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LINEE GUIDA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI

     TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO




                    Roma, gennaio 2013
Premessa


             Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti
dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare
i   valori    costituzionali     dell’imparzialità     e   del   buon      andamento       delle    pubbliche
amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto
del principio di legalità. E’ un principio di portata generale, tanto che l’adempimento agli
obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la
legge (l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni
disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).

             Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido
strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo
funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la
comparazione fra le diverse esperienze amministrative1.

             E’ auspicio dell’Associazione che tale obbligo attualmente previsto dalla legge
solo a carico dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo locale sia esteso anche
agli altri livelli di governo.

             Le presenti linee guida, redatte su impulso della Conferenza dei Consigli
comunali, intendono fornire alle amministrazioni locali indicazioni operative relative
all’attuazione della specifica disciplina introdotta dal decreto legge 10 ottobre 2012 n.
174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 in materia di
pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive
e di governo.

             Il recente intervento normativo in materia nasce, evidentemente, dall’esigenza di
rispondere alle legittime aspettative dell'opinione pubblica in merito ad una più completa
trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche elettive e di
governo, i quali sono chiamati sempre più a esercitare il proprio mandato in un rigoroso
spirito di indipendenza morale ed economica.




1In proposito, si rimanda alle Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità già pubblicate
dall’ANCI e alle Linee guida già adottate dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità
nelle pubbliche amministrazioni con Delibere n. 105/2010 e n. 2/2012.

                                                                                                               2
In particolare, finalità della norma è quella di consentire ai cittadini/elettori di
verificare l’eventuale variazione, nel corso dell’esercizio del mandato, della consistenza
patrimoniale e reddituale dei soggetti.

         La pubblicazione sul proprio sito web di informazioni che contengono dati
personali dei propri amministratori, richiede agli enti locali la definizione di un quadro
unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele per le
attività di comunicazione e diffusione di tali dati.




Il quadro normativo


         In materia di situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici,
occorre ricordare che la legge 5 luglio 1982, n. 441 recante “Disposizioni per la pubblicità
della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni
enti” già prevedeva l’obbligo per i Consiglieri di Comuni capoluogo di Provincia o con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presentare, secondo le modalità stabilite dal
Consiglio, una dichiarazione concernente:
   o     i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
   o     le azioni di società;
   o     le quote di partecipazione a società;
   o     l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
   o     copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle
       persone fisiche;
   o     dichiarazione concernente le ultime spese elettorali sostenute e le obbligazioni
       assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi
       esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici, messi a disposizione del
       partito o della formazione politica di cui fanno parte.
Tali dati dovevano essere resi pubblici attraverso la pubblicazione in un apposito
bollettino.

         Le nuove disposizioni normative introdotte dal d.l. n. 174, pur non discostandosi
sostanzialmente da quanto disciplinato dalla legge n. 441/1982, modificano la soglia dei
Comuni interessati dall’applicazione della norma, che è abbassata da 50.000 a 15.000
abitanti, impongono la pubblicazione on line dei dati, ampliano la platea dei soggetti i cui
dati debbono essere pubblicati (non solo i Consiglieri ma tutti i titolari “di cariche

                                                                                                3
pubbliche elettive e di governo”) ed introducono una sanzione per la mancata o imparziale
applicazione della norma.

         Occorre dunque che le Amministrazioni con popolazione superiore ai
50.000 abitanti, già tenute al rispetto della legge n. 441/1982, provvedano a
rivedere la regolamentazione già adottata coordinandola con le nuove disposizioni
recate dall’art. 41 bis.

         Il nuovo articolo 41-bis al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, introdotto dalla lett. a) del c. 1 dell’art. 3 del d.l. n. 174/2012, prevede infatti che
gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti disciplinino, in ambito
regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari
di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Tale dichiarazione, da
pubblicare annualmente nonché all’inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell’ente
concerne:

   •     i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente
       dichiarati;
   •     i beni immobili e mobili registrati posseduti;
   •     le partecipazioni in società quotate e non quotate;
   •     la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre
       utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni
       fiduciarie.

       La norma prevede poi che ciascun ente preveda e disciplini sanzioni amministrative,
da un minimo di duemila euro ad un massimo di ventimila euro, in caso di mancata o
parziale ottemperanza a quanto sopra descritto. Nel Regolamento, l’Ente individua
l’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa, organo che, secondo la
previsione normativa, deve essere individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
       Gli enti dovranno porre inoltre particolare attenzione alla definizione delle modalità
e dei tempi di acquisizione dei dati da parte dei soggetti interessati. Dovranno altresì
regolamentare l’applicazione della sanzione amministrativa, commisurando l’ammenda
all’entità della violazione commessa e prevedendo la gradualità della sua applicazione sulla
base di una indicizzazione all’uopo definita dagli enti stessi.




                                                                                              4
Obblighi di pubblicazione

           Il nuovo articolo 41-bis del TUEL pone una serie di problematiche concernenti la
tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati debbono essere pubblicati. I Comuni quindi
dovranno fare particolare attenzione alle indicazioni sulla pubblicazione on line dei dati
personali già emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, con Delibera del 2
marzo 2011, avente ad oggetto le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web.”.

           Occorre ricordare, infatti, che le amministrazioni possono pubblicare sul proprio
sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e
documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da
un’adeguata      motivazione,     costituisca     un’operazione   strettamente   necessaria       al
perseguimento      delle   finalità   assegnate   all’amministrazione   da   specifiche   leggi   o
regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il
suo funzionamento o a favorire l’accesso ai servizi prestati dall’amministrazione.

           Inoltre, a fronte della messa a disposizione on line di dati personali, occorre
individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di
conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata
reperibilità in internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e
delimitando la durata della loro disponibilità on line. Va tenuto presente, inoltre, che la
diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di
trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle
persone quanto della stessa convivenza sociale. Tale pericolo è particolarmente rilevante
quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avviene on line.

           Per quanto attiene alle modalità di ricerca, sarebbe opportuno che le
amministrazioni privilegiassero la reperibilità dei dati attraverso funzionalità di ricerca
interne al sito in modo da assicurare accessi maggiormente selettivi e coerenti con le
finalità della pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali
delle informazioni che si intende mettere a disposizione. Dovranno essere altresì utilizzati
accorgimenti tecnici che impediscano la indicizzazione dei dati tramite i comuni motori di
ricerca.




                                                                                                  5
Allo stesso modo, dovranno essere adottate opportune cautele per ostacolare
operazioni di duplicazione massiva dei files contenenti dati personali da parte degli utenti
della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, mediante l’utilizzo di
software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione, riutilizzo e
alterazione dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti.

         Infine, per quanto riguarda i limiti temporali entro cui i dati devono rimanere
consultabili, le amministrazioni, coerentemente con la ratio della norma, dovranno rendere
disponibili i dati per tutta, e non oltre, la durata del mandato.




Modalità della pubblicazione

         Al fine di rendere i dati reddituali e patrimoniali consultabili sul sito internet
istituzionale del Comune, si consiglia di procedere secondo la seguente modalità:


    o    nella Home Page, che manterrà le proprie caratteristiche di fornire le informazioni
        di carattere generale relative al Comune, è di solito presente una sezione dedicata
        agli organi istituzionali;
    o    accedendo a tale sezione, si potranno consultare le informazioni relative alla
        composizione e alla struttura di ciascun organo di governo;
    o    a ciascun nominativo del componente della Giunta o del Consiglio ed al
        nominativo del Sindaco, sarà associato il relativo link qualificato dati patrimoniali;
    o    accedendo al link così definito potranno rinvenirsi le informazioni patrimoniali e
        reddituali, secondo lo schema che si riporta nell’Allegato A.


         I Comuni, con il consenso dell’interessato, potranno valutare l’opportunità di
pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli delineati dall’art. 41 bis.
Relativamente al livello di dettaglio delle informazioni riportate, ferma restando l’autonoma
valutazione dell’Ente, si ritiene opportuno che la pubblicazione del dato avvenga in
maniera tale da rendere evidente la concreta ed effettiva posizione patrimoniale e
reddituale dell’interessato, fornendo una indicazione dettagliata, ma non eccedente rispetto
alle finalità della norma, che è appunto quella di verificare eventuali variazioni della
consistenza patrimoniale del soggetto.
Pertanto, nella disciplina regolamentare delle modalità va garantita la possibilità per chi
accede all’informazione di verificare il cronologico inizio, fine mandato e anno per anno.

                                                                                                 6
Allegato A


    SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

                                         Data

                                                             Esempio

Incarico di governo ricoperto

Reddito annualmente dichiarato

Beni immobili                               - n. terreni, natura del diritto, Comune di
                                           ubicazione, mq
                                            - n. fabbricati, natura del diritto, Comune di
                                           ubicazione, mq
Beni mobili registrati                      - n. autoveicoli, marca, modello e cilindrata;
                                           - n. motoveicoli, marca e modello, cilindrata;
                                            - n. imbarcazioni da diporto, marca e
                                           modello;
                                           ecc.
Partecipazioni societarie                  Denominazione         della     partecipazione,
                                           società, valore assoluto e quota

Titoli di Stato italiani                   BOT, CCT, ecc.

Fondi comuni di investimento               Denominazione Fondo, valore nominale e
                                           monetario della partecipazione

Gestioni di portafogli di investimento     Denominazione     della   gestione   e   valore
                                           economico




                                                                                         7

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Anci linee guida dati patrimoniali def

  • 1. LINEE GUIDA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Roma, gennaio 2013
  • 2. Premessa Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. E’ un principio di portata generale, tanto che l’adempimento agli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m). Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative1. E’ auspicio dell’Associazione che tale obbligo attualmente previsto dalla legge solo a carico dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo locale sia esteso anche agli altri livelli di governo. Le presenti linee guida, redatte su impulso della Conferenza dei Consigli comunali, intendono fornire alle amministrazioni locali indicazioni operative relative all’attuazione della specifica disciplina introdotta dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive e di governo. Il recente intervento normativo in materia nasce, evidentemente, dall’esigenza di rispondere alle legittime aspettative dell'opinione pubblica in merito ad una più completa trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche elettive e di governo, i quali sono chiamati sempre più a esercitare il proprio mandato in un rigoroso spirito di indipendenza morale ed economica. 1In proposito, si rimanda alle Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità già pubblicate dall’ANCI e alle Linee guida già adottate dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle pubbliche amministrazioni con Delibere n. 105/2010 e n. 2/2012. 2
  • 3. In particolare, finalità della norma è quella di consentire ai cittadini/elettori di verificare l’eventuale variazione, nel corso dell’esercizio del mandato, della consistenza patrimoniale e reddituale dei soggetti. La pubblicazione sul proprio sito web di informazioni che contengono dati personali dei propri amministratori, richiede agli enti locali la definizione di un quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele per le attività di comunicazione e diffusione di tali dati. Il quadro normativo In materia di situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici, occorre ricordare che la legge 5 luglio 1982, n. 441 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti” già prevedeva l’obbligo per i Consiglieri di Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presentare, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, una dichiarazione concernente: o i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; o le azioni di società; o le quote di partecipazione a società; o l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; o copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche; o dichiarazione concernente le ultime spese elettorali sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici, messi a disposizione del partito o della formazione politica di cui fanno parte. Tali dati dovevano essere resi pubblici attraverso la pubblicazione in un apposito bollettino. Le nuove disposizioni normative introdotte dal d.l. n. 174, pur non discostandosi sostanzialmente da quanto disciplinato dalla legge n. 441/1982, modificano la soglia dei Comuni interessati dall’applicazione della norma, che è abbassata da 50.000 a 15.000 abitanti, impongono la pubblicazione on line dei dati, ampliano la platea dei soggetti i cui dati debbono essere pubblicati (non solo i Consiglieri ma tutti i titolari “di cariche 3
  • 4. pubbliche elettive e di governo”) ed introducono una sanzione per la mancata o imparziale applicazione della norma. Occorre dunque che le Amministrazioni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, già tenute al rispetto della legge n. 441/1982, provvedano a rivedere la regolamentazione già adottata coordinandola con le nuove disposizioni recate dall’art. 41 bis. Il nuovo articolo 41-bis al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, introdotto dalla lett. a) del c. 1 dell’art. 3 del d.l. n. 174/2012, prevede infatti che gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti disciplinino, in ambito regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Tale dichiarazione, da pubblicare annualmente nonché all’inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell’ente concerne: • i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; • i beni immobili e mobili registrati posseduti; • le partecipazioni in società quotate e non quotate; • la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. La norma prevede poi che ciascun ente preveda e disciplini sanzioni amministrative, da un minimo di duemila euro ad un massimo di ventimila euro, in caso di mancata o parziale ottemperanza a quanto sopra descritto. Nel Regolamento, l’Ente individua l’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa, organo che, secondo la previsione normativa, deve essere individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli enti dovranno porre inoltre particolare attenzione alla definizione delle modalità e dei tempi di acquisizione dei dati da parte dei soggetti interessati. Dovranno altresì regolamentare l’applicazione della sanzione amministrativa, commisurando l’ammenda all’entità della violazione commessa e prevedendo la gradualità della sua applicazione sulla base di una indicizzazione all’uopo definita dagli enti stessi. 4
  • 5. Obblighi di pubblicazione Il nuovo articolo 41-bis del TUEL pone una serie di problematiche concernenti la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati debbono essere pubblicati. I Comuni quindi dovranno fare particolare attenzione alle indicazioni sulla pubblicazione on line dei dati personali già emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, con Delibera del 2 marzo 2011, avente ad oggetto le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.”. Occorre ricordare, infatti, che le amministrazioni possono pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da un’adeguata motivazione, costituisca un’operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all’amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l’accesso ai servizi prestati dall’amministrazione. Inoltre, a fronte della messa a disposizione on line di dati personali, occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line. Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Tale pericolo è particolarmente rilevante quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avviene on line. Per quanto attiene alle modalità di ricerca, sarebbe opportuno che le amministrazioni privilegiassero la reperibilità dei dati attraverso funzionalità di ricerca interne al sito in modo da assicurare accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità della pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione. Dovranno essere altresì utilizzati accorgimenti tecnici che impediscano la indicizzazione dei dati tramite i comuni motori di ricerca. 5
  • 6. Allo stesso modo, dovranno essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei files contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, mediante l’utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione, riutilizzo e alterazione dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. Infine, per quanto riguarda i limiti temporali entro cui i dati devono rimanere consultabili, le amministrazioni, coerentemente con la ratio della norma, dovranno rendere disponibili i dati per tutta, e non oltre, la durata del mandato. Modalità della pubblicazione Al fine di rendere i dati reddituali e patrimoniali consultabili sul sito internet istituzionale del Comune, si consiglia di procedere secondo la seguente modalità: o nella Home Page, che manterrà le proprie caratteristiche di fornire le informazioni di carattere generale relative al Comune, è di solito presente una sezione dedicata agli organi istituzionali; o accedendo a tale sezione, si potranno consultare le informazioni relative alla composizione e alla struttura di ciascun organo di governo; o a ciascun nominativo del componente della Giunta o del Consiglio ed al nominativo del Sindaco, sarà associato il relativo link qualificato dati patrimoniali; o accedendo al link così definito potranno rinvenirsi le informazioni patrimoniali e reddituali, secondo lo schema che si riporta nell’Allegato A. I Comuni, con il consenso dell’interessato, potranno valutare l’opportunità di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli delineati dall’art. 41 bis. Relativamente al livello di dettaglio delle informazioni riportate, ferma restando l’autonoma valutazione dell’Ente, si ritiene opportuno che la pubblicazione del dato avvenga in maniera tale da rendere evidente la concreta ed effettiva posizione patrimoniale e reddituale dell’interessato, fornendo una indicazione dettagliata, ma non eccedente rispetto alle finalità della norma, che è appunto quella di verificare eventuali variazioni della consistenza patrimoniale del soggetto. Pertanto, nella disciplina regolamentare delle modalità va garantita la possibilità per chi accede all’informazione di verificare il cronologico inizio, fine mandato e anno per anno. 6
  • 7. Allegato A SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Data Esempio Incarico di governo ricoperto Reddito annualmente dichiarato Beni immobili - n. terreni, natura del diritto, Comune di ubicazione, mq - n. fabbricati, natura del diritto, Comune di ubicazione, mq Beni mobili registrati - n. autoveicoli, marca, modello e cilindrata; - n. motoveicoli, marca e modello, cilindrata; - n. imbarcazioni da diporto, marca e modello; ecc. Partecipazioni societarie Denominazione della partecipazione, società, valore assoluto e quota Titoli di Stato italiani BOT, CCT, ecc. Fondi comuni di investimento Denominazione Fondo, valore nominale e monetario della partecipazione Gestioni di portafogli di investimento Denominazione della gestione e valore economico 7