Agenda istituzionale 29 settembre 2 ottobre 2014 rottamatore
Ordinanza 5 ottobre 2011 TAR Sardegna Fluminimaggiore
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N. 00398/2011 REG.PROV.CAU.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2011, proposto da:
Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Pubusa, Paolo Pubusa, con
domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio
Abruzzo Sardegna, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Militare Sardegna,
Aeronautica Militare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati per legge in Cagliari,
via Dante n. 23; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Sardegna, Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Cagliari e Oristano, Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici Storici Cagliari Oristano, Agenzia
Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna, Comune di Fluminimaggiore, Ministero dell'Interno;
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio
eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti di
Almaviva S.p.a.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di comunicazione di raggiunta intesa, prot. 01363 del 15.2.2011, adottato dal
Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede
coordinata di Cagliari;
- del verbale del 20.12.2010 della Conferenza di Servizi promossa dal Provveditore per OO. PP. per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
se ed in quanto lesivi:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18
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- della nota prot. 90312, Area V, del 16.12.2010 della Prefettura di Cagliari;
- della nota prot. 27370 del 7.12.2010 dell'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Tutela dell'Atmosfera
e del territorio;
- della nota prot. 28283 del 17.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI;
- della nota prot. 7291 del 16.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna;
- della nota prot. 3063 del 13.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
Ambiente – Servizio Protezione Civile e Antincendio ;
- della nota prot. 24858 del 24.12.2010 del Comando Militare Autonomo della Sardegna;
- della nota prot. 1731 dell'8.2.2011 della Soprintendenza BAPSAE per le Province di Cagliari e
Oristano;
- della nota prot. 2011/3645 dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente della Sardegna ARPAS;
- della nota prot. 7441/TP/CA-CI del 9.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio
Tutela Paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias;
- della nota prot. 1449 del 24.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
Ambiente – Servizio tutela della natura ;
- della nota prot. 1826 del 31.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI;
- della nota prot. 6846 del 27.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
Ambiente – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;
- della nota prot. 36 del 9.2.2011 del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale delle aree
minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese ;
- della nota prot. 6815/PIAN dell'8.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio
Pianificazione Urbanistica e paesaggistica ;
- della nota del 10.2.2011 del Sindaco del Comune di Fluminimaggiore ;
- della nota prot. 7727 del 6.4.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa
Ambiente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, di U.T.G. - Prefettura di
Cagliari, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale
della Guardia di Finanza, del Comando Regionale Militare Sardegna, della Aeronautica Militare e della
Regione Sardegna;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18
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ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato
Pubusa per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Tenaglia per le amministrazioni dello Stato intimate e gli
avvocati Murroni e Angius per la Regione autonoma della Sardegna;
Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la
concessione dell’invocata misura in quanto:
l’area interessata dalla installazione del radar ricade nell’ambito n. 8 “Arburese” del Piano paesaggistico
regionale;
si tratta di un sito di interesse comunitario di particolare pregio naturalistico e paesaggistico;
nel piano urbanistico comunale l’area è inserita in zona E definita “agricola”;
l’intervento da realizzare consiste:
nel trasporto e installazione di una torre d’acciaio (alta 10 metri) con porta antenna;
nel trasporto e posizionamento di un contenitore (shelter) di dimensione 6,00 metri x 2,5 metri x 2,7
metri previa realizzazione del basamento (getto di calcestruzzo cementizio armato con una doppia rete
elettrosaldata di acciaio, al 95% interrato e sporgente dal terreno 10 – 15 cm) che isoli lo shelter dal
terreno;
nella realizzazione della recinzione e del cancello a sicurezza degli impianti e del contatore Enel, per un
totale di 300 mq di superficie e rete metallica elettrosaldata di altezza pari a 2 metri;
ad un primo esame alcune delle censure dedotte dalla associazione ricorrente appaiono fondate ed in
particolare osserva il Collegio che:
1) l’interesse nazionale perseguito con la realizzazione dell’opera pubblica qui all’esame cede di fronte al
superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute;
2) la tutela della salute nell’ordinamento italiano è pacificamente intesa come diritto soggettivo della
persona e come interesse della collettività ad un ambiente salubre;
3) è del tutto evidente che la salute può subire nocumento dalla degradazione dell’ambiente;
4) i due beni, ambiente e salute sono pertanto caratterizzati da una forte interazione reciproca tanto che,
lo stesso legislatore da tempo ha sottolineato il nesso tra salute e condizioni ambientali (si vedano a tal
proposito, tra gli altri, gli artt. 2 e 4 della L. 833 del 1978 in cui si fa espresso riferimento ai fatti
aggressivi provenienti dall’ambiente naturale tra le possibili cause di lesione della salute umana);
5) il legame del diritto all’ambiente salubre con la tutela della salute attribuisce a tale tutela il valore della
assolutezza; ciò significa che esso va protetto, come afferma attenta dottrina, contro ogni iniziativa ostile
da chiunque essa provenga e con la conseguenza che esso ha anche una valenza incondizionata;
6) la tutela deve ritenersi ampliata fino a comprendere le ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno
raggiunto una chiara prova di nocività a lungo termine per cui occorre applicare il principio di
minimizzazione che costituisce il corollario del principio di precauzione di derivazione comunitaria;
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2011/201100655/Provvedimenti/201100398_0... 06/10/2011 20.31.18
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7) non si può inoltre non ricordare che la salubrità dell’ambiente va intesa non solo come assenza di
danno ma anche e soprattutto come assenza di alterazione irreversibile o comunque permanente di fattori
ambientali la cui cura è affidata alla pubblica amministrazione in modo prioritario rispetto ad altri
interessi;
8) nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio il parere dell’ARPAS non sembra reso (stante anche la
complessità della questione dal punto di vista scientifico) sulla base di una approfondita istruttoria;
9) risulta dagli atti di causa che l’ARPAS, in un primo momento, ha espresso parere negativo
relativamente al radar di Tresnuraghes di caratteristiche analoghe se non identiche rispetto a quello di
Fluminimaggiore in un sito, le cui condizioni ambientali non sembrano essere più sfavorevoli per la
installazione, rispetto a quelle interessanti il sito qui all’esame, in cui è evidente e nota la presenza di
cittadini e di turisti (circostanza sulla quale non sembra vi sia stata una attenta considerazione da parte
dell’ARPAS), onde tornare repentinamente sulla decisione in sede di conferenza di servizi (relativamente
al radar da installare a Tresnuraghes);
appare, in definitiva, ad un primo esame fondato il quinto motivo di ricorso.
Tanto basterebbe per accogliere la domanda cautelare.
L’importanza della questione induce il Collegio a svolgere alcune ulteriori considerazioni in ordine al
sesto motivo di ricorso che, sempre tenuto conto della sommaria delibazione tipica della fase cautelare,
appare fondato.
L’area di intervento ricade in una Zona SIC perimetrata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
Appare erronea o comunque approssimativa la valutazione negativa effettuata dal Servizio Savi in ordine
alla necessità della valutazione di incidenza; tale giudizio del Servizio Savi appare reso in difetto di
appropriata considerazione delle caratteristiche del sito ove l’impianto dovrebbe sorgere.
Secondo tale parere l’intervento non avrebbe effetti sulle specie animali o vegetali presenti nella Zona
SIC.
Risulta dall’esame degli atti di causa che:
1) l’area sarebbe interessata da lavori che prevedono l’estirpazione di macchia mediterranea, la
realizzazione di un basamento di cemento armato, la realizzazione di un manufatto, la installazione di un
traliccio di notevole altezza, la realizzazione di une rete metallica, il tutto in un sito di rilevantissimo
pregio naturalistico;
2) non viene in alcun modo fatto riferimento all’impatto che le onde elettromagnetiche potrebbero
spiegare sulle specie animali oggetto di protezione.
Il Collegio ritiene di non condividere il riferimento (pagina 6 della memoria depositata dalla difesa
regionale) al generale principio di economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa, posto che
gli interventi in siti quali quello oggetto della presente controversia devono, invece, essere caratterizzati
da estrema cautela e da adeguata ed approfondita istruttoria.
Ritenuto quindi che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e che è evidente la
sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile.
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Tenuto conto altresì che la controversia deve essere decisa con urgenza nella opportuna sede di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e
per l'effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 25.01.2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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