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Gestione dei
     rifiuti:
Basi normative



   Corso Reps tecnico Rifiuti
I principi: Testo Unico ambientale

   Dallo smaltimento (in discarica o inceneritore)
    alla gestione dei rifiuti: raccolta,
    trasporto, recupero, smaltimento,
      controllo operazioni, controllo
           discariche e impianti
Gestione dei rifiuti: i principi
• Interesse pubblico: tutela ambientale e riutilizzazione dei
  materiali (l. 366/1941); attività di pubblico intereresse e tutela
  pubblicistica (l. 22/97): es. espropriazione
• Principio di responsabilità condivisa (di tutti i soggetti
  coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei
  beni da cui originano rifiuti): principio del “chi inquina paga”
  ovvero oneri smaltimento a carico del detentore o
  produttore.
• Valore costituzionale: art. 9 e 32
• Mancanza di pericolo per la salute dell’uomo e
  dell’ambiente (rischi acqua, aria, suolo, fauna, flora, rumori o
  odori, danneggiamento paesaggio)



                         Corso Reps tecnico Rifiuti                3
I principi: Testo Unico
• Ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: la prevenzione e
  riduzione della produzione e pericolosità, il recupero dei
  rifiuti (es. riciclaggio, riutilizzo come materia prima o per
  produzione combustibile o energia) e lo smaltimento (fase
  residuale)
• Strumenti: sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti
  economici,        eco-bilanci,      azioni   informazione     e
  sensibilizzazione, marchio ecologico, immissione su mercato
  di prodotti che riducano quantità e e pericolosità rifiuti;
  condizioni di appalto e promozione di accordi e contratti che
  valorizzino prevenzione/riduzione rifiuti.
• Dalla concezione di prodotto dannoso o pericoloso a quella
  di merce/risorsa


                        Corso Reps tecnico Rifiuti              4
I principi (la direttiva 1999/31)
• Finalità       disciplina     discariche:      ridurre
  ripercussioni negative su ambiente; ridurre
  progressivamente smaltimento in discarica
• Sfavore del legislatore per forma di gestione in
  discarica e preferenza per impianti incenerimento
  se capaci di recupero energetico
• Tipologie di discarica: rifiuti inerti, non pericolosi,
  pericolosi
• Competenza regionale: elaborazione programma
  ad hoc

                     Corso Reps tecnico Rifiuti         5
I principi
              (normativa nazionale e comunitaria)

• Principio divieto di abbandono
• Principio bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
• Principio della pianificazione nella gestione dei rifiuti
• Principio della raccolta differenziata
• Principio di autorizzazione (per operazioni smaltimento e
  recupero)
• Principio acquisizione e circolazione informazioni (Catasto
  dei rifiuti presso l’ANPA)
• Classificazione rifiuti secondo origine (urbani e speciali) e
  pericolosità


                       Corso Reps tecnico Rifiuti             6
In particolare, le pubbliche amministrazioni devono
  perseguire tali finalità mediante:
Sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso
  più razionale e un maggiore risparmio di risorse
  naturali
Messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di
  prodotti concepiti in modo da non contribuire, o
  contribuire il meno possibile, per la loro
  fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad
  incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i
  rischi di inquinamento
Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione
  di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di
  favorirne il recupero
                     Corso Reps tecnico Rifiuti
La gestione dei rifiuti

                       Art. 183 c. 1 d)

   Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)
   Trasporto
   Recupero (operazioni previste da All. C)
   Smaltimento (operazioni previste da All. B)
   Controllo operazioni suddette
   Controllo discariche post chiusura

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Punto cardine del D.lgs. 152/06

                       Raccolta


                       Trasporto
     La Gestione
      dei Rifiuti
                     Smaltimento



                      Recupero
26/10/09                           9
ALLEGATI


Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a)
         Categorie di rifiuti

Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g)
         Operazioni di smaltimento

Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h)
         Operazioni di recupero

Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi




                               Corso Reps tecnico Rifiuti
ALLEGATI

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)
     Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3)
     Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e
la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi

Allegato G
     Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro
natura o all'attività che li ha prodotti

Allegato H
      Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando
tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Allegato I
     Caratteristiche di pericolo per i rifiuti


                              Corso Reps tecnico Rifiuti
CHE COS'E' RIFIUTO:
                     L’Allegato A           CATEGORIE

      Q1    Residui di produzione o consumo in appresso non spec.
      Q2    Prodotti fuori norma
      Q3    Prodotti scaduti
      Q4    Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti
      Q5    Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente
      Q6    Elementi inutilizzabili
      Q7    Sostanze divenute inadatte all’impiego
      Q8    Residui di processi industriali
      Q9    Residui di procedimenti antinquinamento
      Q10   Residui di lavorazione/sagomatura
      Q11   Residui da estrazione e preparazione materie prime
      Q12   Sostanze contaminate
      Q13   Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente
      Q14   Prodotti di cui il detentore non si serve più
      Q15   Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni
      Q16   Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15
        


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DEFINIZIONE DI RIFIUTO:
   Definizione di rifiuto del DPR
              915/82
 Sono       considerati rifiuti ….
  “… qualsiasi sostanza o oggetto derivante
  da attività umana o da cicli naturali,
  abbandonata o destinata all’abbandono”.


                           Concetto ABROGATO!


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Definizione di rifiuto del
                    Ronchi
             D. lgs. 05/02/1997 n.22
           art. 6 comma 1, lettera a)
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto
che rientra nella categorie riportate
nell’allegato A e di cui il detentore si disfi,
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.


 È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto
26/10/09                                          14
Definizione di rifiuto del D. Lgs.
            152/06
        Testo Unico Ambientale
D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nella categorie riportate nell’allegato A
alla parte quarta del presente Decreto e di cui il
detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi”.
           È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.
26/10/09                                             15
NON SONO RIFIUTI
   Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera  Parte
    Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)
   Acque reflue di scarico  Parte Terza D.lgs 152/06
    (art. 74 c. 1 lett. g, h, i)
   Rifiuti radioattivi  D.lgs 230/95 (Euratom)
   Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento
    ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di
    cave
   Carogne  D.Lgs. 508/92
   Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non
    pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali
    litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e
    lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
    agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)
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NON SONO RIFIUTI

    Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di
     trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o
     dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore
     se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene
    Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo
     l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di
     cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di
     disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o
     commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa
     stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di
     operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
     In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal
     processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico
     (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.

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Analisi della definizione giuridica di
                rifiuto
qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie
 riportate nell’allegato A e di cui il detentore …….

                                 Azione oggettiva
            si disfi         (flagranza sostanziale)

                                         Caso incerto,
              abbia deciso             come comportarci?


                                Fonte normativa/regolamentare
    obbligo di disfarsi        che crea l’obbligo (atto giuridico)
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Recupero / Smaltimento

SMALTIMENTO: è l’eliminazione del
 rifiuto
RECUPERO: è la trasformazione del
 rifiuto in materia prima secondaria o
 energia


              Corso Reps tecnico Rifiuti
Definizione di smaltimento
Lo smaltimento è definito:
   • Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente
     una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito
     economico e/o di raccolta e in particolare, le operazioni
     previste dall’Allegato B alla parte quarta del decreto.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato:
   • In condizioni di sicurezza
   • Quando si sia verificata l’impossibilità tecnica ed
     economica di procedere al recupero
   • Riducendo il più possibile, sia in massa che in
     volume, i rifiuti da avviare allo smaltimento
   • Ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata di
     impianti di smaltimento
                       Corso Reps tecnico Rifiuti
Definizione di smaltimento
D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”




               Corso Reps tecnico Rifiuti
Recupero

Nel decreto il recupero è definito:
Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
  materie prime secondarie, combustibili o
  prodotti, attraverso trattamenti meccanici,
  termici, chimici o biologici, incluse la cernita
  o la selezione, e, in particolare, le operazioni
  previste nell’Allegato C alla parte quarta del
  decreto.


                   Corso Reps tecnico Rifiuti
Recupero
D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”




               Corso Reps tecnico Rifiuti
L’Allegato D
              il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo,
oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento;
      conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE

    Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in
    base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito
        a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE,
                           2001/119/CE, 2001/573/CE.

    Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”.

              20 classi differenti identificate da codice numerico

         I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO
26/10/09                                                                   24
Classificazione rifiuti - 1


Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06
  secondo l’origine           Rifiuti
                              Urbani
                                         Rifiuti
                                        Speciali




  26/10/09                                     25
Classificazione rifiuti – 2
                                Art. 184 comma 5
Rifiuti                      secondo caratteristiche
Urbani                           di pericolosità
                                     (rifiuti NON domestici,
                              contenuti in allegato D con asterisco)
                Rifiuti
               Speciali
                              Rifiuti
                             pericolosi


                          Rifiuti non
  26/10/09
                           pericolosi                                  26
La classificazione dei rifiuti:
           rifiuti urbani
• Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti
  da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
  abitazione
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
  adibiti ad usi diversi dai precedenti (…)
• Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
• Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti
  sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
  aree private comunque soggette ad uso pubblico
  o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
  corsi d’acqua
• Rifiuti vegetali Corso Reps tecnico Rifiuti da aree verdi quali
                    provenienti
  giardini, parchi e aree cimiteriali
La classificazione dei rifiuti:
            rifiuti speciali
• Rifiuti da attività agricole e agro-industriali
• Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
  pericolosi che derivano da attività di scavo
• Rifiuti da lavorazioni industriali
• Rifiuti da lavorazioni artigianali
• Rifiuti da attività commerciali
• Rifiuti da attività di servizio
• Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
  prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
  depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
• Rifiuti derivanti da attività sanitarie
• Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti
• Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
• Combustibile derivato da rifiuti
• Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi
  urbani
                            Corso Reps tecnico Rifiuti
CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)


 primi due numeri                                                     categoria o attività
                                                                      che genera i rifiuti


secondi due numeri                                                   processo produttivo
                                                                     che genera il rifiuto


     terzi numeri                                                         identificano il
                                                                          singolo rifiuto

 Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE
 e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:
 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco
 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano
        concentrazioni limite predefinite


                                     Corso Reps tecnico Rifiuti
CAPITOLI DELL’ELENCO

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché
dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili,
polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento
di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa



                              Corso Reps tecnico Rifiuti
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO


 punto di infiammabilità < o = 55 °C,
 una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
  concentrazione totale > o = 0,1%,
 una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale
  > o = 3%,
 una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >
  o = 25%,
 una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione
  totale > o = 1%,
 una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione
  totale > o = 5%,
 una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione
  totale > o = 10%,
 una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
  concentrazione totale > o = 20%,



                          Corso Reps tecnico Rifiuti
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO


 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in
  concentrazione > o = 0,1%,
 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in
  concentrazione > o = 1%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
  (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =
  0,5%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
  (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o =
  5%,
 una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata
  come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
 una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come
  R40 in concentrazione > o = 1%.




                          Corso Reps tecnico Rifiuti
ALLEGATO I: CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’


COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE

       Esplosivo
                    sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma
H1                  o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene



      Comburente
                    sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto
H2                  se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica



                    sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o
H3      Infettivo   ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
                    organismi viventi




                         Corso Reps tecnico Rifiuti
COD    CLASSIFIC.     SPECIFICHE
                      sostanze e preparati:
        Facilmente    liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i
       infiammabile   liquidi estremamente infiammabili), o
                      che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
                      di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
H3-A                  solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
                      una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
                      consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
                      accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
                      pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
                      sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
       Infiammabile

                      sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a
H3-B                  21°C e < o pari a 55°C;




                              Corso Reps tecnico Rifiuti
COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE

        Irritante
                    sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
H4                  prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una
                    reazione infiammatoria



         Nocivo
                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H5                  cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata



        Tossico
                    sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
                    tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
H6                  possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche
                    la morte




                           Corso Reps tecnico Rifiuti
COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE


                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H7    Cancerogeno   cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza


       Corrosivo
                    sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono
H8                  esercitare su di essi un'azione distruttiva




                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H10    Teratogeno   cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
                    aumentarne la frequenza


                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H11    Mutageno     cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
                    frequenza




                          Corso Reps tecnico Rifiuti
COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE


                    Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
H12
                    acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

                    Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
                    origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
H13
                    ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
                    caratteristiche sopra elencate
       Ecotossico
                    sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi
H14                 immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente




                         Corso Reps tecnico Rifiuti
• Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come
               pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso.
                Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".

   Voci      • In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono
"specchio"     concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più
               delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/
               CEE sui rifiuti pericolosi

             (si veda box successivo)




                           Corso Reps tecnico Rifiuti
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11
                  (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di
                  pericolo):
                  •Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione
                  2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).
                  •Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati
                  nelle voci "specchio".
                  •Si procede così:
                  Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di
                  rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella
                  direttiva 67/548/CEE;
Caratteristiche
                  Individuare la relativa classificazione di pericolosità;
 di pericolo A)
                  Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti
                  alla stessa categoria di pericolo;
                  Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di
                  pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione
                  2000/532/CE (1).
                  Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.
                  •Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in
                  una voce "specchio".
                  •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).

                  (si veda box successivo)

                                  Corso Reps tecnico Rifiuti
H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14
                  •Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si
Caratteristiche
                  prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono
 di pericolo B)   pericolosi a prescindere dai valori delle CL.

                  In pratica, vige solo il criterio dell’origine


                  •L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto
                  pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non
                  pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo
                  Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato
                  "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che,
                  viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche
    Casi          di pericolo.
 Eccezionali      •Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed
                  opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto
                  classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti
                  nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di
                  fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti
                  l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.




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Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi

  • 1. Gestione dei rifiuti: Basi normative Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 2. I principi: Testo Unico ambientale Dallo smaltimento (in discarica o inceneritore) alla gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo operazioni, controllo discariche e impianti
  • 3. Gestione dei rifiuti: i principi • Interesse pubblico: tutela ambientale e riutilizzazione dei materiali (l. 366/1941); attività di pubblico intereresse e tutela pubblicistica (l. 22/97): es. espropriazione • Principio di responsabilità condivisa (di tutti i soggetti coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano rifiuti): principio del “chi inquina paga” ovvero oneri smaltimento a carico del detentore o produttore. • Valore costituzionale: art. 9 e 32 • Mancanza di pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente (rischi acqua, aria, suolo, fauna, flora, rumori o odori, danneggiamento paesaggio) Corso Reps tecnico Rifiuti 3
  • 4. I principi: Testo Unico • Ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: la prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità, il recupero dei rifiuti (es. riciclaggio, riutilizzo come materia prima o per produzione combustibile o energia) e lo smaltimento (fase residuale) • Strumenti: sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, eco-bilanci, azioni informazione e sensibilizzazione, marchio ecologico, immissione su mercato di prodotti che riducano quantità e e pericolosità rifiuti; condizioni di appalto e promozione di accordi e contratti che valorizzino prevenzione/riduzione rifiuti. • Dalla concezione di prodotto dannoso o pericoloso a quella di merce/risorsa Corso Reps tecnico Rifiuti 4
  • 5. I principi (la direttiva 1999/31) • Finalità disciplina discariche: ridurre ripercussioni negative su ambiente; ridurre progressivamente smaltimento in discarica • Sfavore del legislatore per forma di gestione in discarica e preferenza per impianti incenerimento se capaci di recupero energetico • Tipologie di discarica: rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi • Competenza regionale: elaborazione programma ad hoc Corso Reps tecnico Rifiuti 5
  • 6. I principi (normativa nazionale e comunitaria) • Principio divieto di abbandono • Principio bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati • Principio della pianificazione nella gestione dei rifiuti • Principio della raccolta differenziata • Principio di autorizzazione (per operazioni smaltimento e recupero) • Principio acquisizione e circolazione informazioni (Catasto dei rifiuti presso l’ANPA) • Classificazione rifiuti secondo origine (urbani e speciali) e pericolosità Corso Reps tecnico Rifiuti 6
  • 7. In particolare, le pubbliche amministrazioni devono perseguire tali finalità mediante: Sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali Messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire, o contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 8. La gestione dei rifiuti Art. 183 c. 1 d)  Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)  Trasporto  Recupero (operazioni previste da All. C)  Smaltimento (operazioni previste da All. B)  Controllo operazioni suddette  Controllo discariche post chiusura 26/10/09 8
  • 9. Punto cardine del D.lgs. 152/06 Raccolta Trasporto La Gestione dei Rifiuti Smaltimento Recupero 26/10/09 9
  • 10. ALLEGATI Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g) Operazioni di smaltimento Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 11. ALLEGATI Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 12. CHE COS'E' RIFIUTO: L’Allegato A CATEGORIE  Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec.  Q2 Prodotti fuori norma  Q3 Prodotti scaduti  Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti  Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente  Q6 Elementi inutilizzabili  Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego  Q8 Residui di processi industriali  Q9 Residui di procedimenti antinquinamento  Q10 Residui di lavorazione/sagomatura  Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime  Q12 Sostanze contaminate  Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente  Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più  Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni  Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15   26/10/09 12
  • 13. DEFINIZIONE DI RIFIUTO: Definizione di rifiuto del DPR 915/82  Sono considerati rifiuti …. “… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”. Concetto ABROGATO! 26/10/09 13
  • 14. Definizione di rifiuto del Ronchi D. lgs. 05/02/1997 n.22 art. 6 comma 1, lettera a) “RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto 26/10/09 14
  • 15. Definizione di rifiuto del D. Lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1 “RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto. 26/10/09 15
  • 16. NON SONO RIFIUTI  Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera  Parte Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)  Acque reflue di scarico  Parte Terza D.lgs 152/06 (art. 74 c. 1 lett. g, h, i)  Rifiuti radioattivi  D.lgs 230/95 (Euratom)  Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave  Carogne  D.Lgs. 508/92  Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…) 26/10/09 16
  • 17. NON SONO RIFIUTI  Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene  Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo. In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06. 26/10/09 17
  • 18. Analisi della definizione giuridica di rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore ……. Azione oggettiva si disfi (flagranza sostanziale) Caso incerto, abbia deciso come comportarci? Fonte normativa/regolamentare obbligo di disfarsi che crea l’obbligo (atto giuridico) 26/10/09 18
  • 19. Recupero / Smaltimento SMALTIMENTO: è l’eliminazione del rifiuto RECUPERO: è la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o energia Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 20. Definizione di smaltimento Lo smaltimento è definito: • Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e in particolare, le operazioni previste dall’Allegato B alla parte quarta del decreto. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato: • In condizioni di sicurezza • Quando si sia verificata l’impossibilità tecnica ed economica di procedere al recupero • Riducendo il più possibile, sia in massa che in volume, i rifiuti da avviare allo smaltimento • Ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 21. Definizione di smaltimento D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale” Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 22. Recupero Nel decreto il recupero è definito: Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del decreto. Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 23. Recupero D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale” Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 24. L’Allegato D il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento; conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE. Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”. 20 classi differenti identificate da codice numerico I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO 26/10/09   24
  • 25. Classificazione rifiuti - 1 Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06 secondo l’origine Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali 26/10/09 25
  • 26. Classificazione rifiuti – 2 Art. 184 comma 5 Rifiuti secondo caratteristiche Urbani di pericolosità (rifiuti NON domestici, contenuti in allegato D con asterisco) Rifiuti Speciali Rifiuti pericolosi Rifiuti non 26/10/09 pericolosi 26
  • 27. La classificazione dei rifiuti: rifiuti urbani • Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione • Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti (…) • Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade • Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua • Rifiuti vegetali Corso Reps tecnico Rifiuti da aree verdi quali provenienti giardini, parchi e aree cimiteriali
  • 28. La classificazione dei rifiuti: rifiuti speciali • Rifiuti da attività agricole e agro-industriali • Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo • Rifiuti da lavorazioni industriali • Rifiuti da lavorazioni artigianali • Rifiuti da attività commerciali • Rifiuti da attività di servizio • Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi • Rifiuti derivanti da attività sanitarie • Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti • Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti • Combustibile derivato da rifiuti • Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 29. CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER) primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto terzi numeri identificano il singolo rifiuto Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco: 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 30. CAPITOLI DELL’ELENCO 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 31. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO  punto di infiammabilità < o = 55 °C,  una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,  una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,  una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,  una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,  una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,  una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,  una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%, Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 32. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO  una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,  una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,  una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,  una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,  una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,  una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%. Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 33. ALLEGATO I: CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma H1 o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene Comburente sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto H2 se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o H3 Infettivo ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 34. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE sostanze e preparati: Facilmente liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i infiammabile liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o H3-A solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose Infiammabile sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a H3-B 21°C e < o pari a 55°C; Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 35. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Irritante sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, H4 prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria Nocivo sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H5 cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata Tossico sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, H6 possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 36. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H7 Cancerogeno cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono H8 esercitare su di essi un'azione distruttiva sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H10 Teratogeno cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H11 Mutageno cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 37. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un H12 acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio H13 ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate Ecotossico sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi H14 immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 38. • Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". Voci • In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono "specchio" concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi (si veda box successivo) Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 39. H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo): •Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1). •Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". •Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE; Caratteristiche Individuare la relativa classificazione di pericolosità; di pericolo A) Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo; Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1). Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso. •Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2). (si veda box successivo) Corso Reps tecnico Rifiuti
  • 40. H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14 •Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si Caratteristiche prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono di pericolo B) pericolosi a prescindere dai valori delle CL. In pratica, vige solo il criterio dell’origine •L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche Casi di pericolo. Eccezionali •Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo. Corso Reps tecnico Rifiuti