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Norme, obiettivi e strumenti
dell’amministrazione digitale aperta
Open government & open data
Fernanda Faini
Da e-gov a open gov
Lo sviluppo della società ha posto la necessità di un’evoluzione nel senso
dell’apertura per rispondere alle esigenze attuali della collettività.
 e-government → organizzazione delle attività delle PPAA fondata
sull’adozione estesa e integrata delle ICT nello svolgimento delle funzioni e
nell’erogazione dei servizi.
Maturazione del concetto
 open government → i governi e le amministrazioni devono essere
trasparenti a tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili al fine di favorire
azioni efficaci e garantire un controllo pubblico del proprio operato mediante
le nuove tecnologie.
↓
Gli strumenti di open government, dopo essere entrati nel dibattito pubblico
e scientifico, sono approdati nel quadro normativo italiano.
Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Neon_Open_green.jpg
Open government
Data fondamentale per l’open government → 2009
21 gennaio 2009 Memorandum for the Heads of Executive Departments
and Agencies on Transparency and Open Government e 8 dicembre 2009
open government Directive da parte di Barack Obama → ha conferito
accezione contemporanea al concetto di trasparenza, ha individuato negli
open data lo strumento di partecipazione e ha prescritto alle Agenzie
Pubbliche i principi e criteri guida della filosofia open: trasparenza,
partecipazione e collaborazione.
Tratti distintivi
 centralità del cittadino
 partecipazione
 accesso universale ai dati
 uso del web
Pertanto le pubbliche amministrazioni devono aprire verso l’utenza
(cittadino/impresa), e dunque verso l’esterno, i propri dati (Open Data) e i
propri processi. Open data elemento essenziale, ma non esaustivo.
Open government
 Dichiarazione aperta sui servizi pubblici Europei promossa da cittadini e
ONG (2009) (propone tre principi fondamentali trasparenza, partecipazione,
empowerment) http://eups20.wordpress.com/the-open-declaration/
↓
 Dichiarazione di Malmö del 2009 accoglie i principi guida della
dichiarazione aperta e fissa gli obiettivi per il 2015:
 sviluppo di servizi “user-centric”;
 coinvolgimento della società civile, stakeholder;
 aumento della disponibilità di PSI (Public Sector Information) per il
riuso - Direttiva Europea sul riutilizzo dell’Informazione Pubblica (Dir.
2003/98/CE) - processo di revisione concluso con direttiva europea
2013/37/UE;
 trasparenza dei processi amministrativi e promozione della
partecipazione attiva.
Open government
• Agenda digitale europea → una delle 7 iniziative faro della strategia
Europa 2020.
• Piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015, adottato nel
2010, riflette le priorità della dichiarazione di Malmö, con l’obiettivo di
facilitare la transizione verso una nuova generazione di servizi di
amministrazione digitale aperti e flessibili a livello locale, regionale,
nazionale ed europeo. A tale scopo, fra le priorità di azione è posto
l’empowerment degli utenti, ossia la responsabilizzazione dell’utente tesa a
incrementare in cittadini, imprese e altre organizzazioni la capacità di
essere proattivi nella società mediante il ricorso ai nuovi strumenti
tecnologici. Linee di azione:
 sviluppo servizi inclusivi e progettati per rispondere a esigenze degli utenti,
 la produzione collaborativa di servizi ad es. con strumenti del web 2.0,
 il riutilizzo informazioni nel settore pubblico,
 il coinvolgimento di cittadini e imprese nei processi decisionali (e-
democracy).
Open government
Il Governo italiano ha aderito all’iniziativa internazionale
Open Government Partnership (OGP)
(www.opengovpartnership.org) Mira a promuovere la trasparenza dei
governi attraverso la partecipazione attiva di cittadini, associazioni di
categoria e delle imprese (lancio formale nel settembre 2011 con 8
governi fondatori e richiesta di adesione italiana nel settembre 2011).
Nel mese di Aprile 2012, l’Italia ha predisposto un action plan
sul quale è stata avviata una consultazione pubblica: è stato
presentato al I° meeting tenutosi a Brasilia il 17 e 18 aprile 2012.
Il 18/10/2011 il Governo italiano lancia il portale nazionale www.dati.gov.it
Portale dati.gov.it
Evoluzione normativa
 d.lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e sua
profonda riforma con d.lgs. 235/2010 (nuovo codice dell’amministrazione
digitale)
↓
 c.d. decreto Semplificazioni (d.l. 5/2012 conv. dalla legge 35/2012) →
Agenda digitale italiana (art. 47)
↓
 c.d. decreto Sviluppo 2012 (d.l. 83/2012 conv. dalla legge 134/2012) →
norme significative su “amministrazione aperta” e open source
↓
 c.d. decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012 conv. dalla legge 221/2012) →
pervasive modifiche all’amministrazione digitale in direzione di apertura
↓
 c.d. decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013, in attuazione della legge
190/2012) → riordina le disposizioni e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Open government
Quali previsioni normative hanno comportato l’evoluzione verso l’open
government? Quali strumenti sono stati introdotti o incentivati dalle
norme?
Gli strumenti toccano l’intera fisionomia dell’amministrazione pubblica
(funzionamento interno e volto esterno) e vanno a dare sostanza ai
3 pilastri del modello di open government
1. Trasparenza
2. Partecipazione
3. Collaborazione
Fonte immagine: http://egorego.com/wp-content/uploads/2012/11/open-government-summit-202-partecipazione-tr-WepyBk.jpeg
Trasparenza
 legge 241/1990, modificata nel 2005 → trasparenza principio dell’attività
amministrativa.
 d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e sua profonda riforma
con d.lgs. 235/2010 → trasparenza finalità principale, permea le
disposizioni.
 legge delega 15/2009 e d.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) →
concetto di total disclosure, accessibilità totale coniugata alla finalità di
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.
 d.lgs. 33/2013 (in attuazione legge 190/2012) (c.d. decreto Trasparenza)
→
 riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
 previsione sezione sito web «Amministrazione trasparente»
 introduzione accesso civico
 strumenti di vigilanza e sanzione
Trasparenza/
apertura
• Trasparenza
• si amplia nei contenuti (numerosi obblighi)
• si struttura e diventa omogenea (sezione sito web “amministrazione
trasparente”)
• diventa effettiva e cogente (accesso civico, vigilanza, sanzioni)
si coniuga all’apertura
• open data → modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, leva di nuove potenzialità economiche e sociali
• obiettivo dell’Agenda digitale italiana (decreto Semplificazioni)
• obbligo di pubblicare catalogo dati
• obbligo di regolamenti su accesso telematico e riutilizzo
• principio c.d. open data by default (decreto Crescita 2.0)
Fonte immagine: http://farm9.staticflickr.com/8254/8680139063_1ee10ff13e_b.jpg
Partecipazione
• servizi online e customer satisfaction →
• servizi online incentivati (art. 63 CAD come modif. decreto
Semplificazioni)
• relazioni con cittadini e imprese basate su feedback immediato,
continuo, sicuro con strumenti web 2.0 (artt. 7 e 63 comma 2 CAD,
come modificati)
• servizi co-progettati e co-gestiti dagli utenti → ex ante, durante, ex
post. Condivisione di necessità e scelte, segnalazione di criticità,
miglioramento continuo. “Contaminazione” fra mondo pubblico e
privato
• e-democracy → tecnologie contribuiscono al coinvolgimento nei
processi decisionali, al controllo democratico, ad iniziative dirette dei
cittadini (art. 9 CAD)
Fonte immagine: http://www.romalive.org/wp-content/uploads/2010/04/Partecipazione-politica.jpeg
Collaborazione
Nei rapporti tra amministrazioni
• interoperabilità e cooperazione applicativa
• cloud computing → razionalizzazione, risparmio, collaborazione
strategica e progettuale fra PPAA. Promozione del cloud (art. 47
decreto Semplificazioni). Entra fra le possibilità di acquisizione del
software (art. 68 CAD)
Due strumenti diventano soluzioni preferenziali:
• riuso → scambio buone pratiche, risparmi e maggiore uniformità (art.
69 CAD).
• open source → sistemi più flessibili e sostenibili, idonei al riutilizzo (art.
68 CAD).
Collaborazione
• Nei rapporti tra amministrazioni e utenti
(cittadini, imprese)
• smart communities - smart cities - comunità intelligenti →
• esprimono l’essenza delle tecnologie, finalizzate al miglioramento
della qualità della vita e al benessere della collettività
• significano innovazione tecnologica, culturale, organizzativa,
relativa alle competenze e alla governance
• si nutrono di partecipazione e collaborazione degli utenti, logica
user generated content
• Agenzia per l’Italia digitale ha la funzione di promuoverne lo
sviluppo, predisporre gli strumenti e definirne le strategie (decreto
Crescita 2.0)
Fonte immagine: http://www.regione.calabria.it/controlli/images/stories/partec3.jpg
Effetti
Effetti
 risparmi;
 miglioramento della qualità dei servizi resi e delle relazioni con utenti;
 maggiore efficienza (servizi adatti a chi deve fruirne);
 incentivo alla competitività → le imprese saranno maggiormente portate
a investire e localizzarsi in un sistema rapido, semplice, meno burocratico e
si creano nuove opportunità di business (open data);
 recupero di credibilità e fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
↓
Effetto finale → guadagno complessivo del sistema Paese
Fonte immagine: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Padlock.svg
Gli open data e gli open government data
Definizione di open data (dati aperti) di Open Knowledge Foundation
→
un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di
utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, con la limitazione, al massimo,
della richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo.
open government data →
gli open data
prodotti dalle pubbliche amministrazioni
Fonte immagine: http://farm5.staticflickr.com/4029/4528443760_4eb724a0db_z.jpg
Definizione
Definizione dati di tipo aperto (art. 68 come modificato da d.l. 179/2012
conv. da legge 221/2012)→ dati con le seguenti caratteristiche: definizione
esplicita secondo le dimensioni tecnologica, economica e giuridica
1. dimensione giuridica → disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità
commerciali;
2. dimensione tecnologica → accessibili attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche
pubbliche e private, in formati aperti (formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi), adatti all’utilizzo automatico da
parte di programmi per elaboratori e provvisti dei relativi metadati;
Definizione
3. dimensione economica → resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le reti
telematiche pubbliche e private, oppure resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Agenzia per l’Italia
digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali,
individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi
sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.
Finalità
 trasparenza della PA attraverso la diffusione delle informazioni
rispettando quanto previsto dalla normativa e permettendo il riutilizzo
dei dati.
 miglioramento qualità della vita dei cittadini che possono utilizzare i
dati per le attività quotidiane, condividerli, aggiornarli, incrociarli (c.d.
“mash-up”).
 sostegno al settore privato e alla crescita economica, all’“economia
dell’immateriale”, dato il grande valore delle informazioni detenute dalle
istituzioni.
Principi
 Disponibilità e accesso → i dati devono essere disponibili nel loro
complesso, per un prezzo non superiore a un ragionevole costo di
riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da Internet.
Devono essere inoltre disponibili in un formato utile e modificabile.
 Riutilizzo e ridistribuzione → i dati devono essere forniti a condizioni
tali da permetterne il riutilizzo e la ridistribuzione. Ciò comprende la
possibilità di combinarli con altre basi di dati.
 Partecipazione universale → tutti devono essere in grado di usare,
riutilizzare e ridistribuire i dati. Non devono essere poste discriminazioni
di ambiti di iniziativa in riferimento a soggetti o gruppi (esempio, il
divieto di utilizzare i dati per scopi commerciali o le restrizioni che
permettono l’uso solo per determinati fini, quale quello educativo, non
sono contemplabili).
Fonte: Vademecum Open Data
Caratteristiche
Fonte: Open Government Data Principles, http://resource.org/8_principles.html
Caratteristiche
Formati
Classificazione 5 stelle
Tim Berners-Lee (2010) Fonte: http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
1
stella
Dati statici: sono dati disponibili in quei
formati che,seppure disponibili su supporto
informatico, non consentono
un’estrapolazione immediata degli stessi.
Immagini nei diversi
formati grafici bitmap
(es. .gif, .Jpg, .bmp,
ecc…), documenti in
formato .pdf o Microsoft
Word
2
stelle
Dati disponibili come dati strutturati
machine readeable, ma codificati con un
formato proprietario
Excel
3
stelle
Dati disponibili come dati strutturati
machine readeable e codificati con un
formato non proprietario
Csv
Formati
4
stelle
Dati presenti in database
gestiti dall’Ente, dotati di un
URI che li rende indirizzabili
sulla rete e quindi utilizzabili
direttamente online,
attraverso l’inclusione in
una struttura basata sullo
standard RDF (Resource
Description Framework)
RDF
5
stelle
Linked Open Data (5 stelle):
presentano nella struttura
del dataset collegamenti ad
altri dataset (Linked RDF)
Linked Open Data
Titolarità dei dati
Titolare del dato → la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto
pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato
ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o
che ne ha la disponibilità.
(art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 36/2006)
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non
modifica la titolarità del dato (art. 58 d.lgs. 82/2005 - CAD) .
↓
Ciò comporta che in caso di dati formati da altri soggetti, l’uso legittimo del
dato avviene ottenendo dal titolare apposita licenza che consenta la
pubblicazione.
Titolarità dei dati
In materia rileva la normativa in materia di diritto d’autore: in particolare,
legge 633/1941. Tale normativa applicata ai dati generati e gestiti dalle
amministrazioni può rappresentare un limite alla diffusione e al riutilizzo
degli stessi sotto un duplice profilo:
 l’Amministrazione dovrà porre particolare attenzione alla titolarità delle
informazioni che intende pubblicare, evitando di ledere i diritti d’autore e/o
altri diritti di privativa di soggetti terzi;
 nella pubblicazione l’Amministrazione dovrà adottare le licenze necessarie
a evitare che l’esistenza del diritto d’autore e dei diritti connessi possa
impedire, o comunque limitare, la possibilità utilizzare i dati stessi per scopi
diversi da quelli istituzionali.
(in tal senso Vademecum Open data – Come rendere aperti i dati delle
pubbliche amministrazioni - Formez 2011)
Licenze aperte
La licenza è un contratto o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le
modalità di riutilizzo dei dati.
(così art. 2 comma 1 lett. h) d.lgs. 36/2006; il glossario del Vademecum Open
data la definisce un permesso di riprodurre o riusare materiale protetto da parte
di chi detiene i diritti).
Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore,
la cui caratteristica principale è, generalmente, la possibilità, poste alcune
condizioni, di ripubblicare o riutilizzare l'opera.
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_libere
Licenze aperte
Differenze fra licenze aperte e chiuse: si distinguono in relazione ai
diversi diritti concessi a chi fruisce di ciò che è tutelato dal diritto d’autore
(legge 633/1941).
 licenze di tipo closed (chiuse): rappresentano la soluzione tradizionale
che consiste nel riservare tutti i diritti - utilizzando il simbolo ©
tradizionalmente viene adoperato per indicare il titolare del copyright. In tali
casi, l’utente potrà limitarsi a fruirne, ma – senza il consenso di colui che
detiene i relativi diritti – non potrà copiare, ripubblicare o modificare i
contenuti protetti dalla licenza.
 le licenze di tipo open (aperte): più che stabilire quali sono i limiti di
utilizzabilità del dato, tendono a garantire una serie di diritti a chi entra in
possesso delle informazioni. Modello «alcuni diritti riservati»: si parla di
copyleft (in contrapposizione al copyright), permesso d’autore (unici vincoli
l’attribuzione e l’obbligo di modificare e distribuire con lo stesso regime
giuridico, ossia con licenza open).
Fonte: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982175/vademecumopendata.pdf
Creative Commons (CC)
Licenze di diritto d’autore che si basano sul principio “alcuni diritti riservati” (e
non tutti i diritti riservati): nascono dall'esigenza di permettere la libera
circolazione di quanto protetto dal diritto d'autore. Indicano quali sono le
libertà che l'autore vuole concedere e a quali condizioni è possibile utilizzare i
dati. Titolare dei dati può avvalersi di questo sistema di licenze semplice e
flessibile che consente all’autore interessato a rendere liberamente
accessibili i propri dati di specificare a quali esclusive intenda rinunciare. In
CC prevale esigenza di libera circolazione della cultura.
In tutte le licenze creative commons l’autore:
 autorizza a riprodurre e distribuire l’opera a fini non commerciali, ossia senza
scopo di lucro,
 richiede che ogni copia dell’opera o opera derivata indichi l’autore, in modo
ne sia sempre riconosciuta la paternità, va quindi attribuita la paternità
dell’opera (Attribuzione).
Creative Commons (CC)
Il titolare dei diritti può inoltre:
 non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali (Non
commerciale, acronimo NC);
 non autorizzare la creazione di opere derivate (ad esempio,
applicazioni), ossia la possibilità di modificare i dati originari e crearne
altri (Non opere derivate, acronimo ND);
 imporre, se dà la possibilità di opere derivate, l’obbligo di rilasciare le
informazioni con la stessa licenza dell’opera originaria in linea con la
filosofia open e il copyleft (Condividi allo stesso modo, Share-Alike,
acronimo SA).
Le combinazioni di queste scelte generano le 6 licenze CC.
Creative Commons è un’organizzazione non-profit sorta negli Stati Uniti
nel 2001. Creative Commons Italia: http://www.creativecommons.it/
Licenze aperte – IODL
Licenza italiana
Le linee guida per i siti web della PA e il Vademecum Open data raccomandano
l’uso della
– IODL vers. 2.0, Italian Open Data Licence (FormezPA)
– http://www.dati.gov.it/iodl/2.0//
Rispetto alla IODL 1.0, la IODL 2.0 non prevede l’obbligo dell’utente di
pubblicare e condividere gli eventuali lavori derivati (ad esempio, applicazioni)
con la stessa licenza o con altra licenza aperta, ritenuta compatibile.
Permette di:
 consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e
trasmettere le informazioni;
 creare un lavoro derivato (c.d. mashup);
 minori oneri per gli utenti (ai quali viene solo chiesto di citare la fonte)
 riutilizzo dei dati pubblici anche per finalità commerciali
Quali dati aprire?
• Dati dei bilanci e di spesa delle Amministrazioni pubbliche
• Dati ambientali (su inquinamento ambientale/emissioni)
• Dati sanitari (prestazioni erogate etc.)
• Dati sui trasporti pubblici
• Dati catastali e mercato immobiliare
• Dati territoriali sulle attività economiche e sulle imprese
• Dati su criminalità
• Dati su ricettività alberghiera
• Dati elettorali
Elenco necessariamente non definibile,
tutti i dati possono risultare preziosi e interessanti e non sono
predeterminabili gli usi : è importante liberarli!
Punto di partenza – evoluzione normativa
Evoluzione europea
 direttiva 2003/98/CE → riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
 direttiva INSPIRE 2007/2/CE → istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire - INfrastructure
for SPatial InfoRmation in Europe).
 strategia europea relativa al “pacchetto open data”, presentata nel
dicembre 2011 dalla Commissione: comunicazione “Dati aperti. Un motore
per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente” finalizzata a
valorizzare gli Open Data tra i paesi europei con una serie di misure, quali
l’adeguamento del quadro giuridico di riferimento, investimenti finanziari, un
portale europeo, un portale pan europeo etc.
 direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013, c.d. direttiva PSI (Public Sector
Information) → modifica la direttiva 2003/98/CE: gli Stati membri
provvedono per rendere riutilizzabili i documenti in possesso degli enti
pubblici, a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle
disposizioni nazionali sull’accesso e fatte salve le altre eccezioni stabilite.
•
Punto di partenza – evoluzione normativa
Evoluzione nazionale
 legge 241/1990 (trasparenza e accesso)
 d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale)
 d.lgs. 36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti)
 d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta - concetto di accessibilità totale)
 d.lgs. 32/2010 (attuazione direttiva INSPIRE 2007/2/CE)
↓
 art. 47 c.d. decreto Semplificazioni (d.l. 5/2012 conv. dalla legge 35/2012)
↓
 art. 18 c.d. decreto Sviluppo 2012 (d.l. 83/2012 conv. dalla legge
134/2012)
↓
 art. 9 c.d. decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012 conv. dalla legge 221/2012)
↓
 c.d. decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013 in attuazione della legge
190/2012).
Cosa dicono le norme?
• d.lgs.36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti)
• art. 47 decreto Semplificazioni → open data fra gli obiettivi della cabina di
regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana.
• art. 18 decreto Sviluppo 2012: “amministrazione aperta” → obbligo di
pubblicare in open data informazioni rilevanti (vantaggi economici quali
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a imprese e l’attribuzione
corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese, enti), con la
previsione di responsabilità e sanzioni. Ora abrogato e confluito nei suoi
contenuti nel d.lgs. 33/2013.
Cosa dicono le norme?
• art. 9 decreto Crescita 2.0 (ha modificato artt. 52 e 68 CAD):
• esplicita definizione di dati di tipo aperto (art. 68).
• norma generale finalizzata a razionalizzare il processo di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (art. 52):
• obbligo di pubblicare catalogo dati e metadati e regolamenti su
accesso e riutilizzo,
• principio c.d. open data by default,
• clausole contrattuali idonee a consentire accesso e riutilizzo,
• collegamento con la performance dirigenziale,
• ruolo centrale Agenzia per l’Italia digitale (Agenda nazionale,
rapporto annuale e linee guida)
Cosa dicono le norme?
 pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3) → tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di:
 conoscerli,
 fruirne gratuitamente,
 utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7.
↓
 dati di tipo aperto (art. 7) → i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito
dell’accesso civico
 sono pubblicati in formato di tipo aperto ex art. 68, d.lgs. 82/2005
e
 sono liberamente riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 36/2006, del d.lgs.
82/2005 e del d.lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni oltre:
 l’obbligo di citare la fonte
 l’obbligo di rispettarne l’integrità
Profilo problematico: privacy
• parere Garante nel provvedimento n. 49 del 7 febbraio 2013 su
schema d.lgs. 33/2013 suggeriva la specifica che, in caso di
pubblicazione di dati personali, il loro utilizzo in altre operazioni di
trattamento è consentito solo in termini compatibili con gli scopi per i
quali sono stati raccolti e registrati.
Motivazione → il rispetto del principio di finalità.
↓
l’art. 4, comma 1, d.lgs. 33/2013 prevede il riutilizzo ai sensi
dell’articolo 7 “nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”,
fondamentalmente senza accogliere le indicazioni del Garante →
spostamento della tutela dal meccanismo preventivo al meccanismo
successivo del controllo e della sanzione, in caso di abuso e violazione
da parte del riutilizzatore (responsabile del trattamento) (B. Ponti)?
Ostacoli e limiti
 resistenze culturali
 ragioni tecniche
 motivazioni economiche (apertura non è a costo zero)
 limitazioni ed esclusioni giuridiche
 segreto di stato
 segreto statistico
 diritto d’autore
 privacy
 sicurezza pubblica
 altri specifici limiti normativi
Vantaggi
 trasparenza
 partecipazione
 condivisione
 valorizzazione patrimonio informativo e nuova conoscenza
 sviluppo economico e competitività
↓
La crisi impone un cambiamento di logiche e un lavoro comune da
parte di tutti. La circolazione e l’apertura dei dati consente di
sprigionare creatività e intelligenza collettiva, promuovere
collaborazione e condivisione, contaminazione di idee, far immaginare
soluzioni inedite.
L’open government può costituire un importante strategia per la
crescita del Paese → le nuove tecnologie permettono di sprigionare
ingegno e creatività e tradursi in nuovi servizi e soluzioni inedite.
Fonte immagine: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/images/upload/med/41/1365002020622_open-data2.jpg
“La storia ha dimostrato l’esistenza di una correlazione tra la quantità di
informazioni accessibili al cittadino medio e la crescita economica.
Ovunque vivono persone brillanti, e quanto più queste sono in grado
di condividere e mettere in comune idee tra loro, tanto più facile
diventerà individuare le premesse e le fondamenta di una nuova vita
economica.”
Eric Schmidt
Grazie per l’attenzione
dott.ssa Fernanda Faini
Responsabile Assistenza giuridica in materia di amministrazione digitale
presso Regione Toscana
Cultore della materia Informatica giuridica presso Università di Firenze
Membro Consiglio direttivo Circolo Giuristi Telematici
email fernandafaini@gmail.com
http://it.linkedin.com/in/fernandafaini
@fernandafaini
https://www.facebook.com/fernanda.faini

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Presentazione Open gov & open data Forum PA - IWA

  • 1. Norme, obiettivi e strumenti dell’amministrazione digitale aperta Open government & open data Fernanda Faini
  • 2. Da e-gov a open gov Lo sviluppo della società ha posto la necessità di un’evoluzione nel senso dell’apertura per rispondere alle esigenze attuali della collettività.  e-government → organizzazione delle attività delle PPAA fondata sull’adozione estesa e integrata delle ICT nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi. Maturazione del concetto  open government → i governi e le amministrazioni devono essere trasparenti a tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili al fine di favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico del proprio operato mediante le nuove tecnologie. ↓ Gli strumenti di open government, dopo essere entrati nel dibattito pubblico e scientifico, sono approdati nel quadro normativo italiano. Fonte immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Neon_Open_green.jpg
  • 3. Open government Data fondamentale per l’open government → 2009 21 gennaio 2009 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies on Transparency and Open Government e 8 dicembre 2009 open government Directive da parte di Barack Obama → ha conferito accezione contemporanea al concetto di trasparenza, ha individuato negli open data lo strumento di partecipazione e ha prescritto alle Agenzie Pubbliche i principi e criteri guida della filosofia open: trasparenza, partecipazione e collaborazione. Tratti distintivi  centralità del cittadino  partecipazione  accesso universale ai dati  uso del web Pertanto le pubbliche amministrazioni devono aprire verso l’utenza (cittadino/impresa), e dunque verso l’esterno, i propri dati (Open Data) e i propri processi. Open data elemento essenziale, ma non esaustivo.
  • 4. Open government  Dichiarazione aperta sui servizi pubblici Europei promossa da cittadini e ONG (2009) (propone tre principi fondamentali trasparenza, partecipazione, empowerment) http://eups20.wordpress.com/the-open-declaration/ ↓  Dichiarazione di Malmö del 2009 accoglie i principi guida della dichiarazione aperta e fissa gli obiettivi per il 2015:  sviluppo di servizi “user-centric”;  coinvolgimento della società civile, stakeholder;  aumento della disponibilità di PSI (Public Sector Information) per il riuso - Direttiva Europea sul riutilizzo dell’Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE) - processo di revisione concluso con direttiva europea 2013/37/UE;  trasparenza dei processi amministrativi e promozione della partecipazione attiva.
  • 5. Open government • Agenda digitale europea → una delle 7 iniziative faro della strategia Europa 2020. • Piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015, adottato nel 2010, riflette le priorità della dichiarazione di Malmö, con l’obiettivo di facilitare la transizione verso una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale aperti e flessibili a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. A tale scopo, fra le priorità di azione è posto l’empowerment degli utenti, ossia la responsabilizzazione dell’utente tesa a incrementare in cittadini, imprese e altre organizzazioni la capacità di essere proattivi nella società mediante il ricorso ai nuovi strumenti tecnologici. Linee di azione:  sviluppo servizi inclusivi e progettati per rispondere a esigenze degli utenti,  la produzione collaborativa di servizi ad es. con strumenti del web 2.0,  il riutilizzo informazioni nel settore pubblico,  il coinvolgimento di cittadini e imprese nei processi decisionali (e- democracy).
  • 6. Open government Il Governo italiano ha aderito all’iniziativa internazionale Open Government Partnership (OGP) (www.opengovpartnership.org) Mira a promuovere la trasparenza dei governi attraverso la partecipazione attiva di cittadini, associazioni di categoria e delle imprese (lancio formale nel settembre 2011 con 8 governi fondatori e richiesta di adesione italiana nel settembre 2011). Nel mese di Aprile 2012, l’Italia ha predisposto un action plan sul quale è stata avviata una consultazione pubblica: è stato presentato al I° meeting tenutosi a Brasilia il 17 e 18 aprile 2012. Il 18/10/2011 il Governo italiano lancia il portale nazionale www.dati.gov.it
  • 8. Evoluzione normativa  d.lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e sua profonda riforma con d.lgs. 235/2010 (nuovo codice dell’amministrazione digitale) ↓  c.d. decreto Semplificazioni (d.l. 5/2012 conv. dalla legge 35/2012) → Agenda digitale italiana (art. 47) ↓  c.d. decreto Sviluppo 2012 (d.l. 83/2012 conv. dalla legge 134/2012) → norme significative su “amministrazione aperta” e open source ↓  c.d. decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012 conv. dalla legge 221/2012) → pervasive modifiche all’amministrazione digitale in direzione di apertura ↓  c.d. decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013, in attuazione della legge 190/2012) → riordina le disposizioni e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
  • 9. Open government Quali previsioni normative hanno comportato l’evoluzione verso l’open government? Quali strumenti sono stati introdotti o incentivati dalle norme? Gli strumenti toccano l’intera fisionomia dell’amministrazione pubblica (funzionamento interno e volto esterno) e vanno a dare sostanza ai 3 pilastri del modello di open government 1. Trasparenza 2. Partecipazione 3. Collaborazione Fonte immagine: http://egorego.com/wp-content/uploads/2012/11/open-government-summit-202-partecipazione-tr-WepyBk.jpeg
  • 10. Trasparenza  legge 241/1990, modificata nel 2005 → trasparenza principio dell’attività amministrativa.  d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e sua profonda riforma con d.lgs. 235/2010 → trasparenza finalità principale, permea le disposizioni.  legge delega 15/2009 e d.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) → concetto di total disclosure, accessibilità totale coniugata alla finalità di forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  d.lgs. 33/2013 (in attuazione legge 190/2012) (c.d. decreto Trasparenza) →  riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni  previsione sezione sito web «Amministrazione trasparente»  introduzione accesso civico  strumenti di vigilanza e sanzione
  • 11. Trasparenza/ apertura • Trasparenza • si amplia nei contenuti (numerosi obblighi) • si struttura e diventa omogenea (sezione sito web “amministrazione trasparente”) • diventa effettiva e cogente (accesso civico, vigilanza, sanzioni) si coniuga all’apertura • open data → modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, leva di nuove potenzialità economiche e sociali • obiettivo dell’Agenda digitale italiana (decreto Semplificazioni) • obbligo di pubblicare catalogo dati • obbligo di regolamenti su accesso telematico e riutilizzo • principio c.d. open data by default (decreto Crescita 2.0) Fonte immagine: http://farm9.staticflickr.com/8254/8680139063_1ee10ff13e_b.jpg
  • 12. Partecipazione • servizi online e customer satisfaction → • servizi online incentivati (art. 63 CAD come modif. decreto Semplificazioni) • relazioni con cittadini e imprese basate su feedback immediato, continuo, sicuro con strumenti web 2.0 (artt. 7 e 63 comma 2 CAD, come modificati) • servizi co-progettati e co-gestiti dagli utenti → ex ante, durante, ex post. Condivisione di necessità e scelte, segnalazione di criticità, miglioramento continuo. “Contaminazione” fra mondo pubblico e privato • e-democracy → tecnologie contribuiscono al coinvolgimento nei processi decisionali, al controllo democratico, ad iniziative dirette dei cittadini (art. 9 CAD) Fonte immagine: http://www.romalive.org/wp-content/uploads/2010/04/Partecipazione-politica.jpeg
  • 13. Collaborazione Nei rapporti tra amministrazioni • interoperabilità e cooperazione applicativa • cloud computing → razionalizzazione, risparmio, collaborazione strategica e progettuale fra PPAA. Promozione del cloud (art. 47 decreto Semplificazioni). Entra fra le possibilità di acquisizione del software (art. 68 CAD) Due strumenti diventano soluzioni preferenziali: • riuso → scambio buone pratiche, risparmi e maggiore uniformità (art. 69 CAD). • open source → sistemi più flessibili e sostenibili, idonei al riutilizzo (art. 68 CAD).
  • 14. Collaborazione • Nei rapporti tra amministrazioni e utenti (cittadini, imprese) • smart communities - smart cities - comunità intelligenti → • esprimono l’essenza delle tecnologie, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e al benessere della collettività • significano innovazione tecnologica, culturale, organizzativa, relativa alle competenze e alla governance • si nutrono di partecipazione e collaborazione degli utenti, logica user generated content • Agenzia per l’Italia digitale ha la funzione di promuoverne lo sviluppo, predisporre gli strumenti e definirne le strategie (decreto Crescita 2.0) Fonte immagine: http://www.regione.calabria.it/controlli/images/stories/partec3.jpg
  • 15. Effetti Effetti  risparmi;  miglioramento della qualità dei servizi resi e delle relazioni con utenti;  maggiore efficienza (servizi adatti a chi deve fruirne);  incentivo alla competitività → le imprese saranno maggiormente portate a investire e localizzarsi in un sistema rapido, semplice, meno burocratico e si creano nuove opportunità di business (open data);  recupero di credibilità e fiducia dei cittadini nelle istituzioni. ↓ Effetto finale → guadagno complessivo del sistema Paese Fonte immagine: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Padlock.svg
  • 16. Gli open data e gli open government data Definizione di open data (dati aperti) di Open Knowledge Foundation → un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, con la limitazione, al massimo, della richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo. open government data → gli open data prodotti dalle pubbliche amministrazioni Fonte immagine: http://farm5.staticflickr.com/4029/4528443760_4eb724a0db_z.jpg
  • 17. Definizione Definizione dati di tipo aperto (art. 68 come modificato da d.l. 179/2012 conv. da legge 221/2012)→ dati con le seguenti caratteristiche: definizione esplicita secondo le dimensioni tecnologica, economica e giuridica 1. dimensione giuridica → disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali; 2. dimensione tecnologica → accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti (formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi), adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e provvisti dei relativi metadati;
  • 18. Definizione 3. dimensione economica → resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.
  • 19. Finalità  trasparenza della PA attraverso la diffusione delle informazioni rispettando quanto previsto dalla normativa e permettendo il riutilizzo dei dati.  miglioramento qualità della vita dei cittadini che possono utilizzare i dati per le attività quotidiane, condividerli, aggiornarli, incrociarli (c.d. “mash-up”).  sostegno al settore privato e alla crescita economica, all’“economia dell’immateriale”, dato il grande valore delle informazioni detenute dalle istituzioni.
  • 20. Principi  Disponibilità e accesso → i dati devono essere disponibili nel loro complesso, per un prezzo non superiore a un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da Internet. Devono essere inoltre disponibili in un formato utile e modificabile.  Riutilizzo e ridistribuzione → i dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la ridistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati.  Partecipazione universale → tutti devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i dati. Non devono essere poste discriminazioni di ambiti di iniziativa in riferimento a soggetti o gruppi (esempio, il divieto di utilizzare i dati per scopi commerciali o le restrizioni che permettono l’uso solo per determinati fini, quale quello educativo, non sono contemplabili). Fonte: Vademecum Open Data
  • 21. Caratteristiche Fonte: Open Government Data Principles, http://resource.org/8_principles.html
  • 23. Formati Classificazione 5 stelle Tim Berners-Lee (2010) Fonte: http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 1 stella Dati statici: sono dati disponibili in quei formati che,seppure disponibili su supporto informatico, non consentono un’estrapolazione immediata degli stessi. Immagini nei diversi formati grafici bitmap (es. .gif, .Jpg, .bmp, ecc…), documenti in formato .pdf o Microsoft Word 2 stelle Dati disponibili come dati strutturati machine readeable, ma codificati con un formato proprietario Excel 3 stelle Dati disponibili come dati strutturati machine readeable e codificati con un formato non proprietario Csv
  • 24. Formati 4 stelle Dati presenti in database gestiti dall’Ente, dotati di un URI che li rende indirizzabili sulla rete e quindi utilizzabili direttamente online, attraverso l’inclusione in una struttura basata sullo standard RDF (Resource Description Framework) RDF 5 stelle Linked Open Data (5 stelle): presentano nella struttura del dataset collegamenti ad altri dataset (Linked RDF) Linked Open Data
  • 25. Titolarità dei dati Titolare del dato → la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità. (art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 36/2006) Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato (art. 58 d.lgs. 82/2005 - CAD) . ↓ Ciò comporta che in caso di dati formati da altri soggetti, l’uso legittimo del dato avviene ottenendo dal titolare apposita licenza che consenta la pubblicazione.
  • 26. Titolarità dei dati In materia rileva la normativa in materia di diritto d’autore: in particolare, legge 633/1941. Tale normativa applicata ai dati generati e gestiti dalle amministrazioni può rappresentare un limite alla diffusione e al riutilizzo degli stessi sotto un duplice profilo:  l’Amministrazione dovrà porre particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che intende pubblicare, evitando di ledere i diritti d’autore e/o altri diritti di privativa di soggetti terzi;  nella pubblicazione l’Amministrazione dovrà adottare le licenze necessarie a evitare che l’esistenza del diritto d’autore e dei diritti connessi possa impedire, o comunque limitare, la possibilità utilizzare i dati stessi per scopi diversi da quelli istituzionali. (in tal senso Vademecum Open data – Come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni - Formez 2011)
  • 27. Licenze aperte La licenza è un contratto o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati. (così art. 2 comma 1 lett. h) d.lgs. 36/2006; il glossario del Vademecum Open data la definisce un permesso di riprodurre o riusare materiale protetto da parte di chi detiene i diritti). Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore, la cui caratteristica principale è, generalmente, la possibilità, poste alcune condizioni, di ripubblicare o riutilizzare l'opera. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_libere
  • 28. Licenze aperte Differenze fra licenze aperte e chiuse: si distinguono in relazione ai diversi diritti concessi a chi fruisce di ciò che è tutelato dal diritto d’autore (legge 633/1941).  licenze di tipo closed (chiuse): rappresentano la soluzione tradizionale che consiste nel riservare tutti i diritti - utilizzando il simbolo © tradizionalmente viene adoperato per indicare il titolare del copyright. In tali casi, l’utente potrà limitarsi a fruirne, ma – senza il consenso di colui che detiene i relativi diritti – non potrà copiare, ripubblicare o modificare i contenuti protetti dalla licenza.  le licenze di tipo open (aperte): più che stabilire quali sono i limiti di utilizzabilità del dato, tendono a garantire una serie di diritti a chi entra in possesso delle informazioni. Modello «alcuni diritti riservati»: si parla di copyleft (in contrapposizione al copyright), permesso d’autore (unici vincoli l’attribuzione e l’obbligo di modificare e distribuire con lo stesso regime giuridico, ossia con licenza open). Fonte: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982175/vademecumopendata.pdf
  • 29. Creative Commons (CC) Licenze di diritto d’autore che si basano sul principio “alcuni diritti riservati” (e non tutti i diritti riservati): nascono dall'esigenza di permettere la libera circolazione di quanto protetto dal diritto d'autore. Indicano quali sono le libertà che l'autore vuole concedere e a quali condizioni è possibile utilizzare i dati. Titolare dei dati può avvalersi di questo sistema di licenze semplice e flessibile che consente all’autore interessato a rendere liberamente accessibili i propri dati di specificare a quali esclusive intenda rinunciare. In CC prevale esigenza di libera circolazione della cultura. In tutte le licenze creative commons l’autore:  autorizza a riprodurre e distribuire l’opera a fini non commerciali, ossia senza scopo di lucro,  richiede che ogni copia dell’opera o opera derivata indichi l’autore, in modo ne sia sempre riconosciuta la paternità, va quindi attribuita la paternità dell’opera (Attribuzione).
  • 30. Creative Commons (CC) Il titolare dei diritti può inoltre:  non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali (Non commerciale, acronimo NC);  non autorizzare la creazione di opere derivate (ad esempio, applicazioni), ossia la possibilità di modificare i dati originari e crearne altri (Non opere derivate, acronimo ND);  imporre, se dà la possibilità di opere derivate, l’obbligo di rilasciare le informazioni con la stessa licenza dell’opera originaria in linea con la filosofia open e il copyleft (Condividi allo stesso modo, Share-Alike, acronimo SA). Le combinazioni di queste scelte generano le 6 licenze CC. Creative Commons è un’organizzazione non-profit sorta negli Stati Uniti nel 2001. Creative Commons Italia: http://www.creativecommons.it/
  • 31. Licenze aperte – IODL Licenza italiana Le linee guida per i siti web della PA e il Vademecum Open data raccomandano l’uso della – IODL vers. 2.0, Italian Open Data Licence (FormezPA) – http://www.dati.gov.it/iodl/2.0// Rispetto alla IODL 1.0, la IODL 2.0 non prevede l’obbligo dell’utente di pubblicare e condividere gli eventuali lavori derivati (ad esempio, applicazioni) con la stessa licenza o con altra licenza aperta, ritenuta compatibile. Permette di:  consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni;  creare un lavoro derivato (c.d. mashup);  minori oneri per gli utenti (ai quali viene solo chiesto di citare la fonte)  riutilizzo dei dati pubblici anche per finalità commerciali
  • 32. Quali dati aprire? • Dati dei bilanci e di spesa delle Amministrazioni pubbliche • Dati ambientali (su inquinamento ambientale/emissioni) • Dati sanitari (prestazioni erogate etc.) • Dati sui trasporti pubblici • Dati catastali e mercato immobiliare • Dati territoriali sulle attività economiche e sulle imprese • Dati su criminalità • Dati su ricettività alberghiera • Dati elettorali Elenco necessariamente non definibile, tutti i dati possono risultare preziosi e interessanti e non sono predeterminabili gli usi : è importante liberarli!
  • 33. Punto di partenza – evoluzione normativa Evoluzione europea  direttiva 2003/98/CE → riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.  direttiva INSPIRE 2007/2/CE → istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe).  strategia europea relativa al “pacchetto open data”, presentata nel dicembre 2011 dalla Commissione: comunicazione “Dati aperti. Un motore per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente” finalizzata a valorizzare gli Open Data tra i paesi europei con una serie di misure, quali l’adeguamento del quadro giuridico di riferimento, investimenti finanziari, un portale europeo, un portale pan europeo etc.  direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013, c.d. direttiva PSI (Public Sector Information) → modifica la direttiva 2003/98/CE: gli Stati membri provvedono per rendere riutilizzabili i documenti in possesso degli enti pubblici, a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso e fatte salve le altre eccezioni stabilite. •
  • 34. Punto di partenza – evoluzione normativa Evoluzione nazionale  legge 241/1990 (trasparenza e accesso)  d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale)  d.lgs. 36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti)  d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta - concetto di accessibilità totale)  d.lgs. 32/2010 (attuazione direttiva INSPIRE 2007/2/CE) ↓  art. 47 c.d. decreto Semplificazioni (d.l. 5/2012 conv. dalla legge 35/2012) ↓  art. 18 c.d. decreto Sviluppo 2012 (d.l. 83/2012 conv. dalla legge 134/2012) ↓  art. 9 c.d. decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012 conv. dalla legge 221/2012) ↓  c.d. decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013 in attuazione della legge 190/2012).
  • 35. Cosa dicono le norme? • d.lgs.36/2006 (attuazione direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei documenti) • art. 47 decreto Semplificazioni → open data fra gli obiettivi della cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana. • art. 18 decreto Sviluppo 2012: “amministrazione aperta” → obbligo di pubblicare in open data informazioni rilevanti (vantaggi economici quali concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a imprese e l’attribuzione corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese, enti), con la previsione di responsabilità e sanzioni. Ora abrogato e confluito nei suoi contenuti nel d.lgs. 33/2013.
  • 36. Cosa dicono le norme? • art. 9 decreto Crescita 2.0 (ha modificato artt. 52 e 68 CAD): • esplicita definizione di dati di tipo aperto (art. 68). • norma generale finalizzata a razionalizzare il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (art. 52): • obbligo di pubblicare catalogo dati e metadati e regolamenti su accesso e riutilizzo, • principio c.d. open data by default, • clausole contrattuali idonee a consentire accesso e riutilizzo, • collegamento con la performance dirigenziale, • ruolo centrale Agenzia per l’Italia digitale (Agenda nazionale, rapporto annuale e linee guida)
  • 37. Cosa dicono le norme?  pubblicità e diritto alla conoscibilità (art. 3) → tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di:  conoscerli,  fruirne gratuitamente,  utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7. ↓  dati di tipo aperto (art. 7) → i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico  sono pubblicati in formato di tipo aperto ex art. 68, d.lgs. 82/2005 e  sono liberamente riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 36/2006, del d.lgs. 82/2005 e del d.lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni oltre:  l’obbligo di citare la fonte  l’obbligo di rispettarne l’integrità
  • 38. Profilo problematico: privacy • parere Garante nel provvedimento n. 49 del 7 febbraio 2013 su schema d.lgs. 33/2013 suggeriva la specifica che, in caso di pubblicazione di dati personali, il loro utilizzo in altre operazioni di trattamento è consentito solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati. Motivazione → il rispetto del principio di finalità. ↓ l’art. 4, comma 1, d.lgs. 33/2013 prevede il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 “nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”, fondamentalmente senza accogliere le indicazioni del Garante → spostamento della tutela dal meccanismo preventivo al meccanismo successivo del controllo e della sanzione, in caso di abuso e violazione da parte del riutilizzatore (responsabile del trattamento) (B. Ponti)?
  • 39. Ostacoli e limiti  resistenze culturali  ragioni tecniche  motivazioni economiche (apertura non è a costo zero)  limitazioni ed esclusioni giuridiche  segreto di stato  segreto statistico  diritto d’autore  privacy  sicurezza pubblica  altri specifici limiti normativi
  • 40. Vantaggi  trasparenza  partecipazione  condivisione  valorizzazione patrimonio informativo e nuova conoscenza  sviluppo economico e competitività ↓ La crisi impone un cambiamento di logiche e un lavoro comune da parte di tutti. La circolazione e l’apertura dei dati consente di sprigionare creatività e intelligenza collettiva, promuovere collaborazione e condivisione, contaminazione di idee, far immaginare soluzioni inedite. L’open government può costituire un importante strategia per la crescita del Paese → le nuove tecnologie permettono di sprigionare ingegno e creatività e tradursi in nuovi servizi e soluzioni inedite. Fonte immagine: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/images/upload/med/41/1365002020622_open-data2.jpg
  • 41. “La storia ha dimostrato l’esistenza di una correlazione tra la quantità di informazioni accessibili al cittadino medio e la crescita economica. Ovunque vivono persone brillanti, e quanto più queste sono in grado di condividere e mettere in comune idee tra loro, tanto più facile diventerà individuare le premesse e le fondamenta di una nuova vita economica.” Eric Schmidt
  • 42. Grazie per l’attenzione dott.ssa Fernanda Faini Responsabile Assistenza giuridica in materia di amministrazione digitale presso Regione Toscana Cultore della materia Informatica giuridica presso Università di Firenze Membro Consiglio direttivo Circolo Giuristi Telematici email fernandafaini@gmail.com http://it.linkedin.com/in/fernandafaini @fernandafaini https://www.facebook.com/fernanda.faini