• il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative
  modalità di accesso;
• i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per
  individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati
  prima di inoltrare l’ordine al fornitore;
• gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi
  per via telematica;
• le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre
  all’italiano;
• l’indicazione degli strumenti di composizione delle
  controversie.
Esecuzione dell’ORDINE
Al ricevimento dell’ordine, il fornitore deve:
• Mettere a disposizione del cliente le clausole e le
  condizioni generali del contratto
• Accusare ricevuta dell’ordine del destinatario
  contenente un riepilogo delle condizioni applicabili, le
  informazioni relative alle caratteristiche essenziali del
  bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo,
  dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di
  consegna e dei tributi applicabili.
• Il consumatore non è obbligato in caso di fornitura non
  richiesta e l’assenza di risposta non implica in alcun
  modo consenso del consumatore.
DIRITTO di RECESSO
• Le forniture non richieste costituiscono pratiche
  commerciali scorrette, vietate e punite dagli artt.
  18-27quater del Codice del Consumo.
• Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque
  contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza
  specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni
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GARANZIA
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Carte di Credito
• Pharming: violazione dei database di chi vende
• Intercettazione del numero
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  carte di credito, attraverso raggiri o, comunque,
  comportamenti scorretti
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  carte verosimili
MOVIMENTO CONSUMATORI
I SETTE DIRITTI FONDAMENTALI DEI CONSUMATORI
   E DEGLI UTENTI
• Diritto alla tutela della salute
• Diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi
• Diritto ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità
• Diritto all’educazione al consumo
• Diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti
   contrattuali concernenti beni e servizi
• Diritto alla promozione ed allo sviluppo dell’associazionismo libero,
   volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti
• Diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità
   ed efficienza
CLASS ACTION
DIRITTO D’AUTORE
D.Lgs. 231/01 (art. 25-novies) : Delitti in materia di violazione
  del diritto d’autore -L. 633/41
 Mettere a disposizione del pubblico immettendola in un sistema
  telematico un’opera d’ingegno protetta o parte di essa.
 Duplicare abusivamente per trarne profitto, importare,
  distribuire, vendere, detenere, concedere in locazione programmi
  per elaboratore
 Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico
  abusivamente un’opera d’ingegno, letteraria, scientifica, didattica,
  musicale, multimediale
 Produrre, importare, installare, vendere, modificare, apparati atti
  alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
  condizionato
PROPRIETA’
             INTELLETTUALE
D.Lgs. 231/01 - art. 25-bis.1 : Delitti contro l'industria ed il
  commercio
 Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)
 Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)
 Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)
 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art.
  516 c.p.)
 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
  proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)
 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
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Avvocato carozzi

  • 1. CODICE PRIVACY (D.lvo 196/03) in materia di tutela delle persone e Codice della Privacy di altri soggetti rispetto al Tutele e sicurezza dei trattamento dei dati personali dati personali è entrato in vigore il 1° gennaio del 2004.
  • 2. A m b it o d i A P P L IC A Z IO N E Il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione
  • 3. Settori specifici Lavoro e previdenza sociale Bancario, Finanziario, Assicurativo Comunicazioni elettroniche Libere professioni/Investigazione privata Giornalismo/espressione letteraria ed artistica Marketing diretto
  • 4. Art. 140. MARKETING • 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
  • 5. RACCOLTA DATI La garanzia per un TRATTAMENTO corretto risiede nella giusta partenza all’atto dell’acquisizione. In questa fase vengono definiti i diritti dell’INTERESSATO che riceve l’INFORMATIVA ed esprime l’eventuale CONSENSO INTERESSATO Dati identificativi Raccolta Informativa Consenso (eventuale)
  • 6. DIRITTI dell’INTERESSATO- Art. 7  accesso gratuito al Registro generale dei trattamenti  essere informato in merito dal titolare, o dal responsabile del trattamento dei dati personali (se nominato), alle finalità e alle modalità del trattamento  ottenere dal titolare (o dal responsabile) subito: informazioni su dati che lo riguardano (registrati o meno), con lista, origine, logica e finalità del/i trattamento/i  pretendere e ottenere cancellazione o trasformazione in forma anonima o blocco dei dati personali trattati in violazione della Legge  pretendere e ottenere aggiornamenti, rettifiche, integrazioni  ottenere attestazione scritta che le due precedenti operazioni siano state portate a conoscenza (chiara!) di coloro ai quali sono stati, sono e saranno comunicati / diffusi
  • 7. DIRITTI dell’INTERESSATO- Art. 7  essere informato (dal titolare) non oltre il momento della comunicazione / diffusione dei dati di cui al punto precedente della possibilità di esercitare gratuitamente detto diritto  opporsi in tutto o in parte - per motivi legittimi - al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo dichiarato della raccolta  opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali per: • fornire informazioni commerciali • invio di materiale pubblicitario • vendita diretta • ricerche di mercato • comunicazioni commerciali interattive
  • 8. Il CONSENSO Il CONSENSO è sempre strettamente legato ad un’INFORMATIVA, e riguarda esclusivamente i TRATTAMENTI di DATI ORDINARI non coperti da ipotesi di DEROGA ovvero i TRATTAMENTI di DATI SENSIBILI o GIUDIZIARI
  • 9. MISURE MINIME di SICUREZZA Art. 33 (Misure minime) Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
  • 10. Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B, le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico della definizione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
  • 11. Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) segue e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da Organismi sanitari.
  • 12. capire il CODICE DIAGRAMMA di FLUSSO dei TRATTAMENTI Le MMS riguardano sia i Trattamenti elettronici che cartacei e sono distinte in: Analisi dei Rischi Misure di Sicurezza – Ingresso a) Organizzative Individuazione b) Fisiche incaricati c) Logiche Informazione e formazione Presuppongono: l’Analisi dei Rischi l’individuazione degli Incaricati ai Trattamenti la loro informazione e formazione
  • 13. CONDIZIONI e DIVIETI La comunicazione e la diffusione dei dati personali, sono ammesse, anche senza il consenso dell’interessato, solo in presenza di una delle ipotesi di deroga espressamente previste dalla legge . Nessun dato può essere comunicato / diffuso se ne sia stata ordinata la cancellazione. La cancellazione dei Dati o la distruzione dei supporti sono ammissibili solo quando è terminato il ciclo dei trattamenti collegati alle finalità per cui sono stati raccolti. Nessun dato può essere comunicato / diffuso se sia decorso il periodo di tempo associato al trattamento previsto e consolidato all’atto della raccolta e successivamente notificato Non si considera comunicazione la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni di trattamento
  • 14. Implementare la Sicurezza L’implementazione delle policy di sicurezza deve essere il frutto di ragionamenti fatti da tutti coloro che compongono il nucleo aziendale, ognuno per quanto riguarda la propria mansione. Una buona sicurezza è frutto dell’applicazione di precise regole: o Regola del minimo privilegio o Regola del cambiamento o Regola dell’anello debole o Regola della separazione o Regola dell’azione preventiva o Regola della risposta immediata ed adeguata
  • 15. RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 15. Il danno cagionato per effetto del trattamento dei Dati personali è risarcibile ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa). Questo comporta l'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del Titolare una presunzione di colpa, dalla quale potrà liberarsi solo dimostrando di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla Legge per la fattispecie. E' espressamente previsto (comma 2) anche il risarcimento per il danno non patrimoniale (quindi in via equitativa).
  • 16. RISCHI del COMMERCIO ELETTRONICO truffe sempre più insidiose: I principali casi sono (Wikipedia): • Vendita di prodotti da siti civetta: al ricevimento del pagamento non viene inviata la merce, o viene solamente simulata la spedizione. Problema presente anche su ebay con inserzioni truffa. • Realizzazione di siti clonati con la finalità di rubare informazioni quali il codice della carta di credito. • Aziende fallimentari che accumulano ordini, e introiti, senza la possibilità di evaderli.
  • 17. Codice del consumo D.Lgs. 70/2003: direttiva europea sul commercio elettronico D.Lvo 6 settembre 2005, n. 206 • Commercio elettronico diretto e indiretto. • Commercio diretto: tutte le fasi avvengono online; dall’ordine al pagamento, alla consegna, tutto avviene in maniera elettronica. • Commercio indiretto: ordine e pagamento avvengono elettronicamente, ma il bene ceduto viene poi inviato fisicamente al domicilio dell’acquirente.
  • 18. TUTELA del CONSUMATORE Il soggetto che vende beni o servizi online deve rendere facilmente accessibili le seguenti informazioni: • nome, denominazione o ragione sociale del fornitore; • domicilio o sede legale; • Come contattare rapidamente il fornitore e comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; • numero di iscrizione al REA, o al registro delle imprese; • gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  • 19. TUTELA del CONSUMATORE 2 • numero della partita IVA o altro numero di identificazione • la descrizione, chiara ed inequivocabile, del prodotto o del servizio fornito, con l’indicazione delle misure di sicurezza • l’indicazione, in modo chiaro ed inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; • l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
  • 20. Fasi dell’Accordo Contrattuale • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al fornitore; • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
  • 21. Esecuzione dell’ORDINE Al ricevimento dell’ordine, il fornitore deve: • Mettere a disposizione del cliente le clausole e le condizioni generali del contratto • Accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni applicabili, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. • Il consumatore non è obbligato in caso di fornitura non richiesta e l’assenza di risposta non implica in alcun modo consenso del consumatore.
  • 22. DIRITTO di RECESSO • Le forniture non richieste costituiscono pratiche commerciali scorrette, vietate e punite dagli artt. 18-27quater del Codice del Consumo. • Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi • 3 mesi nel caso in cui il fornitore ometta di soddisfare gli obblighi informativi GARANZIA • garanzia legale di 2 anni
  • 23. Carte di Credito • Pharming: violazione dei database di chi vende • Intercettazione del numero • Cramming: acquisizione dei dati e numeri di carte di credito, attraverso raggiri o, comunque, comportamenti scorretti • Carding matematico: produzione di numeri di carte verosimili
  • 24. MOVIMENTO CONSUMATORI I SETTE DIRITTI FONDAMENTALI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI • Diritto alla tutela della salute • Diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi • Diritto ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità • Diritto all’educazione al consumo • Diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi • Diritto alla promozione ed allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti • Diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza CLASS ACTION
  • 25. DIRITTO D’AUTORE D.Lgs. 231/01 (art. 25-novies) : Delitti in materia di violazione del diritto d’autore -L. 633/41  Mettere a disposizione del pubblico immettendola in un sistema telematico un’opera d’ingegno protetta o parte di essa.  Duplicare abusivamente per trarne profitto, importare, distribuire, vendere, detenere, concedere in locazione programmi per elaboratore  Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente un’opera d’ingegno, letteraria, scientifica, didattica, musicale, multimediale  Produrre, importare, installare, vendere, modificare, apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
  • 26. PROPRIETA’ INTELLETTUALE D.Lgs. 231/01 - art. 25-bis.1 : Delitti contro l'industria ed il commercio  Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)  Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)  Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)  Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.)  Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)  Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)  Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)

Editor's Notes

  1. Il codice in materia di protezione dei trattamenti dei dati personali entra in vigore il I Gennaio 2004.
  2. La tutela del trattamento dei dati personali riguarda tutti, senza distinzioni, persone fisiche e giuridiche, con la sola eccezione dei trattamenti effettuati dal singolo individuo, persona fisica, per fini strettamente ed esclusivamente personali.
  3. Il momento iniziale del trattamento e' costituito dalla raccolta, e in questa fase l'interessato deve ricevere l'informativa con l'indicazione delle modalita' e finalita' del trattamento e l'identificazione del titolare della banca dati. In questa fase e su quella informativa gli sara' chiesto il consenso eventualmente necessario per i trattamenti facoltativi o per quelli riguardanti dati sensibili o giudiziari.
  4. I diritti dell'Interessato consistono nelle azioni a garanzia del trattamento corretto e lecito dei suoi dati, cui il Titolare o il Responsabile, se nominato, devono dare puntuale riscontro.
  5. I diritti dell'Interessato consistono nelle azioni a garanzia del trattamento corretto e lecito dei suoi dati, cui il Titolare o il Responsabile, se nominato, devono dare puntuale riscontro.
  6. Il Consenso deve essere informato. Questo significa che esiste solo a seguito di un' informativa, nella quale vengono indicate le ragioni della richiesta di consenso e per quali finalita' e modalita' del trattamento viene richiesto. I consensi generici si hanno per non rilasciati, non esistono.
  7. Non vi sono protezioni assolute contro i rischi sui trattamenti: le Misure Minime di Sicurezza imposte dalla LEGGE rispondono alla logica di documentare uno standard minimo, che non garantisce sempre la tutela dei trattamenti ma la cui applicazione puntuale e documentata garantisce l assolvimento degli obblighi di legge da parte del Titolare.
  8. La legge rinvia all'allegato B la descrizione delle misure minime tecniche da adottare: negli articoli 34 e 35 del Decreto legislativo sono riportate le categorie di misure minime indispensabili. L'articolo 34 descrive quelle elettroniche
  9. La legge rinvia all'allegato B la descrizione delle misure minime tecniche da adottare: negli articoli 34 e 35 del Decreto legislativo sono riportate le categorie di misure minime indispensabili. L'articolo 34 descrive quelle elettroniche
  10. Abbiamo parlato delle Misure Minime di Sicurezza applicate alla sicurezza dei trattamenti. Si tratta di un argomento fondamentale nel sistema della Privacy, per cui in questo modulo proponiamo una rilettura del diagramma di flusso in funzione dell'applicazione delle Misure Minime. La sicurezza la fanno gli operatori, per cui bisogna porre la massima attenzione all'individuazione degli stessi, interni o esterni, ed all'addestramento impartito agli incaricati dipendenti dal titolare
  11. Parlando di condizioni e divieti bisogna precisare che la norma non vieta nulla che sia stato autorizzato espressamente dall'interessato, e pone vincoli solo alle modalita' queste si inderogabili dei trattamenti stessi.
  12. Le regole di un sistema di sicurezza funzionale ed efficace sono elencate in questa diapositiva. Nelle prossime immagini le esamineremo in dettaglio.