1. DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro"
Direzione Generale Direttore Generale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Dott. Antonio Giordano
2. LA MEDICINA DEL LAVORO
HA COME SUO COMPITO ESSENZIALE LA PROMOZIONE E
CONSERVAZIONE DEL COMPLETO BENESSERE FISICO E
PSICHICO DEI LAVORATORI
Art. 32 della COSTITUZIONE:
L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
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3. ORIENTAMENTI NORMATIVI
ANNI ‘50
D.P.R. 547/55
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro”
ANNI ‘90
D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici”
D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”
D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di
lavoro”
9 aprile 2008
DECRETO LEGISLATIVO n° 81
TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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4. IL DECRETO 81/2008 e smi
13 Titoli - 306 Articoli - 51 Allegati
LE NOVITA’:
l’estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi e dipendenti
(tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche
possono avere);
il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l’introduzione di precise
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori;
l’ adeguamento del sistema sanzionatorio con l’introduzione di sanzioni penali
per i trasgressori;
l’obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del
rischio;
l’istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo
attivo in tutto il processo di prevenzione.
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5. Il T.U è una norma tecnica
ed anche organizzativa
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6. DEFINZIONI
art.2
LAVORATORE
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.(…)
DATORE DI LAVORO
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa (…)
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7. DEFINZIONI
art.2
DIRIGENTE
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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8. DEFINZIONI
art.2
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
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9. CHI FA CHE COSA art.30
DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO :
Vanno definiti
I RUOLI
LE ATTRIBUZIONI
I COMPITI
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10. DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE-PREPOSTO
SERVIZIO
PREVENZIONE E
RAPPRESENTANTE
PROTEZIONE
LAVORATORI PER
LA SICUREZZA
MEDICO
COMPETENTE
LAVORATORI
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11. OGNUNO HA I SUOI OBBLIGHI
Vediamo quali sono…
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17. IL RUOLO DEL LAVORATORE (art.20)
PARTE ATTIVA NELL’ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
DEVE
•PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI
•CONTRIBUIRE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
•OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE
•PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE
•SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI
•SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DEI MEZZI E DISPOSITIVI
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18. SAPERE SAPERE FARE
(conoscenza) (addestramento)
adozione da parte dei lavoratori di
atteggiamenti e comportamenti sicuri
SAPERE ESSERE SAPERE AGIRE
(atteggiamento) (comportamento)
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19. LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15)
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20. E SE LE MISURE DI TUTELA NON SONO
RISPETTATE????????
E’ PREVISTA UN’AMMENDA
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23. ALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTI
2. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. I LUOGHI DI LAVORO (art.62)
INDIVIDUALE :DPI (art. 74)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad
Luoghi destinati a ospitare posti di
essere indossata e tenuta dal
lavoro, ubicati all’interno
lavoratore allo scopo di
dell’Azienda o dell’Unità
proteggerlo contro uno o più
produttiva, nonché in altro luogo
rischi suscettibili di minacciare
di pertinenza dell’azienda,
la sicurezza o la salute durante
accessibile al lavoratore.
il lavoro
I luoghi di lavoro devono
rispettare i requisiti previsti
3. LE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 69)
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come
il complesso di macchine, attrezzature, componenti necessari
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere
usato durante il lavoro.
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24. sto
tto qu e
…tu
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25. APPLICHIAMO il DLgs 81….
L’OSPEDALE…
E’ UN LUOGO DI
LAVORO
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26. IL DIRETTORE
GENERALE
E’ UN DATORE DI
LAVORO….
e deve garantire la
sicurezza per …
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27. TUTTI I SUOI LAVORATORI …
CHIRURGHI
INFERMIERI
TECNICI DI
RADIOLOGIA
MEDICI
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28. …MA ANCHE
BIOLOGI
MANUTENTORI
TECNICI
AMMINISTRATIVI
…..
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29. …I LAVORATORI UTILIZZANO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO
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30. … LE APPARECCHITURE
ELETTROMEDICALI ….
SONO ATTREZZATURE DI
LAVORO….
… IL DATORE DI LAVORO …
DEVE METTERE A DISPOSIZIONE
ATTREZZATURE CONFORMI AI REQUISITI,
IDONEE E ADEGUATE.
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31. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
RISCHIO CHIMICO:
Uso disinfettanti e detergenti
(Formaldeide, Glutaraldeide…)
Farmaci antiblastici
(cancerogeni o probabilmente cancerogeni)
Sostanze allergizzanti e sensibilizzanti
(lattice)
Gas anestetici
(protossido di azoto, isofluorano…)
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32. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
RISCHIO BIOLOGICO:
Contatto con agenti biologici
(virus,batteri,…)
Rischio di infezione da organismi
patogeni
(da paziente infetto, da personale infetto a
paziente)
!!! È molto importante la prevenzione !!!!
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33. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (III)
RISCHIO AGENTI FISICI:
Radiazioni non ionizzanti
(campi elettromagnetici)
Radiazioni ionizzanti
(esposizione raggi x)
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34. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
RISCHIO ERGONOMICO:
Mal di schiena, Dolori al collo, Dolore arti
superiori/Inferiori…
RISCHIO DA VIDEOTERMINALE:
Disturbi oculo-visivi per uso di video terminale, non
corretta illuminazione…
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35. MASCHERE ALCUNI ESEMPI DI DPI
CALZARI
CAMICE
GUANTI
OCCHIALI
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36. QUALE E’ QUINDI IL PUNTO
CENTRALE?
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37. IL DVR (art. 28)
IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ELABORARE IL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Sono oggetto della valutazione tutti i RISCHI per la sicurezza e
salute dei lavoratori.
Il DVR deve contenere:
1. Una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per
la valutazione stessa;
2. Indicazione delle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE
(programma e procedure);
3. Nominativo del RSPP;
4. Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
RISCHI SPECIFICI che richiedono riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
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38. L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.),
modificato ed integrato dal D.Lgs. 3
Agosto 2009, n. 106
Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello
di redigere il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il
“COMMITTENTE” di Lavori, Servizi e Forniture,
per i quali sono previsti Rischi da Interferenze tra i
lavori dell’impresa e le attività svolte dall’Ente
stesso.
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39. IL D.U.V.R.I.
E
LA GESTIONE
DEL DOCUMENTO
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI
D’APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE
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40. … DEFINIZIONE DI
INTERFERENZA
Si parla di INTERFERENZE nella
circostanza in cui si possa verificare un
“CONTATTO RISCHIOSO” tra le persone
presenti (anche pubblico esterno) ed il
personale dell’appaltatore o tra il personale
di “imprese diverse” che operano nella stessa
sede con contratti differenti.
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41. SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI
APPALTATORI A, B e C
NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE
Ri
chs
ia
pp
Ambiente di lavoro
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COMMITTENTE
to
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C
Rischi per i
dipendenti
Ri
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A
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42. RISCHI DA
INTERFERENZA
Per “RISCHI DA INTERFERENZA”, come indicato
dall’Autorità per la vigilanza, si intendono quei
rischi che, nell’esecuzione di contratti per Lavori,
Servizi e Forniture, in un determinato contesto,
sono da considerarsi “AGGIUNTIVI” rispetto alla
normale effettuazione degli stessi.
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43. SI POSSONO CONSIDERARE RISCHI INTERFERENTI QUELLI :
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di
appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell'appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto
che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell'attività propria dell'appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
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44. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d'appalto, d'opera o di somministrazione
1. (...)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro (committente ed
appaltatore), ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
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45. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c.3. (…). Tale documento (DUVRI) è
allegato al contratto di appalto o di
opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
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46. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c.3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 NON SI
APPLICA ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali o attrezzature, nonché
ai lavori o servizi la cui DURATA NON SIA
SUPERIORE AI DUE GIORNI
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47. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all’art. 3, comma 34 (“centrali di
committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
o in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON
COINCIDA CON IL COMMITTENTE, il SOGGETTO
che AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE IL DUVRI
recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI
RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA
DELLA PRESTAZIONE che potrebbero derivare
dall’esecuzione del contratto.
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48. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’ APPALTO O
D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Il SOGGETTO presso il quale deve essere
ESEGUITO IL CONTRATTO, PRIMA dell’inizio
dell’esecuzione, INTEGRA IL DUVRI riferendolo ai
RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA presenti nei
luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
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49. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O
D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione (…)
devono essere specificamente indicati, a pena
nullità ai sensi dell’art. 1418 del Codici Civile,
i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle INTERFERENZE delle lavorazioni.
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50. ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Il DUVRI è, un documento “dinamico”:
La valutazione dei rischi effettuata “PRIMA”
dell’espletamento dell’appalto deve essere
necessariamente aggiornata in caso di situazioni
mutate nell’affidamento dei lavori e di modifiche
di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
resesi necessarie nel corso dell’esecuzione
dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del
contratto emerga la necessità di un aggiornamento
del documento.
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51. ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE…….
Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09
HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da
interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo
produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla
giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla
possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei
medesimi luoghi, gli adempimenti di legge.
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52. QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER…….
Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio,
salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con
la fornitura.
I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica
disponibilità del datore di lavoro committente.
I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione
lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante
(es.
progettazione, installazione e collaudo software).
Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni lavorativi (salvo
lavori ad esposizioni particolari)
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53. … RIEPILOGANDO
CHE COS’ E’ IL DUVRI?
Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e
gestionale, da allegare al Contratto di Appalto,
che contiene le misure volte all’eliminazione dei
rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei
Lavori, dei Servizi o delle Forniture, ove si
concretizzano, anche con discontinuità spaziale e
temporale, le “INTERFERENZE” lavorative tra le
diverse attività.
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