1. Gestione dei
rifiuti:
Basi normative
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2. I principi: Testo Unico ambientale
Dallo smaltimento (in discarica o inceneritore)
alla gestione dei rifiuti: raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento,
controllo operazioni, controllo
discariche e impianti
3. Gestione dei rifiuti: i principi
• Interesse pubblico: tutela ambientale e riutilizzazione dei
materiali (l. 366/1941); attività di pubblico intereresse e tutela
pubblicistica (l. 22/97): es. espropriazione
• Principio di responsabilità condivisa (di tutti i soggetti
coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei
beni da cui originano rifiuti): principio del “chi inquina paga”
ovvero oneri smaltimento a carico del detentore o
produttore.
• Valore costituzionale: art. 9 e 32
• Mancanza di pericolo per la salute dell’uomo e
dell’ambiente (rischi acqua, aria, suolo, fauna, flora, rumori o
odori, danneggiamento paesaggio)
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4. I principi: Testo Unico
• Ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: la prevenzione e
riduzione della produzione e pericolosità, il recupero dei
rifiuti (es. riciclaggio, riutilizzo come materia prima o per
produzione combustibile o energia) e lo smaltimento (fase
residuale)
• Strumenti: sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti
economici, eco-bilanci, azioni informazione e
sensibilizzazione, marchio ecologico, immissione su mercato
di prodotti che riducano quantità e e pericolosità rifiuti;
condizioni di appalto e promozione di accordi e contratti che
valorizzino prevenzione/riduzione rifiuti.
• Dalla concezione di prodotto dannoso o pericoloso a quella
di merce/risorsa
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5. I principi (la direttiva 1999/31)
• Finalità disciplina discariche: ridurre
ripercussioni negative su ambiente; ridurre
progressivamente smaltimento in discarica
• Sfavore del legislatore per forma di gestione in
discarica e preferenza per impianti incenerimento
se capaci di recupero energetico
• Tipologie di discarica: rifiuti inerti, non pericolosi,
pericolosi
• Competenza regionale: elaborazione programma
ad hoc
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6. I principi
(normativa nazionale e comunitaria)
• Principio divieto di abbandono
• Principio bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
• Principio della pianificazione nella gestione dei rifiuti
• Principio della raccolta differenziata
• Principio di autorizzazione (per operazioni smaltimento e
recupero)
• Principio acquisizione e circolazione informazioni (Catasto
dei rifiuti presso l’ANPA)
• Classificazione rifiuti secondo origine (urbani e speciali) e
pericolosità
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7. In particolare, le pubbliche amministrazioni devono
perseguire tali finalità mediante:
Sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso
più razionale e un maggiore risparmio di risorse
naturali
Messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da non contribuire, o
contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad
incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i
rischi di inquinamento
Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di
favorirne il recupero
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8. La gestione dei rifiuti
Art. 183 c. 1 d)
Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)
Trasporto
Recupero (operazioni previste da All. C)
Smaltimento (operazioni previste da All. B)
Controllo operazioni suddette
Controllo discariche post chiusura
26/10/09 8
9. Punto cardine del D.lgs. 152/06
Raccolta
Trasporto
La Gestione
dei Rifiuti
Smaltimento
Recupero
26/10/09 9
10. ALLEGATI
Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a)
Categorie di rifiuti
Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g)
Operazioni di smaltimento
Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h)
Operazioni di recupero
Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
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11. ALLEGATI
Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3)
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e
la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Allegato G
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro
natura o all'attività che li ha prodotti
Allegato H
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando
tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I
Allegato I
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
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12. CHE COS'E' RIFIUTO:
L’Allegato A CATEGORIE
Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec.
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente
Q6 Elementi inutilizzabili
Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego
Q8 Residui di processi industriali
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura
Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime
Q12 Sostanze contaminate
Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più
Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni
Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15
26/10/09 12
13. DEFINIZIONE DI RIFIUTO:
Definizione di rifiuto del DPR
915/82
Sono considerati rifiuti ….
“… qualsiasi sostanza o oggetto derivante
da attività umana o da cicli naturali,
abbandonata o destinata all’abbandono”.
Concetto ABROGATO!
26/10/09 13
14. Definizione di rifiuto del
Ronchi
D. lgs. 05/02/1997 n.22
art. 6 comma 1, lettera a)
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto
che rientra nella categorie riportate
nell’allegato A e di cui il detentore si disfi,
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto
26/10/09 14
15. Definizione di rifiuto del D. Lgs.
152/06
Testo Unico Ambientale
D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nella categorie riportate nell’allegato A
alla parte quarta del presente Decreto e di cui il
detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi”.
È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.
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16. NON SONO RIFIUTI
Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera Parte
Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)
Acque reflue di scarico Parte Terza D.lgs 152/06
(art. 74 c. 1 lett. g, h, i)
Rifiuti radioattivi D.lgs 230/95 (Euratom)
Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento
ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di
cave
Carogne D.Lgs. 508/92
Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali
litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e
lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)
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17. NON SONO RIFIUTI
Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di
trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o
dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore
se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene
Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo
l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di
cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di
disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa
stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di
operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal
processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico
(art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.
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18. Analisi della definizione giuridica di
rifiuto
qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie
riportate nell’allegato A e di cui il detentore …….
Azione oggettiva
si disfi (flagranza sostanziale)
Caso incerto,
abbia deciso come comportarci?
Fonte normativa/regolamentare
obbligo di disfarsi che crea l’obbligo (atto giuridico)
26/10/09 18
19. Recupero / Smaltimento
SMALTIMENTO: è l’eliminazione del
rifiuto
RECUPERO: è la trasformazione del
rifiuto in materia prima secondaria o
energia
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20. Definizione di smaltimento
Lo smaltimento è definito:
• Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente
una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito
economico e/o di raccolta e in particolare, le operazioni
previste dall’Allegato B alla parte quarta del decreto.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato:
• In condizioni di sicurezza
• Quando si sia verificata l’impossibilità tecnica ed
economica di procedere al recupero
• Riducendo il più possibile, sia in massa che in
volume, i rifiuti da avviare allo smaltimento
• Ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata di
impianti di smaltimento
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22. Recupero
Nel decreto il recupero è definito:
Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o
prodotti, attraverso trattamenti meccanici,
termici, chimici o biologici, incluse la cernita
o la selezione, e, in particolare, le operazioni
previste nell’Allegato C alla parte quarta del
decreto.
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24. L’Allegato D
il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo,
oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento;
conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE
Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in
base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito
a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE,
2001/119/CE, 2001/573/CE.
Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”.
20 classi differenti identificate da codice numerico
I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO
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25. Classificazione rifiuti - 1
Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06
secondo l’origine Rifiuti
Urbani
Rifiuti
Speciali
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26. Classificazione rifiuti – 2
Art. 184 comma 5
Rifiuti secondo caratteristiche
Urbani di pericolosità
(rifiuti NON domestici,
contenuti in allegato D con asterisco)
Rifiuti
Speciali
Rifiuti
pericolosi
Rifiuti non
26/10/09
pericolosi 26
27. La classificazione dei rifiuti:
rifiuti urbani
• Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi dai precedenti (…)
• Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
• Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua
• Rifiuti vegetali Corso Reps tecnico Rifiuti da aree verdi quali
provenienti
giardini, parchi e aree cimiteriali
28. La classificazione dei rifiuti:
rifiuti speciali
• Rifiuti da attività agricole e agro-industriali
• Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano da attività di scavo
• Rifiuti da lavorazioni industriali
• Rifiuti da lavorazioni artigianali
• Rifiuti da attività commerciali
• Rifiuti da attività di servizio
• Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
• Rifiuti derivanti da attività sanitarie
• Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti
• Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
• Combustibile derivato da rifiuti
• Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi
urbani
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29. CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
primi due numeri categoria o attività
che genera i rifiuti
secondi due numeri processo produttivo
che genera il rifiuto
terzi numeri identificano il
singolo rifiuto
Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE
e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:
1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco
3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano
concentrazioni limite predefinite
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30. CAPITOLI DELL’ELENCO
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché
dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili,
polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento
di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
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31. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
punto di infiammabilità < o = 55 °C,
una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
concentrazione totale > o = 0,1%,
una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale
> o = 3%,
una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >
o = 25%,
una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione
totale > o = 1%,
una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione
totale > o = 5%,
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione
totale > o = 10%,
una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
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32. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in
concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in
concentrazione > o = 1%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =
0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o =
5%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata
come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come
R40 in concentrazione > o = 1%.
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33. ALLEGATO I: CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
Esplosivo
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma
H1 o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
Comburente
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto
H2 se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o
H3 Infettivo ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
organismi viventi
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34. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
sostanze e preparati:
Facilmente liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i
infiammabile liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
H3-A solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
Infiammabile
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a
H3-B 21°C e < o pari a 55°C;
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35. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
Irritante
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
H4 prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una
reazione infiammatoria
Nocivo
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H5 cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
Tossico
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
H6 possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche
la morte
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36. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H7 Cancerogeno cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
Corrosivo
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono
H8 esercitare su di essi un'azione distruttiva
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H10 Teratogeno cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H11 Mutageno cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
frequenza
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37. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
H12
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
H13
ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate
Ecotossico
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi
H14 immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
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38. • Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come
pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso.
Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".
Voci • In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono
"specchio" concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più
delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/
CEE sui rifiuti pericolosi
(si veda box successivo)
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39. H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11
(le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di
pericolo):
•Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione
2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).
•Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati
nelle voci "specchio".
•Si procede così:
Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di
rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella
direttiva 67/548/CEE;
Caratteristiche
Individuare la relativa classificazione di pericolosità;
di pericolo A)
Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti
alla stessa categoria di pericolo;
Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di
pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione
2000/532/CE (1).
Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.
•Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in
una voce "specchio".
•Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).
(si veda box successivo)
Corso Reps tecnico Rifiuti
40. H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14
•Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si
Caratteristiche
prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono
di pericolo B) pericolosi a prescindere dai valori delle CL.
In pratica, vige solo il criterio dell’origine
•L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto
pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non
pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo
Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato
"pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che,
viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche
Casi di pericolo.
Eccezionali •Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed
opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto
classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti
nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di
fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti
l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
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