Focus sui Reati Ambientali introdotti dal Decreto Legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti in sede penale.
Approfondimento legislativo e casi pratici.
1. Corso sul D.lgs. 231/01 e reati ambientali
Edizione: Milano – 2 Aprile 2014
Studio Legale Ventimiglia
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2. • comprendere i principi e le finalità del sistema di
responsabilità “amministrativa da reato” degli Enti ai
sensi del D.lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai
reati ambientali;
• analizzare gli specifici criteri di imputazione della
responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da
reato;
• esaminare il sistema sanzionatorio del D.lgs. 231/2001;
• approfondire la tematica degli strumenti di tutela
attuabili dall’Ente nell’ottica della esclusione della
responsabilità de qua e/o dell’attenuazione del regime
sanzionatorio.
Perché siamo qui …. Obiettivi di studio
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3. Premessa e copyright
• Il presente documento è stato predisposto da per la
formazione alla conduzione delle verifiche ispettive
all’interno della propria organizzazione e/o presso i
propri fornitori.
• Viene utilizzato dai docenti qualificati AUDIT IN ITALY ed
è parte del processo formativo, può anche essere
accompagnato dai questionari di verifica.
• Il documento è ad esclusivo uso interno e non
riproducibile senza consenso dello Studio Legale
Ventimiglia.
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4. Istruzioni di corretto comportamento
Durante lo svolgimento del corso vi invitiamo gentilmente a
rispettare le seguenti norme comportamentali:
• “Silenziare” i telefoni cellulari in aula;
• Durante le pause mantenere un tono di voce adeguato nel
rispetto dei lavoratori;
• Aiutateci nella raccolta differenziata dei rifiuti;
• L’area fumatori si trova sul marciapiede esterno;
• Bagni distinti tra uomini e donne;
• Pausa pranzo (se prevista) dalle ore 13 alle ore 14.
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5. Norme di comportamento in caso
emergenza
1. Mantenete la calma. Non fatevi prendere dal panico.
2. Seguite le istruzioni fornite dal docente e dagli addetti
alla squadra di emergenza.
3. NON prendete iniziative ma seguite le procedure.
4. NON correte e NON gridate.
5. L’uscita di emergenza coincide con l’ingresso principale.
6. Il punto di raccolta è davanti alla portineria
condominiale.
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6. Conoscere l’aula
• Autopresentazione
• Conoscenza D.lgs. 231/01
• Aspettative dal corso (obiettivi)
• Gestione domande
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8. Il programma
• 1 Il d.lgs 231/01: cenni
• 2 I reati ambientali presupposto nell’ambito del D.Lgs.
231/01.
• 2.1 Introduzione dei reati ambientali.
• 2.2 I reati ambientali più rilevanti.
• 2.3 Le sanzioni applicabili all’ente.
• 3 La tutela dell’ente.
• 3.1 Certificazioni internazionali.
• 3.2 Protocolli di comportamento.
• 4 Casi pratici.
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10. “Societas delinquere et puniri non potest”
10
Principi costituzionali
“incompatibili” con la responsabilità delle persone
giuridiche (art. 27 Cost.)
responsabilità per fatto proprio colpevole (co. 1)
rieducazione del condannato (co. 3)
Obblighi internazionali
11. Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
(Bruxelles, 26.07.1995)
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono
coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'U.E.
(Bruxelles, 26.05.1997)
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri
nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17.12.1997)
11
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300
12. Soggetti destinatari della disciplina 231:
gli enti forniti di personalità giuridica
le società
le associazioni (anche prive di personalità giuridica)
(esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici,
e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale)
….possono rispondere ex D.Lgs. 231/2001
12
“sostanziale” superamento del principio “societas delinquere non
potest”:
RESPONSABILITA’ “AMMINISTRATIVA” DELL’ENTE PER I “REATI”
COMMESSI DALLE PERSONE FISICHE AD ESSO RIFERIBILI
(responsabilità “sostanzialmente penale”)
13. tale reato è commesso
(eventualmente “anche”)
nell’ INTERESSE o a
VANTAGGIO
dell’Ente.
Salvo che sia stato adottato ed efficacemente attuato
(prima della commissione del reato) un idoneo
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
13
UN SOGGETTO
“RIFERIBILE” ALL’ENTE
(ossia un soggetto in
posizione apicale oppure
sottoposto al
controllo/vigilanza di un
soggetto apicale)
commette uno dei REATI
PRESUPPOSTO
14. 14
REATO
COMMESSO DA
SOGGETTI
APICALI
(art. 6 D.lgs.
231/2001)
PRESUNZIONE DI “COLPEVOLEZZA”:
L’ente non risponde solo se prova che:
a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato – prima della commissione del fatto – un
modello di organizzazione e di gestione idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del modello (nonché di curarne l’aggiornamento) è
stato affidato ad un O.d.V. dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo;
c. i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente il modello;
d. da parte dell’O.d.V. non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza.
REATO
COMMESSO DA
SOGGETTI
SUBORDINATI
(art. 7 D.lgs.
231/2001)
PRESUNZIONE DI “INNOCENZA”:
La responsabilità dell’ente è esclusa se l’ente – prima della
commissione del fatto – ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
15. 15
PERSONE FISICHE
(SOGGETTI APICALI E
SUBORDINATI)
SANZIONI PENALI
SANZIONI PECUNIARIE
SANZIONI INTERDITTIVE
CONFISCA
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
ENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE
16. 16
SANZIONE
PECUNIARIA
(art. 10 D.lgs.
231/2001):
sempre applicata e calcolata per “quote” (min. 100, max.
1000);
il numero delle quote è determinato sulla base della
gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e di
quanto fatto per eliminare/attenuare le conseguenze del
fatto o per prevenire ulteriori illeciti;
l’importo di ciascuna quota (min. € 258, max. € 1549) è
fissato sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell’ente.
CONFISCA
(art. 19 D.lgs.
231/2001):
È sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato,
anche per equivalente.
17. 17
SANZIONI
INTERDITTIVE
(art. 13 D.lgs.
231/2001):
Le sanzioni applicabili sono:
interdizione dall’esercizio dell’attività;
sospensione/revoca di autorizzazioni/licenze/concessioni;
divieto di contrattare con la P.A.;
esclusione da
agevolazioni/finanziamenti/contributi/sussidi (ed
eventuale revoca di quelli già concessi);
divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sono applicate se:
il profitto del reato è di rilevante entità; o
il reato è stato commesso da soggetti apicali; o
il reato è stato commesso da soggetti subordinati,
agevolati da gravi carenze organizzative; o
vi è reiterazione degli illeciti.
PUBBLICAZIONE
DELLA
SENTENZA DI
CONDANNA
(art. 18 D.lgs.
231/2001):
Se è stata comminata una sanzione interdittiva, può essere
disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna, a
spese dell’ente.
18. L’idoneità è la capacità ex ante del modello di prevenire reati della stessa specie di
quello verificatosi
RISK ASSESSMENT
Quali REATI PRESUPPOSTO potrebbero essere ragionevolmente
commessi nell’interesse o a vantaggio di quel determinato ente?
18
19. 19
• Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno
dello Stato (o ente pubblico);
• Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
• Delitti di criminalità organizzata;
• Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, induzione a dare o promettere
utilità);
• Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti di riconoscimento;
• Delitti contro l’industria e il commercio (come, ad esempio, la contraffazione, frode in commercio,
ecc.);
• Reati societari (es. il reato di false comunicazioni sociali);
• Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
• Delitti contro la personalità individuale;
• Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);
• Omicidi colposi e lesioni colpose gravi e gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute
e sicurezza del lavoro;
• Ricettazione e riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
• Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci alla magistratura;
• Reati ambientali, individuati ai sensi del Codice Penale, del Codice dell’Ambiente e altre leggi speciali;
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
21. Art. 24 D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 500 quote
316 bis c.p.: malversazione a danno dello Stato
316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
640 co. 2, n. 1 c.p.: truffa in danno dello Stato
640 bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
640 ter c.p.: frode informatica, se commessa in danno dello Stato/ente
pubblico
21
22. Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 500 quote
615 ter c.p.: accesso abusivo a sistema informatico/telematico
617 quater c.p.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche/telematiche
617 quinquies c.p.: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
od interrompere comunicazioni informatiche/telematiche
635 bis c.p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
635 ter c.p.: danneggiamento di informazioni e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
635 quater c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici
635 quinquies c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità
22
23. Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 (segue)
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 300 quote
615 quater c.p.: detenzione/diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici/telematici
615 quinquies c.p.: diffusione di apparecchiature/dispositivi/programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico/telematico
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 400 quote
491 bis c.p.: falsità (materiali o ideologiche) in documenti informatici (se in danno
dello Stato/ente pubblico)
640 quinquies c.p.: frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica (se in danno dello Stato/ente pubblico)
23
24. Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 400 a 1000 quote
416, co. 6, c.p.: associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti
di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché all’art. 12, co. 3 bis, T.U. immigrazione
416 bis c.p.: associazione di tipo mafioso
416 ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso
630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione
Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis o per
agevolare tali associazioni
Art. 74 D.P.R. n. 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
Sanzione “base” per l’ente: da 300 a 800 quote
416 c.p.: associazione per delinquere
407, co. 2, lett. a, n. 5 c.p.p. (gravissimi reati per i quali è previsto un termine
maggiore – 2 anni – di durata massima delle indagini preliminari)
24
se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati, si
applica la sanzione dell’INTERDIZIONE DEFINITIVA dall’esercizio dell’attività
25. 25
Art. 25 D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 200 quote
318, 320 e 321 c.p.: corruzione per l’esercizio della funzione
322, co. 1 e 3, c.p.: istigazione alla corruzione “impropria”
Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 600 quote
319, 320 e 321 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
319 ter, co. 1, e 321 c.p.: corruzione in atti giudiziari
322, co. 2 e 4, c.p.: istigazione alla corruzione “propria” [per indurre il p.u.
o l’i.p.s. (i) ad omettere/ritardare un atto del suo ufficio o (ii) a compiere un
atto contrario ai suoi doveri]
26. 26
Art. 25 D.Lgs. 231/2001 (segue)
Sanzione “base” per l’ente: da 300 a 800 quote
317 c.p.: concussione
319 (aggravato ex 319 bis), 320 e 321 c.p.: corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio, quando ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi/stipendi/pensioni/stipulazione di contratti (nei quali sia
interessata l’amministrazione alla quale il p.u. appartiene) /pagamento o
rimborso di tributi
319 ter, co. 2, e 321 c.p.: corruzione in atti giudiziari, quando dal fatto
deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione
319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità
27. Art. 25 bis1 D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 500 quote
513 c.p.: turbata libertà dell’industria o del commercio
515 c.p.: frode nell’esercizio del commercio
516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci
517 ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale
517 quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione
di origine dei prodotti agroalimentari
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 800 quote
513 bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza
514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali
27
28. Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 130 quote
2627 c.c.: illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 150 quote
2621 c.c.: false comunicazioni sociali
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 180 quote
2625, co. 2, c.c.: impedito controllo (se la condotta ha cagionato un danno
ai soci)
2632 c.c.: formazione fittizia del capitale
2626 c.c.: indebita restituzione dei conferimenti
2628 c.c.: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante
28
29. Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 (segue)
Sanzione “base” per l’ente: da 150 a 330 quote
2622, co. 1, c.c.: false comunicazioni sociali in danno di società, dei soci o dei
creditori, nel caso di società non quotate
2629 c.c.: operazioni in pregiudizio dei creditori
2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
2636 c.c.: illecita influenza sull’assemblea
Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 400 quote
2622, co. 3, c.c.: false comunicazioni sociali in danno di società, dei soci o dei
creditori, nel caso di società quotate
2635, co. 3, c.c.: corruzione tra privati
2638, co. 1 e 2, c.c.: ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza
Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 500 quote
2637 c.c.: aggiotaggio
2629 bis c.c.: omessa comunicazione del conflitto di interessi
29
30. Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 400 a 1000 quote
184 T.U.F.: abuso di informazioni privilegiate
185 T.U.F.: manipolazione del mercato
30
In tal caso, vi potrebbe essere una vera e propria “alluvione sanzionatoria” in capo
all’ente:
• responsabilità amministrativa “in proprio” ex art. 187-quinquies T.U.F.
• responsabilità amministrativa “solidale” con gli autori del reato ex art. 6, 3°
comma, L. n. 689/81
• responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001
31. Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001
589 c.p.: omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro (sanzione “base” per l’ente: da
250 a 500 quote; 1000 in caso di violazione dell’art. 55, co. 2, T.U.
sicurezza sul lavoro)
590, co. 3, c.p.: lesioni personali gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(sanzione “base” per l’ente: da 100 a 250 quote)
31
Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 laddove i
beni/altre utilità provengano da delitto per cui è prevista la reclusione non
inferiore nel massimo a 5 anni)
648 c.p.: ricettazione
648 bis c.p.: riciclaggio
648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
32. 32
Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001
Sanzione “base” per l’ente: da 100 a 200 quote
Art. 22, co. 12 bis, T.U. immigrazione (impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare)
Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001
727 bis: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette (sanzione “base” per l’ente: da
100 a 250 quote)
733 bis: distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto (sanzione “base” per l’ente: da 150 a 250 quote)
altri reati T.U. ambiente (d.lgs. 152/2006: es. attività di gestione di rifiuti
non autorizzata; traffico illecito di rifiuti)
altri reati previsti nella L. 150/1992, nella L. 549/1993 e nel D.Lgs.
202/2007
33. CODICE ETICO
PARTE GENERALE
PARTE SPECIALE
ORGANISMO DI
VIGILANZA
SISTEMA
SANZIONATORIO
• principi, politiche e valori aziendali
• regole di comportamento
descrizione in termini chiari della disciplina ex D.lgs
231/2001 e delle norme applicabili all’ente
• individuazione e valutazione dei rischi (cd risk
assessment)
• determinazione delle funzioni a rischio
• creazione e/o miglioramento dei protocolli di
comportamento in ogni singola area di rischio
organismo idoneo, nel caso concreto, a vigilare
sull’osservanza del modello e a curarne l’effettività e
l’aggiornamento
sistema disciplinare e sanzioni specifiche per tutti i
soggetti (sia in posizione apicale che “subordinati”)
riferibili all’ente in caso di violazione del modello
33
34. È un documento ufficiale dell’ente: non è previsto dal D.lgs. 231/2001 ma
«integra» (spesso nella parte generale) e/o «precede» tale modello
Indica i diritti e i doveri dell’ente nei confronti di tutti i soggetti riferibili a (e/o a
contatto con) l’ente (cd portatori di interesse): ad es. dipendenti, soci, fornitori,
P.A., consulenti, clienti
Prevede protocolli di comportamento/principi «etici» che i soggetti riferibili
all’ente si impegnano a rispettare, indipendentemente da specifiche previsioni
legislative
Deve essere conosciuto dai soggetti che rivestono una posizione (apicale o
subordinata) all’interno dell’ente, i quali devono ricevere adeguata formazione e
informazione e devono attenersi alle prescrizioni di tale codice etico (altrimenti,
conseguenze disciplinari)
34
35. • illustrazione in termini chiari e comprensibili,
anche ai “non addetti ai lavori”, delle linee
fondamentali della disciplina ex D.lgs. 231/2001
• individuazione delle peculiari caratteristiche
dell’ente, della struttura aziendale, dei destinatari
del modello organizzativo, delle aree di rischio,
dei principi di “generale” applicazione
SINTESI DELLA DISCIPLINA E
“FOTOGRAFIA” DELL’ENTE
35
36. • Individuazione dei reati rilevanti per la
società e delle procedure per evitare
la commissione degli stessi
• Redazione di “sezioni” per ogni singolo
tipo di reato potenzialmente rilevante
per l’ente
RISK ASSESSMENT - MAPPATURA DEI RISCHI: quali sono le specifiche aree
gestionali e produttive a rischio di reato?
Analisi “concreta”: le linee guida di Confindustria o delle Associazioni di Categoria
possono costituire solo un utile punto di partenza
36
37. GESTIONE
POTERI,
DELEGHE,
FUNZIONI
FORMAZIONE
Individuazione/ottimizzazione di modelli di gestione dell’ente e delle
sue risorse economiche. Fra l’altro, sono opportuni, per ogni singolo
“tipo di reato” a rischio:
• idonei protocolli di comportamento (le certificazioni di qualità
possono costituire un punto di partenza)
• implementazione di tali protocolli in relazione ai comportamenti
a rischio di reato
• la tracciabilità delle operazioni e dei pagamenti
(documentazione)
• la separazione dei ruoli
• l’oggettivizzazione dei processi decisionali (con criteri, per quanto
possibile, predefiniti)
Tutti i soggetti (apicali e subordinati) devono essere adeguatamente
formati. La formazione/informazione deve essere realizzata sulla base
di programmi specifici, sempre aggiornati e documentati
• Definizione in forma chiara, certa e precisa delle responsabilità,
delle deleghe e dei poteri attribuiti
• Redazione di organigrammi/mansionari chiari
37
38. O.D.V.
è nominato dall’Organo dirigente della società: nella prassi, dal CdA (meglio se con
la ratifica dell’assemblea dei soci); può/deve avvalersi anche di consulenze esterne
può essere:
un organo appositamente creato, monocratico o collegiale (preferibile)
un organo già esistente (es. il collegio sindacale)
deve essere PROFESSIONALE, AUTONOMO e INDIPENDENTE e dunque:
deve avere specifiche competenze (dove no, consulenze esterne)
deve essere dotato di un proprio budget
non può “dipendere” dalla società
deve effettivamente:
avere accesso alle informazioni aziendali significative e ricevere/gestire flussi
informativi costanti (comprese eventuali segnalazioni di malfunzionamenti)
proporre le modifiche di volta in volta necessarie all’aggiornamento del modello
accertarsi della conoscenza e dell’osservanza del modello (anche con ispezioni a
sorpresa)
relazionare al vertice esecutivo aziendale
38
39. Previsione di sanzioni specifiche per ogni violazione, diversificate a seconda
del soggetto che le pone in essere:
• soggetti in posizione apicale/lavoratori autonomi (es. amministratori,
consulenti): fra l’altro, previsione nel contratto di clausole risolutive o di
revoca del mandato
• soggetti in posizione subordinata/lavoratori dipendenti: specifiche sanzioni
alla stregua di quelle previste nei CCNL e nello Statuto dei lavoratori
“Pubblicità” dei comportamenti da adottare e delle relative sanzioni in caso di
violazione (cartelli nei luoghi comuni, sito internet, circolari)
39
40. Ratio dell’introduzione
Necessità di dare attuazione alla Legge n. 96/2010, che dava delega al
Governo per il recepimento di due importanti Direttive Europee.
40
Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente; e
Direttiva 2009/123/CE sull’inquinamento provocato da navi.
Tali direttive provvedevano ad istituire uno “standard comunitario minimo”
degli elementi costitutivi dei reati ambientali più gravi e richiedevano agli
stati membri la corresponsabilizzazione sanzionatoria delle persone
giuridiche per tali reati.
41. inserito nel Codice Penale le contravvenzioni di cui agli artt. 727 bis e
733 bis; e
incluso i reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto che
fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con
l’introduzione dell’art. 25 undecies nel d.lgs. 231/2001.
41
Il d.lgs. 121/2011, in attuazione della Legge delega, ha:
42. In realtà, le norme incriminatrici italiane “anticipano” la tutela dell’ambiente
rispetto alle indicazioni fornite dalle Direttive europee:
42
Direttive europee:
reati di evento/di pericolo
‘concreto’:
prevedono fattispecie
modellate come illeciti di danno
o di pericolo concreto ai beni
ambientali e alla salute
Reati ambientali nel d.lgs.
121/2001:
reati di pericolo ‘presunto’:
tipizzano violazioni formali e
sono dunque fattispecie di
pericolo astratto
43. FINALITA’ di imporre agli Stati Membri di:
sanzionare penalmente comportamenti che costituiscono gravi reati
contro l’ambiente;
provvedere affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili
qualora i reati siano commessi a loro vantaggio o da qualsiasi persona
che si trovi in posizione preminente per il suo potere di rappresentanza,
di prendere decisioni per conto della persona giuridica, di esercitare il
controllo in seno alla persona giuridica;
provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate
responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un
soggetto abbia reso possibile la commissione di un reato a vantaggio
della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua
autorità.
43
44. 44
Definizioni
Persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico che possiede tale status
in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o
delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle
organizzazioni internazionali pubbliche
Illecito: ciò che viola gli atti legislativi comunitari o un atto legislativo,
un regolamento amministrativo o una decisione di un’autorità
competente di uno Stato membro nel campo della tutela ambientale
Elemento soggettivo: dolo o colpa grave
45. Modifica della Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato
dalle navi
Finalità di armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato
dalle navi e ampliamento della responsabilità delle persone fisiche e
giuridiche
Imposizione agli Stati Membri di:
prevedere sanzioni penali, rafforzando il rispetto della normativa in
vigore sull’inquinamento provocato dalle navi;
adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche alle
persone giuridiche qualora i reati di inquinamento provocato da navi
siano commessi nell’interesse o vantaggio di queste o da qualsiasi
persona che si trovi in posizione preminente per il suo potere di
rappresentanza, di prendere decisioni per conto della persona
giuridica, di esercitare il controllo sulla persona giuridica.
45
46. Definizioni
Scarico illecito di sostanze inquinanti: deve essere penalmente rilevante
qualora provochi un deterioramento della qualità dell’acqua
Persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico che possiede tale status in
forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle
istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni
internazionali pubbliche
Elemento soggettivo: dolo o colpa grave
46
47. L’introduzione dell’ art. 25 undecies nel d.lgs. n. 231 del 2001 implica il
riconoscimento di una responsabilità “ambientale” anche in capo all’ente
47
L’ente dovrà dunque effettuare un’analisi di impatto ambientale
delle proprie attività, dei propri prodotti e servizi
La politica ambientale dell’ente deve indicare gli indirizzi e gli
impegni concreti che l’impresa intende assumere per migliorare le
proprie prestazioni ambientali e per sensibilizzare i lavoratori
48. 48
L’International Organization for Standardisation (cd ISO) è
un’organizzazione privata internazionale che:
sviluppa standards/norme tecniche volontarie per
migliorare i sistemi di gestione e la qualità di prodotti,
materiali, processi e servizi;
opera attraverso comitati tecnici composti da
rappresentanti di industrie, governi e soggetti interessati
alle materie trattate.
50. 50
Lo standard è utilizzato per la certificazione aziendale o semplicemente
come linea guida per stabilire, attuare e migliorare un sistema di gestione
ambientale
L’ISO 14001 (in Italia, UNI EN ISO 14001:2004) è uno standard di gestione
ambientale (SGA)
51. 51
Eco-Management and Audit Scheme è un sistema a cui possono
aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni (pubbliche o
private) aventi sede nel territorio dell’UE o al di fuori di esso, al fine di
valutare e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale.
L’EMAS è destinato a migliorare l’impatto ambientale dell’attività degli
enti e a fornire al pubblico informazioni in proposito.
EMAS
52. È la parte del sistema di gestione di un organizzazione utilizzata
per sviluppare e attuare la propria politica ambientale,
standardizzando le attività gestionali
52
Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
53. • svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il
rispetto dell'ambiente;
• identificare, analizzare, prevedere, prevenire e controllare gli effetti ambientali;
• modificare e aggiornare continuamente l'organizzazione e migliorare le prestazioni
ambientali in relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni;
• attivare, motivare e valorizzare l'iniziativa di tutti gli attori all'interno
dell'organizzazione;
• comunicare e interagire con i soggetti esterni interessati o coinvolti nelle
prestazioni ambientali dell'impresa.
L’elaborazione del SGA dovrà necessariamente tenere conto anche dei principi che
derivano dall’adozione del Modello Organizzativo 231.
53
Obiettivi del SGA:
54. Il D.L. n. 136 del 2013 (cd «Decreto terra dei fuochi»), convertito
in legge n. 6/2014, ha introdotto nel T.U. Ambientale l’art. 256 bis
che prevede il nuovo reato di «combustione illecita di rifiuti».
54
Due le ipotesi delittuose:
• appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero
depositati in maniera incontrollata;
• depositare o abbandonare rifiuti, o renderli oggetto
di un transito transfrontaliero illecito in funzione della
loro successiva combustione illecita.
55. Il legislatore, in sede di conversione, non ha inserito il nuovo
reato nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.
55
Tuttavia, ha stabilito un collegamento con il sistema «231» ,
prevedendo che nel caso di combustione illecita o deposito
incontrollato commessi nell’ambito dell’attività dell’ente, ai
titolari dell’impresa o responsabili dell’attività si applicano
altresì le sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/2001.
56. 56
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito,
Se gli illeciti sono commessi in forma dolosa: sono ascritti all’ente con
il criterio dell’interesse: occorrerà, dunque, verificare ex ante se la
violazione delle norme è finalisticamente orientata alla realizzazione
di profitti economici altrimenti non realizzabili, o alla realizzazione di
un risparmio economico.
Se gli illeciti sono commessi in forma colposa: sono ascritti all’ente
con il criterio del vantaggio: occorrerà, dunque, verificare ex post se
dalla violazione delle norme l’ente abbia conseguito un profitto, da
intendersi come risparmio di spesa.
57. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti,
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica
protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro,
salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti
ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro,
salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
57
Art. 727 bis c.p.: “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*” (sanzione
pecuniaria per l’ente: da 100 a 250 quote)
*Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della
direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE
58. “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.
58
Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un
sito protetto* (sanzione pecuniaria per l’ente: da 150 a 250 quote)
*Per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della
direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE
Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona
sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva
2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come
zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE
59. 59
Art. 137, commi 2, 3, 5 (1 e 2 periodo), 11, 13
Fondamentali i limiti di emissione indicati in talune tabelle dell’allegato 5 alla parte
terza del T.U. Ambientale
Tabella 3/A: indica i limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli
produttivi
Tabella 3: indica i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura
Tabella 4: indica i limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che
recapitano sul suolo
Tabella 5: indica invece le sostanze per le quali non possono essere adottati limiti
meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per
lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo
60. Stralcio
tabella
3 A
60
Stralcio Tabella 3/A dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006
Settore produttivo Quantità scaricata per unità di prodotto
(o capacità di produzione)
Cadmio
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei
metalli non ferrosi e del cadmio metallico
Fabbricazione dei composti del cadmio g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo
di Cd trattato)
Produzione di pigmenti g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo
di Cd trattato)
Fabbricazione di stabilizzanti g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)
Galvanostegia g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)
Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)
Salamoia riciclata - da applicare all’Hg presente negli effluenti provenienti
dall’unità di produzione del cloro
g Hg /t di capacità di produzione di cloro,
installata
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di
scarico contenenti Hg provenienti dall’area dello stabilimento industriale.
g Hg /t di capacità di produzione di cloro,
installata
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di
scarico contenenti Hg provenienti dall’area dello stabilimento industriale.
g Hg /t di capacità di produzione di cloro,
installata
Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)
Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per la produzione di cloruro di
vinile
g/t capacità di produzione di CVM
Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per altre produzioni g/kg mercurio trattato
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di
CVM
g/kg al mese mercurio trattato
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio g/kg al mese mercurio trattato
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg g/kg al mese mercurio trattato
Industrie dei metallli non ferrosi
- Stabilimenti di ricupero del mercurio
- Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio
Esaclorocicloesano (HCH)
62. 62
Stralcio tabella 4Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo
unità di
misura
(il valore della concentrazione deve
essere minore o uguale a quello indicato)
1 pH 6 – 8
2 SAR 10
3 Materiali grossolani - assenti
4 Solidi sospesi totali mg/L 25
5 BOD5 mg O2/L 20
6 COD mg O2/L 100
7 Azoto totale mg N /L 15
8 Fosforo totale mg P /L 2
9 Tensioattivi totali mg/L 0,5
10 Alluminio mg/L 1
11 Berillio mg/L 0,1
12 Arsenico mg/L 0,05
63. 63
Tabella 5
Tabella 5 allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo
scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo.
1 Arsenico
2 Cadmio
3 Cromo totale
4 Cromo esavalente
5 Mercurio
6 Nichel
7 Piombo
8 Rame
9 Selenio
10 Zinco
11 Fenoli
12 Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente
13 Solventi organici aromatici
14 Solventi organici azotati
15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16 Pesticidi fosforati
17 Composti organici dello stagno
18 Sostanze di cu
i
, se condo le ind i ca zione de ll’agenzia in t er nazionale di ric erca su l cancro (IARC),
è provato il potere cancerogeno
64. 64
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da
prescrizioni (co. 3)
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose* comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito
con l’arresto fino a due anni”.
Art. 137, commi 3, 5 primo periodo e 13
Sanzione pecuniaria per l’ente: da 150 a 250 quote
*es. sostanze pericolose: cadmio, mercurio, arsenico, etc.
65. 65
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite
(co. 5, primo periodo)
“Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati
nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome
o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due
anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro ”.
(…segue)
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (co. 13)
“Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da
parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e
ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell’Autorità competente”.
66. 66
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 e nella Parte terza del
decreto (co. 2):
“Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie
e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre
anni”.
Art. 137, commi 2 e 5 secondo periodo, e 11:
Sanzione pecuniaria (da 200 a 300 quote) + sanzioni
interdittive per l’ente
67. 67
Inosservanza dei divieti di scarico (co. 11):
“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è
punito con l'arresto sino a tre anni”.
N.B.
l’art. 103 stabilisce il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad
eccezione di alcune ipotesi elencate;
l’art. 104 stabilisce il divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dei
casi stabiliti da alcune deroghe espresse della norma.
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori
limite (co. 5, secondo periodo):
“Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella
tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.
(…segue)
68. 68
Alfa S.p.A. vende lampade al neon a basso costo sul mercato. Per far fronte ai bassi
ricavi, Tizio (amministratore delegato) decide di non dotare l’ente delle sofisticate
procedure necessarie per la messa in sicurezza dello stabilimento e lo smaltimento
biocompatibile del mercurio utilizzato, e non rispetta i limiti di emissione prescritti.
Le acque reflue dello stabilimento nella fase di scarico contaminano il lago circostante.
Tizio viene condannato per il reato ex art. 137, co. 3, T.U. ambientale.
Alfa S.p.A., pur se certificata ISO 14001, non aveva adottato un modello organizzativo ex
d.lgs. 231/2001. Inoltre, grazie alla condotta di Tizio, aveva ottenuto un notevole
risparmio di spesa.
Alfa S.p.A. viene quindi ritenuta responsabile ex art. 25 undecies del d.lg.s 231/2001.
69. 69
RIFIUTO
(art. 183 lett. a)
“qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia
l’intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi”
URBANO (art. 184, co. 2)
vs
SPECIALE (art. 184, co. 3)
PERICOLOSI (art. 183, lett. b)
vs
NON PERICOLOSI
70. 70
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
a. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
a. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
a. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
a. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e)
ed e).
71. 71
a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2135 c.c.;
a. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 184-bis;
a. i rifiuti da lavorazioni industriali;
a. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
a. i rifiuti da attività commerciali;
a. i rifiuti da attività di servizio;
a. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
a. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
72. 72
H1"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del
dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 2I-C (compresi i liquidi
estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e
infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare
o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 2I-C e inferiore o pari a 55-C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare
una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di
gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o
aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie
nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un
prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori
dell'ambiente.
73. 73
Art. 256, co. 1, lett. a), e co. 6 primo periodo (attività di
gestione dei rifiuti) Sanzione pecuniaria per l’ente: da 100 a
250 quote.
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (rifiuti non pericolosi) (co. 1, lett. a)
“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con
la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi”.
Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (co. 6, primo periodo)
“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è
punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.
[NB: solo per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti, al di sotto dei quali si tratta di illecito
amministrativo]
74. 74
Art. 256, co. 1, lett. b), co. 3 primo periodo, e 5 Sanzione
pecuniaria per l’ente: da 150 a 250 quote
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (rifiuti non pericolosi) (co. 1, lett.b)
“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è
punito: (…) b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (co. 3)
“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro”.
75. 75
Attività illecite di miscelazione di rifiuti (co. 5)
“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1,
lettera b)”.
Art. 187: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
“E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte
quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con
altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209,
210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma2, e al fine
di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui
all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente
ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cu all'articolo 178, comma
2”.
76. 76
Art. 256, co. 3, secondo periodo:
Sanzione pecuniaria per l’ente: da 200 a 300 quote.
Sono applicabili all’ente anche le sanzioni interdittive
per un massimo di 6 mesi.
«Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi»
77. 77
Caio, direttore generale della società Beta S.r.l., decide di trasportare
occasionalmente un carico di rifiuti senza le opportune autorizzazioni.
Caio viene condannato per il reato ex art. 256, co. 1, T.U. ambientale.
Beta S.p.A., non certificata né dotata di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001,
viene ritenuta responsabile ex art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001. (cfr Cassazione
penale, sez. III, n. 24428 del 25 maggio 2011)
78. 78
Art. 257, commi 1 e 2
Sanzione pecuniaria per l’ente:
• fino 250 quote per la violazione del comma 1;
• da 150 a 250 quote in caso di inquinamento provocato da
sostanze pericolose.
Bonifica dei siti:
“Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la
pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato
dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è
punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a
ventiseimila euro.
Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose”.
79. 79
Sempronio, procuratore speciale della società Gamma S.r.l., durante le operazioni di
bunkeraggio di gasolio, cagiona lo sversamento di idrocarburi in mare, omettendo di
rendere immediata comunicazione dell’evento inquinante al Comune, alla Provincia,
alla Regione ed al Prefetto competenti e a provvedere alla riparazione dei danni
Sempronio viene condannato per il reato ex art. 257 T.U. ambientale
Gamma S.r.l., pur se dotata di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, viene
ritenuta responsabile ex art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001.
80. 80
Art. 258, comma 4, secondo periodo
Sanzione pecuniaria per l’ente: da 150 a 250 quote
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (co. 4 secondo periodo)
“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale “a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
81. 81
Art. 259, comma 1
Sanzione pecuniaria per l’ente: da 150 a 250 quote
Traffico illecito di rifiuti
“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi
dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione
di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1,
comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena
dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino
a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”
82. 82
Mevio, legale rappresentante della società Alfa S.r.l., spedisce all’estero vari tipi di
balle di imballaggi in plastica tipo film e altri materiali (tutti rifiuti non pericolosi)
senza valida autorizzazione
Mevio viene condannato per il reato ex art. 259, co. 1, T.U. ambientale
Alfa S.r.l., non dotata di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, viene ritenuta
responsabile ex art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001. (cfr Tribunale di Genova,
sentenza n. 3246 del 13 luglio 2013)
83. 83
Art. 260, commi 1 e 2
Sanzione pecuniaria per l’ente:
• da 300 a 500 quote per la violazione del comma 1;
• da 400 a 800 quote per rifiuti ad alta radioattività (co.2).
Sanzioni interdittive temporanee (ed eventuale interdizione
definitiva dall’esercizio dell’attività)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
“Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente
ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da
tre a otto anni”.
84. 84
Art. 260-bis, comma 6, comma 7, secondo e terzo periodo, e
comma 8
Sanzione pecuniaria per l’ente:
• da 150 a 250 quote per la violazione del comma 6;
• da 200 a 300 quote per la falsificazione della scheda
SISTRI per rifiuti pericolosi.
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (falsi certificati
di analisi rifiuti) (co. 6)
“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilità dei rifiuti”.
85. 85
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (trasporto di rifiuti
pericolosi senza scheda SISTRI, con scheda SISTRI falsa o con certificati falsi)
(co. 7, secondo e terzo periodo, e comma 8)
“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia
cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla
base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in
caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che,
durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti trasportati.
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la
pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La
pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.
86. 86
Art. 279, comma 5
Sanzione pecuniaria per l’ente: fino a 250 quote
Superamento valori limite o le prescrizioni per le emissioni e la qualità
dell'aria
“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un
anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il
superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente
normativa”.
NB: Ai sensi del comma 2, i valori limite o le prescrizioni sono quelli stabiliti dall'autorizzazione
(anche dall’autorizzazione integrata ambientale), dai piani e dai programmi o dalla normativa di
cui all'articolo 271 dello stesso T.U. ambientale o dall’autorità competente.
87. 87
(co. 1):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento
medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; (segue)
Art. 1 co. 1, 2, 4 e 6, (commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione).
Sanzione pecuniaria per l’ente:
• fino a 250 quote (da 150 a 250 quote in caso di recidiva)
88. 88
(…segue)
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati
in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
89. 89
(…segue)
(co. 2)
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene
commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione
della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
(co.3)
L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici
derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto
milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato,
ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
90. 90
Art. 3 bis
Sanzione pecuniaria per l’ente:
• fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena
non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
• da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena
non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
• da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena
non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
• da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena
superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
91. 91
Falsificazione e alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,
dichiarazioni, comunicazioni di informazioni per ottenere licenze o certificati, e
uso di certificati o licenze false o alterate (art. 3 bis)
“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l),
del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze,
notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di
acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o
alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”
92. 92
Art. 3 L. 549 del 1993 (Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente)
Sanzione pecuniaria per l’ente: da 150 a 250 quote.
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive
“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l’arresto
fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate
per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla
condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla
quale viene svolta l’attività costituente illecito”.
93. 93
Art. 8, commi 1 e 2, e art. 9, commi 1 e 2
sanzione pecuniaria per l’ente:
• da 100 a 150 per l’inquinamento colposo senza gravi danni;
• da 150 a 250 quote per gli altri casi;
• da 200 a 300 quote in caso di inquinamento colposo con
danni permanenti o di particolare gravità
Sanzioni interdittive (eventualmente anche interdizione
definitiva dall’esercizio dell’attività – in caso di inquinamento
colposo, solo per danni permanenti o di particolare gravità).
Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave,
battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e
l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro
concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 [divieto di versare in
mare sostanze inquinanti] sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.”
94. 94
Inquinamento colposo (art. 9, co. 1 e 2)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave,
battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e
l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro
cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a
parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro
10.000 ad euro 30.000”.